Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Alberto Lo Giudice Ausiliario Della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 219/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Caltanissetta, promossa
DA
nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Domante, presso il cui indirizzo digitale, è elettivamente Email_1 domiciliata
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Dolce e CP_2
Carmelo Russo, in virtù di procura generale alle liti in atti
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.03.2021, conveniva in Parte_1 giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto all'indennità di CP_1
1
Carmelo Lorenz e L.M.D. soc. cooperativa, per 102 giornate in ciascun periodo, occupandosi delle attività in ricorso indicate.
A dimostrazione di quanto allegato produceva le buste paga per le annualità oggetto di contestazione, DMAG, UNILAV, CUD, l'estratto conto contributivo, l'estratto conto previdenziale relativi ai periodi dedotti in giudizio.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, con riferimento al CP_1
2013, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, DL 7/70, conv. con L 83/70. Quanto al 2014, eccepiva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 47, comma 3, DPR
639/70 e, in subordine, rilevava che il ricorso era destituito di fondamento e a tal fine riportava gli esiti degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti del presunto datore di lavoro, producendo anche i relativi verbali di accertamento.
Esperite le prove testimoniali, con sentenza n. 272/2024, pubblicata in data 7.6.2024, l'adito Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro, ritenute fondate le difese opposte dall' , CP_1 dichiarava inammissibile il ricorso per l'anno 2013 e rigettava per il resto la domanda relativa al 2014, dichiarando irripetibili le spese del giudizio.
Argomentava, in buona sostanza, il primo giudice, quanto in particolare al 2024, che, irrilevante essendo ai fini dimostrativi la documentazione prodotta, che la ricorrente non avesse provato, come suo specifico onere, la sussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio con la ditta L.M.D. Società Cooperativa, attesa l'insufficienza e la genericità delle deposizioni all'uopo rese dai testi sentiti.
Avverso detta sentenza propone appello l'originaria ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati, chiedendone la parziale riforma, con accoglimento della domanda avanzata con il ricorso introduttivo di causa, limitatamente all'anno 2014.
L' , costituitosi, resiste al gravame. CP_1
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Non proposto gravame avverso la statuizione decadenza dalla domanda relativa al 2013, che deve dunque ritenersi passata in
2 giudicato tra le parti, l'appellante critica in buona sostanza la statuizione di rigetto della domanda avente a oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa al
2014, per insufficienza e genericità delle dichiarazioni rese dai testi sentiti, oltre che irrilevanza delle allegazioni documentali prodotte.
Le doglianze proposte non sono suscettibili di accoglimento.
E, invero, prendendo le mosse in maniera sintetica dal principio di diritto ormai consolidato secondo cui - in caso di disconoscimento da parte dell'ente erogatore dei rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato - grava interamente in capo al lavoratore l'onere di provare l'effettiva esistenza del rapporto dedotto in giudizio in dipendenza del quale, sorgendo in capo allo stesso il diritto all'iscrizione annuale negli elenchi comunali degli OTD,
l'ordinamento riconosce l'erogazione in suo favore delle previdenze oggetto dell'odierno contenzioso (disoccupazione agricola, assegni familiari, indennità di malattia) - non può dirsi che, nel caso di specie la ricorrente abbia fornito prova sufficiente dei relativi presupposti di legge.
Infatti, anche prescindendo dalla disamina delle risultanze dei verbali ispettivi richiamati e prodotti dall' che non riguardano CP_1 comunque la ditta L.D.M soc. coop., alcun valore dimostrativo hanno, effettivamente, innanzitutto, come noto e contrariamente a quanto arguito dall'appellante, i documenti all'uopo prodotti (buste paga, modelli Unilav, c.u.d.), trattandosi di documentazione proveniente dal supposto datore di lavoro e di formazione unilaterale, priva, pertanto, di valore probatorio rispetto all'ente convenuto, soprattutto ove trattasi di provare, appunto, l'esistenza in vita di rapporti lavorativi oggetto di formale disconoscimento da parte dell' . CP_2
Essi possono al più svolgere una funzione di elemento confermativo del valore di altri elementi dotati di valore probatorio, in una operazione di valutazione complessiva del quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria, ove le relative risultanze si appalesino omogenee e non contraddette da preponderanti elementi di prova di segno contrario.
Quanto ai testi sentiti su richiesta della ricorrente, come evidenziato dal primo decidente, mentre i testi e Tes_1 Testimone_2 hanno addirittura negato di conoscere la sig.ra e di avere Pt_1
3 mai lavorato per la L.M.D. Società Cooperativa, cosa che non depone certamente a favore della credibilità complessiva del racconto fatto dalla stessa, il teste , pur se ha riferito di conoscere la Testimone_3 ricorrente in quanto ex coniuge del di lui zio , ha Persona_1 invece sì dichiarato di avere lavorato con la medesima “in campagna come operaio e ci occupavamo di sgrappolatura di uva, circa dieci anni fa tra il 2013, 2014 e 2015, non so dire con precisione, ma abbiamo lavorato più di un anno assieme, presso la ditta LMD di Licata nelle campagne di Sommatino e nelle vicinanze”, tuttavia, contrariamente a quanto arguito dall'appellante, ciò non costituisce conferma dell'assunto attoreo, e ciò proprio per la ragione, ben evidenziata dal tribunale, che il teste non è stato in grado di confermare se il medesimo avesse lavorato con la proprio nell'anno 2014, Pt_1 ricordando solo di avere svolto mansioni bracciantili unitamente alla stessa nel periodo intercorrente tra il 2013 e il 2015.
La conclusione, conformemente a quella adottata dal primo decidente, è che, effettivamente, le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Di qui l'integrale rigetto dell'appello.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa:
- conferma la sentenza n. 272/2024, pubblicata in data 7.6.2024, del
Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro;
- spese irripetibili;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 9.4.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
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