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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/10/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 186 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante, con sede in ed ivi
[...] Pt_1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Massimo Murru, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti appellante contro
in persona del Presidente in carica, Controparte_1
elettivamente domiciliata in presso la sede legale dell'ente, rappresentata e difesa dagli Pt_1
avv.ti Angela Serra e Mattia Pani dell'Avvocatura Regionale appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa - confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari contraddistinto dal n. 689/2011, RAC n.
1872/11 cron. n. 956, rep. n. 192/12, depositato in cancelleria il 21/03/2011, notificato in data
31/03/2011;
- per l'effetto, condannare in via definitiva la in persona Controparte_1
dell'On. Presidente della Giunta in carica, al pagamento in favore della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di e , con sede in Largo Carlo Felice Pt_1 Pt_1 Pt_1
C n. 72, domicilio elettronico aor.camcom. , Codice Fiscale Email_1 PartitaIVA_1
, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante dottor , P.IVA_2 Controparte_3
della somma pari a Euro 820.500,00 oltre agli interessi legali e moratori maturati e maturandi dalla data della debenza fino all'effettivo saldo da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, nonché alle spese anche generali, competenze, onorari IVA e CPA relativi alla procedura monitoria per i titoli di cui al decreto opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese di patrocinio e lite del doppio grado del giudizio, maggiorate le prime di spese generali, CAP e IVA come per legge.
Nell'interesse dell'appellata: codesta Ecc.ma Corte voglia, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione, rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto l'appello proposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cagliari e Oristano avverso la sentenza 2826/2023, pubblicata in data 27.11.2023, resa dal Tribunale di Cagliari nel giudizio contraddistinto al n. 4496/2011 di R.G. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in subordine voglia comunque confermare la revoca del decreto ingiuntivo in accoglimento delle difese esplicate dalla nel primo grado di giudizio, confermando altresì CP_1
l'ordine di restituzione delle somme corrisposte dalla per la provvisoria esecutività del CP_1
decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESS0
Con atto di citazione del 9.5.2011 la convenne in giudizio, Controparte_1
davanti al Tribunale di Cagliari, l' proponendo Controparte_4
opposizione avverso il decreto n. 698/11 con il quale le era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 820.500,00, asseritamente dovuto in forza delle convenzioni stipulate tra le parti in data 28.12.2007 e delle fatture n. 1 del 29.7.2009 e n. 2 del 1.9.2007, emesse a titolo di saldo delle somme dovute a seguito dell'avvenuto adempimento delle predette convenzioni.
A fondamento dell'opposizione la espose quanto segue: Controparte_1
- con Determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 2457 del 27 dicembre 2007 era stata autorizzata la stipulazione di una convenzione con l'Azienda Fiera Cagliari per la realizzazione della manifestazione "Emporium: competenze artigiane nel Mediterraneo", poi sottoscritta in data 28 dicembre 2007, per un importo totale pari a € 1.200.000,00 Iva inclusa;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 2466 del 28 dicembre 2007 era stata autorizzata la stipulazione di una ulteriore convenzione con l'Azienda Fiera Cagliari avente lo scopo di organizzare incontri, convegni ed azioni promozionali a supporto della manifestazione
, sottoscritta in pari data, per un importo pari a € 341.756,80 Iva inclusa;
Controparte_5
- le predette convenzioni riguardavano la realizzazione di un evento, nell'ambito dell'artigianato artistico, finalizzato all'incontro tra artigiani, buyers nazionali ed internazionali e giornalisti di testate internazionali;
in particolare, in forza della prima delle convenzioni citate, l'
[...]
avrebbe dovuto provvedere alla ricerca e reclutamento di buyer nazionali ed CP_4
internazionali (prima fase del progetto), nonché a prenotazioni transfer, alberghi e catering (terza fase) ed alla realizzazione definitiva dell'evento (quarta fase);
- il Servizio Artigianato dell'Assessorato regionale aveva provveduto al pagamento della fattura n.
2061 del 13.6.2009, dell'importo di € 500.000,00 Iva inclusa, relative alle prime due fasi della prima convenzione citata;
- peraltro, non risultava che l'Azienda avesse effettivamente provveduto al reclutamento dei buyers, come invece specificato nelle indicazioni delle attività da compiere previste all'art. 3 della convenzione, nella sezione I° Fase, non rinvenendosi agli atti dell'assessorato il report dimostrativo delle operazioni effettuate;
tanto che l'Amministrazione regionale, in data 22.12.2008, aveva stipulato apposita convenzione con la Fiera Milano International, con la quale era stato stabilito che la stessa avrebbe dovuto curare l'individuazione e l'organizzazione della visita di buyers nazionali ed internazionali e di giornalisti stranieri interessati ai settori di riferimento;
Controparte_6 - con riferimento alla fattura n. 1 del 29.7.2009, emessa a titolo di saldo del pagamento relativo alla prima delle due citate convenzioni, con nota del Direttore del Servizio Artigianato del 22.7.2010 erano stati richiesti all' alcuni chiarimenti, specificamente relativi Controparte_4
all'indicazione in dettaglio delle attività relative alla terza e quarta fase del programma, con presentazione dei report e della documentazione contabile richiamata nella citata fattura;
- quanto alla seconda convenzione, con determinazione n. 1107 del 25.6.2008 il Servizio
Artigianato aveva provveduto al pagamento della fattura n. 2060 del 13.6.2008, dell'importo di €
216.956,80, relativo alla prima ed alla seconda fase del programma;
peraltro, le voci di spesa relative alla seconda fase non corrispondevano esattamente a quanto concordato con la convenzione.
