Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/1983, n. 3142
CASS
Sentenza 7 maggio 1983

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Lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l'Esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l'intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragione d'essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto di lavoro.*

L'accertamento delle inadempienze del lavoratore e la valutazione delle stesse al fine di stabilire se per la loro gravità costituiscano o meno giusta causa di licenziamento, si risolvono in un giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (nella specie, sancendo tale principio, il S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del merito aveva ritenuto giustificato il licenziamento intimato al lavoratore il quale durante l'assenza per malattia aveva svolto prestazioni di lavoro in favore di terzi). ( Conf 5368/81, mass n 416086; ( Conf 3835/81, mass n 414473; ( Conf 2266/81, mass n 413003).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/1983, n. 3142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3142
Data del deposito : 7 maggio 1983

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