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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17047/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA MANUEL, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. MESSINA
MANUEL
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), C.F._2 CP_2
( ), ( ), elettivamente
[...] C.F._3 Controparte_3 C.F._4 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv.
MANDARANO ANTONELLO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad atto di riscossione
Conclusioni della parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare:
• Confermare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ex art. 3, co 2° e 3° RD 639/10 – art. 5 DLGS 150/11 gia disposta con ordinanza del 5/12/22.
In via principale e nel merito:
• Accertare e dichiarare la nullita, l'illegittimita e l'inefficacia del “Atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo” n. 20220430482902266427323 per l'importo complessivo di € 34.097,14 (Doc. 1), o comunque provvedere al suo annullamento per le causali esposte in narrativa.
• Rigettare la richiesta risarcitoria formulata in via subordinata dal opposto nei CP_1 confronti dell'attore perche infondata in fatto ed in diritto, nonche per l'assoluta genericita del contenuto della stessa e per mancanza assoluta di prova sugli importi pagina 1 di 12 richiesti in risarcimento.
• Con vittoria di spese ed onorari di causa e rimborso integrale delle spese della CTU grafologica eseguita in corso di causa.
Conclusioni della parte opposta:
Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare:
- tenuto conto della documentazione prodotta anche in corso di causa, e per i motivi indicati nelle difese comunali, revocare il provvedimento del 5.12.2022 con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto comunale impugnato;
- in via subordinata sul punto che precede, nel denegato caso di conferma del citato provvedimento di sospensione, disporre la previa costituzione di idonea cauzione e/o garanzia in favore del Comune di
Milano;
- dato atto dell'originaria mancanza agli atti del giudizio di procura alle liti dell'attore nei confronti del
, e dell'invalidità ed inammissibilità del nuovo mandato alle liti prodotto da controparte Controparte_1 in corso di causa, e per i motivi illustrati nelle difese comunali, dichiarare la nullità assoluta ed insanabile,
e comunque la radicale inefficacia nei confronti del , di tutti gli atti di controparte, tra Controparte_1 cui quello di opposizione, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal Sig. e, per l'effetto, _1 con conferma dell'atto di riscossione opposto del 7/22.3.2022, emesso dal nei confronti Controparte_1 del medesimo Sig. Parte_1 nel merito:
- in via principale, respingere integralmente l'opposizione ex adverso proposta e comunque tutte le domande proposte contro il , in quanto inammissibili ed infondate e, comunque, non Controparte_1 provate, e, per l'effetto, confermare l'atto di riscossione opposto del 7/22.3.2022, emesso dal CP_1
nei confronti del Sig.
[...] Parte_1
- in via subordinata, per il denegato caso di mancata conferma o di conferma parziale del sopra indicato atto di riscossione, e salvo il gravame, dichiarare comunque il Sig. tenuto, e quindi Parte_1 condannarlo, al pagamento in favore del dell'importo di euro 34.097,14 per i titoli di Controparte_1 cui sopra, o, in estremo subordine, e sempre salvo il gravame, del diverso importo - maggiore o minore - ritenuto di giustizia dal Tribunale, anche in via equitativa e/o anche in applicazione di elementi presuntivi semplici;
- in ogni caso, oltre interessi dal dovuto al saldo e oltre spese.
In via istruttoria...
Con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettario del 15%, ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una pagina 2 di 12 concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 29.04.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'atto di riscossione n. 2022 0430482902266427323, emesso dal Comune di Milano ai sensi dell'art.1 commi 792 e seguenti della Legge n.160/2019, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, entro 60 giorni dalla data della notificazione, della somma di € 34.097,14, a titolo di indennità di occupazione ed oneri accessori, per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Milano, via Torricelli n.19, nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2019.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'inesistenza della pretesa posta a Parte_2 fondamento dell'atto di riscossione, non comprendendosi dal contenuto dell'atto la causa petendi della richiesta di pagamento. Ha dedotto, in particolare, che detta richiesta di pagamento faceva riferimento alla comunicazione di del 09.12.2020, mai ricevuta dall'opponente, che comunque indicava, Pt_3 con particolare riferimento all'anno 2017, una serie di voci incompatibili tra di loro (canone di locazione, indennità di occupazione, oneri accessori), tenuto anche conto del fatto che l'opponente mai aveva sottoscritto alcun contratto di locazione con il Comune di Milano, né aveva mai vissuto nell'immobile in questione, essendo da sempre residente a [...].
Premettendo, poi, che la nuova disciplina della riscossione coattiva di cui all'art.1 commi 792 e seguenti della Legge n.160/2019 fosse andata a sostituire l'ingiunzione fiscale di cui al R.D.
n.639/2010 potenziandone l'efficienza e la celerità, ma non mutandone i presupposti (con specifico riferimento alla necessità della certezza, liquidità ed esigibilità del credito), l'opponente contestava la legittimità dell'ingiunzione per non essere la pretesa creditoria sorretta da alcun titolo, riguardando un credito di natura risarcitoria derivante dall'occupazione abusiva dell'immobile, da accertarsi attraverso un ordinario giudizio di cognizione, a nulla rilevando l'indicazione, nell'atto di riscossione, della comunicazione a firma del 09.12.2020, peraltro mai ricevuta. Pt_3
L'opponente chiedeva dunque, in via preliminare, la sospensione dell'atto di riscossione impugnato, anche in considerazione della sua totale estraneità alla pretesa creditoria del CP_1
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, in assenza Controparte_1 dei presupposti, e, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione, invocandone anche l'inammissibilità, giacché proposta oltre il termine di 30 giorni indicato nell'atto e, comunque, per essere la stessa relativa a vizi formali del provvedimento e, come tale, da proporsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
in via subordinata, ha formulato specifica domanda di condanna al pagamento delle somme, in caso di mancata conferma o di conferma parziale dell'atto impugnato.
