Art. 71-quater. (( 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190. ))
Articolo 71 quater della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 69 quinquiesArticolo 69 septies
Articolo 71 quater della Legge 22 aprile 1941, n. 633
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29 aprile 2003
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