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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7866 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°15150\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Scognamiglio in Parte_1 virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
E in persona del Ministro p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto
OGGETTO: pagamento delle differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.4.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era stata detenuta presso la Casa
Circondariale di Latina a giugno 2011 al giugno 2013 e presso la
Casa Circondariale di Vigevano dal gennaio 2018 all'aprile 2022, che aveva svolto le mansioni di addetta alla distribuzione dei pasti ed alle pulizie, che aveva osservato l'orario di lavoro dedotto, che aveva percepito una mercede inferiore ai minimi retributivi dei ccnl di categoria richiamati, che le somme corrisposte a titolo di
13°mensilità, indennità sostitutiva di ferie e t.f.r. erano inferiori ai minimi dovuti in violazione dell'art.22 l.n.354\1975 e dell'art.2 co.1 lett.f)d.lgs.n.124\2018, ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento della somma di E.3394,74 maturata CP_1
a titolo di differenze retributive oltre accessori di legge e spese di giudizio. Il convenuto si è costituito tempestivamente eccependo la CP_1 prescrizione parziale del diritto, l'infondatezza della pretesa di adeguamento dei compensi ai minimi del ccnl di riferimento,
l'intervenuto adeguamento degli importi per effetto della circolare n.282390\2017 del la non debenza delle Controparte_1 somme richieste a titolo di ferie e permessi non goduti e la prescrizione dei crediti retributivi;
ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
Preliminarmente deve dichiararsi l'estinzione dei crediti retributivi relativi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti a giugno 2011 al giugno 2013 per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data del 31.1.2024, epoca di ricevimento da parte dell'amministrazione convenuta dell'atto di messa in mora che costituisce primo atto interruttivo del termine di prescrizione. Trova, invero, applicazione il principio sancito dalla Suprema Corte per effetto del quale “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione. (Cass. sez. Lav.
Ord.n.27340\2019). La circostanza che il lavoro in detenzione sia stato reso dalla ricorrente in una pluralità di periodi determina la sussistenza di diversi rapporti di lavoro alla cessazione di ognuno dei quali è iniziato a decorrere il relativo termine quinquennale di prescrizione.
Quanto al rapporto di lavoro successivo, va premesso che l'art.22 co. 1 l.n.354\1975 per come modificato dall'art.2 d.lgs.n.124\2014 dispone: “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.”.
In applicazione di tale disposizione qualora la retribuzione corrisposta fosse inferiore ai 2\3 dei minimi retributivi del ccnl dovrebbe riconoscersi il diritto della ricorrente al pagamento dell'eventuale differenza maturata tra la retribuzione spettante in applicazione dei parametri previsti dal ccnl di riferimento e le somme corrisposte con l'esclusione delle differenze per ferie e permessi non fruiti nonché festività in difetto di prova della continuità dell'attività lavorativa per le giornate non indennizzate nonché durante le giornate festive.
Dai conteggi prodotti in corso di causa emerge, tuttavia, che non sussiste alcun credito per differenze retributive in favore della ricorrente per il lavoro svolto nel periodo dal gennaio 2018 all'aprile 2022.
La domanda va, perciò respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di E.900,00.
Roma 3.7.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°15150\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Scognamiglio in Parte_1 virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
E in persona del Ministro p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto
OGGETTO: pagamento delle differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.4.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era stata detenuta presso la Casa
Circondariale di Latina a giugno 2011 al giugno 2013 e presso la
Casa Circondariale di Vigevano dal gennaio 2018 all'aprile 2022, che aveva svolto le mansioni di addetta alla distribuzione dei pasti ed alle pulizie, che aveva osservato l'orario di lavoro dedotto, che aveva percepito una mercede inferiore ai minimi retributivi dei ccnl di categoria richiamati, che le somme corrisposte a titolo di
13°mensilità, indennità sostitutiva di ferie e t.f.r. erano inferiori ai minimi dovuti in violazione dell'art.22 l.n.354\1975 e dell'art.2 co.1 lett.f)d.lgs.n.124\2018, ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento della somma di E.3394,74 maturata CP_1
a titolo di differenze retributive oltre accessori di legge e spese di giudizio. Il convenuto si è costituito tempestivamente eccependo la CP_1 prescrizione parziale del diritto, l'infondatezza della pretesa di adeguamento dei compensi ai minimi del ccnl di riferimento,
l'intervenuto adeguamento degli importi per effetto della circolare n.282390\2017 del la non debenza delle Controparte_1 somme richieste a titolo di ferie e permessi non goduti e la prescrizione dei crediti retributivi;
ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
Preliminarmente deve dichiararsi l'estinzione dei crediti retributivi relativi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti a giugno 2011 al giugno 2013 per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data del 31.1.2024, epoca di ricevimento da parte dell'amministrazione convenuta dell'atto di messa in mora che costituisce primo atto interruttivo del termine di prescrizione. Trova, invero, applicazione il principio sancito dalla Suprema Corte per effetto del quale “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione. (Cass. sez. Lav.
Ord.n.27340\2019). La circostanza che il lavoro in detenzione sia stato reso dalla ricorrente in una pluralità di periodi determina la sussistenza di diversi rapporti di lavoro alla cessazione di ognuno dei quali è iniziato a decorrere il relativo termine quinquennale di prescrizione.
Quanto al rapporto di lavoro successivo, va premesso che l'art.22 co. 1 l.n.354\1975 per come modificato dall'art.2 d.lgs.n.124\2014 dispone: “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.”.
In applicazione di tale disposizione qualora la retribuzione corrisposta fosse inferiore ai 2\3 dei minimi retributivi del ccnl dovrebbe riconoscersi il diritto della ricorrente al pagamento dell'eventuale differenza maturata tra la retribuzione spettante in applicazione dei parametri previsti dal ccnl di riferimento e le somme corrisposte con l'esclusione delle differenze per ferie e permessi non fruiti nonché festività in difetto di prova della continuità dell'attività lavorativa per le giornate non indennizzate nonché durante le giornate festive.
Dai conteggi prodotti in corso di causa emerge, tuttavia, che non sussiste alcun credito per differenze retributive in favore della ricorrente per il lavoro svolto nel periodo dal gennaio 2018 all'aprile 2022.
La domanda va, perciò respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di E.900,00.
Roma 3.7.2025 Il Giudice