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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 5363/2017 vertente tra:
ed , entrambe rappresentate e difese, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
AR AI e AL ZZ,
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Antonio Dentice, Parte_3
Appellanti
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Fioretti, come da mandato Controparte_1
in atti,
Appellata
rappresentata in giudizio da in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Andrea Fioretti,
Interventore ex art. 111 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la banca con atto di CP_1
citazione notificato il 21.12.2015, deducendo di aver contratto con tale istituto un mutuo ipotecario in data
01.03.2002, a fronte del quale la banca aveva erogato la somma di euro 129.114,00 da rimborsare in 241 rate mensili con un tasso fisso d'interesse pari al 7,150% annuo.
Precisavano inoltre che con il contratto era stato convenuto anche un tasso di interesse moratorio del 9,150%
(ovvero, pari al tasso contrattuale di interesse maggiorato di due punti), e che tale tasso di interesse, in base alla previsione di cui all'art. 5 del contratto, sarebbe andato illegittimamente a sommarsi a quello corrispettivo in caso di morosità; chiedevano quindi accertarsi, oltre all'illiceità di tale previsione, sulla scorta di una perizia di parte, che il tasso “effettivo” di mora pattuito era superiore al tasso-soglia previsto dai D.M. Ministeriali ex L. 108/96, così come il
“tasso effettivo di estinzione anticipata”, con conseguente declaratoria di nullità delle relative clausole e condanna dell'istituto convenuto alla restituzione della somma di euro 92.260,03 asseritamente versata a titolo soli interessi alla data di introduzione del giudizio.
La banca si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e contestando CP_1
l'usurarietà dei tassi applicati, siccome entrambi (interesse corrispettivo ed interesse di mora) al di sotto della soglia stabilita al momento della stipula del contratto di mutuo dai D.M. Ministeriali;
contestava, inoltre, i calcoli riportati nella perizia di parte allegata dagli attori, specificamente per ciò che concerne la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso-soglia di cui alla L.
108/96, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Napoli ha disposto l'espletamento di una c.t.u. contabile ed, all'esito, con sentenza n. 8292/2017 pubblicata in data 18.07.2017, ha rigettato la domanda condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_1
Per quel che ancora rileva in questa sede, il primo Giudice, ha ritenuto che la liceità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori dovesse essere valutata distintamente, stante la diversa natura degli stessi interessi, con la conseguenza che la nullità dell'una non avrebbe potuto riverberarsi anche sull'altra pattuizione;
nel caso di specie, il tasso degli interessi corrispettivi pattuito risultava al di sotto della soglia di legge, mentre in relazione al tasso di mora, che pure il c.t.u. aveva indicato come superiore al tasso-soglia, non risultava che gli attori avessero mai pagato interessi di mora, poiché il rimborso del mutuo – ancora in corso al momento della proposizione della domanda – era regolare;
quanto alla penale per l'estinzione anticipata, che si trattava di un onere solo eventuale e che, anche in tal caso, non risultava esser stata applicata in assenza del recesso anticipato degli attori dal contratto.
§§§§
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello , ed , Parte_1 Parte_3 Parte_2 deducendo che ai fini della verifica in ordine al superamento del tasso-soglia occorre sommare gli interessi
2 corrispettivi e quelli moratori, e che nel caso di specie il c.t.u. incaricato in primo grado ha accertato un valore decrescente del TAEG che va da un massimo del 38,07%, calcolato sulla prima rata del piano di ammortamento, ad un minimo del 9,15% calcolato sull'ultima rata;
inoltre, che lo stesso c.t.u. ha verificato che il tasso di mora contrattualmente pattuito (9,15%) era superiore a quello fissato dal D.M. Ministeriale (8,265%).
Analogamente, in relazione alla penale di estinzione anticipata del mutuo, gli appellanti sostengono che per effetto dell'applicazione congiunta di tale penale con gli interessi corrispettivi si sarebbe verificato il superamento del tasso- soglia, con conseguente nullità anche degli interessi corrispettivi, insistendo quindi per la condanna dalla convenuta alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di interessi di qualunque natura.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del gravame e ribadendo l'erroneità dei calcoli sui quali CP_1
si fondano le richieste degli appellanti e la legittimità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo intercorso fra le parti.
Nel giudizio è poi intervenuta la rappresentata da , quale cessionaria dei crediti vantati Controparte_2 CP_3
da in forza di contratti di finanziamento e scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche, i cui CP_1
debitori sono stati classificati a sofferenza e segnalati in centrale dei rischi della Banca d'Italia, fra i quali vi sarebbe anche quello di cui al presente giudizio.
§§§§
L'appello è infondato e va quindi rigettato.
