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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2158/2025, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16/06/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. NOCCO MICHELA GABRIELLA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CASOLARO ARTURO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega che con sentenza n.
411/2018 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio religioso da lei contratto con la parte resistente
[...]
in data 25/08/1993; che da tale unione Controparte_2
sono nate due figlie, e , quest'ultima studentessa e Pt_1 Per_1
con lei convivente;
che il resistente è tenuto al contributo al mante- nimento per la figlia , pari ad € 250,00/mese, oltre spese Per_1
straordinarie; che sono intervenuti fatti nuovi che legittimano la ri- chiesta di modifica di tale contributo, in quanto la predetta figlia frequenta l'Istituto Europeo Design in Milano, la cui retta annua è pari ad € 8.842,00, oltre il canone locativo di € 450,00/mese.
Chiede pertanto che il Tribunale, previa comparizione delle parti, in parziale modifica delle condizioni attualmente in vigore, di- sponga l'aumento del mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia ad € 400,00, oltre rivalutazione, come per Per_1
legge, e determini la misura di partecipazione dello stesso alle citate spese universitarie e di alloggio, con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo contesta quanto ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti con la figlia Fran- cesca nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della figlia citata e, non necessitando d'istruttoria, le
2 parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata ri- messa al Collegio per la decisione.
“SULLA SOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI” – L'articolo 473 bis.29 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti), dispone che “Qua- lora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la re- visione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contri- buti economici”. Con questa norma il legislatore prende atto che tutti i provvedimenti emessi nei giudizi di famiglia e che discipli- nano i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e/o tra essi e la prole (ad esempio: assegno di mantenimento o divorzile, assegna- zione della casa familiare, modalità di affidamento dei minori e mantenimento della prole economicamente indipendente), sono sempre emanati rebus sic stantibus, motivo per cui prevede la loro modificabilità in ogni tempo sempreché “sopravvengano giustifi- cati motivi”, ovvero una modifica sopravvenuta e significativa, tale da alterare in modo sostanziale l'assetto previsto all'epoca dell'emanazione del provvedimento del quale si chiede la revisione.
Inoltre, la previsione espressa della sopravvenienza dei fatti modi- ficativi esclude la rilevanza di quelli sorti in precedenza al citato impugnato, e non assume alcuna rilevanza il fatto che non siano stati ivi considerati o allegati (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
07/09/2020, n. 18530: “In materia di separazione personale tra co- niugi, onde ottenere una revisione degli accordi presi in sede di separazione relativamente al quantum dell'assegno di manteni- mento, il ricorrente non può fondare la propria istanza su fatti preesistenti alla separazione stessa, non rilevando la circostanza per cui, in detta sede, gli stessi non siano stati presi in
3 considerazione, qualunque ne sia stato il motivo”).
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie, va innanzitutto evidenziato che la figlia , pur frequentando un corso uni- Per_1
versitario, svolge lavori saltuari dai quali ricava mediamente €
300,00/mese, come dedotto dalla stessa ricorrente.
Il resistente, nell'anno 2023, ha percepito un reddito netto pari ad
€ 23.357,97 quindi, in media, 1.946,50/mese (la busta paga di aprile riporta un netto di € 1.782,00), ha dedotto e provato, mediante cer- tificazione anagrafica, di aver composto un nuovo nucleo familiare, composto di quattro persone ove egli è l'unico percettore di redditi.
Quanto alla ricorrente, nell'anno 2023 ha percepito un reddito netto di € 26.690,00, paga una rata mensile di mutuo di € 477,12 ed altra di 49,44.
Tenuto conto di tali elementi e del fatto che l'iscrizione universi- taria della figlia non è stata concordata, ritiene il collegio Per_1
di confermare il contenuto dell'ordinanza resa in data 16.6.2025, con la quale il contributo al mantenimento per è stato Per_1
elevato ad € 300,00/mese, le spese straordinarie per la stessa al
50%, compreso il canone di locazione dell'alloggio della figlia a
Milano, limitando solo quella per la retta universitaria a carico del padre alla somma annua complessiva di € 1.500,00.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili nella soccombenza reciproca, in quanto nessuna delle parti ha visto le sue richieste accolte per intero) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
4 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 18/02/2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. CONFERMA il contenuto dell'ordinanza resa in data
16.6.2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2158/2025, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16/06/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. NOCCO MICHELA GABRIELLA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CASOLARO ARTURO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega che con sentenza n.
411/2018 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio religioso da lei contratto con la parte resistente
[...]
in data 25/08/1993; che da tale unione Controparte_2
sono nate due figlie, e , quest'ultima studentessa e Pt_1 Per_1
con lei convivente;
che il resistente è tenuto al contributo al mante- nimento per la figlia , pari ad € 250,00/mese, oltre spese Per_1
straordinarie; che sono intervenuti fatti nuovi che legittimano la ri- chiesta di modifica di tale contributo, in quanto la predetta figlia frequenta l'Istituto Europeo Design in Milano, la cui retta annua è pari ad € 8.842,00, oltre il canone locativo di € 450,00/mese.
Chiede pertanto che il Tribunale, previa comparizione delle parti, in parziale modifica delle condizioni attualmente in vigore, di- sponga l'aumento del mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia ad € 400,00, oltre rivalutazione, come per Per_1
legge, e determini la misura di partecipazione dello stesso alle citate spese universitarie e di alloggio, con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo contesta quanto ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti con la figlia Fran- cesca nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della figlia citata e, non necessitando d'istruttoria, le
2 parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata ri- messa al Collegio per la decisione.
“SULLA SOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI” – L'articolo 473 bis.29 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti), dispone che “Qua- lora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la re- visione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contri- buti economici”. Con questa norma il legislatore prende atto che tutti i provvedimenti emessi nei giudizi di famiglia e che discipli- nano i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e/o tra essi e la prole (ad esempio: assegno di mantenimento o divorzile, assegna- zione della casa familiare, modalità di affidamento dei minori e mantenimento della prole economicamente indipendente), sono sempre emanati rebus sic stantibus, motivo per cui prevede la loro modificabilità in ogni tempo sempreché “sopravvengano giustifi- cati motivi”, ovvero una modifica sopravvenuta e significativa, tale da alterare in modo sostanziale l'assetto previsto all'epoca dell'emanazione del provvedimento del quale si chiede la revisione.
Inoltre, la previsione espressa della sopravvenienza dei fatti modi- ficativi esclude la rilevanza di quelli sorti in precedenza al citato impugnato, e non assume alcuna rilevanza il fatto che non siano stati ivi considerati o allegati (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
07/09/2020, n. 18530: “In materia di separazione personale tra co- niugi, onde ottenere una revisione degli accordi presi in sede di separazione relativamente al quantum dell'assegno di manteni- mento, il ricorrente non può fondare la propria istanza su fatti preesistenti alla separazione stessa, non rilevando la circostanza per cui, in detta sede, gli stessi non siano stati presi in
3 considerazione, qualunque ne sia stato il motivo”).
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie, va innanzitutto evidenziato che la figlia , pur frequentando un corso uni- Per_1
versitario, svolge lavori saltuari dai quali ricava mediamente €
300,00/mese, come dedotto dalla stessa ricorrente.
Il resistente, nell'anno 2023, ha percepito un reddito netto pari ad
€ 23.357,97 quindi, in media, 1.946,50/mese (la busta paga di aprile riporta un netto di € 1.782,00), ha dedotto e provato, mediante cer- tificazione anagrafica, di aver composto un nuovo nucleo familiare, composto di quattro persone ove egli è l'unico percettore di redditi.
Quanto alla ricorrente, nell'anno 2023 ha percepito un reddito netto di € 26.690,00, paga una rata mensile di mutuo di € 477,12 ed altra di 49,44.
Tenuto conto di tali elementi e del fatto che l'iscrizione universi- taria della figlia non è stata concordata, ritiene il collegio Per_1
di confermare il contenuto dell'ordinanza resa in data 16.6.2025, con la quale il contributo al mantenimento per è stato Per_1
elevato ad € 300,00/mese, le spese straordinarie per la stessa al
50%, compreso il canone di locazione dell'alloggio della figlia a
Milano, limitando solo quella per la retta universitaria a carico del padre alla somma annua complessiva di € 1.500,00.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili nella soccombenza reciproca, in quanto nessuna delle parti ha visto le sue richieste accolte per intero) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
4 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 18/02/2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. CONFERMA il contenuto dell'ordinanza resa in data
16.6.2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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