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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 49 del 17 gennaio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 373 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Marcello Stanca e dell'Avv. Giacomo Bizzarri;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura dello Stato di Firenze;
Parte resistente
Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - indennizzo ai sensi della Legge
n. 210/1992
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto, con conseguente dichiarazione di illegittimità e/o riforma integrale del provvedimento del posizione n. 58130 del Controparte_1 29.07.2021 e annesso parere del 15.07.2021 prot. 0021620, comunicati con provvedimento del 4.8.2021 prot.
0023737-p (doc. 8), mediante il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla sig.ra Parte_1
e in ogni caso con dichiarazione di illegittimità e/o riforma integrale del verbale della C.M.O. di La
[...]
Spezia Modello ML/V n° SP120001000 del 30.01.2021 (doc. 5) e del relativo provvedimento della
[...] emesso in Prato del 24.02.2021 prot. 14137 del 25.02.2021 FI (doc. 6) nonché di ogni Parte_2 provvedimento presupposto e/o consequenziale di tutti gli atti e provvedimenti anzidetti;
• dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dedotta a pagina 3-4 del ricorso (motivi 1); • in ogni caso, accertare il diritto della sig.ra (C.F. , ad ottenere Parte_1 C.F._1
l'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 – principalmente individuato nell'art. 1 – per i danneggiati da emotrasfusione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a quanto dovuto ai soggetti contagiati da HCV che abbiano riportato una lesione ascrivibile alla della Tabella Parte_3
A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero della diversa maggiore o minor misura e/o somma e/o ascrizione tabellare che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di indennizzo, oltre accessori di legge maturati sui ratei scaduti e non pagati, con decorrenza dal centoventesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa non accolta;
• condannare il (C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, a conferire Controparte_1 P.IVA_1
e/o comunque a corrispondere alla ricorrente, sig.ra (C.F. Parte_1 C.F._1
l'erogazione dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a quanto dovuto ai soggetti contagiati da HCV che abbiano riportato una lesione ascrivibile alla QUARTA CATEGORIA della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero della diversa maggiore o minor misura e/o somma e/o ascrizione tabellare che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di indennizzo, oltre accessori di legge maturati sui ratei scaduti e non pagati, con decorrenza dalla data del centoventesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa non accolta;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.
Resistente: respingere il ricorso perché inammissibile e infondato. Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere la condanna Parte_1 del al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 collegato all'avvenuta CP_1 contrazione del virus HCV in seguito ed a causa di trattamenti sanitari ed emotrasfusioni nell'anno 1988.
Pag. 2 di 9 Premette di aver coltivato inutilmente l'istanza in via amministrativa, in quanto sia in sede di prima istanza che in sede di ricorso gerarchico la domanda è stata rigettata per avvenuto decorso del termine di legge. Dopo aver sollecitato il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale - analogamente a quanto effettuato dalla Suprema Corte di Cassazione in punto di effetti del decorso del termine triennale sull'indennizzo richiesto -, il ricorso sottolinea come in sede di prima istanza amministrativa sia stata risolta positivamente ogni ulteriore questione in punto di sussistenza del nesso causale e di ascrivibilità tabellare nella quarta categoria. Rivendica la tempestività della domanda a fronte, da un lato, della natura “lungolatente” della patologia contratta e, dall'altro, dalle difficoltà nella ricostruzione della documentazione comprovante le trasfusioni somministrate (che portava ad un primo rigetto della domanda di indennizzo nel
2001), elementi che collocano la consapevolezza qualificata del danno, atta a far decorrere il termine triennale di cui all'art. 3 Legge n. 210/1992 a data successiva all'intervento di trapianto di fegato avvenuto nel 2016 ed alla faticosa ricostruzione documentale.
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda per decorrenza del Controparte_1 termine triennale. Dopo aver preso posizione sulla sentenza della Corte Costituzionale n.
35/2023 intervenuta nelle more del giudizio, il valorizza, in punto di conoscenza atta a CP_1 far decorrere il termine triennale, la presentazione della prima domanda di indennizzo nell'anno
2001 e gli accertamenti diagnostici, tra cui la biopsia epatica, esame ritenuto atto a delineare la consapevolezza del proprio stato di salute a livello epatico. In via subordinata, contesta la sussistenza del nesso causale, alla luce della sussistenza di numerosi altri fattori di rischio per il contagio. In via ulteriore subordine, contesta la spettanza degli interessi a causa della natura assistenziale della pretesa ed il mancato invio della raccomandata prevista dall'art. 44 D.L. n.
269/2003.
La causa è stata istruita con la documentazione acquisita dalle parti e mediante CTU medico legale ed è stata decisa con pubblicazione del dispositivo con cui è stata accolta la domanda attorea.
La prima questione su cui prendere posizione attiene alla tempestività o meno della domanda di indennizzo proposta dalla sig.ra il 29.3.2019. Pt_1
Pare opportuno riportare il testo dell'art. 3 Legge n. 210/1992, a mente del quale “[i] soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui,
Pag. 3 di 9 sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”
(ovvero della sua indennizzabilità, alla luce della sentenza n. 35/2023 della Corte Costituzionale).
A fronte delle questioni ivi sollevate e sollecitate anche dalla difesa del ricorrente in punto di nuovo interessamento alla Corte della questione di compatibilità costituzionale dell'impianto normativo sopra delineato, si ritiene di dover, diversamente, aderire all'orientamento espresso in precedenza dal giudice delle leggi che, nel ritenere legittima la disposizione che ha introdotto il termine di decadenza anche con riguardo alle patologie contratte in esito a trasfusioni, ha chiarito che il termine di tre anni fissato dalla norma e decorrente “dal momento dell'acquisita conoscenza dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico” non è talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell'indennizzo (cfr. Corte Cost. n. 342 del
2006). Sul punto, peraltro la stessa Corte Costituzionale n. 35/2023 ha deputato alla discrezionalità del legislatore il contenuto e le modalità di realizzazione dell'indennizzo erogato ai sensi della legge n. 210 del 1992, legislatore, il quale, nel ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla presentazione della relativa domanda entro un dato termine. Ha quindi ribadito che il termine di tre anni non è inficiato da vizi di arbitrarietà o irrazionalità, conclusione che pertanto porta a non ritenere di dover ulteriormente investire la Corte Costituzionale sul punto.
Come sottolineato da molte pronunce, “la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n.
238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza”, precisando che “ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui si discute, non è sufficiente la conoscenza o la ragionevole conoscibilità della malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma occorre quella dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981” . (ex multis, Cass., n. 30744 del 2023; si veda anche Cass., n. 29112 del 2022).
Occorre, inoltre, puntualizzare che il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio
1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio
1997, data di entrata in vigore di detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data (Cass.,
Pag. 4 di 9 Sez. un. n. 15352 del 2015: “il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa”).
Ciò posto, in punto di intervenuta decorrenza del termine di decadenza alla data della domanda amministrativa ad opera della ricorrente, si ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, che ha ripercorso la vicenda ed ha collocato la conoscenza qualificata dell'incidenza della propria patologia e delle conseguenze irreversibili sulla propria idoneità psicofisica in prossimità del ricovero ospedaliero, avvenuto nell'aprile 2016, effettuato per sottoporsi a trapianto di fegato.
La ricorrente venne sottoposta ad emotrasfusioni (oltre che ad interventi chirurgici di osteosintesi) in seguito ad un infortunio stradale avvenuto nel 1988. In seguito ad alcune analisi del 21.11.1995 (e confermate il 15.7.1997), venne documentata la positività ai marker epatite C con anti-HCV positivo, poi evoluta in franca epatite ed infine a cirrosi, con necessità di trapianto.
In punto di collocamento cronologico della consapevolezza, il CTU ha valorizzato, con motivazione del tutto condivisibile:
- la natura latente della malattia ed il suo decorso tipico delle infezioni croniche, con, appunto, latenza per molti anni;
- l'adeguata risposta ai cicli di terapia con interferone, avvenuto a distanza di dieci anni l'una dall'altra, con interferone (primo ciclo nel 2003 e secondo ciclo nel 2013);
- l'impossibilità di ricostruire il nesso di causalità se non in prossimità del ricovero dell'aprile
2016, dal momento che ancora il 25.11.2015 l rispondeva Controparte_3 negativamente alla richiesta di documentazione circa le emotrasfusioni intervenute con il ricovero del 1988 (letteralmente, veniva comunicato che “non risulta registrata alcuna avvenuta trasfusione”).;
-il “brusco” peggioramento delle condizioni cliniche avvenuta nei primi mesi del 2016, con evoluzione cirrotica del fegato, che ha portato poi all'intervento del trapianto.
Tali considerazioni, a parere di chi scrive, risultano dirimenti in punto di irrilevanza della prima domanda amministrativa di indennizzo avvenuta nel 2001 (elemento fortemente sottolineato dal ), dal momento che, all'epoca, la ricorrente non aveva a disposizione CP_1
Pag. 5 di 9 alcuna documentazione che, effettivamente, attestasse l'effettiva trasfusione, conoscenza che, appunto, avviene circa quindici anni dopo (senza alcuna prova di segno contrario fornita dal
) e, soprattutto, non si correla ad un'evoluzione effettivamente qualificata della malattia CP_1 che, a fronte di un quadro stabile e adeguatamente fronteggiato da cicli di terapia ad intervalli decennali, ha subito un drastico peggioramento, di una gravità tale da rendere necessario il ricorso al trapianto.
Deve, quindi, escludersi che, alla data della domanda del 29.3.2019 la sig.ra fosse già Pt_1 maturato il termine triennale, decorrente, si ripete, dal momento in cui si è perfezionata la conoscibilità non solo della malattia e del nesso causale, bensì anche della sua giuridica indennizzabilità in relazione alla concreta entità del danno ed alla sua ascrivibilità tabellare.
La domanda, dunque, è tempestiva.
Passando alle ulteriori questioni, si richiama il principio (cfr. tra le ultime Cass., n. 36100 del
2022) per cui, nei giudizi aventi ad oggetto il diritto all'indennizzo per danni irreversibili derivanti da epatiti post-trasfusionali, la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti e il nesso causale tra la terapia e i danni, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.
Come noto, non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile, secondo un criterio di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'inferenza del fatto noto da quello ignoto sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit.
Nella specie, l'effettuazione della trasfusione nel corso del ricovero del 1988 per le conseguenze del sinistro stradale di cui la sig.ra fu vittima è stata riconosciuta in sede Pt_1 amministrativa nel verbale della Commissione Medico Ospedaliera di La Spezia.
Come noto (Cass., sez. un., n. 19129 del 2023 – massima e successive, tra cui Cass., n. 31191 del 2024), “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla Controparte_1 trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare CP_1 in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”.
Pag. 6 di 9 Ad ogni modo, tale elemento si unisce alle considerazioni, coerenti e lineari, espresse in sede di consulenza dal CTU nominato il quale, nel prendere posizione rispetto alle osservazioni della
Consulente di parte dell'Avvocatura di Stato, ha ritenuto gli ulteriori eventi evidenziati dalla consulenza (ulteriori ricoveri nel 1989 tra cui quello per montaggio dell'apparato di nel Per_1
1989 ed altri fattori), rischi del tutto generici a bassa probabilità di infezione. Le note depositate successivamente risultano perfettamente sovrapponibili rispetto a quelle già esaminate in sede di consulenza (salvo un uso diverso del grassetto e sottolineato) e, pertanto, non inducono a superare le precedenti considerazioni.
A questo proposito, preme peraltro rilevare che viene introdotto un ulteriore tema fattuale che né nella comparsa di costituzione né negli allegati presenti nel fascicolo telematico (peraltro senza alcun indice e con numeri non ordinati) viene in alcun modo posto dal come CP_1 fattore impeditivo del riconoscimento del nesso causalità, ovvero la presenza di un precedente in famiglia di malattia cirrotica (“gentilizio positivo per cirrosi epatica (madre deceduta per cirrosi)”), elemento che viene evidenziato unicamente nel corso della consulenza con le osservazioni alla prima bozza della CTU.