pagina 3 di 12 Con riferimento alle eccezioni svolte dall'attore, il ha innanzitutto contestato l'assunto del CP_1
ricorrente secondo il quale egli non vivrebbe nell'immobile di Via Torricelli n.19, essendo tale affermazione non provata, contrastante con la documentazione versata in atti e comunque non implicante la negazione dell'occupazione senza titolo, non essendo decisiva la circostanza di avere altrove una formale residenza anagrafica. Quanto all'asserita inesistenza della pretesa, la parte convenuta ha precisato che la voce “canoni di locazione” sarebbe un mero refuso, essendo chiare tutte le altre voci di debito richieste, in quanto già indicate in precedenti atti o missive inviate all'attore. Ha, poi, dedotto la legittimità del ricorso alla procedura utilizzata, valevole sia per i crediti derivanti da entrate di diritto pubblico che da entrate di diritto privato (entrate patrimoniali non tributarie), con possibilità di adottare una motivazione semplificata, anche per relationem (in questo caso attraverso il richiamo alla lettera di MM del 09.12.2020 regolarmente notificata a;
ha, altresì, Parte_2
invocato la sussistenza dei presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito oggetto dell'ingiunzione (già richiesti dal R.D. n.639/2010 e confermati dalla Legge n.160/2019), sia in quanto il credito traeva fondamento dalla non contestata abusiva occupazione dell'immobile, sia in quanto la determinazione dell'indennità non era stata arbitrariamente determinata dall'Amministrazione
Comunale, ma calcolata in modo oggettivo applicando i criteri di calcolo della delibera della Giunta
Comunale n.30 del 2009 (che aveva recepito le previsioni della L.R. n. 27/2007 - poi sostituita dalla
L.R. n.27/2009 e dalla L.R. n.16/2016, nonché del Regolamento regionale n.1/2004 – poi sostituito dal
Regolamento n.4/2017).
Alla prima udienza del 25.10.2022, tenutasi in forma scritta, la parte attrice, previo disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata di del Pt_3
09.12.2020 (doc. 5 fasc. parte convenuta), ha insistito per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, chiedendo i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc, mentre la parte convenuta, riportandosi integralmente alla propria comparsa, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione con concessione dei termini di cui all'art.183 comma 6 cpc.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 5 dicembre 2022, il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto di riscossione e concedeva alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc, rinviando la causa all'udienza del 14 marzo 2023.
La causa veniva istruita oralmente – tramite interrogatorio formale (udienza 6.06.2023) e prova per testi (udienza 17.10.2023) – e mediante perizia grafologica volta alla verificazione del doc. 5 prodotto dalla convenuta, la cui sottoscrizione era stata disconosciuta.
pagina 4 di 12 La causa veniva poi posta in decisione, decorsi i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cpc, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26.11.2024, tenutasi secondo la forma della trattazione scritta.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Si rileva, anzitutto, l'infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'opposizione svolte dal . Controparte_1
Anzitutto riguardo al mandato ad litem originariamente allegato all'atto di citazione, la stessa parte opponente ha riconosciuto che questo presenta effettivamente nel testo un errore materiale. Questa ha dichiarato: Ovviamente si tratta di un refuso rimasto nel modello dell'atto e sfuggito alle parti al momento della firma. Tale refuso peraltro non riguarda né l'identificazione del soggetto conferente (il sig. – i cui dati personali sono assolutamente corretti), né la natura dell'incarico di assistenza _1
legale, né tanto meno i dati del professionista mandatario (memoria ex art. 183, co. 6, n.2 cpc parte attrice). Con la stessa memoria, ha, poi, depositato procura alle liti, emendata dal refuso materiale contenuto nell'atto precedente. Con ciò si ritiene che si sia corretto l'errore materiale contenuto nella procura iniziale.
Quanto al termine di proposizione dell'opposizione, si osserva che la norma di cui all'art. 32 Dlgs
n.150/2011 non indica più, a differenza dell'art. 3 R.D. n.639/2010 che è andata a sostituire, il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso;
termine che, in ogni caso, non veniva considerato come perentorio dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza di detta norma: “In tema di ingiunzione fiscale,
l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude
l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06/05/2021, n. 12031).
Infine, va esclusa l'applicabilità al caso di specie delle norme in tema di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sia in quanto la pretesa fatta valere nell'ingiunzione non è fondata su un titolo esecutivo formatosi antecedentemente, sia in quanto le difese dell'opponente non sono volte esclusivamente a dedurre vizi formali dell'atto, ma hanno ad oggetto la contestazione dell'an e del quantum della pretesa creditoria del CP_1
pagina 5 di 12 Occorre, ora, esaminare la questione relativa alla legittimità, espressamente contestata dalla difesa dell'opponente, di ricorrere all'istituto dell'atto di riscossione di cui all'art.1 comma 792 Legge
n.160/2019, da considerarsi, come peraltro confermato dalla convenuta, quale evoluzione dell'ingiunzione fiscale di cui al D.P.R. n.639/1910.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass.civ. Sez. U, 25 maggio 2009 n, 11992, Cass.civ., sez. 1, 11 aprile 2016 n.
7076)
Il caso in esame non rientra nel paradigma sopra delineato.
È pacifico che il credito oggetto dell'atto di riscossione coattiva riguarda l'indennità richiesta dal per l'occupazione senza titolo da parte dell'opponente nel periodo dal CP_1 Parte_2
2017 al 2019.
Si tratta, quindi, di un credito di natura risarcitoria, derivante da fatto illecito costituito dall'occupazione di immobile pubblico destinato all'edilizia agevolata, in assenza di assegnazione dell'alloggio e della stipula del relativo contratto.
