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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/12/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 20.12.2023 e segnata al n. R.G. 559/2025, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NONNIS Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ N. 10, SASSARI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto tra i coniugi è ripresa la convivenza.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Si esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. pagina 1 di 3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.6.2025 ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1 il 20.6.1982 in Bono, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 12, Parte 2, Controparte_1
Serie A, anno 1982; che dall'unione sono nate le figlie il 10.8.1996 e il Persona_1 Persona_2
12.1.1998, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non è più possibile la riconciliazione tra i coniugi.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto: “In via principale: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- Dichiarare che non sussistono i presupposti per l'addebito della separazione ad alcuna delle parti;
- Dichiarare che non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare ad alcuna delle parti, attesa la particolare configurazione dell'immobile già suddiviso in due unità abitative autonome e l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti;
- Dichiarare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di assegni di mantenimento tra i coniugi, attesa la volontà del ricorrente di non richiedere alcun contributo economico e la sua aspettativa di raggiungere una condizione di autosufficienza economica;
- Dichiarare che non sussistono obblighi di mantenimento nei confronti delle figlie maggiorenni, essendo esse maggiorenni ed economicamente indipendenti;
In via subordinata e riconvenzionale, qualora la resistente dovesse opporsi alla separazione o avanzare pretese in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare o di porzioni di essa, riconoscere al ricorrente un assegno di mantenimento da quantificarsi in misura non inferiore ad
Euro 600,00 (seicento/00) mensili, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, in considerazione della significativa disparità economica esistente tra le parti e della condizione di difficoltà economica in cui versa il ricorrente”.
Con memoria depositata il 20.10.2025, ha esposto che, a seguito della notifica del Parte_1 ricorso alla resistente, è ripresa tra le parti la convivenza in maniera stabile e continuativa, con integrale ripristino del rapporto di coniugio.
All'udienza del 21.10.2025 il signor ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del Pt_1 contendere e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
La domanda volta a dichiarare la cessazione della materia del contendere va accolta.
pagina 2 di 3 Come dichiarato dalla parte ricorrente, tra le parti è ripresa la convivenza e il rapporto di coniugio si è ripristinato.
Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 20.12.2023 e segnata al n. R.G. 559/2025, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NONNIS Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ N. 10, SASSARI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto tra i coniugi è ripresa la convivenza.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Si esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. pagina 1 di 3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.6.2025 ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1 il 20.6.1982 in Bono, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 12, Parte 2, Controparte_1
Serie A, anno 1982; che dall'unione sono nate le figlie il 10.8.1996 e il Persona_1 Persona_2
12.1.1998, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non è più possibile la riconciliazione tra i coniugi.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto: “In via principale: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- Dichiarare che non sussistono i presupposti per l'addebito della separazione ad alcuna delle parti;
- Dichiarare che non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare ad alcuna delle parti, attesa la particolare configurazione dell'immobile già suddiviso in due unità abitative autonome e l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti;
- Dichiarare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di assegni di mantenimento tra i coniugi, attesa la volontà del ricorrente di non richiedere alcun contributo economico e la sua aspettativa di raggiungere una condizione di autosufficienza economica;
- Dichiarare che non sussistono obblighi di mantenimento nei confronti delle figlie maggiorenni, essendo esse maggiorenni ed economicamente indipendenti;
In via subordinata e riconvenzionale, qualora la resistente dovesse opporsi alla separazione o avanzare pretese in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare o di porzioni di essa, riconoscere al ricorrente un assegno di mantenimento da quantificarsi in misura non inferiore ad
Euro 600,00 (seicento/00) mensili, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, in considerazione della significativa disparità economica esistente tra le parti e della condizione di difficoltà economica in cui versa il ricorrente”.
Con memoria depositata il 20.10.2025, ha esposto che, a seguito della notifica del Parte_1 ricorso alla resistente, è ripresa tra le parti la convivenza in maniera stabile e continuativa, con integrale ripristino del rapporto di coniugio.
All'udienza del 21.10.2025 il signor ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del Pt_1 contendere e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
La domanda volta a dichiarare la cessazione della materia del contendere va accolta.
pagina 2 di 3 Come dichiarato dalla parte ricorrente, tra le parti è ripresa la convivenza e il rapporto di coniugio si è ripristinato.
Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
pagina 3 di 3