Trattasi tuttavia di elemento di fatto del tutto tardivamente posto in evidenza dalla difesa del
, senza che in alcun modo venga allegata una giustificazione al riguardo (peraltro, la CP_1 stessa consulenza di parte si riporta ad una cartella clinica dell'Asl 4 di Prato del 3.7.1997).
Nel rito del lavoro, il sistema di preclusioni su cui si fonda comporta per le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa ed a fornire la piattaforma fattuale su cui il giudice deve fondare il proprio convincimento. Ne consegue che, ogni volta che sia posta a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione e prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile.
Nel caso di specie, pertanto, la mancata proposizione di un tema di indagine che era perfettamente conosciuto (o quantomeno conoscibile con l'ordinaria diligenza) sia in sede di indagine amministrativa (che, si ripete, ha concluso in senso positivo per la sussistenza del nesso di causalità con gli effetti accordati dalla giurisprudenza sopra citata) sia nelle prime battute processuali (ed anche nel corso della prima discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del 19.5.2023) risulta ostativo alla sua introduzione in un momento successivo anche mediante l'attivazione dei poteri/doveri del giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c., che in questo caso andrebbero a detrimento del principio di imparzialità del giudizio.
Pag. 7 di 9 A tal riguardo, si ritiene che i poteri istruttori del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. non possono mai essere attivati per superare gli effetti di una tardiva richiesta istruttoria delle parti (o per supplire ad una carenza probatoria totale), in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte. Come autorevolmente sostenuto, “la norma di cui all'art. 421 c.p.c., infatti, caratterizza il rito speciale del lavoro nel senso di un contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere -dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti” (Cass., n. 23605 del
2020; cfr. anche Cass., n. 11896 del 2020).
Da qui le raggiunte conclusioni in punto di nesso di causalità.
Infine, in relazione all'entità dei danni subiti dal de cuius, il CTU ha confermato la valutazione già espressa dalla Commissione Medica Ospedaliera nel giudizio espresso in sede amministrativa, ossia quarta categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, senza che sul punto si registrino rilevanti rilievi dai consulenti delle parti.
L'univoca indicazione del consulente e dell'organo tecnico del Ministero deputato alla valutazione appare particolarmente affidabile e meritevole di essere recepita nella decisione.
Per tutte le ragioni esposte, deve essere dichiarato il diritto di di percepire Parte_1
l'indennizzo ai sensi dell'art. 3 Legge n. 210/1992, nella misura corrispondente alla quarta categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981, n. 834, dalla data della domanda amministrativa.
In punto di accessori, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
n. 2760 del 2019), alla luce del disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, conv. in L. n.
326 del 2003, a mente del quale "l'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui all'art. 442 c.p.c., comma 1, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza
e il codice fiscale del creditore, nonchè i dati necessari per l'identificazione del credito".
Pag. 8 di 9 Il tenore della previsione è esplicito, e la sua funzione è stata quella di deflazionare il contenzioso giudiziale e di consentire un rapido soddisfacimento dei crediti aventi ad oggetto gli accessori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, che seguono automaticamente il diritto principale già riconosciuto.
Deve quindi ritenersi che la domanda per gli accessori, azionata in giudizio in difetto di inoltro della raccomandata prevista e, pertanto, in mancanza di un presupposto dell'azione, sia improponibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate da tabelle vigenti come da dispositivo che segue, ovvero, tenuto conto della natura indeterminabile della causa e dei parametri medi previsti dalle tabelle vigenti – complessità bassa (alla luce dell'istruttoria solo di natura documentale e mediante CTU medico legale).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere l'indennizzo previsto dalla L. n. 210 Parte_1 del 1992 per i danneggiati da emotrasfusione per lesione ascrivibile alla quarta categoria della tabella A d.p.R. n. 834 del 1981 dalla data della domanda amministrativa;
2) condanna, infine, il a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 9.273,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a.; pone le spese del CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 17.1.2025 – il 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 373 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Marcello Stanca e dell'Avv. Giacomo Bizzarri;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura dello Stato di Firenze;
Parte resistente
Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - indennizzo ai sensi della Legge
n. 210/1992
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto, con conseguente dichiarazione di illegittimità e/o riforma integrale del provvedimento del posizione n. 58130 del Controparte_1 29.07.2021 e annesso parere del 15.07.2021 prot. 0021620, comunicati con provvedimento del 4.8.2021 prot.
0023737-p (doc. 8), mediante il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla sig.ra Parte_1
e in ogni caso con dichiarazione di illegittimità e/o riforma integrale del verbale della C.M.O. di La
[...]
Spezia Modello ML/V n° SP120001000 del 30.01.2021 (doc. 5) e del relativo provvedimento della
[...] emesso in Prato del 24.02.2021 prot. 14137 del 25.02.2021 FI (doc. 6) nonché di ogni Parte_2 provvedimento presupposto e/o consequenziale di tutti gli atti e provvedimenti anzidetti;
• dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dedotta a pagina 3-4 del ricorso (motivi 1); • in ogni caso, accertare il diritto della sig.ra (C.F. , ad ottenere Parte_1 C.F._1
l'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 – principalmente individuato nell'art. 1 – per i danneggiati da emotrasfusione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a quanto dovuto ai soggetti contagiati da HCV che abbiano riportato una lesione ascrivibile alla della Tabella Parte_3
A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero della diversa maggiore o minor misura e/o somma e/o ascrizione tabellare che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di indennizzo, oltre accessori di legge maturati sui ratei scaduti e non pagati, con decorrenza dal centoventesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa non accolta;
• condannare il (C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, a conferire Controparte_1 P.IVA_1
e/o comunque a corrispondere alla ricorrente, sig.ra (C.F. Parte_1 C.F._1
l'erogazione dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a quanto dovuto ai soggetti contagiati da HCV che abbiano riportato una lesione ascrivibile alla QUARTA CATEGORIA della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero della diversa maggiore o minor misura e/o somma e/o ascrizione tabellare che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di indennizzo, oltre accessori di legge maturati sui ratei scaduti e non pagati, con decorrenza dalla data del centoventesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa non accolta;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.
Resistente: respingere il ricorso perché inammissibile e infondato. Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere la condanna Parte_1 del al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 collegato all'avvenuta CP_1 contrazione del virus HCV in seguito ed a causa di trattamenti sanitari ed emotrasfusioni nell'anno 1988.
Pag. 2 di 9 Premette di aver coltivato inutilmente l'istanza in via amministrativa, in quanto sia in sede di prima istanza che in sede di ricorso gerarchico la domanda è stata rigettata per avvenuto decorso del termine di legge. Dopo aver sollecitato il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale - analogamente a quanto effettuato dalla Suprema Corte di Cassazione in punto di effetti del decorso del termine triennale sull'indennizzo richiesto -, il ricorso sottolinea come in sede di prima istanza amministrativa sia stata risolta positivamente ogni ulteriore questione in punto di sussistenza del nesso causale e di ascrivibilità tabellare nella quarta categoria. Rivendica la tempestività della domanda a fronte, da un lato, della natura “lungolatente” della patologia contratta e, dall'altro, dalle difficoltà nella ricostruzione della documentazione comprovante le trasfusioni somministrate (che portava ad un primo rigetto della domanda di indennizzo nel
2001), elementi che collocano la consapevolezza qualificata del danno, atta a far decorrere il termine triennale di cui all'art. 3 Legge n. 210/1992 a data successiva all'intervento di trapianto di fegato avvenuto nel 2016 ed alla faticosa ricostruzione documentale.
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda per decorrenza del Controparte_1 termine triennale. Dopo aver preso posizione sulla sentenza della Corte Costituzionale n.