- anche con riferimento alla fattura n. 2 del 1.9.2009, emessa dall' a titolo di Controparte_4
saldo delle somme dovute in forza della seconda convenzione, con nota del 17.8.2010 erano stati chiesti chiarimenti, in particolare il dettaglio delle specifiche voci di spesa;
- dall'analisi della documentazione relativa alla rendicontazione finale dell'evento, inviata dall' in data 2.11.2010, era emerso che la stessa non si era occupata Controparte_4
dell'individuazione e organizzazione della visita dei buyers nazionali ed internazionali e di giornalisti stranieri interessati ai settori di riferimento (prevista in convenzione per il complessivo importo di € 200.000,00), attività che era stata svolta, e pagata, dalla Fiera Milano;
così come non erano documentate, e quindi dovute, le somme destinate ad una serie di attività, per il complessivo importo di € 600.000,00, tra cui “Prenotazioni transfer, alberghi, catering”.
Conclusivamente, il preteso credito dell' non era dimostrato nel suo Controparte_4
ammontare, laddove, invece, nella convenzione era previsto che nelle fatture dovessero essere esplicitate le singole voci di costo e, al termina di ciascuna fase, l'invio di un report illustrativo dell'attività espletata. Era, pertanto, necessario accertare l'effettività delle prestazioni rese e la congruità delle somme spese.
La Regione opponente, pertanto, chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L costituitasi, sostenne invece di aver Controparte_4
provveduto alla realizzazione, e relativa documentazione, di ciascuna fase prevista nelle due convenzioni, tanto che, con specifico riferimento al reclutamento dei buyers, previsto nella prima fase della prima delle citate convenzioni, la stessa aveva ammesso di aver provveduto al CP_1
pagamento della fattura n. 2060 del 13.6.2008, emessa in relazione a detta attività; al riguardo, sostenne di aver regolarmente attivato tutte le azioni necessarie per la ricerca di buyers, in Italia e all'estero, organizzando nove incontri/convegni di presentazione dell'evento, analiticamente indicati e documentati.
L'opposta, quindi, dedusse di aver inviato alla in data 31.7.2009, la relazione finale e le CP_1
due fatture a saldo, e poi, con report finale del 2.11.2010, un resoconto esaustivo di ogni possibile informazione relativa all'attività svolta;
quanto, poi, alla convenzione stipulata con Fiera Milano, si trattava di una duplicazione di spese, frutto di una improvvida iniziativa della e pertanto CP_1
ad essa opposta non imputabile.
Con ordinanza del 9.1.2012 venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Istruita la causa con produzioni documentali, e dopo aver invitato le parti a dedurre sul punto, con sentenza n. 2826/2023 il Tribunale adito ritenne la nullità delle due convenzioni, poste dall
[...]
a fondamento della pretesa creditoria, e per l'effetto revocò il decreto ingiuntivo CP_4
opposto.
In particolare, il primo giudice qualificò le due convenzioni in esame come contratti pubblici di appalto, disciplinati dal D.lgs. n. 163/2006, vigente ratione temporis, relativo appunto ai contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. Premesso che “I "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori (v. art.3, n.3, D.Lvo cit.)”, rilevò che, ai sensi del comma
25 del citato art. 3, le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Detta previsione, dunque, era volta ad individuare i soggetti tenuti, nella scelta del contraente, al rispetto del c.d. procedimento di evidenza pubblica, evidenziando che “se una amministrazione rientra in tale novero, alla stessa si applica detto decreto”.
Ciò posto, il giudice osservò che le Camere di Commercio sono enti di natura pubblica, le quali, a norma dell'art. 2, II co, L. 580/93, possono costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato;
l' , quale ente strumentale creato dalla Camera di Commercio, Controparte_4
rientrava a propria volta nella categoria dell'organismo di diritto pubblico;
nella specie, risultava per tabulas che la opposta rivestiva la qualità di Azienda Speciale della Camera di Commercio di e, pertanto, “deve correlativamente ritenersi che la stessa fosse vincolata, nella scelta del Pt_1
contraente, al rispetto degli artt. 53 e ss D.Lvo 163/2006 (vigente ratione temporis)”.
Peraltro, era pacifico che l'affidamento in favore della opposta degli incarichi oggetto delle due convenzioni del 28.12.2007 fosse "avvenuta in via diretta e, pertanto, al di fuori delle regole della
c. d. procedura di evidenza pubblica in ordine alla scelta del contraente". Invero, “posto che
l' era senz'altro amministrazione aggiudicatrice (v. art.3, comma 25, D.Lvo Controparte_4
163 cit.) ella, nella scelta del contraente, ben avrebbe dovuto procedere nel rispetto di una delle modalità di cui all'art. 54 cit.”.
Di conseguenza, doveva ritenersi la nullità delle due convenzioni in disamina per violazione del disposto dell'art.1418 c.c., atteso che "il complesso normativo sopra evidenziato costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici con la conseguenza che la loro violazione (per non essersi proceduto alla selezione del contraente nelle forme previste), comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, I co, c.c.".
Avverso detta decisione ha proposto appello la Parte_2
, subentrata alla ormai cessata
[...] [...]
. Controparte_4
La costituitasi, ha contestato il fondamento dell'impugnazione, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante ha, anzitutto, lamentato che il primo giudice era incorso in un travisamento dei fatti di causa, giacché, contrariamente a quanto rilevato in sentenza, era stata la a delegare alla allora l'assolvimento del progetto, e non invece il CP_1 Controparte_4
contrario.
Ha, quindi, dedotto che, riportate le parti al corretto ruolo rivestito nella vicenda, e quindi individuata la quale amministrazione aggiudicatrice del servizio Controparte_1
e l' quale affidatario ed esecutore del servizio, proprio la natura giuridica di Controparte_4
ente pubblico riconosciuto a quest'ultima escludeva in radice la necessità del ricorso a procedure speciali ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio.