Invero, come ancora chiarito di recente dalla Suprema Corte, ai fini della determinazione del tasso-soglia di cui alla
L. 108/96 non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura remuneratoria dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2 comma IV della L. 108/96 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata normativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 08.04.2024 n. 9201).
Nel caso di specie, procedendo alla verifica separata del tasso-soglia per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, secondo il criterio sopra indicato e le indicazioni di cui alla circolare della Banca d'Italia del 03.07.2013, risulta che entrambi i tassi pattuiti con il contratto di mutuo intercorso fra le parti in data 01.03.2002 sono al di sotto del tasso-soglia previsto dalla L. 108/96.
Infatti, ai sensi dell'art. 5 di detto contratto, gli interessi corrispettivi sono stati pattuiti nella misura fissa del 7,15% annuo, laddove il tasso-soglia previsto dal D.M. del 14.12.2001 relativo al trimestre 01.01.2002/31.03.2002 era del
8,265% (tasso medio rilevato per i mutui 5,51% + 50% = 8,265%); mentre il tasso-soglia per gli interessi moratori,
3 fissato in contratto nella misura del 9,15%, era pari al 11,415% (tasso medio rilevato per i mutui 5,51% + media maggiorazione interessi di mora 2,1% = 7,61% + 50% = 11,415%).
Peraltro, l'accertamento in ordine alla dedotta usurarietà del tasso di interesse moratorio – ove pure avesse avuto esito positivo – non avrebbe avuto alcun effetto pratico, atteso che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte (SS.
UU. n. 19597 del 18.09.2020), in assenza di un inadempimento attuale la pronuncia di accertamento dell'usurarietà in astratto del tasso di interesse moratorio non avrebbe alcuna efficacia, poiché la verifica va condotta sul tasso in concreto applicato dalla banca nel momento in cui si verifica l'inadempimento, con la conseguenza che se esso risulterà al di sotto della soglia di legge sarà comunque dovuto dal debitore, senza possibilità di far valere la sentenza di mero accertamento ottenuta in precedenza ed in assenza di inadempimento.
Nel caso di specie non risulta che gli attori abbiano omesso il rimborso delle rate del mutuo e che vi sia stata pertanto concreta applicazione del tasso di mora, non essendo state prodotte le quietanze di pagamento delle rate del mutuo, ma soltanto il contratto del 1° marzo 2002 con il prospetto di ammortamento del prestito e null'altro.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui, ai fini della verifica sul superamento del tasso-soglia, andrebbe considerata anche la penale prevista in contratto per l'estinzione anticipata del mutuo – nel caso di specie pari al 2% del capitale restituito -, sommandola agli interessi corrispettivi e moratori.
Invero, lo stesso principio sopra enunciato per gli interessi moratori vale per la penale di estinzione anticipata del mutuo, che costituisce per l'appunto una clausola penale di recesso tesa a compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto accordando il prestito e che dunque, oltre ad applicarsi solo in caso di recesso anticipato, non è collegata – se non indirettamente – all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso del prestito (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 14.03.2022 n. 8109; Cass. Civ., Sez. III, 07.03.2022 n. 7352).
Anche in tal caso, inoltre, il verificarsi dell'estinzione anticipata del mutuo non è stato neanche dedotto nell'atto di citazione, risultando invece anche dalla perizia di parte prodotta dagli stessi appellanti in primo grado che il mutuo è stato sempre regolarmente rimborsato, cosicché la banca ha percepito unicamente il tasso di interesse corrispettivo del 7,15%, del tutto legittimo poiché inferiore al tasso-soglia vigente al momento della stipula del contratto.
§§§§
Conclusivamente, l'appello va rigettato con conseguente condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e dello scaglione di valore compreso fra 52.001,00 e 260.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria;
detti compensi vengono liquidati per le fasi di studio ed introduttiva in favore della e per la fase decisionale in favore dell'intervenuta , CP_1 CP_3
che ha svolto le difese finali, seppure con la rappresentanza del medesimo procuratore.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
4 1) rigetta il gravame proposto da , ed avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_3 Parte_2
8292/2017 pubblicata in data 18.07.2017 dal Tribunale di Napoli, che per l'effetto conferma integralmente;
2) condanna , ed , in solido fra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_3 Parte_2
del grado di giudizio in favore della , liquidate nella misura di euro 4.888,00 per compensi delle fasi di CP_1 studio ed introduttiva;
ed in favore della , liquidate nella misura di euro 5.103,00 per compensi della fase CP_3 decisionale, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi come liquidati, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente;
3) da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti , Parte_1 Parte_3
ed , in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...] Parte_2
dovuto per l'impugnazione, ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002..
Napoli, 20.10.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 5363/2017 vertente tra:
ed , entrambe rappresentate e difese, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
AR AI e AL ZZ,
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Antonio Dentice, Parte_3
Appellanti
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Fioretti, come da mandato Controparte_1
in atti,
Appellata
rappresentata in giudizio da in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Andrea Fioretti,
Interventore ex art. 111 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la banca con atto di CP_1
citazione notificato il 21.12.2015, deducendo di aver contratto con tale istituto un mutuo ipotecario in data
01.03.2002, a fronte del quale la banca aveva erogato la somma di euro 129.114,00 da rimborsare in 241 rate mensili con un tasso fisso d'interesse pari al 7,150% annuo.
Precisavano inoltre che con il contratto era stato convenuto anche un tasso di interesse moratorio del 9,150%
(ovvero, pari al tasso contrattuale di interesse maggiorato di due punti), e che tale tasso di interesse, in base alla previsione di cui all'art. 5 del contratto, sarebbe andato illegittimamente a sommarsi a quello corrispettivo in caso di morosità; chiedevano quindi accertarsi, oltre all'illiceità di tale previsione, sulla scorta di una perizia di parte, che il tasso “effettivo” di mora pattuito era superiore al tasso-soglia previsto dai D.M. Ministeriali ex L. 108/96, così come il
“tasso effettivo di estinzione anticipata”, con conseguente declaratoria di nullità delle relative clausole e condanna dell'istituto convenuto alla restituzione della somma di euro 92.260,03 asseritamente versata a titolo soli interessi alla data di introduzione del giudizio.
La banca si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e contestando CP_1
l'usurarietà dei tassi applicati, siccome entrambi (interesse corrispettivo ed interesse di mora) al di sotto della soglia stabilita al momento della stipula del contratto di mutuo dai D.M. Ministeriali;
contestava, inoltre, i calcoli riportati nella perizia di parte allegata dagli attori, specificamente per ciò che concerne la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso-soglia di cui alla L.
108/96, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Napoli ha disposto l'espletamento di una c.t.u. contabile ed, all'esito, con sentenza n. 8292/2017 pubblicata in data 18.07.2017, ha rigettato la domanda condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_1
Per quel che ancora rileva in questa sede, il primo Giudice, ha ritenuto che la liceità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori dovesse essere valutata distintamente, stante la diversa natura degli stessi interessi, con la conseguenza che la nullità dell'una non avrebbe potuto riverberarsi anche sull'altra pattuizione;
nel caso di specie, il tasso degli interessi corrispettivi pattuito risultava al di sotto della soglia di legge, mentre in relazione al tasso di mora, che pure il c.t.u. aveva indicato come superiore al tasso-soglia, non risultava che gli attori avessero mai pagato interessi di mora, poiché il rimborso del mutuo – ancora in corso al momento della proposizione della domanda – era regolare;
quanto alla penale per l'estinzione anticipata, che si trattava di un onere solo eventuale e che, anche in tal caso, non risultava esser stata applicata in assenza del recesso anticipato degli attori dal contratto.
§§§§
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello , ed , Parte_1 Parte_3 Parte_2 deducendo che ai fini della verifica in ordine al superamento del tasso-soglia occorre sommare gli interessi
2 corrispettivi e quelli moratori, e che nel caso di specie il c.t.u. incaricato in primo grado ha accertato un valore decrescente del TAEG che va da un massimo del 38,07%, calcolato sulla prima rata del piano di ammortamento, ad un minimo del 9,15% calcolato sull'ultima rata;
inoltre, che lo stesso c.t.u. ha verificato che il tasso di mora contrattualmente pattuito (9,15%) era superiore a quello fissato dal D.M. Ministeriale (8,265%).
Analogamente, in relazione alla penale di estinzione anticipata del mutuo, gli appellanti sostengono che per effetto dell'applicazione congiunta di tale penale con gli interessi corrispettivi si sarebbe verificato il superamento del tasso- soglia, con conseguente nullità anche degli interessi corrispettivi, insistendo quindi per la condanna dalla convenuta alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di interessi di qualunque natura.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del gravame e ribadendo l'erroneità dei calcoli sui quali CP_1
si fondano le richieste degli appellanti e la legittimità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo intercorso fra le parti.
Nel giudizio è poi intervenuta la rappresentata da , quale cessionaria dei crediti vantati Controparte_2 CP_3
da in forza di contratti di finanziamento e scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche, i cui CP_1
debitori sono stati classificati a sofferenza e segnalati in centrale dei rischi della Banca d'Italia, fra i quali vi sarebbe anche quello di cui al presente giudizio.
§§§§
L'appello è infondato e va quindi rigettato.