Ciò posto, da un lato, si condivide pienamente quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5658 del 1994, secondo cui: “lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e derivando dal potere di autoaccertamento della
P.A., non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A. e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria”
pagina 6 di 12 Dall'altro lato, diversamente da quanto allegato dal Comune, nella legislazione regionale richiamata nella comparsa di costituzione non si rinvengono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere.
Come ha avuto modo di precisare questo Tribunale in numerosi precedenti, che si condividono per quanto riguarda lo specifico tema: “Invero, non risultano contenute previsioni di tale natura né nella legge regionale n.27/2009 ed in quella successiva n. 16/2016, né nei regolamenti regionali 1/2004 e
4/2017, sicché la regolamentazione contenuta nella delibera della Giunta Comunale n. 30 del
30.1.2009 non è sufficiente ad integrare i sopra citati presupposti, trattandosi di atto di formazione e provenienza unilaterale.
In particolare, il ha quantificato la pretesa sulla base della delibera della Giunta comunale n CP_1
30 del 9.1.2009 che, richiamando le previsioni della L.R 27/2007, al punto 2 lett. c), ha disposto “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di €
250,00”
Secondo la prospettazione del Comune, tale delibera costituisce attuazione delle previsioni contenute nella legislazione regionale e segnatamente di quanto attualmente stabilito nell'art. 26 della L.
16/2016 (che ha sostituito le precedenti LR 27/2007 e 27/2009) e negli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004.
Tuttavia, l'esame di tale normativa non consente di affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità da occupazione abusiva.
Il tema delle occupazioni abusive è affrontato in modo specifico al primo comma dell'art. 6 della LR
27/2007, poi sostituito dall'art. 34 L 27/2009; entrambe le norme sono rubricate “uso razionale del patrimonio” e contengono analoga disciplina.
In particolare, il comma 1 dell'art. 34 (nel testo vigente nel periodo cui si riferisce la pretesa creditoria azionata) prevede: “L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione
pagina 7 di 12 dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente che prevede: a) le misure di prevenzione da adottare;
b) le risorse disponibili;
c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;
d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l'altro alla loro riattazione ed assegnazione;
e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune. Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di propria competenza di cui al presente comma costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti”.
Come è agevole evincere dalla lettura di questa prima disposizione, le misure di contrasto al fenomeno dell'occupazione abusiva da attuare riguardano il controllo e monitoraggio del patrimonio immobiliare al fine di prevenire e di porre tempestivamente rimedio al fenomeno, nonché la sollecita attivazione con la forza pubblica delle procedure per la liberazione dell'immobile, proprio al fine di garantire la corretta utilizzazione di tali beni mediante assegnazione agli aventi diritto.
Neppure nei commi successivi dell'art. 34 si rinvengono disposizioni relative agli occupanti abusivi.
Al riguardo i commi successivi dell'art. 34 (che riproducono la disciplina dell'art. 6 della LR 27/2007) disciplinano casi differenti e segnatamente: a) l'ipotesi in cui nuclei familiari che occupano una unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative localizzate in prossimità di dimensioni adeguate (comma 2); b) l'ipotesi in cui l'inquilino rifiuti due proposte di mobilità nell'ipotesi di piani di mobilità predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione
(comma 3); c) il caso degli inquilini che non forniscono le informazioni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone (comma 4); d) l'assegnatario moroso (commi 5 e 6); e) la stipula di contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini
(comma 7); f) l'utilizzo da parte dell'ente proprietario, d'intesa con il comune, del patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica per far fronte allo stato di necessità, accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all' articolo 8 del r.r. 1/2004 (comma 8); g) le modalità di attuazione degli interventi di sviluppo e di realizzazione dei nuovi interventi di edilizia pubblica (commi 9 e 10).
pagina 8 di 12 Si tratta quindi di disposizioni che si riferiscono ad inquilini regolarmente assegnatari di alloggi, stabilenti maggiorazioni dei canoni connesse a violazioni degli obblighi di collaborazione in capo ai soggetti assegnatari degli alloggi
Anche nel restante testo della L.27/2007 non si rinvengono riferimenti idonei a fondare la tesi del
in quanto le norme relative alla determinazione dei canoni, quali l'art. 3 (così come l'art. 33 CP_1
della L. 27/2009), fissano criteri applicabili ai soli casi di esistenza di regolare provvedimento di assegnazione dell'alloggio e del contratto di locazione, così come ai casi di inadempimenti degli inquilini, senza menzionare gli occupanti privi di titolo.
Le stesse considerazioni valgono per le disposizioni contenute della LR.29/2009.
Al riguardo, si osserva che in base all'art. 9 di tale legge, tra le funzioni attribuite ai Comuni, rientrano in base al comma 2 lett. g), “la gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo”.
Tuttavia, nel caso in esame la natura del credito fatto valere dal in sede di ingiunzione, le CP_1 stesse allegazioni dell'ente, il procedimento adottato per la determinazione delle somme portano ad escludere che il abbia inteso esercitare un potere sanzionatorio, tanto più che tale previsione CP_1 non risulta confermata nella successiva LR 16/2016, vigente al momento dell'emissione dell'ingiunzione fiscale.
Venendo ai regolamenti regionali, quello vigente nel periodo cui si riferisce la pretesa creditoria è il regolamento n. 1/2004 (poi sostituito dal regolamento 4/2017)
Anche le disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento Regionale 1/2004 e di cui all'art. 23 del
Regolamento 4/2017 non dettano alcuna regolamentazione su canoni o indennità di occupazione, ma ribadiscono l'obbligo del Comune di attivarsi per l'immediato rilascio dell'immobile, con intimazione dell'ente, avente natura di titolo esecutivo non soggetto a graduazioni o proroghe, e procedendo al recupero dell'alloggio in via amministrativa o mediante ricorso alla procedura di ingiunzione ai sensi dell'art. 633 del codice penale” (cfr. da ultimo Trib. Milano sentenza n.9937/2021).