Infatti, la scelta della di procedere all'affidamento diretto del servizio ad un'articolazione CP_1
della pubblica amministrazione, ad un ente strumentale, con particolare riguardo all'azienda speciale, “rientra nella legittima facoltà di perseguire il soddisfacimento dei bisogni ed interessi pubblici sottesi, scelta realizzata ricorrendo ad un modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso”. Il che escludeva la necessità di fare ricorso alle procedure ad evidenza pubblica del contraente privato.
Ed invero, come si evinceva dalle due convenzioni, era esclusa qualsiasi finalità di lucro e le somme erogate dalla non avevano natura di corrispettivo, trattandosi di contributi e di semplice CP_1
ribaltamento dei costi sostenuti da un ente pubblico (la Camera di Commercio/Azienda Speciale) ad un altro ente pubblico (la , funzionale al perseguimento di scopi istituzionali comuni ad CP_1
entrambi.
L'appello è fondato.
Dal contenuto delle due determine dell'assessorato regionale, nonché da quello delle due convenzioni oggetto del giudizio, si rileva che il rapporto tra la e Controparte_1
l' era sostanzialmente volto al perseguimento di un interesse comune, ossia Controparte_4
lo sviluppo di un progetto volto a mettere in comunicazione tra loro e divulgare i “saperi antichi dei posti che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, realizzando un confronto delle tecniche di lavorazione utilizzate per produrre manufatti e delle competenze necessarie per operare talune lavorazioni” (premessa della convenzione 28.12.2007); le due convenzioni, quindi, come risulta anche dalla deliberazione n. 28/15 del 26.7.2007, rientravano nel programma di intervento 2007 per l'artigianato, consistente in diverse formule, tra le quali, appunto, la indicazione nell'Allegato al predetto programma dell'attività demandata alla , che aveva il compito di Controparte_4
rappresentare “una vetrina delle competenze in possesso dei maestri artigiani che, oltre a metterle in comunicazione tra loro, le presenterà a possibili utilizzatori/fruitori, con relativa crescita del mercato potenziale”.
Con le due convenzioni oggetto del presente giudizio, quindi, la Controparte_1
aveva affidato alla la realizzazione del Controparte_4
predetto progetto, con impegno a corrisponderle un “contributo onnicomprensivo” di €
1.200.000,00 Iva compresa per la prima delle due citate convenzioni e di € 341.756,80 Iva compresa per la seconda (art. 8); importi che erano corrispondenti agli impegni di spesa assunti per la realizzazione del programma di interventi nel settore per il 2007, e che dunque non integravano un corrispettivo.
Ebbene, avuto riguardo alla natura e scopo delle due convenzioni intercorse tra i due enti pubblici, non pare che le stesse possano qualificarsi come contratti di pubblico appalto, sottoposti alla disciplina del d.lgs. 163/2006, quanto, invece, come accordi di collaborazione e cooperazione tra diverse Amministrazioni Pubbliche, disciplinate principalmente dall'art. 15 della Legge
241/1990, per lo svolgimento congiunto di attività di interesse comune;
quindi mediante il ricorso allo strumento della convenzione, era stato formalizzato il rapporto tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, nonché favorire la collaborazione,
l'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse tra enti che svolgevano funzioni simili o che avevano obiettivi comuni.
In tale contesto, quindi, l'attuazione di un siffatto rapporto ben può essere attuato tramite lo strumento della convenzione, che dà poi l'avvio ad un affidamento diretto, e che rappresenta una forma di collaborazione tra amministrazioni, nella quale la scelta dell'operatore –
[...]
- era basata sul possesso delle esperienze pregresse della stessa, Controparte_4
idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste. Pertanto, al di là della effettiva non chiarezza, ovvero confusione tra i rispettivi ruoli, nella sentenza impugnata, con riferimento all'indicazione dell'amministrazione aggiudicatrice e del soggetto tenuto ad esperire una procedura ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, non pare applicabile al caso in esame la disciplina di cui al d.lgs. 163/2006, peraltro neppure mai richiamata dalla opponente, con conseguente insussistenza della dichiarata nullità delle due CP_1
convenzioni.
Ciò posto, venendo al merito dell'opposizione, nonché all'esame della domanda formulata dall'appellante, deve rilevarsi che la aveva contestato la mancanza di indicazione nelle due CP_1
fatture azionate delle singole voci di spesa, la mancata produzione e prova delle specifiche contabili, nonché l'inadempimento, da parte dell' della fase della convenzione che CP_4
prevedeva l'individuazione e l'organizzazione delle visite dei buyers e dei giornalisti.
Le contestazioni formulate con l'atto di opposizione riproducono quanto già oggetto della nota del
22.7.2010, con la quale la con riferimento alla prima delle due citate convenzioni, aveva CP_1
sostenuto che, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa, il pagamento degli importi ivi indicati doveva essere corrisposto in funzione della realizzazione di ciascuna delle fasi di esecuzione del progetto, dietro presentazione, per ciascuna fase, di “regolare fattura riportante le singole voci di costo e di un report illustrante le attività effettuate al termine di ciascuna fase relativa alla realizzazione della manifestazione”; con la nota in esame, quindi, la Regione aveva chiesto la produzione della documentazione prevista dall'art. 9 della convenzione, ossia “fattura e report descrittivo per ciascuna fase”, nonché di provvedere a specificare nel dettaglio quali attività fossero state effettuate con particolare riferimento alle seguenti macrovoci “attività previste nella 3 e 4 fase, art. 3 della convenzione in parola”.
Le fattura azionata n. 1 del 29.7.2009, dell'importo di € 695.707,00, ha ad oggetto il pagamento delle somme previste in convenzione all'art. 9 per la terza e quarta fase, pari rispettivamente a €
600.000,00 e € 100.000,00, relative a “Azioni di marketing e promozione;
piano definitivo allestimento e percorsi;
prenotazioni transfer, alberghi e catering” (3° fase) e “Realizzazione definitiva dell'evento” (4° fase). Premesso che non è in discussione la realizzazione della quarta fase, comunque ampiamente dimostrata (vd. doc. 15), e che la stessa ha dato atto di aver regolarmente provveduto al CP_1
pagamento della fattura relativa alla I° Fase – reclutamento dei buyers, le contestazioni della riguardano, sostanzialmente, la terza fase, e segnatamente la mancata indicazione in fattura CP_1
delle voci di spesa e delle specifiche contabili.
Peraltro, si rileva che la fattura n. 1 del 29.7.2009, è analitica, giacché nella stessa sono indicate tutte le numerose voci di spesa;
l'art. 9 della convenzione non prevedeva che dovessero essere altresì documentate analiticamente le specifiche contabili, ossia le singole fatture attestanti ciascuna delle indicate voci di spesa, quanto, invece, un report illustrativo delle attività effettuate.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla opposta risulta l'invio di un corposo e dettagliato report illustrativo di tutte le attività svolte, sia in data 31.7.2009, nella quale è esposto che erano stati 230 i buyers presenti alla manifestazione, in gran parte provenienti dall'Europa, con indicazioni dei relativi Paesi, oltre a delegazioni provenienti da Stati Uniti, Canada, Egitto, Emirati
Arabi, Israele, Marocco, Tunisia, Turchia, Corea, Hong Kong, Thailandia e Taiwan;
la stampa specializzata nazionale e internazionale era rappresentata da 30 giornalisti delle principali riviste di settore, provenienti, oltre che dall'Italia, da sedici Paesi esteri. A tutti, buyers e giornalisti, era stata consegnata una presentazione dettagliata dell'iniziativa, il catalogo della manifestazione, il programma dei convegni, quello delle singole giornate, oltre ad una relazione sull'artigianato nel
Mediterraneo e in CP_1
In particolare, poi, in data 2.11.2010 era stato inoltrato alla in risposta alla richiesta di CP_1
chiarimenti e integrazioni documentali, un corposo report contenente la analitica indicazione delle singole voci di spesa richieste in fattura per ciascuna delle attività svolte (All. 2) oltre altri 11 allegati.
Al riguardo, premesso che la voce “Prenotazioni transfer, alberghi, catering” della 3° fase è generica, e dunque non può ritenersi riguardasse i soli buyers e giornalisti, nell'All. 2 risultano specificamente indicati i costi del servizio transfer e la società che lo aveva curato (Royal Tour di
ST MA & C. S.n.c.), i costi del servizio catering, affidato alla , nonché Parte_3
i costi sostenuti per l'ospitalità, con indicazione delle strutture alberghiere e delle compagnie aeree. Analogamente, per quanto riguarda la seconda convenzione, con nota del 17.8.2010 la CP_1
aveva chiesto la presentazione della documentazione prevista dall'art. 9 – fattura e report per ciascuna fase – nonché in particolare di specificare nel dettaglio le attività compiute nella terza fase.
La terza fase di detta convenzione aveva ad oggetto la “Realizzazione di 4 incontri all'estero;
Realizzazione di 3 convegni;
Realizzazione di documentari sulle tecniche di lavorazione artigiana;
Realizzazione brochure e schede tecniche”, per l'importo di € 104.000,00 oltre Iva.
Con la fattura n. 2 del 1.9.2009 dell'importo di € 104.000,00 oltre Iva, relativa alla terza fase, sono riportate le singole voci di spesa per organizzazione convegni - € 63.000,00 - organizzazione seminari - € 32.000,00 - realizzazione documentari e presentazioni, promozioni dell'evento in Italia
e all'estero, coordinamento progetto e personale tecnico;
con il report illustrativo del 2.11.2010 sono state indicate e descritte le predette attività e le relative voci di spesa, nonché trasmessi alla
Regione le brochure e stampati, le cartelle consegnate ai buyers, tre supporti ottici DVD-Rom contenti filmati, fotografie e schede artigiani esteri;
nella medesima nota sono indicate le singole voci di costo e relativi fornitori per la realizzazione grafica del materiale, per migliaia di cataloghi, per la realizzazione di supporti multimediali e realizzazione degli stampati, nonché l'analitica indicazione delle spese in dettaglio per la presentazione della manifestazione a Roma presso la il 8.2.2008, e quelle per la presentazione della manifestazione a New York, Dubai, CP_7
Atlanta, Toronto, Mosca, Chicago e Montreal e relative date.
Avuto riguardo alla predetta documentazione, pertanto, si ritengono adempiute le prescrizioni di cui agli artt. 3 e 9 delle convenzioni;
di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, la
[...]
deve essere condannata al pagamento, in favore della Camera di Controparte_1
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di e della somma di € Pt_1 Pt_1
820.500,00, oltre interessi legali maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 dalla debenza al saldo.
Le spese dei due gradi del giudizio vanno poste a carico della Controparte_1
per effetto della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 2826/23 del Tribunale di Cagliari:
1. Condanna la al pagamento, in favore della Camera di Controparte_1
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di della somma di € Parte_1 Pt_1
820.500,00, oltre interessi legali maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 dalla debenza al saldo;
2. Condanna la alla rifusione, in favore della Camera di Controparte_1
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di e , delle spese del giudizio, Pt_1 Pt_1
che liquida per il primo grado in € 29.193,00 per compensi professionali, e per il presente grado in €
18.511,00 per compensi professionali, oltre spese per contributo unificato ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 186 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante, con sede in ed ivi
[...] Pt_1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Massimo Murru, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti appellante contro
in persona del Presidente in carica, Controparte_1
elettivamente domiciliata in presso la sede legale dell'ente, rappresentata e difesa dagli Pt_1
avv.ti Angela Serra e Mattia Pani dell'Avvocatura Regionale appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa - confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari contraddistinto dal n. 689/2011, RAC n.
1872/11 cron. n. 956, rep. n. 192/12, depositato in cancelleria il 21/03/2011, notificato in data
31/03/2011;
- per l'effetto, condannare in via definitiva la in persona Controparte_1
dell'On. Presidente della Giunta in carica, al pagamento in favore della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di e , con sede in Largo Carlo Felice Pt_1 Pt_1 Pt_1
C n. 72, domicilio elettronico aor.camcom. , Codice Fiscale Email_1 PartitaIVA_1
, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante dottor , P.IVA_2 Controparte_3
della somma pari a Euro 820.500,00 oltre agli interessi legali e moratori maturati e maturandi dalla data della debenza fino all'effettivo saldo da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, nonché alle spese anche generali, competenze, onorari IVA e CPA relativi alla procedura monitoria per i titoli di cui al decreto opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese di patrocinio e lite del doppio grado del giudizio, maggiorate le prime di spese generali, CAP e IVA come per legge.
Nell'interesse dell'appellata: codesta Ecc.ma Corte voglia, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione, rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto l'appello proposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cagliari e Oristano avverso la sentenza 2826/2023, pubblicata in data 27.11.2023, resa dal Tribunale di Cagliari nel giudizio contraddistinto al n. 4496/2011 di R.G. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in subordine voglia comunque confermare la revoca del decreto ingiuntivo in accoglimento delle difese esplicate dalla nel primo grado di giudizio, confermando altresì CP_1
l'ordine di restituzione delle somme corrisposte dalla per la provvisoria esecutività del CP_1
decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESS0
Con atto di citazione del 9.5.2011 la convenne in giudizio, Controparte_1
davanti al Tribunale di Cagliari, l' proponendo Controparte_4
opposizione avverso il decreto n. 698/11 con il quale le era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 820.500,00, asseritamente dovuto in forza delle convenzioni stipulate tra le parti in data 28.12.2007 e delle fatture n. 1 del 29.7.2009 e n. 2 del 1.9.2007, emesse a titolo di saldo delle somme dovute a seguito dell'avvenuto adempimento delle predette convenzioni.
A fondamento dell'opposizione la espose quanto segue: Controparte_1
- con Determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 2457 del 27 dicembre 2007 era stata autorizzata la stipulazione di una convenzione con l'Azienda Fiera Cagliari per la realizzazione della manifestazione "Emporium: competenze artigiane nel Mediterraneo", poi sottoscritta in data 28 dicembre 2007, per un importo totale pari a € 1.200.000,00 Iva inclusa;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 2466 del 28 dicembre 2007 era stata autorizzata la stipulazione di una ulteriore convenzione con l'Azienda Fiera Cagliari avente lo scopo di organizzare incontri, convegni ed azioni promozionali a supporto della manifestazione
, sottoscritta in pari data, per un importo pari a € 341.756,80 Iva inclusa;
Controparte_5
- le predette convenzioni riguardavano la realizzazione di un evento, nell'ambito dell'artigianato artistico, finalizzato all'incontro tra artigiani, buyers nazionali ed internazionali e giornalisti di testate internazionali;
in particolare, in forza della prima delle convenzioni citate, l'
[...]
avrebbe dovuto provvedere alla ricerca e reclutamento di buyer nazionali ed CP_4
internazionali (prima fase del progetto), nonché a prenotazioni transfer, alberghi e catering (terza fase) ed alla realizzazione definitiva dell'evento (quarta fase);
- il Servizio Artigianato dell'Assessorato regionale aveva provveduto al pagamento della fattura n.
2061 del 13.6.2009, dell'importo di € 500.000,00 Iva inclusa, relative alle prime due fasi della prima convenzione citata;
- peraltro, non risultava che l'Azienda avesse effettivamente provveduto al reclutamento dei buyers, come invece specificato nelle indicazioni delle attività da compiere previste all'art. 3 della convenzione, nella sezione I° Fase, non rinvenendosi agli atti dell'assessorato il report dimostrativo delle operazioni effettuate;
tanto che l'Amministrazione regionale, in data 22.12.2008, aveva stipulato apposita convenzione con la Fiera Milano International, con la quale era stato stabilito che la stessa avrebbe dovuto curare l'individuazione e l'organizzazione della visita di buyers nazionali ed internazionali e di giornalisti stranieri interessati ai settori di riferimento;
Controparte_6 - con riferimento alla fattura n. 1 del 29.7.2009, emessa a titolo di saldo del pagamento relativo alla prima delle due citate convenzioni, con nota del Direttore del Servizio Artigianato del 22.7.2010 erano stati richiesti all' alcuni chiarimenti, specificamente relativi Controparte_4
all'indicazione in dettaglio delle attività relative alla terza e quarta fase del programma, con presentazione dei report e della documentazione contabile richiamata nella citata fattura;
- quanto alla seconda convenzione, con determinazione n. 1107 del 25.6.2008 il Servizio
Artigianato aveva provveduto al pagamento della fattura n. 2060 del 13.6.2008, dell'importo di €
216.956,80, relativo alla prima ed alla seconda fase del programma;
peraltro, le voci di spesa relative alla seconda fase non corrispondevano esattamente a quanto concordato con la convenzione.
- anche con riferimento alla fattura n. 2 del 1.9.2009, emessa dall' a titolo di Controparte_4
saldo delle somme dovute in forza della seconda convenzione, con nota del 17.8.2010 erano stati chiesti chiarimenti, in particolare il dettaglio delle specifiche voci di spesa;
- dall'analisi della documentazione relativa alla rendicontazione finale dell'evento, inviata dall' in data 2.11.2010, era emerso che la stessa non si era occupata Controparte_4
dell'individuazione e organizzazione della visita dei buyers nazionali ed internazionali e di giornalisti stranieri interessati ai settori di riferimento (prevista in convenzione per il complessivo importo di € 200.000,00), attività che era stata svolta, e pagata, dalla Fiera Milano;
così come non erano documentate, e quindi dovute, le somme destinate ad una serie di attività, per il complessivo importo di € 600.000,00, tra cui “Prenotazioni transfer, alberghi, catering”.
Conclusivamente, il preteso credito dell' non era dimostrato nel suo Controparte_4
ammontare, laddove, invece, nella convenzione era previsto che nelle fatture dovessero essere esplicitate le singole voci di costo e, al termina di ciascuna fase, l'invio di un report illustrativo dell'attività espletata. Era, pertanto, necessario accertare l'effettività delle prestazioni rese e la congruità delle somme spese.
La Regione opponente, pertanto, chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L costituitasi, sostenne invece di aver Controparte_4
provveduto alla realizzazione, e relativa documentazione, di ciascuna fase prevista nelle due convenzioni, tanto che, con specifico riferimento al reclutamento dei buyers, previsto nella prima fase della prima delle citate convenzioni, la stessa aveva ammesso di aver provveduto al CP_1
pagamento della fattura n. 2060 del 13.6.2008, emessa in relazione a detta attività; al riguardo, sostenne di aver regolarmente attivato tutte le azioni necessarie per la ricerca di buyers, in Italia e all'estero, organizzando nove incontri/convegni di presentazione dell'evento, analiticamente indicati e documentati.
L'opposta, quindi, dedusse di aver inviato alla in data 31.7.2009, la relazione finale e le CP_1
due fatture a saldo, e poi, con report finale del 2.11.2010, un resoconto esaustivo di ogni possibile informazione relativa all'attività svolta;
quanto, poi, alla convenzione stipulata con Fiera Milano, si trattava di una duplicazione di spese, frutto di una improvvida iniziativa della e pertanto CP_1
ad essa opposta non imputabile.
Con ordinanza del 9.1.2012 venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Istruita la causa con produzioni documentali, e dopo aver invitato le parti a dedurre sul punto, con sentenza n. 2826/2023 il Tribunale adito ritenne la nullità delle due convenzioni, poste dall
[...]
a fondamento della pretesa creditoria, e per l'effetto revocò il decreto ingiuntivo CP_4
opposto.
In particolare, il primo giudice qualificò le due convenzioni in esame come contratti pubblici di appalto, disciplinati dal D.lgs. n. 163/2006, vigente ratione temporis, relativo appunto ai contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. Premesso che “I "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori (v. art.3, n.3, D.Lvo cit.)”, rilevò che, ai sensi del comma
25 del citato art. 3, le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Detta previsione, dunque, era volta ad individuare i soggetti tenuti, nella scelta del contraente, al rispetto del c.d. procedimento di evidenza pubblica, evidenziando che “se una amministrazione rientra in tale novero, alla stessa si applica detto decreto”.
Ciò posto, il giudice osservò che le Camere di Commercio sono enti di natura pubblica, le quali, a norma dell'art. 2, II co, L. 580/93, possono costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato;
l' , quale ente strumentale creato dalla Camera di Commercio, Controparte_4
rientrava a propria volta nella categoria dell'organismo di diritto pubblico;
nella specie, risultava per tabulas che la opposta rivestiva la qualità di Azienda Speciale della Camera di Commercio di e, pertanto, “deve correlativamente ritenersi che la stessa fosse vincolata, nella scelta del Pt_1
contraente, al rispetto degli artt. 53 e ss D.Lvo 163/2006 (vigente ratione temporis)”.
Peraltro, era pacifico che l'affidamento in favore della opposta degli incarichi oggetto delle due convenzioni del 28.12.2007 fosse "avvenuta in via diretta e, pertanto, al di fuori delle regole della
c. d. procedura di evidenza pubblica in ordine alla scelta del contraente". Invero, “posto che
l' era senz'altro amministrazione aggiudicatrice (v. art.3, comma 25, D.Lvo Controparte_4
163 cit.) ella, nella scelta del contraente, ben avrebbe dovuto procedere nel rispetto di una delle modalità di cui all'art. 54 cit.”.
Di conseguenza, doveva ritenersi la nullità delle due convenzioni in disamina per violazione del disposto dell'art.1418 c.c., atteso che "il complesso normativo sopra evidenziato costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici con la conseguenza che la loro violazione (per non essersi proceduto alla selezione del contraente nelle forme previste), comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, I co, c.c.".
Avverso detta decisione ha proposto appello la Parte_2
, subentrata alla ormai cessata
[...] [...]
. Controparte_4
La costituitasi, ha contestato il fondamento dell'impugnazione, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante ha, anzitutto, lamentato che il primo giudice era incorso in un travisamento dei fatti di causa, giacché, contrariamente a quanto rilevato in sentenza, era stata la a delegare alla allora l'assolvimento del progetto, e non invece il CP_1 Controparte_4
contrario.
Ha, quindi, dedotto che, riportate le parti al corretto ruolo rivestito nella vicenda, e quindi individuata la quale amministrazione aggiudicatrice del servizio Controparte_1
e l' quale affidatario ed esecutore del servizio, proprio la natura giuridica di Controparte_4
ente pubblico riconosciuto a quest'ultima escludeva in radice la necessità del ricorso a procedure speciali ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio.
