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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/12/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 2933/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Valeria Marchese IC est.
RI IA IC
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del in cui sono parti
nata a [...] il [...], residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE TRAPANI e MO IM NA e presso cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
-contumace-
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-Bis 52 c.p.c la ricorrente ricorreva dinanzi a Parte_2 questo Tribunale chiedendo che venisse dichiarata l'interdizione del ai sensi CP_1 dell'art. 712 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto a sostegno dell'istanza lo stato di infermità in cui versa il affetto da morbo di Parkinson, sostenendo che lo stesso si trova in uno stato CP_1 di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive impossibilitato a deambulare autonomamente, con gravi difficoltà di linguaggio, perdita di memoria, disturbi del sonno, disorientamento spazio-temporale.
La ricorrente ha dedotto, inoltre, che il è stato dichiarato invalido al 100%, CP_1 portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 e
1 che necessita pertanto di assistenza continua in quanto non è in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita.
All'udienza del 10.1.25 il Tribunale ha rilevato la regolarità delle notifiche disposte nel decreto di fissazione dell'udienza. Il IC ha effettuato l'audizione dell'interdicendo.
Il difensore ha insistito per la nomina del tutore provvisorio.
Il Tribunale, a scioglimento della riserva, con decreto del 18.1.25, ha nominato come tutrice provvisoria Parte_1
All'udienza del 15/10/2025, è comparsa e il Tribunale ha effettuato la sua Parte_1 audizione al fine di valutare l'opportunità di aprire la tutela e di nominarla quale tutrice in via definitiva.
La difesa si è riportata a quanto richiesto in ricorso.
Orbene, questo Tribunale ritiene certamente che si trovi in uno stato Controparte_1 di infermità tale da rendere impossibile che lo stesso possa autonomamente provvedere ai propri interessi e che necessiti, pertanto, di una figura di supporto che lo coadiuvi nell'espletamento delle proprie attività.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, l'istituto più idoneo a soddisfare le funzioni assistenziali di cui necessita il è l'amministrazione di sostegno e non già la CP_1 tutela.
Ed infatti, nella scelta dell'istituto da applicare in concreto il IC - tenuto conto del tipo di attività da compiere, della gravità e della durata della malattia o dell'impedimento e tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie - deve garantire all'incapace la tutela più adeguata e limitare nella minore misura possibile la sua capacità, senza considerare il solo metro quantitativo della disabilità come elemento discriminante.
Se il tipo di attività che deve esser compiuta è minima ed estremamente semplice, tale da non pregiudicare i suoi interessi - per la scarsa consistenza del patrimonio, per la semplicità delle operazioni da svolgere – sarà preferibile la nomina di un amministratore: diversamente, ove si tratti di un'incapacità di provvedere ai propri interessi e di gestire un'attività di una certa complessità, o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, l'interdizione o l'inabilitazione saranno più idonee.
La giurisprudenza ha ritenuto l'amministrazione di sostegno misura idonea per la tutela di un soggetto pur affetto da gravissima infermità fisiopsichica o nel caso di impossibilità totale di provvedere ai propri interessi (cfr. Tribunale sez. I - Bari, 09/02/2008, n. 352; Tribunale di Milano, 21/03/2005), tali da impedirgli di relazionarsi con l'esterno e anzi di compiere i più elementari atti della vita quotidiana, se la gestione del patrimonio del destinatario non è particolarmente complessa.
Allo stesso modo, l'istituto è applicabile anche a chi sia affetto da infermità o menomazione totalmente incapacitante o abituale, come a chi soffre di una infermità transitoria o lieve, quando il tipo di attività che deve essere svolta è minima, semplice e poco rischiosa: diversamente, se sussiste una notevole complessità operativa e necessità di accorta protezione contro seri e consistenti pregiudizi, sarà opportuna una misura protettiva più invasiva.
2 Tanto premesso, è opportuno rilevare che, nel caso di specie, non sono state dedotte dalla ricorrente circostanze idonee a dimostrare la complessità in concreto dell'attività gestoria che la figura di supporto andrebbe a svolgere, ragione per cui si ritiene che, sulla base dei principi appena enunciati, l'istituto ritenuto più idoneo, in quanto meno invasivo e più rispettoso della sfera di autonomia del soggetto, a tutelare le esigenze del sia l'amministrazione di sostegno e non la tutela. CP_1
In conclusione, si rigetta il ricorso volto ad ottenere l'interdizione di Controparte_1 e si mandano gli atti al IC tutelare competente affinché valuti l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Si rigetta il ricorso volto ad ottenere l'interdizione di . Controparte_1
Si dispone la trasmissione degli atti al IC tutelare competente affinché valuti l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 15/12/2025
Il IC Estensore Il Presidente Valeria Marchese Giuseppe Campagna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Valeria Marchese IC est.
