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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Sez. Civile
RG 1396/2024
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 13.06.2025, alle ore 11:58, sono comparsi:
l'avv. Daniele Lussana per l'opponente, il quale insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni come in atti;
è presente l'avv. Roberto Incorvaia per la convenuta opposta, il quale insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni e nel rigetto dell'opposizione, come già chiesto in atti.
Le parti discutono oralmente la controversia. Alle ore 12:24 il Giudice si ritira in Camera di consiglio.
Alle ore 12:36 il Giudice, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies, sentite le parti e le rispettive conclusioni, alle ore 12:35 dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Giovanni Maria Sacchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 1396/2024, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Torino (TO), Corso Massimo Parte_1 P.IVA_1
1 D'Azeglio 8, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Lussana
e Besson Stefania, come da procura in atti
- ATTRICE/OPPONENTE -
CONTRO
in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della ditta Controparte_1 individuale “ , con sede in Savona C.so Vittorio Veneto 30 (P.I. – C.F.: CP_2 P.IVA_2
, così come rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Incorvaia, come da procura C.F._1 in atti
- CONVENUTA/OPPOSTA –
In opposizione al D.I. 355/2024 emesso da questo Tribunale in data 5.05.2024.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origini da un ricorso per D.I. presentato da , il quale Controparte_1
– premettendo di aver stipulato con la società ingiunta un contratto di subappalto per intervento di recupero facciate per il Condominio sito in Savona, Via Albenga civ. 3 per l'importo complessivo di euro 319.539,80 oltre iva, come previsto dall'art 4, chiedeva, in qualità di Appaltatore e nei confronti del General Contractor, emettersi il provvedimento ingiuntivo per la somma di 30.000,00, oltre interessi moratori D.lgs. 231/2002 dalla data di emissione della fattura 1.4.22, tenuto conto dei versamenti effettuati e fino all'effettivo soddisfo, quantificati alla data del 20.05.2024 in euro 13.750,98.
In particolare, il ricorrente evidenziava che all'art. 5 (“Pagamento e ritardo nei pagamenti”) le parti avessero convenuto al punto 5.1 che il pagamento del corrispettivo sarebbe stato effettuato dal General
Contractor all'appaltatore in corrispondenza dell'emissione di tre SAL, certificati dal direttore dei Lavori
e con le seguenti modalità:
“- anticipo 15% alla sottoscrizione del contratto e invio della documentazione di sicurezza preliminare prevista dal d.lgs.
81/08
- I° SAL 20% del corrispettivo al raggiungimento del 35% dello Stato di avanzamento dei lavori
- II° SAL 35% del corrispettivo al raggiungimento del 70% dello Stato di avanzamento dei lavori
- SALDO 30% del corrispettivo a saldo”;
L'istante evidenziava, altresì, che al punto 5.2 le parti avessero convenuto che, in seguito della sottoscrizione del verbale di Stato di Avanzamento dei lavori l'Appaltatore avrebbe emesso fattura verso il General Contractor di importo pari alla percentuale di SAL approvata dal Direttore dei Lavori, tramite comunicazione ufficiale al General Contractor, e che, come previsto al punto 5.4, il pagamento del corrispettivo relativo a tutti i SAL sarebbe stato effettuato dal General Contractor all'Appaltatore
2 entro 40 giorni data fattura fine mese dalla data di sottoscrizione del verbale di SAL a seguito della presentazione di regolare fattura;
Il ricorrente asseriva e documentava, altresì, che dopo la certificazione dei fini lavori da parte del
D.L. geom. rilasciata in data 23.2.22 (cfr. doc. n. 2 prod. monitorio), in data 1.4.2022 veniva CP_3 emessa dall'Appaltatore fattura a saldo dell'importo di euro 79.884,85 (cfr. doc. n. 3 ricorrente), e che, proprio in virtù di tale fattura, la avesse effettuato tre bonifici (cfr. doc. 4), in parziale Parte_1 pagamento, nelle seguenti date e per i seguenti importi:
- 21/6/2023 euro 25.000,00;
- 08/08/2023 euro 14.884,95;
- 22/09/2023 euro 10.000,00;
Il ricorrente, quindi, asseriva di essere creditore per il residuo importo di € 30.000,00, oltre agli interessi moratori calcolati in via scalare dalla data di emissione della fattura, considerati gli acconti parziali versati, per un totale quota interessi alla data del 20/5/2024 di euro 13.750,98 (doc. n. 5) e, così complessivamente euro 43.750,98 (pari, cioè, alla sommatoria fra capitale e interessi moratori), di cui chiedeva e otteneva ingiunzione per non aver avuto riscontro, nonostante i solleciti.