Infatti, la scelta della di procedere all'affidamento diretto del servizio ad un'articolazione CP_1
della pubblica amministrazione, ad un ente strumentale, con particolare riguardo all'azienda speciale, “rientra nella legittima facoltà di perseguire il soddisfacimento dei bisogni ed interessi pubblici sottesi, scelta realizzata ricorrendo ad un modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso”. Il che escludeva la necessità di fare ricorso alle procedure ad evidenza pubblica del contraente privato.
Ed invero, come si evinceva dalle due convenzioni, era esclusa qualsiasi finalità di lucro e le somme erogate dalla non avevano natura di corrispettivo, trattandosi di contributi e di semplice CP_1
ribaltamento dei costi sostenuti da un ente pubblico (la Camera di Commercio/Azienda Speciale) ad un altro ente pubblico (la , funzionale al perseguimento di scopi istituzionali comuni ad CP_1
entrambi.
L'appello è fondato.
Dal contenuto delle due determine dell'assessorato regionale, nonché da quello delle due convenzioni oggetto del giudizio, si rileva che il rapporto tra la e Controparte_1
l' era sostanzialmente volto al perseguimento di un interesse comune, ossia Controparte_4
lo sviluppo di un progetto volto a mettere in comunicazione tra loro e divulgare i “saperi antichi dei posti che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, realizzando un confronto delle tecniche di lavorazione utilizzate per produrre manufatti e delle competenze necessarie per operare talune lavorazioni” (premessa della convenzione 28.12.2007); le due convenzioni, quindi, come risulta anche dalla deliberazione n. 28/15 del 26.7.2007, rientravano nel programma di intervento 2007 per l'artigianato, consistente in diverse formule, tra le quali, appunto, la indicazione nell'Allegato al predetto programma dell'attività demandata alla , che aveva il compito di Controparte_4
rappresentare “una vetrina delle competenze in possesso dei maestri artigiani che, oltre a metterle in comunicazione tra loro, le presenterà a possibili utilizzatori/fruitori, con relativa crescita del mercato potenziale”.
Con le due convenzioni oggetto del presente giudizio, quindi, la Controparte_1
aveva affidato alla la realizzazione del Controparte_4
predetto progetto, con impegno a corrisponderle un “contributo onnicomprensivo” di €
1.200.000,00 Iva compresa per la prima delle due citate convenzioni e di € 341.756,80 Iva compresa per la seconda (art. 8); importi che erano corrispondenti agli impegni di spesa assunti per la realizzazione del programma di interventi nel settore per il 2007, e che dunque non integravano un corrispettivo.
Ebbene, avuto riguardo alla natura e scopo delle due convenzioni intercorse tra i due enti pubblici, non pare che le stesse possano qualificarsi come contratti di pubblico appalto, sottoposti alla disciplina del d.lgs. 163/2006, quanto, invece, come accordi di collaborazione e cooperazione tra diverse Amministrazioni Pubbliche, disciplinate principalmente dall'art. 15 della Legge
241/1990, per lo svolgimento congiunto di attività di interesse comune;
quindi mediante il ricorso allo strumento della convenzione, era stato formalizzato il rapporto tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, nonché favorire la collaborazione,
l'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse tra enti che svolgevano funzioni simili o che avevano obiettivi comuni.
In tale contesto, quindi, l'attuazione di un siffatto rapporto ben può essere attuato tramite lo strumento della convenzione, che dà poi l'avvio ad un affidamento diretto, e che rappresenta una forma di collaborazione tra amministrazioni, nella quale la scelta dell'operatore –
[...]
- era basata sul possesso delle esperienze pregresse della stessa, Controparte_4
idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste. Pertanto, al di là della effettiva non chiarezza, ovvero confusione tra i rispettivi ruoli, nella sentenza impugnata, con riferimento all'indicazione dell'amministrazione aggiudicatrice e del soggetto tenuto ad esperire una procedura ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, non pare applicabile al caso in esame la disciplina di cui al d.lgs. 163/2006, peraltro neppure mai richiamata dalla opponente, con conseguente insussistenza della dichiarata nullità delle due CP_1
convenzioni.
Ciò posto, venendo al merito dell'opposizione, nonché all'esame della domanda formulata dall'appellante, deve rilevarsi che la aveva contestato la mancanza di indicazione nelle due CP_1
fatture azionate delle singole voci di spesa, la mancata produzione e prova delle specifiche contabili, nonché l'inadempimento, da parte dell' della fase della convenzione che CP_4
prevedeva l'individuazione e l'organizzazione delle visite dei buyers e dei giornalisti.
Le contestazioni formulate con l'atto di opposizione riproducono quanto già oggetto della nota del
22.7.2010, con la quale la con riferimento alla prima delle due citate convenzioni, aveva CP_1
sostenuto che, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa, il pagamento degli importi ivi indicati doveva essere corrisposto in funzione della realizzazione di ciascuna delle fasi di esecuzione del progetto, dietro presentazione, per ciascuna fase, di “regolare fattura riportante le singole voci di costo e di un report illustrante le attività effettuate al termine di ciascuna fase relativa alla realizzazione della manifestazione”; con la nota in esame, quindi, la Regione aveva chiesto la produzione della documentazione prevista dall'art. 9 della convenzione, ossia “fattura e report descrittivo per ciascuna fase”, nonché di provvedere a specificare nel dettaglio quali attività fossero state effettuate con particolare riferimento alle seguenti macrovoci “attività previste nella 3 e 4 fase, art. 3 della convenzione in parola”.
Le fattura azionata n. 1 del 29.7.2009, dell'importo di € 695.707,00, ha ad oggetto il pagamento delle somme previste in convenzione all'art. 9 per la terza e quarta fase, pari rispettivamente a €
600.000,00 e € 100.000,00, relative a “Azioni di marketing e promozione;
piano definitivo allestimento e percorsi;
prenotazioni transfer, alberghi e catering” (3° fase) e “Realizzazione definitiva dell'evento” (4° fase). Premesso che non è in discussione la realizzazione della quarta fase, comunque ampiamente dimostrata (vd. doc. 15), e che la stessa ha dato atto di aver regolarmente provveduto al CP_1
pagamento della fattura relativa alla I° Fase – reclutamento dei buyers, le contestazioni della riguardano, sostanzialmente, la terza fase, e segnatamente la mancata indicazione in fattura CP_1
delle voci di spesa e delle specifiche contabili.
Peraltro, si rileva che la fattura n. 1 del 29.7.2009, è analitica, giacché nella stessa sono indicate tutte le numerose voci di spesa;
l'art. 9 della convenzione non prevedeva che dovessero essere altresì documentate analiticamente le specifiche contabili, ossia le singole fatture attestanti ciascuna delle indicate voci di spesa, quanto, invece, un report illustrativo delle attività effettuate.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla opposta risulta l'invio di un corposo e dettagliato report illustrativo di tutte le attività svolte, sia in data 31.7.2009, nella quale è esposto che erano stati 230 i buyers presenti alla manifestazione, in gran parte provenienti dall'Europa, con indicazioni dei relativi Paesi, oltre a delegazioni provenienti da Stati Uniti, Canada, Egitto, Emirati
Arabi, Israele, Marocco, Tunisia, Turchia, Corea, Hong Kong, Thailandia e Taiwan;
la stampa specializzata nazionale e internazionale era rappresentata da 30 giornalisti delle principali riviste di settore, provenienti, oltre che dall'Italia, da sedici Paesi esteri. A tutti, buyers e giornalisti, era stata consegnata una presentazione dettagliata dell'iniziativa, il catalogo della manifestazione, il programma dei convegni, quello delle singole giornate, oltre ad una relazione sull'artigianato nel
Mediterraneo e in CP_1
In particolare, poi, in data 2.11.2010 era stato inoltrato alla in risposta alla richiesta di CP_1
chiarimenti e integrazioni documentali, un corposo report contenente la analitica indicazione delle singole voci di spesa richieste in fattura per ciascuna delle attività svolte (All. 2) oltre altri 11 allegati.
Al riguardo, premesso che la voce “Prenotazioni transfer, alberghi, catering” della 3° fase è generica, e dunque non può ritenersi riguardasse i soli buyers e giornalisti, nell'All. 2 risultano specificamente indicati i costi del servizio transfer e la società che lo aveva curato (Royal Tour di
ST MA & C. S.n.c.), i costi del servizio catering, affidato alla , nonché Parte_3
i costi sostenuti per l'ospitalità, con indicazione delle strutture alberghiere e delle compagnie aeree. Analogamente, per quanto riguarda la seconda convenzione, con nota del 17.8.2010 la CP_1
aveva chiesto la presentazione della documentazione prevista dall'art. 9 – fattura e report per ciascuna fase – nonché in particolare di specificare nel dettaglio le attività compiute nella terza fase.
La terza fase di detta convenzione aveva ad oggetto la “Realizzazione di 4 incontri all'estero;
Realizzazione di 3 convegni;
Realizzazione di documentari sulle tecniche di lavorazione artigiana;
Realizzazione brochure e schede tecniche”, per l'importo di € 104.000,00 oltre Iva.
Con la fattura n. 2 del 1.9.2009 dell'importo di € 104.000,00 oltre Iva, relativa alla terza fase, sono riportate le singole voci di spesa per organizzazione convegni - € 63.000,00 - organizzazione seminari - € 32.000,00 - realizzazione documentari e presentazioni, promozioni dell'evento in Italia
e all'estero, coordinamento progetto e personale tecnico;
con il report illustrativo del 2.11.2010 sono state indicate e descritte le predette attività e le relative voci di spesa, nonché trasmessi alla
Regione le brochure e stampati, le cartelle consegnate ai buyers, tre supporti ottici DVD-Rom contenti filmati, fotografie e schede artigiani esteri;
nella medesima nota sono indicate le singole voci di costo e relativi fornitori per la realizzazione grafica del materiale, per migliaia di cataloghi, per la realizzazione di supporti multimediali e realizzazione degli stampati, nonché l'analitica indicazione delle spese in dettaglio per la presentazione della manifestazione a Roma presso la il 8.2.2008, e quelle per la presentazione della manifestazione a New York, Dubai, CP_7
Atlanta, Toronto, Mosca, Chicago e Montreal e relative date.
Avuto riguardo alla predetta documentazione, pertanto, si ritengono adempiute le prescrizioni di cui agli artt. 3 e 9 delle convenzioni;
di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, la
[...]
deve essere condannata al pagamento, in favore della Camera di Controparte_1
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di e della somma di € Pt_1 Pt_1
820.500,00, oltre interessi legali maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 dalla debenza al saldo.
Le spese dei due gradi del giudizio vanno poste a carico della Controparte_1
per effetto della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 2826/23 del Tribunale di Cagliari:
1. Condanna la al pagamento, in favore della Camera di Controparte_1
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di della somma di € Parte_1 Pt_1
820.500,00, oltre interessi legali maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 dalla debenza al saldo;
2. Condanna la alla rifusione, in favore della Camera di Controparte_1
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di e , delle spese del giudizio, Pt_1 Pt_1
che liquida per il primo grado in € 29.193,00 per compensi professionali, e per il presente grado in €
18.511,00 per compensi professionali, oltre spese per contributo unificato ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu