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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 17/12/2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.12176 /2024
Tra
( avv.DI GIORGIO MARIA , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( Controparte_1 avv.IANDOLO GUSTAVO , )
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla l 18/80 e dello status di portatore di handicap grave ex art 3 c. 3 l 104/92 sin dalla data di presentazione CP_ dell'istanza amministrativa e per l'effetto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi con la decorrenza di legge, oltre accessori.
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
Va premesso che con omologa parziale del 30.4.24 è stato riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito di cui all'art 3 .c.3 l 104/92.
L'esame va pertanto limitato al requisito di cui all'art 1 l 18/80
La domanda non è fondata.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti ( Bronchite asmatica cronica in terapia corticosteroidea. Insufficienza venosa arti inferiori, Pregressi interventi di safenectomia. Spondiloartrosi cervicale e lombare.
Esiti di interventi chirurgici per alluce valgo bilaterale e correzione II e III dito piedi bilateralmente. Osteoporosi. Sindrome della cuffia dei rotator. Tiroidite di Hashimoto. Obesità).
Tali patologie rendono il soggetto, invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ma non sono tali da determinare le condizioni per l'accompagnamento. Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto l'indagine peritale è stata condotta con retti criteri tecnici ed appare immune da profili di censurabilità
La domanda pertanto non può trovare accoglimento.
Tuttavia le oggettive difficoltà di accertamento in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti costituiscono gravi motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Rigetta la domanda .
Compensa le spese.
Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Il Giudice