Con atto di citazione regolarmente notificato la società si opponeva al D.I. n. Controparte_4
355/2024, emesso in data 5.05.2024, chiedendone, previo accertamento dell'inadempimento della controparte, l'integrale revoca o comunque la riduzione dell'esposizione debitoria alla minor somma.
In particolare, l'ingiunta asseriva che la controparte – oltre a non aver mai avuto un numero di dipendenti adeguato al volume di affari e di non avere i requisiti di regolarità di cantiere, assicurativa e contributiva necessari per il compimento della propria attività – avesse subappaltato i lavori eseguiti a imprese terze, senza il proprio consenso.
Inoltre, l'opponente asseriva che la controparte, in violazione del regolamento pattizio da essa stessa invocato, non avesse mai provveduto all'inoltro dei verbali sottoscritti di stato avanzamento lavori, così come anche la dichiarazione certificata di fine lavori depositata dalla controparte unicamente all'unica fattura emessa. Sul punto, la convenuta confermava i pagamenti effettuati ma nella consapevolezza della loro irregolarità e solo per andare incontro alle esigenze dell'impresa, ad oggi cancellata, in considerazione delle sue dimensioni rivelatesi estremamente ridotte.
In considerazione della mancata presentazione della documentazione preliminare relativa alla assicurazione e alla formazione del personale, nonché della mancata acquisizione del consenso al subappalto, in violazione degli art.
5.1 e 7. 7.8-7.9 del contratto, l'attrice sollevava eccezione di inadempimento ritenendo che nulla fosse dovuto, paventando il rischio che altri subappaltatori o soggetti terzi potessero vantare crediti nei propri confronti.
3 In sede di prima memoria parte convenuta contestava in maniera specifica quanto ex adverso dedotto, formulando in via subordinata una domanda di indennizzo da ingiustificato arricchimento avendo la controparte definitivamente accettato e conseguito la prestazione. Esaurita la fase di trattazione, la causa veniva rinviata per la discussione orale e la stesura della presente decisione, previa concessione di scritti conclusivi autorizzati.
Ciò posto, occorre preliminarmente chiarire che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c., il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, avuto riguardo non solo dell'elemento cronologico delle rispettive inadempienze ma, altresì, dei rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione del contratto e della loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse. Per cui, qualora il giudice rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave, ovvero ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2 c.c. (il principio è consolidato sin da Cass. civile, sez. II, 16 ottobre
1979, n. 5404; ibidem, ex multis, Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1990, n. 4565; Cass. civ., sent. 12 ottobre
2012, n. 17478; Cass. civ., sez. II, sent. 8 gennaio 2014, n. 153; Cass. civ. 30 maggio 2017 n. 13627).
Ovviamente, per compiere tale valutazione il giudicante deve preliminarmente perimetrare ed interpretare gli obblighi incombenti su ciascuna parte e desumere il tasso di importanza ed essenzialità delle prestazioni che dovevano essere adempiute sulla base delle intese specificamente raggiunte. In particolare, nell'interpretare il contratto occorre indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti e non limitarsi al senso letterale delle parole, dovendosi valutare anche il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto stesso (art. 1362 c.c.) e secondo buona fede (art. 1366 c.c.), ovvero sulla base di un principio di lealtà che impone la non contestazione postuma di affidamenti oggettivamente ingenerati nella controparte (cfr. Cass. civ. 24267/2020; Cass. civ.
6675/2018).
Premesso quanto sopra esposto e calando tali assunti nel caso concreto, venendo alle doglianze relative alla mancata presentazione della documentazione attestante la regolarità assicurativa e di cantiere, oltre che di formazione del personale, si rileva che l'art.
5.1 non rappresenti una condizione essenziale del contratto, né di efficacia dello stesso, bensì detti solo delle regole accessorie sulle tempistiche relative ai pagamenti. In particolare, al momento della sottoscrizione del contratto e della presentazione di siffatta documentazione preliminare sarebbe stato corrisposto l'anticipo del 15%, mentre gli ulteriori pagamenti sarebbero dovuti avvenire successivamente alla trasmissione dei vari SAL;
4 né può ritenersi che la violazione delle specifiche disposizioni sulla formazione dei personale possa aver rappresentato per le parti un ostacolo al fisiologico svolgimento del rapporto. Tali inadempimenti rappresentano, quindi, delle irregolarità che, al più, potrebbero esporre le parti ad eventuali sanzioni amministrative (ed eventualmente penali del convenuto, in caso di false dichiarazioni rese nella documentazione prodotta dallo stesso in allegato al primo termine di trattazione e non specificamente contestate nel termine successivo dalla controparte), e che, comunque, non minano la prestazione principale adempiuta nel suo nucleo essenziale, quest'ultima non contestata così come non contestati appaiono i successivi pagamenti perfezionatisi a mezzo bonifico.
