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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2922/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.3.2025 da
1) C.F. Parte_1 C.F._1 nata a [...] in data [...] cittadinanza italiana residente in [...](Canton Vallese) Comune di Port -Valais, Route Cantonale 45-1897 Les
Evoulettes con l'avv. Carmen Schettini presso cui ha eletto domicilio telematico
2) C.F. Parte_2 C.F._2 nato a [...] in data [...]
cittadinanza italiana residente in [...]piazza Po 12 con l'avv. Carmen Schettini presso cui ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/07/2021 presso il Comune di Avolasca
(AL), matrimonio celebrato in data 3 luglio 2021 avanti al ministro di culto;
Persona_1
i coniugi optavano per il regime di separazione dei beni;
certificato di matrimonio, anno 2021, atto n.
2, parte 2, serie A
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi mutuo rispetto;
2) dichiarare la separazione personale tra i signori e;
Parte_1 Parte_2 3) dichiarare che gli stessi sono economicamente autonomi e non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, Legge 1 dicembre 1970, n. 898;
Le parti hanno, inoltre, reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno altresì depositato dichiarazioni sottoscritte dagli stessi che contengono le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti come richiesto 473-bis. 51 c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Comune di Avolasca (AL) in data 05 luglio 2021.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. 4) Spese di procedura al definitivo.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avolasca (AL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Laura Maria Cosmai .
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG