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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6878 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to PANNONE RAFFAELE;
Parte_1
e
RICORRENTE rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to FABRIZIO Controparte_1
VINCENZA;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare dell'11.04.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in MO ES (CE) il 24.09.2011 con parte resistente, dalla cui unione sono Per_ nate le figlie (il 05.08.2012), (il 29.11.2021). Per_2
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale a sé; l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre;
l'accoglimento delle condizioni di cui alla scheda accudimento minori;
un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari ad euro
700,00 mensili (euro 350,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in data 9.01.2025 il resistente, il quale rappresentava di aver raggiunto un accordo con parte ricorrente per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
All'udienza cartolare dell'11.04.2025 il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, rilasciandosi sin d'ora reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio di documenti validi per l'espatrio anche in favore delle figlie minori;
2) I coniugi, in relazione all'affido delle minori, alla gestione del tempo di loro permanenza presso ciascuno di essi ed alla salvaguardia dei rapporti con i membri delle rispettive famiglie di origine, si riportano al piano genitoriale sottoscritto;
3) in ragione delle rispettive condizioni patrimoniali – reddituali, i coniugi convengono che il
IG. contribuirà, con decorrenza da gennaio 2025, al mantenimento delle figlie CP_1
Pt_ minori mediante il versamento, in favore della IG.ra , mediante bonifico da effettuarsi entro il 25 di ogni mese sulla postepay a lei intestata avente IBAN IT62 D360 8105 1382 8076
9180 774, dell'importo mensile, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, di €. 250,00 per ciascuna minore, oltre che del 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida per la Cont regolamentazione del mantenimento dei figli nelle cause di separazione adottate dal nella seduta amministrativa del 14.7.2017 e da Protocollo sottoscritto dalla Presidenza di codesto On.le Tribunale ed il locale COA in data 28.3.2024. I coniugi convengono altresì che Pt_ la IG.ra formalizzerà ai competenti uffici istanza per ricevere l'accredito diretto della esatta metà dell'Assegno Unico attualmente accreditato dall'INPS in favore del IG. il quale, nelle more dell'evasione della richiesta, provvederà a versare la metà CP_1
Pt_ dell'assegno unico alla IG.ra , con decorrenza da gennaio 2025, con le stesse modalità con le quali provvederà al versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle minori. Pt_ La IG.ra da atto che il IG. per i mesi di novembre e dicembre 2024, ha CP_1
contribuito al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento dell'importo di €.
400,00 per ciascuna mensilità. Pt_ 4) I coniugi convengono che nulla sarà versato dal IG. alla IG.ra a titolo di CP_1
assegno di mantenimento in favore del coniuge.
PIANO GENITORIALE
1. I coniugi convengono l'affido condiviso delle figlie minori , nata il [...] Persona_3
in MO ES, ed , nata il [...] in [...], con Persona_4
loro collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, in sua esclusiva proprietà, sita in MO ES alla Via Gianfrancesco Trutta n. 12;
2. I coniugi convengono che:
a) le figlie minori trascorreranno con il padre i pomeriggi del martedì e giovedì sino alle ore
21,30 durante il periodo invernale e sino alle ore 24,00 durante il periodo estivo;
tanto per Per_ ; per si mantiene l'orario di rientro per le ore 21.30. Per_2
Per_ b) la figlia minore trascorrerà con il padre i fine settimana alterni, dalle ore 15.00 del sabato pomeriggio alla domenica sera alle ore 21,30 durante il periodo invernale ed alle ore
24.00 durante il periodo estivo;
c) in ragione della sua tenera età, il pernotto presso il padre della figlia minore avverrà Per_2
gradualmente, con decorrenza dal compimento del quinto anno di età, nei fine settimana in Per_ cui è previsto il pernotto presso il padre della figlia minore;
Pt_ d) la IG.ra si impegna a caldeggiare ed a non ostacolare il pernotto delle figlie presso il padre;
del pari il IG. si impegna a non operare forzature di sorta sulle piccole al CP_1
fine di indurle a pernottare presso di lui;
e) il padre, previo preavviso telefonico, potrà fare visita alle figlie, presso l'abitazione della madre, qualora malate;
f) previa concertazione con la madre, il padre si occuperà di accompagnare /andare a prendere le figlie minori a/da scuola compatibilmente con gli impegni lavorativi;
g) il padre, previa concertazione con la madre, si occuperà di accompagnare/andare a prendere le figlie minori alle attività ludico – sportive compatibilmente con gli impegni lavorativi;
Per_ h) la minore trascorrerà con il padre e con la madre, durante il periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 1° luglio, con facoltà per il genitore che avrà la minore con se di allontanarsi con lei dal luogo abituale di residenza;
medesima facoltà è riconosciuta anche per i fine settimana, o per eventuali gite nel corso dell'anno.
i) in ragione della previsione di cui al punto c) che precede, la piccola , per le vacanze Per_2
estive sino al compimento del quinto anno di età, trascorrerà con il padre i giorni stabiliti da calendario;
dal compimento del quinto anno di età trascorrerà con il padre il periodo estivo, Per_ i fine settimana e le festività con gli stessi tempi e modalità previsti per;
Per_ j) per le prossime imminenti vacanze natalizie, e trascorreranno con il padre il Per_2
giorno di Natale ed il giorno di Capodanno, mentre trascorreranno con la madre la Vigilia di
Natale, l'ultimo dell'anno ed il giorno dell'Epifania, con facoltà del padre di fare loro visita per lo scambio di auguri e doni;
k) per gli anni successivi le minori trascorreranno, ad anni alterni, - la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, con pernotto presso il padre escluso per fino al compimento del Per_2
quinto anno di età, con il padre e con la madre, con facoltà per l'altro genitore di fare visita alle figlie per gli auguri e la consegna di doni;
- l'ultimo giorno dell'anno e capodanno, con pernotto presso il padre escluso per fino Per_2
al compimento del quinto anno di età, ad anni alterni, con la madre e con il padre, con facoltà per l'altro genitore di fare visita alle figlie per gli auguri e la consegna di doni;
- il giorno dell'Epifania ad anni alterni, con il padre e con la madre, con facoltà per l'altro genitore di fare visita alle figlie per gli auguri e la consegna di doni;
Pt_
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, iniziando dalla IG.ra per la Pasqua ed il
IG. per il Lunedì dell'Angelo, con facoltà per l'altro genitore di fare visita alle figlie CP_1
il giorno di Pasqua per gli auguri e la consegna di doni;
- 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, martedì grasso ad anni alterni, Pt_ iniziando dal IG. il 25 aprile, la IG.ra l'1 maggio, il IG. il 2 giugno CP_1 CP_1
e così via.
l) per le ricorrenze degli onomastici e dei compleanni delle minori, la giornata sarà cadenzata secondo la normale routine ed i genitori avranno cura di organizzare autonomamente le festicciole per le figlie, con facoltà per ciascun genitore di recarsi presso l'abitazione dell'altro per gli auguri e la consegna di doni;
m) i giorni del suo compleanno e del suo onomastico, il IG. potrà trascorrere il CP_1
pomeriggio con le figlie minori nel rispetto degli orari concordati al punto a) che precede;
3. i coniugi convengono che qualora ciascuno di loro si allontanasse dalla propria residenza o dimora o domicilio con le minori per il pernottamento dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro, indicando la destinazione, impegnandosi reciprocamente a non ostacolare in alcun modo le minori nei contatti con l'altro genitore durante le permanenze presso ciascuno di essi;
4. i coniugi, nel superiore interesse delle minori, si impegnano a favorire i rapporti con i nonni e con i componenti le rispettive famiglie di origine. In particolare, atteso che, con decorrenza dal 13.11.2024, il IG. si è trasferito presso l'abitazione dei genitori, sita in CP_1
MO ES alla Via Pigna Pioppetelli n.42, ove tuttora vive in attesa di reperire Pt_ nuova sistemazione, la IG.ra si impegna a favorire la permanenza delle minori presso l'abitazione dei nonni paterni ove il IG. ha transitoriamente stabilito la propria CP_1
dimora;
5. ciascun genitore, quando si allontana con i minori, anche con pernotto, dal luogo abituale di residenza, comunicherà all'altro il luogo di destinazione;
6. ciascun genitore, per non turbare la serenità dei figli, per un verso avrà cura di non telefonare di continuo ai minori quando non li ha con sé, ma contestualmente avrà cura di non ostacolare in modo alcuno i minori quando desiderano comunicare con l'altro genitore.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi delle figlie minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] l'[...], e Parte_1 Controparte_1
nato in [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO ES (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 34, Parte II, Serie A, anno 2011);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio dell'11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6878 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to PANNONE RAFFAELE;
Parte_1
e
RICORRENTE rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to FABRIZIO Controparte_1
VINCENZA;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare dell'11.04.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in MO ES (CE) il 24.09.2011 con parte resistente, dalla cui unione sono Per_ nate le figlie (il 05.08.2012), (il 29.11.2021). Per_2
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale a sé; l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre;
l'accoglimento delle condizioni di cui alla scheda accudimento minori;
un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari ad euro
700,00 mensili (euro 350,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in data 9.01.2025 il resistente, il quale rappresentava di aver raggiunto un accordo con parte ricorrente per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
All'udienza cartolare dell'11.04.2025 il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, rilasciandosi sin d'ora reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio di documenti validi per l'espatrio anche in favore delle figlie minori;
2) I coniugi, in relazione all'affido delle minori, alla gestione del tempo di loro permanenza presso ciascuno di essi ed alla salvaguardia dei rapporti con i membri delle rispettive famiglie di origine, si riportano al piano genitoriale sottoscritto;
3) in ragione delle rispettive condizioni patrimoniali – reddituali, i coniugi convengono che il
IG. contribuirà, con decorrenza da gennaio 2025, al mantenimento delle figlie CP_1
Pt_ minori mediante il versamento, in favore della IG.ra , mediante bonifico da effettuarsi entro il 25 di ogni mese sulla postepay a lei intestata avente IBAN IT62 D360 8105 1382 8076
9180 774, dell'importo mensile, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, di €. 250,00 per ciascuna minore, oltre che del 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida per la Cont regolamentazione del mantenimento dei figli nelle cause di separazione adottate dal nella seduta amministrativa del 14.7.2017 e da Protocollo sottoscritto dalla Presidenza di codesto On.le Tribunale ed il locale COA in data 28.3.2024. I coniugi convengono altresì che Pt_ la IG.ra formalizzerà ai competenti uffici istanza per ricevere l'accredito diretto della esatta metà dell'Assegno Unico attualmente accreditato dall'INPS in favore del IG. il quale, nelle more dell'evasione della richiesta, provvederà a versare la metà CP_1
Pt_ dell'assegno unico alla IG.ra , con decorrenza da gennaio 2025, con le stesse modalità con le quali provvederà al versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle minori. Pt_ La IG.ra da atto che il IG. per i mesi di novembre e dicembre 2024, ha CP_1
contribuito al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento dell'importo di €.
400,00 per ciascuna mensilità. Pt_ 4) I coniugi convengono che nulla sarà versato dal IG. alla IG.ra a titolo di CP_1
assegno di mantenimento in favore del coniuge.
PIANO GENITORIALE
1. I coniugi convengono l'affido condiviso delle figlie minori , nata il [...] Persona_3
in MO ES, ed , nata il [...] in [...], con Persona_4
loro collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, in sua esclusiva proprietà, sita in MO ES alla Via Gianfrancesco Trutta n. 12;
2. I coniugi convengono che:
a) le figlie minori trascorreranno con il padre i pomeriggi del martedì e giovedì sino alle ore
21,30 durante il periodo invernale e sino alle ore 24,00 durante il periodo estivo;
tanto per Per_ ; per si mantiene l'orario di rientro per le ore 21.30. Per_2
Per_ b) la figlia minore trascorrerà con il padre i fine settimana alterni, dalle ore 15.00 del sabato pomeriggio alla domenica sera alle ore 21,30 durante il periodo invernale ed alle ore
24.00 durante il periodo estivo;
c) in ragione della sua tenera età, il pernotto presso il padre della figlia minore avverrà Per_2
gradualmente, con decorrenza dal compimento del quinto anno di età, nei fine settimana in Per_ cui è previsto il pernotto presso il padre della figlia minore;
Pt_ d) la IG.ra si impegna a caldeggiare ed a non ostacolare il pernotto delle figlie presso il padre;
del pari il IG. si impegna a non operare forzature di sorta sulle piccole al CP_1
fine di indurle a pernottare presso di lui;
e) il padre, previo preavviso telefonico, potrà fare visita alle figlie, presso l'abitazione della madre, qualora malate;
f) previa concertazione con la madre, il padre si occuperà di accompagnare /andare a prendere le figlie minori a/da scuola compatibilmente con gli impegni lavorativi;
g) il padre, previa concertazione con la madre, si occuperà di accompagnare/andare a prendere le figlie minori alle attività ludico – sportive compatibilmente con gli impegni lavorativi;
Per_ h) la minore trascorrerà con il padre e con la madre, durante il periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 1° luglio, con facoltà per il genitore che avrà la minore con se di allontanarsi con lei dal luogo abituale di residenza;
medesima facoltà è riconosciuta anche per i fine settimana, o per eventuali gite nel corso dell'anno.
