Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 10/01/2025, alle ore 12,20 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. TOVOLI LEONARDO, anche in sostituzione degli Avv.ti GANCI FABIO e MICELI WALTER per la parte ricorrente e la Dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Tovoli dichiara che la docente è di ruolo dall'anno scolastico 2023/2024, è Per_2 remissivo riguardo alle eccezioni del quanto agli CP_1 anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2022/2023 e rileva che per tale ultimo anno scolastico la ricorrente ha già ricevuto il bonus carta docente posteriormente all'instaurazione della causa. La dott.ssa Fini si riporta ai propri scritti difensivi. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12.25.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 206/2023 promossa da: assistito dagli Avv.ti TOVOLI LEONARDO GANCI Parte_1
FABIO e MICELI WALTER
CONTRO assistito dalla Controparte_2
Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premettendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 del come insegnante a Controparte_2 tempo determinato con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus carta docente istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di
Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del
18/05/2022, presentava ricorso al fine di richiedere il riconoscimento della Carta docente per gli anni scolastici dal
2016 al 2023.
Parte resistente si costituiva, eccependo la prescrizione del diritto relativamente agli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018 e la non debenza del diritto relativamente all'anno in corso, chiedendo il rigetto della domanda proposta in giudizio deducendo l'esclusione della “carta elettronica del docente” dalle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato e chiedeva il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione attiva del difensore del ricorrente, per insussistenza delle condizione di impiego alle dipendenze del in qualità di docente, per mancato raggiungimento CP_1
2 della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto beni funzionali negli anni scolastici di causa, con il conseguente venir meno del diritto all'erogazione dei rimborsi, come previsto dalla normativa sulla “carta elettronica del docente”.
Il in via subordinata chiedeva, infine, la CP_1 riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
****
I– PRESCRIZIONE
Preliminarmente si ritiene necessario verificare se il diritto al bonus richiesto dalla ricorrente Parte_1 relativamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 sia o meno prescritto.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
La docente , quindi, avrebbe potuto richiedere il bonus Per_2
a partire dal 30/11/2016 nell'anno scolastico 2016/2017 e dal
26/09/2017 nell'anno scolastico 2017/2018, ossia dalla data di decorrenza del contratto.
Sub doc. nr. 3 è stata depositata diffida con la quale la ricorrente ha richiesto il riconoscimento e l'accredito del bonus negli anni oggetto del presente ricorso, inoltrata a mezzo racc. a.r. spedita in data 23/01/2023 e consegnata al convenuto in data 26/01/2023, ossia decorso il CP_1 termine quinquennale di prescrizione.
3 Quindi per i predetti a.s, non essendo intervenuto un tempestivo atto interruttivo, deve ritenersi maturata la prescrizione.
II – ANNO IN CORSO
Parte resistente, nella propria memoria di costituzione, ha eccepito la non debenza del diritto relativamente all'anno in corso stante l'impossibilità di prevedere e valutare eventuali interruzioni in itinere definitive (dimissioni volontarie/revoca del contratto) o provvisorie (sospensioni disciplinari).
In realtà il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico e, al momento del deposito del ricorso, il diritto si era già perfezionato.
Le sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato, afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi.
III – PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione versata in atti (doc. 1 e 2 dell'atto introduttivo e doc. 9 memoria di costituzione) è emerso che la ricorrente ha lavorato nella scuola secondaria di primo grado in forza di molteplici contratti di supplenza ed in particolare: nell'a.s 2018/2019 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 26/09/2018 al
30/06/2019 per 18 ore settimanali;
nell'a.s. 2019/2020 con contratto di supplenza annuale dal 20/09/2019 al 30/06/2020 per 12 ore settimanali presso la scuola Romagnano e Parte_2 per ulteriori 6 ore presso la scuola Bertagnini Alfieri;
nell'a.s. 2020/2021 con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche dal 7/09/2020 al
30/06/2021 per 18 ore settimanali;
nell'a.s. 2021/2022 con contratto di supplenza breve fino al termine delle attività
4 didattiche dal 7/09/2021 al 30/06/2022 per 18 ore settimanali;
nell'a.s. 2022/2023 con contratto di supplenza annuale con formazione e prova dal 1/09/2022 al 31/08/2023 per 18 h settimanali.
IV – LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
5 figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività
6 didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è
7 certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
8 l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_3
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% dell'orario di cattedra e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie.
Nel caso di specie la docente , in relazione agli anni Per_2 oggetto del presente ricorso non prescritti, ha lavorato con contratti sino al termine delle attività didattiche per 18 ore settimanali, ossia l'orario di cattedra completo della scuola secondaria di primo grado, garantendo quindi prestazioni equivalenti a quella dei docenti di ruolo, con conseguente accoglimento della domanda.
V - CONCLUSIONI
9 Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché la ricorrente è ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Da precisare che per l'a.s. 2022/23 la ricorrente, successivamente al deposito del ricorso, ha ricevuto la carta docente, essendo stato riqualificato tale anno come anno di prova a seguito di assunzione a tempo indeterminato.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerata l'essenzialità di alcune statuizioni nomofilattiche della sopravvenuta pronunzia della
S.C., le stesse possono essere compensate nella misura del
50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
2) accerta il diritto della ricorrente Parte_1 all'attribuzione della Carta Docente con riguardo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_1 assegnare alla ricorrente la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati per un totale di € 1500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
10 della L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_1 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 515,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% e distrazione in favore del difensore antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 10/01/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
11