Invero, come ancora chiarito di recente dalla Suprema Corte, ai fini della determinazione del tasso-soglia di cui alla
L. 108/96 non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura remuneratoria dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2 comma IV della L. 108/96 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata normativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 08.04.2024 n. 9201).
Nel caso di specie, procedendo alla verifica separata del tasso-soglia per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, secondo il criterio sopra indicato e le indicazioni di cui alla circolare della Banca d'Italia del 03.07.2013, risulta che entrambi i tassi pattuiti con il contratto di mutuo intercorso fra le parti in data 01.03.2002 sono al di sotto del tasso-soglia previsto dalla L. 108/96.
Infatti, ai sensi dell'art. 5 di detto contratto, gli interessi corrispettivi sono stati pattuiti nella misura fissa del 7,15% annuo, laddove il tasso-soglia previsto dal D.M. del 14.12.2001 relativo al trimestre 01.01.2002/31.03.2002 era del
8,265% (tasso medio rilevato per i mutui 5,51% + 50% = 8,265%); mentre il tasso-soglia per gli interessi moratori,
3 fissato in contratto nella misura del 9,15%, era pari al 11,415% (tasso medio rilevato per i mutui 5,51% + media maggiorazione interessi di mora 2,1% = 7,61% + 50% = 11,415%).
Peraltro, l'accertamento in ordine alla dedotta usurarietà del tasso di interesse moratorio – ove pure avesse avuto esito positivo – non avrebbe avuto alcun effetto pratico, atteso che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte (SS.
UU. n. 19597 del 18.09.2020), in assenza di un inadempimento attuale la pronuncia di accertamento dell'usurarietà in astratto del tasso di interesse moratorio non avrebbe alcuna efficacia, poiché la verifica va condotta sul tasso in concreto applicato dalla banca nel momento in cui si verifica l'inadempimento, con la conseguenza che se esso risulterà al di sotto della soglia di legge sarà comunque dovuto dal debitore, senza possibilità di far valere la sentenza di mero accertamento ottenuta in precedenza ed in assenza di inadempimento.
Nel caso di specie non risulta che gli attori abbiano omesso il rimborso delle rate del mutuo e che vi sia stata pertanto concreta applicazione del tasso di mora, non essendo state prodotte le quietanze di pagamento delle rate del mutuo, ma soltanto il contratto del 1° marzo 2002 con il prospetto di ammortamento del prestito e null'altro.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui, ai fini della verifica sul superamento del tasso-soglia, andrebbe considerata anche la penale prevista in contratto per l'estinzione anticipata del mutuo – nel caso di specie pari al 2% del capitale restituito -, sommandola agli interessi corrispettivi e moratori.
Invero, lo stesso principio sopra enunciato per gli interessi moratori vale per la penale di estinzione anticipata del mutuo, che costituisce per l'appunto una clausola penale di recesso tesa a compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto accordando il prestito e che dunque, oltre ad applicarsi solo in caso di recesso anticipato, non è collegata – se non indirettamente – all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso del prestito (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 14.03.2022 n. 8109; Cass. Civ., Sez. III, 07.03.2022 n. 7352).
Anche in tal caso, inoltre, il verificarsi dell'estinzione anticipata del mutuo non è stato neanche dedotto nell'atto di citazione, risultando invece anche dalla perizia di parte prodotta dagli stessi appellanti in primo grado che il mutuo è stato sempre regolarmente rimborsato, cosicché la banca ha percepito unicamente il tasso di interesse corrispettivo del 7,15%, del tutto legittimo poiché inferiore al tasso-soglia vigente al momento della stipula del contratto.
§§§§
Conclusivamente, l'appello va rigettato con conseguente condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e dello scaglione di valore compreso fra 52.001,00 e 260.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria;
detti compensi vengono liquidati per le fasi di studio ed introduttiva in favore della e per la fase decisionale in favore dell'intervenuta , CP_1 CP_3
che ha svolto le difese finali, seppure con la rappresentanza del medesimo procuratore.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
4 1) rigetta il gravame proposto da , ed avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_3 Parte_2
8292/2017 pubblicata in data 18.07.2017 dal Tribunale di Napoli, che per l'effetto conferma integralmente;
2) condanna , ed , in solido fra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_3 Parte_2
del grado di giudizio in favore della , liquidate nella misura di euro 4.888,00 per compensi delle fasi di CP_1 studio ed introduttiva;
ed in favore della , liquidate nella misura di euro 5.103,00 per compensi della fase CP_3 decisionale, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi come liquidati, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente;
3) da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti , Parte_1 Parte_3
ed , in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...] Parte_2
dovuto per l'impugnazione, ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002..
Napoli, 20.10.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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