Sentenza 7 maggio 1983
Massime • 2
Lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l'Esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l'intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragione d'essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto di lavoro.*
L'accertamento delle inadempienze del lavoratore e la valutazione delle stesse al fine di stabilire se per la loro gravità costituiscano o meno giusta causa di licenziamento, si risolvono in un giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (nella specie, sancendo tale principio, il S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del merito aveva ritenuto giustificato il licenziamento intimato al lavoratore il quale durante l'assenza per malattia aveva svolto prestazioni di lavoro in favore di terzi). ( Conf 5368/81, mass n 416086; ( Conf 3835/81, mass n 414473; ( Conf 2266/81, mass n 413003).*
Commentari • 3
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Sommario 1) Cenni generali 2) Sulla presunta obbligatorietà della preventiva comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi dell'esaurimento del comporto 3) Nozione di malattia ed equiparazione ad essa dell'infortunio 4) Non computabilità nel comporto delle assenze per infermità indotte dal comportamento datoriale 5) La legittimità del licenziamento per giusta causa in costanza di malattia 1. Cenni generali Il trattamento spettante al lavoratore in caso di malattia (e infortunio) è disciplinato dall'art. 2110 cod. civ., il quale riconosce al lavoratore: a) la conservazione del posto di lavoro; b) la corresponsione della retribuzione o di una indennità nella misura e per il tempo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/1983, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1983 |
Testo completo
Lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l'Esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l'intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragione d'essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto di lavoro.*