Articolo 71 quater della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 69 quinquiesArticolo 69 septies
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29 aprile 2003
Art. 71-quater. (( 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003