Articolo 1 della Legge 10 marzo 1955, n. 109
Versione
31 marzo 1955
Art. 1. Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 500 milioni con legge 8 aprile 1954, n. 101 , viene ulteriormente elevato a lire 700 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie gia' iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 31 marzo 1955