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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2024, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2818/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Liviello, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Liviello, come da mandato in Parte_2 atti
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.9.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 12.4.1975;
• di aver generato un figlio, attualmente maggiorenne;
• di essere stati destinatari del decreto di omologa n. 3560/2013 reso dal Tribunale di Lecce in data
15.4.2013 R.G. N. 6610/2012;
• di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.09.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione personale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
• - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 12.4.1975 in
Taviano (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 28 parte II Serie A anno
1975, senza alcuna condizione;
• - ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
• - nulla sulle spese di lite.
Lecce, 30.9.24
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore