Art. 2.
Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Villa d'Ogna ed i ricostituiti comuni di Oltressenda Alta e di Piario, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Villa d'Ogna.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Villa d'Ogna, che sara' inquadrato negli organici dei comuni di Oltressenda Alta e di Piario, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Villa d'Ogna ed i ricostituiti comuni di Oltressenda Alta e di Piario, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Villa d'Ogna.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Villa d'Ogna, che sara' inquadrato negli organici dei comuni di Oltressenda Alta e di Piario, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.