In tali norme, pertanto, non vi sono apposite disposizioni prevedenti la possibilità per gli enti proprietari di stabilire indennità di occupazione per immobili occupati senza titolo.
Dette norme, peraltro, non risultano richiamate né nell'atto impugnato né nella lettera a firma Pt_3
del 09.12.2022 che la convenuta richiama quale atto utile a motivare per relationem il contenuto dell'ingiunzione. pagina 9 di 12 Pertanto, in assenza di una fonte legale specifica che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, non si ritiene sussistano i presupposti per ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al RD 639/1910 come confluito nell'art.1 commi 792 e seguenti della Legge n.160/2019.
L'illegittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale (rectius di atto di riscossione) non esime tuttavia dall'esame delle altre questioni dedotte nel giudizio, considerata la domanda sostanzialmente riconvenzionale svolta dal . Controparte_1
L'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte dell'attore, in assenza di titolo giustificante la detenzione dell'alloggio, è circostanza specificamente contestata dall'attore stesso.
In particolare, , sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del 6 giugno 2023, Parte_1
ha dichiarato di avere la residenza a La Spezia e di non aver mai abitato in Via Torricelli 19, ove invece risiedeva un'amica di famiglia che andava a trovare;
ha poi dichiarato che non gli è mai stata Part consegnata la relazione della del 21.09.2022 (doc. 9 fasc. e che anzi in tale data non si CP_1
trovava in Via Torricelli 19.
Per contro, custode dello stabile di Via Torricelli 19 dal 2006, escusso in qualità Parte_4 di teste all'udienza del 17 ottobre 2023, ha dichiarato, tra l'altro, che dopo che l'immobile era stato occupato, erano arrivate comunicazioni intestate a e di avergliele consegnate anche a Parte_1
Part mani;
di conoscere il nome di perché destinatario di posta e, letta la relazione della Parte_1
del 21.09.2022 (doc. 9 fasc. , ha confermato di aver consegnato, quel giorno, una lettera a CP_1
, pur non ricordando di aver fatto firmare il registro, in quanto non era una Parte_1
comunicazione raccomandata. Il teste ha anche saputo riferire gli spostamenti e le abitudini di _1
.
[...]
La CTU grafologica espletata, alle cui conclusioni questo Tribunale intende conformarsi in virtù dell'accuratezza e dell'approfondita analisi svolta, ha, poi, accertato che la sigla contenuta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. R8870001494 (doc.
5.2 fasc. parte convenuta) Parte_5
“presenta fisionomia e dinamismi sostanzialmente differenti rispetto agli autografi del sig. _1
e dunque “risulta apocrifa, non riferibile alla mano di , ma anzi “è
[...] Parte_1
verosimilmente frutto di fantasia, operato senza modelli di riferimento”.
Tale risultato è peraltro coerente con la documentazione in atti.
Difatti, se è vero che la formale residenza anagrafica dell'attore a La Spezia non è di per sé sufficiente ad escludere l'occupazione dell'immobile in Via Torricelli n.19 a Milano, è altrettanto vero che:
pagina 10 di 12 - risiede formalmente in Viale San Bartolomeo n.15 a La Spezia (città in cui è Parte_2
nato) quantomeno dal 22.11.2016, come risultante dal certificato di residenza storico prodotto (doc. 2 fasc. attore);
- il Comune di Milano afferma che l'attore veniva trovato all'interno dell'abitazione in questione sulla base di una relazione di servizio non sottoscritta, nella quale si legge che l'autore della relazione avrebbe visionato la fotocopia del documento d'identità (di cui non è indicato alcun riferimento) di da una fessura di una porta chiusa (doc. 1 fasc. convenuto), dunque Persona_1 senza aver visto chi si trovava all'interno dell'abitazione;
- il afferma di aver inviato a un decreto di rilascio, ma la busta Controparte_1 Parte_2
è poco leggibile e la ricevuta in bianco, in quanto non sottoscritta (doc. 4 fasc. convenuto), oltre al fatto che l'invio, risalente a gennaio 2018, risulta essere effettuato in Via Torricelli n.19 a Milano, mentre l'attore era residente altrove;
- il afferma di aver inviato a una serie di bollette (doc.7 fasc. Controparte_1 Parte_2
convenuto) nessuna delle quali, tuttavia, è corredata da attestazioni di ricezione da parte dell'attore.
Nessuno dei documenti in atti prova, quindi, con certezza la presenza dell'attore nell'immobile di proprietà del convenuto a partire dall'anno 2017, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale di pagamento del non può trovare accoglimento, in quanto non risulta Controparte_1 accertato il presupposto fondante la pretesa creditoria, ovvero l'occupazione dell'immobile in Via
Torricelli n.19 a Milano da parte di per il periodo indicato. Parte_2
Peraltro, in corso di causa è stato eseguito lo sgombero dell'unità immobiliare in questione e il soggetto occupante non è risultato l'odierno opponente, ma un soggetto terzo non parte del presente giudizio.
Il rigetto della domanda anche sotto questo profilo rende superflua l'analisi in merito ai criteri determinativi del quantum della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, la quale dovrà rimborsare all'attore quanto da questi eventualmente anticipato a tale titolo, non potendo in questa sede disporsi a favore dell'attore il rimborso delle spese sostenute per la ctu, in quanto, ancorché richieste nella nota spese, non risultano documentate.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così pronunzia:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di riscossione n. 2022 0430482902266427323 emesso dal nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 7616 per compensi e in euro 545 per spese esenti, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte convenuta
Milano, 26.11.2024/10.2.2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17047/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA MANUEL, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. MESSINA
MANUEL
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), C.F._2 CP_2
( ), ( ), elettivamente
[...] C.F._3 Controparte_3 C.F._4 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv.