35/2023 intervenuta nelle more del giudizio, il valorizza, in punto di conoscenza atta a CP_1 far decorrere il termine triennale, la presentazione della prima domanda di indennizzo nell'anno
2001 e gli accertamenti diagnostici, tra cui la biopsia epatica, esame ritenuto atto a delineare la consapevolezza del proprio stato di salute a livello epatico. In via subordinata, contesta la sussistenza del nesso causale, alla luce della sussistenza di numerosi altri fattori di rischio per il contagio. In via ulteriore subordine, contesta la spettanza degli interessi a causa della natura assistenziale della pretesa ed il mancato invio della raccomandata prevista dall'art. 44 D.L. n.
269/2003.
La causa è stata istruita con la documentazione acquisita dalle parti e mediante CTU medico legale ed è stata decisa con pubblicazione del dispositivo con cui è stata accolta la domanda attorea.
La prima questione su cui prendere posizione attiene alla tempestività o meno della domanda di indennizzo proposta dalla sig.ra il 29.3.2019. Pt_1
Pare opportuno riportare il testo dell'art. 3 Legge n. 210/1992, a mente del quale “[i] soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui,
Pag. 3 di 9 sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”
(ovvero della sua indennizzabilità, alla luce della sentenza n. 35/2023 della Corte Costituzionale).
A fronte delle questioni ivi sollevate e sollecitate anche dalla difesa del ricorrente in punto di nuovo interessamento alla Corte della questione di compatibilità costituzionale dell'impianto normativo sopra delineato, si ritiene di dover, diversamente, aderire all'orientamento espresso in precedenza dal giudice delle leggi che, nel ritenere legittima la disposizione che ha introdotto il termine di decadenza anche con riguardo alle patologie contratte in esito a trasfusioni, ha chiarito che il termine di tre anni fissato dalla norma e decorrente “dal momento dell'acquisita conoscenza dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico” non è talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell'indennizzo (cfr. Corte Cost. n. 342 del
2006). Sul punto, peraltro la stessa Corte Costituzionale n. 35/2023 ha deputato alla discrezionalità del legislatore il contenuto e le modalità di realizzazione dell'indennizzo erogato ai sensi della legge n. 210 del 1992, legislatore, il quale, nel ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla presentazione della relativa domanda entro un dato termine. Ha quindi ribadito che il termine di tre anni non è inficiato da vizi di arbitrarietà o irrazionalità, conclusione che pertanto porta a non ritenere di dover ulteriormente investire la Corte Costituzionale sul punto.
Come sottolineato da molte pronunce, “la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n.
238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza”, precisando che “ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui si discute, non è sufficiente la conoscenza o la ragionevole conoscibilità della malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma occorre quella dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981” . (ex multis, Cass., n. 30744 del 2023; si veda anche Cass., n. 29112 del 2022).
Occorre, inoltre, puntualizzare che il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio
1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio
1997, data di entrata in vigore di detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data (Cass.,
Pag. 4 di 9 Sez. un. n. 15352 del 2015: “il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa”).
Ciò posto, in punto di intervenuta decorrenza del termine di decadenza alla data della domanda amministrativa ad opera della ricorrente, si ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, che ha ripercorso la vicenda ed ha collocato la conoscenza qualificata dell'incidenza della propria patologia e delle conseguenze irreversibili sulla propria idoneità psicofisica in prossimità del ricovero ospedaliero, avvenuto nell'aprile 2016, effettuato per sottoporsi a trapianto di fegato.
La ricorrente venne sottoposta ad emotrasfusioni (oltre che ad interventi chirurgici di osteosintesi) in seguito ad un infortunio stradale avvenuto nel 1988. In seguito ad alcune analisi del 21.11.1995 (e confermate il 15.7.1997), venne documentata la positività ai marker epatite C con anti-HCV positivo, poi evoluta in franca epatite ed infine a cirrosi, con necessità di trapianto.
In punto di collocamento cronologico della consapevolezza, il CTU ha valorizzato, con motivazione del tutto condivisibile:
- la natura latente della malattia ed il suo decorso tipico delle infezioni croniche, con, appunto, latenza per molti anni;
- l'adeguata risposta ai cicli di terapia con interferone, avvenuto a distanza di dieci anni l'una dall'altra, con interferone (primo ciclo nel 2003 e secondo ciclo nel 2013);
- l'impossibilità di ricostruire il nesso di causalità se non in prossimità del ricovero dell'aprile
2016, dal momento che ancora il 25.11.2015 l rispondeva Controparte_3 negativamente alla richiesta di documentazione circa le emotrasfusioni intervenute con il ricovero del 1988 (letteralmente, veniva comunicato che “non risulta registrata alcuna avvenuta trasfusione”).;
-il “brusco” peggioramento delle condizioni cliniche avvenuta nei primi mesi del 2016, con evoluzione cirrotica del fegato, che ha portato poi all'intervento del trapianto.
Tali considerazioni, a parere di chi scrive, risultano dirimenti in punto di irrilevanza della prima domanda amministrativa di indennizzo avvenuta nel 2001 (elemento fortemente sottolineato dal ), dal momento che, all'epoca, la ricorrente non aveva a disposizione CP_1
Pag. 5 di 9 alcuna documentazione che, effettivamente, attestasse l'effettiva trasfusione, conoscenza che, appunto, avviene circa quindici anni dopo (senza alcuna prova di segno contrario fornita dal
) e, soprattutto, non si correla ad un'evoluzione effettivamente qualificata della malattia CP_1 che, a fronte di un quadro stabile e adeguatamente fronteggiato da cicli di terapia ad intervalli decennali, ha subito un drastico peggioramento, di una gravità tale da rendere necessario il ricorso al trapianto.
Deve, quindi, escludersi che, alla data della domanda del 29.3.2019 la sig.ra fosse già Pt_1 maturato il termine triennale, decorrente, si ripete, dal momento in cui si è perfezionata la conoscibilità non solo della malattia e del nesso causale, bensì anche della sua giuridica indennizzabilità in relazione alla concreta entità del danno ed alla sua ascrivibilità tabellare.
La domanda, dunque, è tempestiva.
Passando alle ulteriori questioni, si richiama il principio (cfr. tra le ultime Cass., n. 36100 del
2022) per cui, nei giudizi aventi ad oggetto il diritto all'indennizzo per danni irreversibili derivanti da epatiti post-trasfusionali, la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti e il nesso causale tra la terapia e i danni, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.
Come noto, non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile, secondo un criterio di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'inferenza del fatto noto da quello ignoto sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit.
Nella specie, l'effettuazione della trasfusione nel corso del ricovero del 1988 per le conseguenze del sinistro stradale di cui la sig.ra fu vittima è stata riconosciuta in sede Pt_1 amministrativa nel verbale della Commissione Medico Ospedaliera di La Spezia.
Come noto (Cass., sez. un., n. 19129 del 2023 – massima e successive, tra cui Cass., n. 31191 del 2024), “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla Controparte_1 trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare CP_1 in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”.
Pag. 6 di 9 Ad ogni modo, tale elemento si unisce alle considerazioni, coerenti e lineari, espresse in sede di consulenza dal CTU nominato il quale, nel prendere posizione rispetto alle osservazioni della
Consulente di parte dell'Avvocatura di Stato, ha ritenuto gli ulteriori eventi evidenziati dalla consulenza (ulteriori ricoveri nel 1989 tra cui quello per montaggio dell'apparato di nel Per_1
1989 ed altri fattori), rischi del tutto generici a bassa probabilità di infezione. Le note depositate successivamente risultano perfettamente sovrapponibili rispetto a quelle già esaminate in sede di consulenza (salvo un uso diverso del grassetto e sottolineato) e, pertanto, non inducono a superare le precedenti considerazioni.
A questo proposito, preme peraltro rilevare che viene introdotto un ulteriore tema fattuale che né nella comparsa di costituzione né negli allegati presenti nel fascicolo telematico (peraltro senza alcun indice e con numeri non ordinati) viene in alcun modo posto dal come CP_1 fattore impeditivo del riconoscimento del nesso causalità, ovvero la presenza di un precedente in famiglia di malattia cirrotica (“gentilizio positivo per cirrosi epatica (madre deceduta per cirrosi)”), elemento che viene evidenziato unicamente nel corso della consulenza con le osservazioni alla prima bozza della CTU.
Trattasi tuttavia di elemento di fatto del tutto tardivamente posto in evidenza dalla difesa del
, senza che in alcun modo venga allegata una giustificazione al riguardo (peraltro, la CP_1 stessa consulenza di parte si riporta ad una cartella clinica dell'Asl 4 di Prato del 3.7.1997).
Nel rito del lavoro, il sistema di preclusioni su cui si fonda comporta per le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa ed a fornire la piattaforma fattuale su cui il giudice deve fondare il proprio convincimento. Ne consegue che, ogni volta che sia posta a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione e prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile.
Nel caso di specie, pertanto, la mancata proposizione di un tema di indagine che era perfettamente conosciuto (o quantomeno conoscibile con l'ordinaria diligenza) sia in sede di indagine amministrativa (che, si ripete, ha concluso in senso positivo per la sussistenza del nesso di causalità con gli effetti accordati dalla giurisprudenza sopra citata) sia nelle prime battute processuali (ed anche nel corso della prima discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del 19.5.2023) risulta ostativo alla sua introduzione in un momento successivo anche mediante l'attivazione dei poteri/doveri del giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c., che in questo caso andrebbero a detrimento del principio di imparzialità del giudizio.
Pag. 7 di 9 A tal riguardo, si ritiene che i poteri istruttori del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. non possono mai essere attivati per superare gli effetti di una tardiva richiesta istruttoria delle parti (o per supplire ad una carenza probatoria totale), in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte. Come autorevolmente sostenuto, “la norma di cui all'art. 421 c.p.c., infatti, caratterizza il rito speciale del lavoro nel senso di un contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere -dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti” (Cass., n. 23605 del
2020; cfr. anche Cass., n. 11896 del 2020).
Da qui le raggiunte conclusioni in punto di nesso di causalità.
Infine, in relazione all'entità dei danni subiti dal de cuius, il CTU ha confermato la valutazione già espressa dalla Commissione Medica Ospedaliera nel giudizio espresso in sede amministrativa, ossia quarta categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, senza che sul punto si registrino rilevanti rilievi dai consulenti delle parti.
L'univoca indicazione del consulente e dell'organo tecnico del Ministero deputato alla valutazione appare particolarmente affidabile e meritevole di essere recepita nella decisione.
Per tutte le ragioni esposte, deve essere dichiarato il diritto di di percepire Parte_1
l'indennizzo ai sensi dell'art. 3 Legge n. 210/1992, nella misura corrispondente alla quarta categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981, n. 834, dalla data della domanda amministrativa.
In punto di accessori, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
n. 2760 del 2019), alla luce del disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, conv. in L. n.
326 del 2003, a mente del quale "l'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui all'art. 442 c.p.c., comma 1, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza
e il codice fiscale del creditore, nonchè i dati necessari per l'identificazione del credito".
Pag. 8 di 9 Il tenore della previsione è esplicito, e la sua funzione è stata quella di deflazionare il contenzioso giudiziale e di consentire un rapido soddisfacimento dei crediti aventi ad oggetto gli accessori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, che seguono automaticamente il diritto principale già riconosciuto.
Deve quindi ritenersi che la domanda per gli accessori, azionata in giudizio in difetto di inoltro della raccomandata prevista e, pertanto, in mancanza di un presupposto dell'azione, sia improponibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate da tabelle vigenti come da dispositivo che segue, ovvero, tenuto conto della natura indeterminabile della causa e dei parametri medi previsti dalle tabelle vigenti – complessità bassa (alla luce dell'istruttoria solo di natura documentale e mediante CTU medico legale).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere l'indennizzo previsto dalla L. n. 210 Parte_1 del 1992 per i danneggiati da emotrasfusione per lesione ascrivibile alla quarta categoria della tabella A d.p.R. n. 834 del 1981 dalla data della domanda amministrativa;
2) condanna, infine, il a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 9.273,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a.; pone le spese del CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 17.1.2025 – il 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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