Articolo 1 della Legge 19 maggio 1950, n. 318
Versione
29 giugno 1950
Art. 1. Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per il conferimento dei posti risultanti disponibili nella prima attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030 , nel grado iniziale del ruolo di gruppo B, sara' bandito, con la osservanza delle modalita' previste dalle vigenti disposizioni, un concorso riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti, fornito di titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo dovra', inoltre, aver prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione del bando e nei suoi confronti si prescindera' dal requisito dell'eta'".

Entrata in vigore il 29 giugno 1950