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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza Anno
2025
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 8993 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- altri contratti atipici, vertente,
TRA
-in seguito (P. Parte_1 Pt_2
IVA: ) con sede in 06024 Gubbio (PG), Zona Industriale Padule Via Val P.IVA_1
Tiberina n. 15, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Brizioli del Foro di Perugia (Cod. Fiscale:
[...]
) come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio sito in Perugia (PG) alla Via Alessi n. 1;
- opponente –
C.F. e P. iva Num. REA CE – 268283, con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Piedimonte Matese (CE), Piazza Roma 16, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. dall'avv. Donatella
Caramico D'Auria ) presso il cui studio sito in Napoli alla CodiceFiscale_2
San Giacomo dei Capri n. 52 è elettivamente domiciliata;
- opposta –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall' art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Va in primo luogo detto che l'opponente, con l'atto introduttivo, nella qualità di garante autonomo, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione n. 1676/2020, emesso in data 19 luglio 2020 dal Tribunale di
S. Maria C.V., intimante il pagamento, in favore della società opposta, della somma complessiva di €.1.972.417,95 oltre interessi moratori al tasso stabilito dal D. Lgs. n.
231/2002, e spese;
in ricorso monitorio veniva azionata dal creditore CP_1 la garanzia autonoma prestata dall'opponente,
[...] Parte_1 contestualmente alla cessione del ramo d'azienda intercorso tra DS S.r.l. (cedente) e
(cessionaria, nonché società opposta). Controparte_1
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, avendo le parti pattuito, nel contratto di cessione del ramo di azienda, che ogni correlata questione nascente sarebbe stata deferita alla cognizione esclusiva del Tribunale di Bologna;
ha chiesto altresì, sempre in via preliminare, sospendersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1676/2020, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata dalla
[...] con ricorso per ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. e, per CP_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la pregiudizialità del giudizio con la causa pendente innanzi alla Corte di
Appello di Bologna (R.G n. 4005/2018) e conseguente sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia predetta.
A sostegno dell'opposizione l'opponente, nel merito e in via principale, dopo aver effettuato una analitica esposizione delle vicende societarie, delle sue relazioni con terzi,
e gli aspetti legali e contrattuali, ha eccepito il mancato rispetto dei termini relativi alla procedura prevista in punto di escussione del garante, con conseguente illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo, non avendo la diritto di escutere Controparte_1 la garanzia autonoma del 29.12.2015 per violazione della disciplina all'uopo prevista, e, sempre in via principale, ha richiesto accertarsi la violazione della norma in materia di applicazione degli interessi moratori al tasso stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002; con vittoria di spese e competenze di giudizio. L'opposta società, costituitasi, ha chiesto preliminarmente Controparte_1 revocarsi inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecuzione;
in seguito, ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del foro adito ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; ha domandato poi, nel merito, il rigetto dell'opposizione e, in via gradata, l'accertamento del proprio diritto di credito per la somma equivalente ad euro
1.972.417,95 o a quella ritenuta giusta in corso di causa, data la non essenzialità dei termini relativi alla procedura indicata nella garanzia autonoma a firma della
[...]
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Parte_1
Con decreto in data 3.1.2021, il Tribunale sospendeva inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto opposto sussistendo gravi motivi ravvisabili nei motivi di rito e di merito posti a fondamento dell'opposizione e confermava l'udienza del
22.3.2021 per la prima comparizione delle parti e trattazione della causa;
a tale udienza, il Tribunale si riservava e, con successiva ordinanza del 24.3.2021, respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente; al contempo, rigettava la richiesta di parte opposta tesa ad ottenere la concessione dell'esecuzione provvisoria, totale o, in subordine, parziale, del decreto opposto ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando per le determinazioni istruttorie all'udienza dell'1.12.2022.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie di entrambe le parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 18.3.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi rinviata al 20.2.2025 nella quale la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Rilievi preliminari
3. In relazione all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale adito, la stessa è stata previamente rigettata dall'Istruttore con ordinanza del 24.03.2021; si rinvia pertanto alle motivazioni e conclusioni già espresse nella medesima, in questa sede pienamente condivise.