MANDARANO ANTONELLO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad atto di riscossione
Conclusioni della parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare:
• Confermare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ex art. 3, co 2° e 3° RD 639/10 – art. 5 DLGS 150/11 gia disposta con ordinanza del 5/12/22.
In via principale e nel merito:
• Accertare e dichiarare la nullita, l'illegittimita e l'inefficacia del “Atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo” n. 20220430482902266427323 per l'importo complessivo di € 34.097,14 (Doc. 1), o comunque provvedere al suo annullamento per le causali esposte in narrativa.
• Rigettare la richiesta risarcitoria formulata in via subordinata dal opposto nei CP_1 confronti dell'attore perche infondata in fatto ed in diritto, nonche per l'assoluta genericita del contenuto della stessa e per mancanza assoluta di prova sugli importi pagina 1 di 12 richiesti in risarcimento.
• Con vittoria di spese ed onorari di causa e rimborso integrale delle spese della CTU grafologica eseguita in corso di causa.
Conclusioni della parte opposta:
Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare:
- tenuto conto della documentazione prodotta anche in corso di causa, e per i motivi indicati nelle difese comunali, revocare il provvedimento del 5.12.2022 con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto comunale impugnato;
- in via subordinata sul punto che precede, nel denegato caso di conferma del citato provvedimento di sospensione, disporre la previa costituzione di idonea cauzione e/o garanzia in favore del Comune di
Milano;
- dato atto dell'originaria mancanza agli atti del giudizio di procura alle liti dell'attore nei confronti del
, e dell'invalidità ed inammissibilità del nuovo mandato alle liti prodotto da controparte Controparte_1 in corso di causa, e per i motivi illustrati nelle difese comunali, dichiarare la nullità assoluta ed insanabile,
e comunque la radicale inefficacia nei confronti del , di tutti gli atti di controparte, tra Controparte_1 cui quello di opposizione, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal Sig. e, per l'effetto, _1 con conferma dell'atto di riscossione opposto del 7/22.3.2022, emesso dal nei confronti Controparte_1 del medesimo Sig. Parte_1 nel merito:
- in via principale, respingere integralmente l'opposizione ex adverso proposta e comunque tutte le domande proposte contro il , in quanto inammissibili ed infondate e, comunque, non Controparte_1 provate, e, per l'effetto, confermare l'atto di riscossione opposto del 7/22.3.2022, emesso dal CP_1
nei confronti del Sig.
[...] Parte_1
- in via subordinata, per il denegato caso di mancata conferma o di conferma parziale del sopra indicato atto di riscossione, e salvo il gravame, dichiarare comunque il Sig. tenuto, e quindi Parte_1 condannarlo, al pagamento in favore del dell'importo di euro 34.097,14 per i titoli di Controparte_1 cui sopra, o, in estremo subordine, e sempre salvo il gravame, del diverso importo - maggiore o minore - ritenuto di giustizia dal Tribunale, anche in via equitativa e/o anche in applicazione di elementi presuntivi semplici;
- in ogni caso, oltre interessi dal dovuto al saldo e oltre spese.
In via istruttoria...
Con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettario del 15%, ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una pagina 2 di 12 concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 29.04.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'atto di riscossione n. 2022 0430482902266427323, emesso dal Comune di Milano ai sensi dell'art.1 commi 792 e seguenti della Legge n.160/2019, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, entro 60 giorni dalla data della notificazione, della somma di € 34.097,14, a titolo di indennità di occupazione ed oneri accessori, per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Milano, via Torricelli n.19, nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2019.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'inesistenza della pretesa posta a Parte_2 fondamento dell'atto di riscossione, non comprendendosi dal contenuto dell'atto la causa petendi della richiesta di pagamento. Ha dedotto, in particolare, che detta richiesta di pagamento faceva riferimento alla comunicazione di del 09.12.2020, mai ricevuta dall'opponente, che comunque indicava, Pt_3 con particolare riferimento all'anno 2017, una serie di voci incompatibili tra di loro (canone di locazione, indennità di occupazione, oneri accessori), tenuto anche conto del fatto che l'opponente mai aveva sottoscritto alcun contratto di locazione con il Comune di Milano, né aveva mai vissuto nell'immobile in questione, essendo da sempre residente a [...].
Premettendo, poi, che la nuova disciplina della riscossione coattiva di cui all'art.1 commi 792 e seguenti della Legge n.160/2019 fosse andata a sostituire l'ingiunzione fiscale di cui al R.D.
n.639/2010 potenziandone l'efficienza e la celerità, ma non mutandone i presupposti (con specifico riferimento alla necessità della certezza, liquidità ed esigibilità del credito), l'opponente contestava la legittimità dell'ingiunzione per non essere la pretesa creditoria sorretta da alcun titolo, riguardando un credito di natura risarcitoria derivante dall'occupazione abusiva dell'immobile, da accertarsi attraverso un ordinario giudizio di cognizione, a nulla rilevando l'indicazione, nell'atto di riscossione, della comunicazione a firma del 09.12.2020, peraltro mai ricevuta. Pt_3
L'opponente chiedeva dunque, in via preliminare, la sospensione dell'atto di riscossione impugnato, anche in considerazione della sua totale estraneità alla pretesa creditoria del CP_1
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, in assenza Controparte_1 dei presupposti, e, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione, invocandone anche l'inammissibilità, giacché proposta oltre il termine di 30 giorni indicato nell'atto e, comunque, per essere la stessa relativa a vizi formali del provvedimento e, come tale, da proporsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
in via subordinata, ha formulato specifica domanda di condanna al pagamento delle somme, in caso di mancata conferma o di conferma parziale dell'atto impugnato.