Con riguardo alla mancata acquisizione del consenso nel subappalto, occorre ricordare che, sebbene l'art. 1656 c.c. vieta il subappalto senza il consenso del committente, tale previsione, diversamente agli appalti pubblici, è derogabile e integrabile dalla volontà delle parti sia con riguardo alla necessità del consenso stesso che per quanto concerne l'oggetto sul quale il consenso deve essere acquisito, aspetti che, nel silenzio del contratto, possono verificarsi anche per facta concludentia o essere previamente e genericamente previsti nel contratto di appalto (cfr. Cass. civ., Sez. II , 05/09/1994, n. 7649).
Nel caso di specie, si rileva che all'art. 7.2 è previsto che: “il General Contractor sin d'ora autorizza
l'Appaltatore, per il buon esito della Fornitura, a subappaltare forniture e/o lavorazioni a subappaltatori terzi nel rispetto delle norme di legge”, mentre all'art. 7.3 è previsto che: “l'Appaltatore dovrà ottenere il preventivo consenso scritto del General Contractor per il subappalto dell'oggetto del presente contratto e a consegnare copia al General
Contractor preventivamente il contratto di subappalto”.
In altri termini, l'appaltatore avrebbe dovuto ottenere la previa autorizzazione scritta in caso di subappalto dell'intero oggetto del contratto in blocco ad un terzo, mentre avrebbe potuto subappaltare singole lavorazioni a soggetti terzi de plano in quanto fin da quel momento autorizzato.
Ebbene, risulta provato in via documentale, ed in particolare nel verbale di inizio cantiere e nella
CILA non specificamente contestati (docc. 9 e 10 parte convenuta), che l'opposto abbia indicato, oltre a se stesso, altri specifici soggetti di cui si sarebbe avvalso, motivo per cui si ritiene che si sia verificato il primo caso previsto dal contratto, per il quale vi è già stato il consenso preventivo reso nella pattuizione stessa. Ciò senza considerare che buona parte dell'opera è stata pagata, motivo per cui l'interpretazione di cui sopra si impone anche sotto il profilo della buona fede oggettiva ed in virtù del principio di lealtà citato in premessa.
Per quanto concerne il rischio di ricevere azioni da parte dei subappaltatori, si condivide quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore correlato alla possibilità dell'azione diretta nei suoi confronti dei dipendenti e degli ausiliari del subappaltatore, in quanto la norma di cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la responsabilità del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al 5 subappaltatore, e ciò in considerazione che, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale” (Cass. civ., sent n. 35962 del 22.11.2021 richiamata dal convenuto). Non essendovi prova di attuali pretese creditorie da parte di altri soggetti, si ritiene che siffatta esposizione debitoria costituisca, ad oggi, l'unico saldo ancora dovuto e, una volta versato, questo pagamento potrà eventualmente essere eccepito nei confronti degli altri soggetti terzi che dovessero in futuro vantare pretese.
Sull'importo dovuto a titolo di capitale sono dovuti gli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 così come calcolati dalla data di emissione della fattura dell'8.04.2022 e tenuto conto dei pagamenti successivi – fattura cronologicamente coincidente con la comunicazione di fine lavori – e quantificati in € 13.750,98. Tale disciplina, infatti, è ritenuta applicabile anche agli appalti privati (cfr. Cass. civ. sez.
II, 27/02/2019, n.5734, secondo la quale “la definizione adottata del D. Lgs. n. 231 del 2002, art.
2, comprensiva dei contratti, comunque denominati, tra imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, è, invero, compatibile con la definizione dell'appalto specificata dall'art. 1655 c.c., dovendosi intendere l'espressione prestazione di servizi come riferibile a tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento in denaro”).
Quanto alle spese di lite, si ritiene che l'opponente debba essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che qui si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022 (tabella 2, fascia IV, tutte le fasi, valori minimi per trattazione e decisione dato l'esiguo impegno difensivo in esse profuso) in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione spiegata da confermando il D.I n. 355/2024 emesso da Controparte_4 questo Tribunale in data 5.05.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto , Controparte_1 che qui si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge,
e 15% di rimborso per spese generali sull'importo relativo ai soli onorari.
Così è deciso.
Savona, lì 13.06.2025
IL GIUDICE
dott. Giovanni Maria Sacchi
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