i) in ragione della previsione di cui al punto c) che precede, la piccola , per le vacanze Per_2
estive sino al compimento del quinto anno di età, trascorrerà con il padre i giorni stabiliti da calendario;
dal compimento del quinto anno di età trascorrerà con il padre il periodo estivo, Per_ i fine settimana e le festività con gli stessi tempi e modalità previsti per;
Per_ j) per le prossime imminenti vacanze natalizie, e trascorreranno con il padre il Per_2
giorno di Natale ed il giorno di Capodanno, mentre trascorreranno con la madre la Vigilia di
Natale, l'ultimo dell'anno ed il giorno dell'Epifania, con facoltà del padre di fare loro visita per lo scambio di auguri e doni;
k) per gli anni successivi le minori trascorreranno, ad anni alterni, - la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, con pernotto presso il padre escluso per fino al compimento del Per_2
quinto anno di età, con il padre e con la madre, con facoltà per l'altro genitore di fare visita alle figlie per gli auguri e la consegna di doni;
- l'ultimo giorno dell'anno e capodanno, con pernotto presso il padre escluso per fino Per_2
al compimento del quinto anno di età, ad anni alterni, con la madre e con il padre, con facoltà per l'altro genitore di fare visita alle figlie per gli auguri e la consegna di doni;
- il giorno dell'Epifania ad anni alterni, con il padre e con la madre, con facoltà per l'altro genitore di fare visita alle figlie per gli auguri e la consegna di doni;
Pt_
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, iniziando dalla IG.ra per la Pasqua ed il
IG. per il Lunedì dell'Angelo, con facoltà per l'altro genitore di fare visita alle figlie CP_1
il giorno di Pasqua per gli auguri e la consegna di doni;
- 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, martedì grasso ad anni alterni, Pt_ iniziando dal IG. il 25 aprile, la IG.ra l'1 maggio, il IG. il 2 giugno CP_1 CP_1
e così via.
l) per le ricorrenze degli onomastici e dei compleanni delle minori, la giornata sarà cadenzata secondo la normale routine ed i genitori avranno cura di organizzare autonomamente le festicciole per le figlie, con facoltà per ciascun genitore di recarsi presso l'abitazione dell'altro per gli auguri e la consegna di doni;
m) i giorni del suo compleanno e del suo onomastico, il IG. potrà trascorrere il CP_1
pomeriggio con le figlie minori nel rispetto degli orari concordati al punto a) che precede;
3. i coniugi convengono che qualora ciascuno di loro si allontanasse dalla propria residenza o dimora o domicilio con le minori per il pernottamento dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro, indicando la destinazione, impegnandosi reciprocamente a non ostacolare in alcun modo le minori nei contatti con l'altro genitore durante le permanenze presso ciascuno di essi;
4. i coniugi, nel superiore interesse delle minori, si impegnano a favorire i rapporti con i nonni e con i componenti le rispettive famiglie di origine. In particolare, atteso che, con decorrenza dal 13.11.2024, il IG. si è trasferito presso l'abitazione dei genitori, sita in CP_1
MO ES alla Via Pigna Pioppetelli n.42, ove tuttora vive in attesa di reperire Pt_ nuova sistemazione, la IG.ra si impegna a favorire la permanenza delle minori presso l'abitazione dei nonni paterni ove il IG. ha transitoriamente stabilito la propria CP_1
dimora;
5. ciascun genitore, quando si allontana con i minori, anche con pernotto, dal luogo abituale di residenza, comunicherà all'altro il luogo di destinazione;
6. ciascun genitore, per non turbare la serenità dei figli, per un verso avrà cura di non telefonare di continuo ai minori quando non li ha con sé, ma contestualmente avrà cura di non ostacolare in modo alcuno i minori quando desiderano comunicare con l'altro genitore.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi delle figlie minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] l'[...], e Parte_1 Controparte_1
nato in [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO ES (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 34, Parte II, Serie A, anno 2011);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio dell'11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio