Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n.8439/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e Parte_1 difesa dell'avv. LACERENZA ANTONIO -c.f. , nonché C.F._1 dell'avv. LACERENZA VITO NICOLA -c.f. ; C.F._2
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. GRECO DE PASCALIS CARLO ANTONIO -c.f. ; C.F._3
-parte opposta-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_2
; C.F._4
-parte opposta- all'udienza del 11/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 16/11/2023 la parte opponente ha impugnato la comunicazione di preavviso del fermo amministrativo n.01480202300011107000, avente ad oggetto l'autovettura di sua proprietà, a fronte dell'omesso pagamento
1
(sospensione mai revocata).
II. - In via pregiudiziale, per quanto attiene al credito contributivo sotteso al provvedimento impugnato nella presente sede, va ribadita la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita (cfr. SS.UU., Ord. n. 14831/08).
II.1. - In secondo luogo, dev'essere, altresì, rimarcata la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente rispetto all'impugnazione del preavviso di fermo di cui è causa, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo, altrimenti, l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo [Cass. Sez. Un., Sentenza n.11087 del 07/05/2010 (Rv.612767): «Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' alle società di riscossione al fine di Controparte_1 superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione
2 della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art.100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo»].
II.2. - Sempre in via preliminare, deve darsi atto della sussistenza della legittimazione passiva soltanto dell'
[...]
con riguardo alla censura afferente Controparte_3 all'impugnazione del preavviso di fermo (atto prodromico all'esecuzione di esclusiva competenza dell' Controparte_1
sotto il profilo della responsabilità di
[...] quest'ultima, in quanto è correlata all'asserita sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito menzionato nell'atto impugnato in questa sede giudiziale.
III. - Passando al merito, si ritiene che la censura sollevata dalla parte opponente in merito al vizio del preavviso di fermo amministrativo, che sarebbe stato emesso e notificato in presenza di un provvedimento giudiziale di sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito posto a suo fondamento, è fondata.
III.1. - Infatti, con provvedimento adottato in data 09/08/2022 nell'ambito di altro giudizio (iscritto al n.4939/2022 R.G.) pendente dinanzi ad altro giudicante (Dott.ssa Angela Arbore) era stata sospesa – sussistendo i presupposti di cui all'art.24, comma
6, D.L.vo 46/999 – l'efficacia esecutiva dello stesso avviso di addebito (n.3142020220002065390000 notificato in data 01°/08/2022)
3 menzionato nel preavviso di fermo amministrativo impugnato in questa sede giudiziale, che era stato emesso in data (15/09/2023) successiva a quella della sospensione.
III.2. - Né appare condivisibile la tesi difensiva dell'
[...]
nella parte in cui ha sostenuto che Controparte_1 non sarebbe configurabile a suo carico alcuna responsabilità in difetto della comunicazione del predetto provvedimento di sospensione a cura della parte opponente (si veda a pag.2 della sua memoria difensiva: “È evidente, che si tratti di contestazioni attinenti a questioni del tutto estranee all'operato di
[...]
in quanto quest'ultima, estranea al Controparte_1 giudizio che ha riguardato l'avviso di addebito, non ha ricevuto né la notifica della sospensione del titolo come prescritto dalle norme di procedura, né lo sgravio del ruolo da parte dell' CP_2 come risulta dal relativo estratto”).
III.2.1. - In verità, il provvedimento di sospensione in questione era stato ritualmente comunicato all' Controparte_1
dall' attraverso la procedura telematica Ava come
[...] CP_2 risulta dalla videata prodotta (All. III del fascicolo ) [si CP_2 veda a pagg.2 e 3 della sua memoria difensiva: “Nondimeno attesa l'intervenuta sospensione dell'avviso di addebito, nel giudizio pendente rubricato al n.4939/2022, in virtù del decreto di fissazione di udienza reso dal GdL Dr.ssa Arbore, aveva provveduto a notiziare tempestivamente l' Controparte_1 dell'intervenuta sospensione, attraverso la procedura telematica
Ava come risulta dalla videata che pure si produce (All. III)].
Dall'esame della predetta videata si evince con riferimento all'avviso di addebito in questione che rispetto all'importo originario di Euro 4.258.17, la somma di Euro 3.170,59 era stata sgravata, mentre quella residua di Euro 1.087,58 era stata sospesa.
III.2.2. - Quindi, l' prima Controparte_3 della emissione del preavviso di fermo amministrativo aveva avuto conoscenza del provvedimento di sospensione, che era contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza di discussione notificato
4 all' unitamente al ricorso (che aveva originato il giudizio CP_2 iscritto al n.4939/2022 R.G. e definito con sentenza n.1179/2024 pubbl. il 01/07/2024 di accoglimento della spiegata opposizione:
“accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito n.31420220002065390000, CP_2 opposto”).
III.3. - Non c'è dubbio che l'atto impugnato in questa sede per la sua specifica funzione ovverosia quella di portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa contributiva dell'Istituto previdenziale e di preannunciare l'adozione del vincolo sull'autovettura (fermo amministrativo) non poteva e non doveva essere emesso e notificato nei confronti del , in presenza Pt_1 di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito posto a suo fondamento, di cui l'
[...] aveva già avuto conoscenza prima Controparte_3 dell'emissione del preavviso di fermo amministrativo.
III.4. - Quindi, anche a prescindere dall'esito positivo del giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito n.31420220002065390000, deve essere dichiarata l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
III.5. - Infondata è, invece, la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla difesa di parte opponente, atteso che la condotta dell' non integra gli Controparte_3 estremi della “responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” nei termini in cui è stato statuito dalla giurisprudenza di legittimità [Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.7222 del 04/03/2022(Rv. 664188 - 01)].
IV. - Le spese di lite nel rapporto processuale tra la parte opponente e l' - liquidate come Controparte_3 in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 1100-5200) secondo valori prossimi ai minimi in considerazione della modesta complessità della questione trattata senza espletamento di alcuna attività istruttoria orale - seguono la soccombenza e vanno poste a carico
5 dell' con distrazione nei Controparte_3 confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari;
mentre quelle relative al rapporto processuale tra la parte opponente e l' vengono integralmente compensate tra le parti, CP_2 atteso il suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_2
- ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
DICHIARA l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
- RIGETTA l'opposizione per la parte residua;
- CONDANNA l' a rifondere in Controparte_3 favore della parte opponente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 900,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari;
- COMPENSA le spese di lite nel rapporto processuale tra la parte opponente e l' . CP_2
Trani, 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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