Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 873/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 873/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2967/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 28/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/06/2023 – notificata a mezzo pec in pari data,
TRA
, in persona della liquidatrice Parte_1 CP_1
, e in persona dell'amministratore pro-tempore ,
[...] Controparte_2 CP_3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Gaeta ed elettivamente domiciliati in
Salerno (SA), alla Via L. Cassese nr. 12, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Sada ed elettivamente domiciliata CP_4 in Salerno (SA), alla Via Dei Principati nr. 57, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2967/2023 del Tribunale di Salerno –
Comproprietà
CONCLUSIONI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 26/07/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 22/08/2023, la , Parte_1 in persona della liquidatrice , e il in persona CP_1 Controparte_2 dell'amministratore pro-tempore , proponevano gravame avverso la sentenza n. CP_3
2967/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
28/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/06/2023 – notificata a mezzo pec in pari data, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che e comproprietaria del garage comune facente parte CP_4 del condominio “ di via P. Grisignano in Salerno;
2) ordina ai convenuti di cessare ogni Pt_1 comportamento idoneo ad ostacolare il diritto di di godere del Garage comune di cui al Capo CP_4
1; 3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 250,00 per esborsi vive ed €5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Sada, ponendo le spese di CTU a carico dei convenuti in solido”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mani in data 13/06/2007 e iscritto a ruolo in data 20/06/2007, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale CP_4 di Salerno, la e il esponendo che con atto del Parte_1 Controparte_5
13/11/1982 per notar , aveva ceduto e trasferito a titolo di Per_1 Persona_2 permuta alla alcune unità immobiliari di sua proprietà, Controparte_6 ricevendo in corrispettivo un appartamento situato in un erigendo complesso edilizio, posto al quarto piano, int. 7 e confinante a nord con Via Orofino, ad est con incrocio tra Via
Orofino e Via Grisignano, ad ovest con vano scale ed appartamento nr. 6, con le consequenziali e proporzionali quote di comproprietà negli spazi comuni, diritti, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze. Riferiva che in data 21/12/1991 Persona_2 aveva alienato – con atto per notar rep. n. 27502, racc. n. 5631 del 21/12/1991 - Per_1 tale immobile a con annesso posto auto in garage comune così come Controparte_7
pag. 2/6 individuato e indicato nella planimetria sub lett. “A” e che con successivo atto per notar rep. nr. 53622 racc. n. 9989 del 27/03/1997, e Per_3 Controparte_7 CP_8
avevano alienato a loro volta l'appartamento de quo con annesso posto auto in garage
[...]
a contribuendo alle relative spese come da bilanci allegati;
tuttavia, lamentava CP_4
l'attrice il riproporsi del problema attinente l'attribuzione del di lei posto auto, a cui seguiva in data 23/05/2007 missiva nell'interesse del ” con la quale le veniva Controparte_9 rappresentato che il garage de quo era di proprietà della “ , che i Parte_1 posti auto erano di proprietà esclusiva dei soci della predetta Cooperativa e che i condomini ai quali non era stato assegnato il posto auto non avevano diritto di accedervi. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno 1) di accertare e dichiarare il diritto di comproprietà sul garage comune, 2) di accertare e dichiarare il diritto di utilizzo del garage ad uso parcheggio e, per l'effetto, di far cessare ogni comportamento contrario dei convenuti, 3) di condannare i convenuti al risarcimento del danno, 4) in via subordinata, di accertare e dichiarare non dovute le spese condominiali relative al garage comune con relativo ordine di restituzione, con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio, con distinte comparse di costituzione depositate all'udienza del 02/01/2008, si costituivano in giudizio il Controparte_5
e la quali parti convenute, che chiedevano il rigetto delle Parte_1 domande proposte, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale deferito, di prova per testi e di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza del 12/12/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 2967/2023 emessa e depositata telematicamente in data 28/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/06/2023 – notificata a mezzo pec in pari data, il Tribunale di Salerno, qualificata preliminarmente la domanda attorea come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., accoglieva la domanda attorea e accertava il diritto di comproprietà dell'attrice sul garage comune, ordinava ai convenuti la cessazione di ogni comportamento ostativo e regolamentava le spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, la Parte_1
, in persona della liquidatrice , e il in
[...] CP_1 Controparte_2 persona dell'amministratore pro-tempore , censuravano l'impugnata sentenza sulla CP_3 base delle motivazioni così come meglio articolate in atti;
chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma pag. 3/6 Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni:
“rigettare la domanda proposta da con atto di citazione 13/6/07, con vittoria delle spese e CP_4 competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Cassa e IVA, da attribuire all'avv. Maurizio
Gaeta, antistatario”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 31/08/2023, si costituiva in giudizio CP_4
, quale parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello
[...] proposto con un unico atto e a mezzo di stesso difensore in quanto parti in conflitto di interessi, sempre in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per mancata autorizzazione dell'assemblea ex art. 1131 c.c. e l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Fissata la prima udienza per il 11/01/2024 e rinviata al 08/02/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 13/02/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 13/02/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, che rendono comprensibili i motivi di appello.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. in CP_4 primo grado ha agito per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla attribuzione del posto auto, come riportato nel suo atto di acquisto del 27/03/1997. Originariamente Per_2
con atto di permuta del 13/11/1982 ha ceduto il terreno su sua proprietà alla
[...]
, ottenendo in cambio alcune unità abitative con proporzionale quota Parte_1 di proprietà degli spazi comuni. Di seguito, ha venduto con atto del 21/12/1991 Per_2
l'appartamento con relativo posto auto a , che ha dichiarato essere in Controparte_7 regime di comunione dei beni con , di poi ceduto a . Controparte_8 CP_4 CP_4
pag. 4/6 ha invocato l'attribuzione del posto auto, non di spettanza esclusiva dei soci della CP_4 cooperativa, anche in forza della partecipazione alle relative spese condominiali. Il
Condominio e la Cooperativa nel costituirsi hanno fatto riferimento ad una scrittura privata del 17/06/1994 con cui ai non soci si sarebbe pattuito l'attribuzione di posti auto al secondo livello, da costruirsi, non realizzati per sopravvenuti problemi amministrativi. Detta scrittura privata del 17/06/1994 è stata ritenuta dal primo giudice come non escludente il diritto acquisito al posto auto, trattandosi di una mera dichiarazione di intenti non vincolante e condizionata alla realizzazione di futuri nuovi posti auto, mai venuti ad esistenza, per cui la domanda attorea è stata accolta. Il primo motivo è riferito alla opponibilità della scrittura privata dell'anno 1994 alla , stante la non sottoscrizione da parte di CP_4 [...]
ma del solo comproprietario . Detta scrittura contempla una CP_7 Controparte_8 rinuncia ad un diritto, il posto auto, per cui non essendo sottoscritta da entrambi i proprietari del bene, non può ritenersi sufficiente l'atto dispositivo di uno solo dei comproprietari, e come tale non opponibile al terzo acquirente. Corretta è la qualificazione della scrittura privata del 17/06/1994 come mera eventuale disponibilità alla attribuzione di posti auto di nuova costruzione, con contenuto non vincolante, e riferita a un evento futuro ed eventuale, la cui non realizzazione comporta la conservazione del diritto al posto auto per come riconosciuto e costituito nel titolo di acquisto della Privo di pregio è la CP_4 considerazione della consapevolezza da parte di di non aver diritto ad alcun posto Per_2 auto, non sostenuto da alcun riscontro probatorio e documentale. Quanto alla non essenzialità del termine fissato nella scrittura privata per la realizzazione del garage al secondo livello, va osservato che se è vero che la mera previsione di un termini entro e non oltre non determina di per se l'essenzialità dello stesso, dovendosi aver riguardo alla funzione economica dell'accordo, ed al permanere dell'interesse delle parti all'adempimento, nel caso di specie detto interesse è evidentemente venuto meno, dato la volontà espressa di attribuzione del posto auto nel garage condominiale. Peraltro, allo stato da nessun atto emerge che i posti auto del garage condominiale siano riservati, ed escludenti rispetto a tutti i condomini, anche non soci della cooperativa. La natura comune del garage rende superflua anche la contestazione in relazione alla mancata possibilità di disporre del trasferimento del posto auto da parte di cui comunque è stata riservata una quota Persona_2 proporzionale sui beni comuni. I motivi di appello sono infondati. Restano assorbite le pag. 5/6 questioni prospettate da parte appellata in relazione a possibile conflitto di interesse per la difesa unica della Cooperativa e del , essendo nel caso di specie le due posizioni CP_2 sostanzialmente non inconciliabili e tendenti al medesimo risultato, come pure la questione sulla rappresentanza processuale, stante la spettanza per la cooperativa ai liquidatori, e la sanatoria con delibera Condominiale. L'appello va rigettato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza, in base al valore indeterminato basso della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, in persona della liquidatrice , Parte_1 CP_1
e dal in persona dell'amministratore pro-tempore , nei Controparte_2 CP_3 confronti di , avverso la sentenza n. 2967/2023 del Tribunale di Salerno, CP_4 emessa e depositata telematicamente in data 28/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/06/2023 – notificata a mezzo pec in pari data, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di
, con attribuzione al difensore antistatario. CP_4
La Corte dà atto che non/sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 23 / 04 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6