pagina 3 di 12 Con riferimento alle eccezioni svolte dall'attore, il ha innanzitutto contestato l'assunto del CP_1
ricorrente secondo il quale egli non vivrebbe nell'immobile di Via Torricelli n.19, essendo tale affermazione non provata, contrastante con la documentazione versata in atti e comunque non implicante la negazione dell'occupazione senza titolo, non essendo decisiva la circostanza di avere altrove una formale residenza anagrafica. Quanto all'asserita inesistenza della pretesa, la parte convenuta ha precisato che la voce “canoni di locazione” sarebbe un mero refuso, essendo chiare tutte le altre voci di debito richieste, in quanto già indicate in precedenti atti o missive inviate all'attore. Ha, poi, dedotto la legittimità del ricorso alla procedura utilizzata, valevole sia per i crediti derivanti da entrate di diritto pubblico che da entrate di diritto privato (entrate patrimoniali non tributarie), con possibilità di adottare una motivazione semplificata, anche per relationem (in questo caso attraverso il richiamo alla lettera di MM del 09.12.2020 regolarmente notificata a;
ha, altresì, Parte_2
invocato la sussistenza dei presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito oggetto dell'ingiunzione (già richiesti dal R.D. n.639/2010 e confermati dalla Legge n.160/2019), sia in quanto il credito traeva fondamento dalla non contestata abusiva occupazione dell'immobile, sia in quanto la determinazione dell'indennità non era stata arbitrariamente determinata dall'Amministrazione
Comunale, ma calcolata in modo oggettivo applicando i criteri di calcolo della delibera della Giunta
Comunale n.30 del 2009 (che aveva recepito le previsioni della L.R. n. 27/2007 - poi sostituita dalla
L.R. n.27/2009 e dalla L.R. n.16/2016, nonché del Regolamento regionale n.1/2004 – poi sostituito dal
Regolamento n.4/2017).
Alla prima udienza del 25.10.2022, tenutasi in forma scritta, la parte attrice, previo disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata di del Pt_3
09.12.2020 (doc. 5 fasc. parte convenuta), ha insistito per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, chiedendo i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc, mentre la parte convenuta, riportandosi integralmente alla propria comparsa, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione con concessione dei termini di cui all'art.183 comma 6 cpc.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 5 dicembre 2022, il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto di riscossione e concedeva alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc, rinviando la causa all'udienza del 14 marzo 2023.
La causa veniva istruita oralmente – tramite interrogatorio formale (udienza 6.06.2023) e prova per testi (udienza 17.10.2023) – e mediante perizia grafologica volta alla verificazione del doc. 5 prodotto dalla convenuta, la cui sottoscrizione era stata disconosciuta.
pagina 4 di 12 La causa veniva poi posta in decisione, decorsi i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cpc, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26.11.2024, tenutasi secondo la forma della trattazione scritta.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Si rileva, anzitutto, l'infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'opposizione svolte dal . Controparte_1
Anzitutto riguardo al mandato ad litem originariamente allegato all'atto di citazione, la stessa parte opponente ha riconosciuto che questo presenta effettivamente nel testo un errore materiale. Questa ha dichiarato: Ovviamente si tratta di un refuso rimasto nel modello dell'atto e sfuggito alle parti al momento della firma. Tale refuso peraltro non riguarda né l'identificazione del soggetto conferente (il sig. – i cui dati personali sono assolutamente corretti), né la natura dell'incarico di assistenza _1
legale, né tanto meno i dati del professionista mandatario (memoria ex art. 183, co. 6, n.2 cpc parte attrice). Con la stessa memoria, ha, poi, depositato procura alle liti, emendata dal refuso materiale contenuto nell'atto precedente. Con ciò si ritiene che si sia corretto l'errore materiale contenuto nella procura iniziale.
Quanto al termine di proposizione dell'opposizione, si osserva che la norma di cui all'art. 32 Dlgs
n.150/2011 non indica più, a differenza dell'art. 3 R.D. n.639/2010 che è andata a sostituire, il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso;
termine che, in ogni caso, non veniva considerato come perentorio dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza di detta norma: “In tema di ingiunzione fiscale,
l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude
l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06/05/2021, n. 12031).
Infine, va esclusa l'applicabilità al caso di specie delle norme in tema di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sia in quanto la pretesa fatta valere nell'ingiunzione non è fondata su un titolo esecutivo formatosi antecedentemente, sia in quanto le difese dell'opponente non sono volte esclusivamente a dedurre vizi formali dell'atto, ma hanno ad oggetto la contestazione dell'an e del quantum della pretesa creditoria del CP_1
pagina 5 di 12 Occorre, ora, esaminare la questione relativa alla legittimità, espressamente contestata dalla difesa dell'opponente, di ricorrere all'istituto dell'atto di riscossione di cui all'art.1 comma 792 Legge
n.160/2019, da considerarsi, come peraltro confermato dalla convenuta, quale evoluzione dell'ingiunzione fiscale di cui al D.P.R. n.639/1910.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass.civ. Sez. U, 25 maggio 2009 n, 11992, Cass.civ., sez. 1, 11 aprile 2016 n.
7076)
Il caso in esame non rientra nel paradigma sopra delineato.
È pacifico che il credito oggetto dell'atto di riscossione coattiva riguarda l'indennità richiesta dal per l'occupazione senza titolo da parte dell'opponente nel periodo dal CP_1 Parte_2
2017 al 2019.
Si tratta, quindi, di un credito di natura risarcitoria, derivante da fatto illecito costituito dall'occupazione di immobile pubblico destinato all'edilizia agevolata, in assenza di assegnazione dell'alloggio e della stipula del relativo contratto.