RI IA IC
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del in cui sono parti
nata a [...] il [...], residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE TRAPANI e MO IM NA e presso cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
-contumace-
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-Bis 52 c.p.c la ricorrente ricorreva dinanzi a Parte_2 questo Tribunale chiedendo che venisse dichiarata l'interdizione del ai sensi CP_1 dell'art. 712 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto a sostegno dell'istanza lo stato di infermità in cui versa il affetto da morbo di Parkinson, sostenendo che lo stesso si trova in uno stato CP_1 di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive impossibilitato a deambulare autonomamente, con gravi difficoltà di linguaggio, perdita di memoria, disturbi del sonno, disorientamento spazio-temporale.
La ricorrente ha dedotto, inoltre, che il è stato dichiarato invalido al 100%, CP_1 portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 e
1 che necessita pertanto di assistenza continua in quanto non è in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita.
All'udienza del 10.1.25 il Tribunale ha rilevato la regolarità delle notifiche disposte nel decreto di fissazione dell'udienza. Il IC ha effettuato l'audizione dell'interdicendo.
Il difensore ha insistito per la nomina del tutore provvisorio.
Il Tribunale, a scioglimento della riserva, con decreto del 18.1.25, ha nominato come tutrice provvisoria Parte_1
All'udienza del 15/10/2025, è comparsa e il Tribunale ha effettuato la sua Parte_1 audizione al fine di valutare l'opportunità di aprire la tutela e di nominarla quale tutrice in via definitiva.
La difesa si è riportata a quanto richiesto in ricorso.
Orbene, questo Tribunale ritiene certamente che si trovi in uno stato Controparte_1 di infermità tale da rendere impossibile che lo stesso possa autonomamente provvedere ai propri interessi e che necessiti, pertanto, di una figura di supporto che lo coadiuvi nell'espletamento delle proprie attività.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, l'istituto più idoneo a soddisfare le funzioni assistenziali di cui necessita il è l'amministrazione di sostegno e non già la CP_1 tutela.
Ed infatti, nella scelta dell'istituto da applicare in concreto il IC - tenuto conto del tipo di attività da compiere, della gravità e della durata della malattia o dell'impedimento e tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie - deve garantire all'incapace la tutela più adeguata e limitare nella minore misura possibile la sua capacità, senza considerare il solo metro quantitativo della disabilità come elemento discriminante.
Se il tipo di attività che deve esser compiuta è minima ed estremamente semplice, tale da non pregiudicare i suoi interessi - per la scarsa consistenza del patrimonio, per la semplicità delle operazioni da svolgere – sarà preferibile la nomina di un amministratore: diversamente, ove si tratti di un'incapacità di provvedere ai propri interessi e di gestire un'attività di una certa complessità, o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, l'interdizione o l'inabilitazione saranno più idonee.
La giurisprudenza ha ritenuto l'amministrazione di sostegno misura idonea per la tutela di un soggetto pur affetto da gravissima infermità fisiopsichica o nel caso di impossibilità totale di provvedere ai propri interessi (cfr. Tribunale sez. I - Bari, 09/02/2008, n. 352; Tribunale di Milano, 21/03/2005), tali da impedirgli di relazionarsi con l'esterno e anzi di compiere i più elementari atti della vita quotidiana, se la gestione del patrimonio del destinatario non è particolarmente complessa.
Allo stesso modo, l'istituto è applicabile anche a chi sia affetto da infermità o menomazione totalmente incapacitante o abituale, come a chi soffre di una infermità transitoria o lieve, quando il tipo di attività che deve essere svolta è minima, semplice e poco rischiosa: diversamente, se sussiste una notevole complessità operativa e necessità di accorta protezione contro seri e consistenti pregiudizi, sarà opportuna una misura protettiva più invasiva.
2 Tanto premesso, è opportuno rilevare che, nel caso di specie, non sono state dedotte dalla ricorrente circostanze idonee a dimostrare la complessità in concreto dell'attività gestoria che la figura di supporto andrebbe a svolgere, ragione per cui si ritiene che, sulla base dei principi appena enunciati, l'istituto ritenuto più idoneo, in quanto meno invasivo e più rispettoso della sfera di autonomia del soggetto, a tutelare le esigenze del sia l'amministrazione di sostegno e non la tutela. CP_1
In conclusione, si rigetta il ricorso volto ad ottenere l'interdizione di Controparte_1 e si mandano gli atti al IC tutelare competente affinché valuti l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Si rigetta il ricorso volto ad ottenere l'interdizione di . Controparte_1
Si dispone la trasmissione degli atti al IC tutelare competente affinché valuti l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 15/12/2025
Il IC Estensore Il Presidente Valeria Marchese Giuseppe Campagna
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