Ciò posto, da un lato, si condivide pienamente quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5658 del 1994, secondo cui: “lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e derivando dal potere di autoaccertamento della
P.A., non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A. e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria”
pagina 6 di 12 Dall'altro lato, diversamente da quanto allegato dal Comune, nella legislazione regionale richiamata nella comparsa di costituzione non si rinvengono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere.
Come ha avuto modo di precisare questo Tribunale in numerosi precedenti, che si condividono per quanto riguarda lo specifico tema: “Invero, non risultano contenute previsioni di tale natura né nella legge regionale n.27/2009 ed in quella successiva n. 16/2016, né nei regolamenti regionali 1/2004 e
4/2017, sicché la regolamentazione contenuta nella delibera della Giunta Comunale n. 30 del
30.1.2009 non è sufficiente ad integrare i sopra citati presupposti, trattandosi di atto di formazione e provenienza unilaterale.
In particolare, il ha quantificato la pretesa sulla base della delibera della Giunta comunale n CP_1
30 del 9.1.2009 che, richiamando le previsioni della L.R 27/2007, al punto 2 lett. c), ha disposto “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di €
250,00”
Secondo la prospettazione del Comune, tale delibera costituisce attuazione delle previsioni contenute nella legislazione regionale e segnatamente di quanto attualmente stabilito nell'art. 26 della L.
16/2016 (che ha sostituito le precedenti LR 27/2007 e 27/2009) e negli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004.
Tuttavia, l'esame di tale normativa non consente di affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità da occupazione abusiva.
Il tema delle occupazioni abusive è affrontato in modo specifico al primo comma dell'art. 6 della LR
27/2007, poi sostituito dall'art. 34 L 27/2009; entrambe le norme sono rubricate “uso razionale del patrimonio” e contengono analoga disciplina.
In particolare, il comma 1 dell'art. 34 (nel testo vigente nel periodo cui si riferisce la pretesa creditoria azionata) prevede: “L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione
pagina 7 di 12 dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente che prevede: a) le misure di prevenzione da adottare;
b) le risorse disponibili;
c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;
d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l'altro alla loro riattazione ed assegnazione;
e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune. Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di propria competenza di cui al presente comma costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti”.
Come è agevole evincere dalla lettura di questa prima disposizione, le misure di contrasto al fenomeno dell'occupazione abusiva da attuare riguardano il controllo e monitoraggio del patrimonio immobiliare al fine di prevenire e di porre tempestivamente rimedio al fenomeno, nonché la sollecita attivazione con la forza pubblica delle procedure per la liberazione dell'immobile, proprio al fine di garantire la corretta utilizzazione di tali beni mediante assegnazione agli aventi diritto.
Neppure nei commi successivi dell'art. 34 si rinvengono disposizioni relative agli occupanti abusivi.
Al riguardo i commi successivi dell'art. 34 (che riproducono la disciplina dell'art. 6 della LR 27/2007) disciplinano casi differenti e segnatamente: a) l'ipotesi in cui nuclei familiari che occupano una unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative localizzate in prossimità di dimensioni adeguate (comma 2); b) l'ipotesi in cui l'inquilino rifiuti due proposte di mobilità nell'ipotesi di piani di mobilità predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione
(comma 3); c) il caso degli inquilini che non forniscono le informazioni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone (comma 4); d) l'assegnatario moroso (commi 5 e 6); e) la stipula di contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini
(comma 7); f) l'utilizzo da parte dell'ente proprietario, d'intesa con il comune, del patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica per far fronte allo stato di necessità, accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all' articolo 8 del r.r. 1/2004 (comma 8); g) le modalità di attuazione degli interventi di sviluppo e di realizzazione dei nuovi interventi di edilizia pubblica (commi 9 e 10).
pagina 8 di 12 Si tratta quindi di disposizioni che si riferiscono ad inquilini regolarmente assegnatari di alloggi, stabilenti maggiorazioni dei canoni connesse a violazioni degli obblighi di collaborazione in capo ai soggetti assegnatari degli alloggi
Anche nel restante testo della L.27/2007 non si rinvengono riferimenti idonei a fondare la tesi del
in quanto le norme relative alla determinazione dei canoni, quali l'art. 3 (così come l'art. 33 CP_1
della L. 27/2009), fissano criteri applicabili ai soli casi di esistenza di regolare provvedimento di assegnazione dell'alloggio e del contratto di locazione, così come ai casi di inadempimenti degli inquilini, senza menzionare gli occupanti privi di titolo.
Le stesse considerazioni valgono per le disposizioni contenute della LR.29/2009.
Al riguardo, si osserva che in base all'art. 9 di tale legge, tra le funzioni attribuite ai Comuni, rientrano in base al comma 2 lett. g), “la gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo”.
Tuttavia, nel caso in esame la natura del credito fatto valere dal in sede di ingiunzione, le CP_1 stesse allegazioni dell'ente, il procedimento adottato per la determinazione delle somme portano ad escludere che il abbia inteso esercitare un potere sanzionatorio, tanto più che tale previsione CP_1 non risulta confermata nella successiva LR 16/2016, vigente al momento dell'emissione dell'ingiunzione fiscale.
Venendo ai regolamenti regionali, quello vigente nel periodo cui si riferisce la pretesa creditoria è il regolamento n. 1/2004 (poi sostituito dal regolamento 4/2017)
Anche le disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento Regionale 1/2004 e di cui all'art. 23 del
Regolamento 4/2017 non dettano alcuna regolamentazione su canoni o indennità di occupazione, ma ribadiscono l'obbligo del Comune di attivarsi per l'immediato rilascio dell'immobile, con intimazione dell'ente, avente natura di titolo esecutivo non soggetto a graduazioni o proroghe, e procedendo al recupero dell'alloggio in via amministrativa o mediante ricorso alla procedura di ingiunzione ai sensi dell'art. 633 del codice penale” (cfr. da ultimo Trib. Milano sentenza n.9937/2021).
In tali norme, pertanto, non vi sono apposite disposizioni prevedenti la possibilità per gli enti proprietari di stabilire indennità di occupazione per immobili occupati senza titolo.
Dette norme, peraltro, non risultano richiamate né nell'atto impugnato né nella lettera a firma Pt_3
del 09.12.2022 che la convenuta richiama quale atto utile a motivare per relationem il contenuto dell'ingiunzione. pagina 9 di 12 Pertanto, in assenza di una fonte legale specifica che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, non si ritiene sussistano i presupposti per ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al RD 639/1910 come confluito nell'art.1 commi 792 e seguenti della Legge n.160/2019.
L'illegittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale (rectius di atto di riscossione) non esime tuttavia dall'esame delle altre questioni dedotte nel giudizio, considerata la domanda sostanzialmente riconvenzionale svolta dal . Controparte_1
L'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte dell'attore, in assenza di titolo giustificante la detenzione dell'alloggio, è circostanza specificamente contestata dall'attore stesso.
In particolare, , sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del 6 giugno 2023, Parte_1
ha dichiarato di avere la residenza a La Spezia e di non aver mai abitato in Via Torricelli 19, ove invece risiedeva un'amica di famiglia che andava a trovare;
ha poi dichiarato che non gli è mai stata Part consegnata la relazione della del 21.09.2022 (doc. 9 fasc. e che anzi in tale data non si CP_1
trovava in Via Torricelli 19.
Per contro, custode dello stabile di Via Torricelli 19 dal 2006, escusso in qualità Parte_4 di teste all'udienza del 17 ottobre 2023, ha dichiarato, tra l'altro, che dopo che l'immobile era stato occupato, erano arrivate comunicazioni intestate a e di avergliele consegnate anche a Parte_1
Part mani;
di conoscere il nome di perché destinatario di posta e, letta la relazione della Parte_1
del 21.09.2022 (doc. 9 fasc. , ha confermato di aver consegnato, quel giorno, una lettera a CP_1
, pur non ricordando di aver fatto firmare il registro, in quanto non era una Parte_1
comunicazione raccomandata. Il teste ha anche saputo riferire gli spostamenti e le abitudini di _1
.
[...]
La CTU grafologica espletata, alle cui conclusioni questo Tribunale intende conformarsi in virtù dell'accuratezza e dell'approfondita analisi svolta, ha, poi, accertato che la sigla contenuta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. R8870001494 (doc.
5.2 fasc. parte convenuta) Parte_5
“presenta fisionomia e dinamismi sostanzialmente differenti rispetto agli autografi del sig. _1
e dunque “risulta apocrifa, non riferibile alla mano di , ma anzi “è
[...] Parte_1
verosimilmente frutto di fantasia, operato senza modelli di riferimento”.
Tale risultato è peraltro coerente con la documentazione in atti.
Difatti, se è vero che la formale residenza anagrafica dell'attore a La Spezia non è di per sé sufficiente ad escludere l'occupazione dell'immobile in Via Torricelli n.19 a Milano, è altrettanto vero che:
pagina 10 di 12 - risiede formalmente in Viale San Bartolomeo n.15 a La Spezia (città in cui è Parte_2
nato) quantomeno dal 22.11.2016, come risultante dal certificato di residenza storico prodotto (doc. 2 fasc. attore);
- il Comune di Milano afferma che l'attore veniva trovato all'interno dell'abitazione in questione sulla base di una relazione di servizio non sottoscritta, nella quale si legge che l'autore della relazione avrebbe visionato la fotocopia del documento d'identità (di cui non è indicato alcun riferimento) di da una fessura di una porta chiusa (doc. 1 fasc. convenuto), dunque Persona_1 senza aver visto chi si trovava all'interno dell'abitazione;
- il afferma di aver inviato a un decreto di rilascio, ma la busta Controparte_1 Parte_2
è poco leggibile e la ricevuta in bianco, in quanto non sottoscritta (doc. 4 fasc. convenuto), oltre al fatto che l'invio, risalente a gennaio 2018, risulta essere effettuato in Via Torricelli n.19 a Milano, mentre l'attore era residente altrove;
- il afferma di aver inviato a una serie di bollette (doc.7 fasc. Controparte_1 Parte_2
convenuto) nessuna delle quali, tuttavia, è corredata da attestazioni di ricezione da parte dell'attore.
Nessuno dei documenti in atti prova, quindi, con certezza la presenza dell'attore nell'immobile di proprietà del convenuto a partire dall'anno 2017, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale di pagamento del non può trovare accoglimento, in quanto non risulta Controparte_1 accertato il presupposto fondante la pretesa creditoria, ovvero l'occupazione dell'immobile in Via
Torricelli n.19 a Milano da parte di per il periodo indicato. Parte_2
Peraltro, in corso di causa è stato eseguito lo sgombero dell'unità immobiliare in questione e il soggetto occupante non è risultato l'odierno opponente, ma un soggetto terzo non parte del presente giudizio.
Il rigetto della domanda anche sotto questo profilo rende superflua l'analisi in merito ai criteri determinativi del quantum della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, la quale dovrà rimborsare all'attore quanto da questi eventualmente anticipato a tale titolo, non potendo in questa sede disporsi a favore dell'attore il rimborso delle spese sostenute per la ctu, in quanto, ancorché richieste nella nota spese, non risultano documentate.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così pronunzia:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di riscossione n. 2022 0430482902266427323 emesso dal nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 7616 per compensi e in euro 545 per spese esenti, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte convenuta
Milano, 26.11.2024/10.2.2025
Il Giudice
Caterina Canu
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