Invero, tenuto conto che la clausola contrattuale contenuta nell'art. 14.1 del
Contratto di cessione del ramo d'azienda – richiamata dalla difesa dell'opponente e riguardante il contratto principale intercorso tra DS S.r.l., cedente, e CP_1
cessionaria – non è stata inserita nella garanzia autonoma sottoscritta dalla
[...]
Cfr. All. n. 15 di parte opposta) e posta a fondamento Parte_1 della domanda introdotta con il ricorso monitorio;
muovendo dall'assunto circa il carattere autonomo e non meramente accessorio dell'obbligazione di garanzia autonoma rispetto a quello principale;
dovendo escludere tale interdipendenza poichè la prestazione del garante autonomo è totalmente emancipata dal rapporto principale in quanto il rapporto obbligatorio nasce direttamente tra il garante ed il beneficiario ed è verso quest'ultimo che si crea il vincolo obbligatorio;
si ritiene che il rapporto di un contratto rispetto all'altro non possa spingersi sino ad incidere sulla competenza territoriale in caso di mancata reiterazione, nella garanzia autonoma, della clausola convenzionale della competenza.
La predetta eccezione, come anticipato, non merita dunque accoglimento.
Il merito
4. Va altresì preliminarmente evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n.
9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Tanto doverosamente premesso, la prima questione essenziale da trattare attiene alla eccezione sollevata dall'opponente inerente il mancato rispetto dei termini relativi alla procedura prevista in punto di escussione del garante.
In generale, i termini legati alla procedura di escussione del garante (o fideiussore) variano a seconda del tipo di fideiussione e della sua natura.
L'art. 1944 del Codice Civile stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. La fideiussione è una forma tipica di garanzia in quanto disciplinata dal codice civile (artt. 1936 ss. c.c.): il fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui personalmente, con il proprio patrimonio, rafforzando la posizione del creditore che potrà soddisfarsi sul patrimonio di un soggetto diverso dal debitore, oltre che su quello di quest'ultimo. La funzione economico-sociale dell'istituto consiste nell'adempimento dell'obbligazione assunta in origine verso il creditore dal debitore principale: è una funzione solutoria o risarcitoria. Il fideiussore, infatti, tutela il credito derivante dall'obbligazione principale con tutti gli accessori, comprese le spese: egli garantisce il soggetto beneficiario fino all'importo massimo garantito, per tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi e ogni altra spesa di carattere giudiziale o onere tributario.
L'obbligazione fideiussoria è determinabile per relationem, con la conseguenza che le vicende, modificative o estintive, dell'obbligazione principale producono effetti sulla prima.
Infatti, il rapporto di accessorietà non sussiste unicamente nel momento in cui viene a esistenza l'obbligazione fideiussoria, ma permane per tutta la durata del rapporto obbligatorio. L'accessorietà della fideiussione la si ricava da diverse disposizioni codicistiche: ai sensi dell'art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (in materia di validità, efficacia, contenuto dell'obbligazione principale, risoluzione e rescissione, estinzione non satisfattiva, inerenti alla transazione, ma anche quelle in tema di prescrizione, compensazione e riconvenzionali) e non quelle derivanti dal rapporto di garanzia;
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale (beneficium excussionis ).
Lo stretto legame esistente tra contratto di fideiussione e il rapporto obbligatorio principale non consente una celere soddisfazione del credito vantato, potendo, peraltro, il fideiussore opporre al creditore le eccezioni fondate sui rapporti intercorrenti tra lui stesso e il creditore medesimo. Si è avvertita, così, specie in ambito internazionale, la necessità di creare nuove forme di garanzia maggiormente idonee a soddisfare le aspettative di una celere liquidazione del credito vantato. Al fine di venire incontro a queste esigenze la prassi internazionale, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha creato la figura del contratto autonomo di garanzia, contratto atipico creato dalla volontà delle parti e ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico in cui la garanzia manca del carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale: il garante si obbliga ad adempiere un'obbligazione sua propria, pagando un debito proprio e non un debito altrui. La caratteristica principale della garanzia autonoma è la traslazione del rischio inerente al rapporto principale dalla sfera patrimoniale del creditore a quella del garante. Questa forma di garanzia ha, pertanto, funzione indennitaria: l'obbligo assunto dal garante nei confronti del creditore non ha a oggetto l'adempimento dell'obbligazione principale, ma consiste nell'impegno di pagare a quest'ultimo una somma di denaro commisurata al rischio economico sopportato dal creditore stesso nel caso di mancato o parziale adempimento da parte del debitore principale. Con il contratto autonomo di garanzia, dunque, il creditore può esigere l'immediato pagamento da parte del garante senza dover dimostrare la fondatezza del suo diritto. Tale effetto pratico si ottiene, in genere, con l'inserimento nel contratto autonomo di garanzia della clausola “a semplice” o “a prima richiesta” o con altre equivalenti. Occorre tuttavia sottolineare che nel contratto autonomo di garanzia il divieto di opporre eccezioni al creditore garantito non va inteso in senso assoluto: il contratto autonomo di garanzia, pur non essendo accessorio al rapporto debitorio principale, ha una propria causa che si trova pur sempre in relazione con quella propria del debito principale. Tale contratto è caratterizzato da autonomia della causa non da astrattezza della stessa. Il garante, quindi, non solo potrà contestare la validità del contratto autonomo di garanzia e proporre le eccezioni che derivano dal testo della stessa (le c.d. eccezioni letterali), ma potrà anche eccepire la mancanza di causa dell'obbligazione principale (perché, ad esempio, nulla), come pure l'avvenuto soddisfacimento del creditore principale. Nello specifico, per quel che riguarda la mancanza di causa, la giurisprudenza ritiene che il divieto per il garante di sollevare eccezioni riguardanti l'invalidità del contratto principale deve subire una deroga in caso di nullità per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di avvenuto pagamento da parte del debitore principale, il garante può e deve opporre l'exceptio doli del creditore che pone in essere un comportamento fraudolento richiedendo il pagamento di quanto già percepito.
Tanto doverosamente premesso, al fine di meglio comprendere l'inquadramento delle parti in causa, occorre richiamarne i rapporti nel modo seguente.
Le parti hanno premesso che la società è Parte_1 titolare di una quota di maggioranza nella società DS S.r.l.; nell'ambito dei rapporti commerciali, la società Inovyn Italia S.p.a. risultava fornitrice di DS S.r.l. di ingenti quantitativi di PVC e, in virtù di tale rapporto, la DS S.r.l., impossibilitata a proseguire l'attività d'impresa a causa della carenza di risorse finanziarie necessarie per far fronte all'innalzamento dei costi d'acquisto delle materie prime - fornite, tra le altre, anche dalla Inovyn Italia S.p.a. - sottoscriveva con in data 31 luglio Controparte_1
2015, un contratto di cessione del ramo di azienda avente ad oggetto l'intero complesso aziendale, comprensivo delle attività afferenti le forniture di PVC, suddiviso in due unità produttive ubicate nel comune di Gubbio (PG) e di Levate (BG).
Contestualmente alla stipula di tale contratto di cessione, la società controllante della DS S.r.l., , - dichiarando "di Parte_1 essere a conoscenza delle garanzie e degli obblighi di indennizzo a carico della DS S.r.l." - si costituiva nel marzo 2015 garante di DS S.r.l. mediante sottoscrizione di un contratto autonomo di garanzia - avente ad oggetto il pagamento a semplice richiesta scritta e la formale rinuncia al beneficio di cui all'articolo 1944 c.c. - nell'interesse e per conto della controllata DS S.r.l..
La prestava dunque una garanzia autonoma, Parte_1
a vantaggio della cessionaria.
La garanzia riguardava tutte le somme non tempestivamente pagate dalla società alla scadenza dei termini di pagamento pattuiti nel contratto e/o negli ordini.
Nella stessa si dispone: 1) un beneficium ordinis; 2) un importo massimo garantito
(fino alla concorrenza massima di euro 2.000.000,00); 3) una scadenza al 31.12.2018, con la precisazione che la garanzia è da intendersi valida ed efficace, e si intende valida ed efficace, anche dopo il termine del 31/12/2018 in relazione alle richieste di indennizzo che dovessero essere trasmesse da a DS entro il 31/12/2018, CP_1 impegnandosi, in via sussidiaria, nel caso in cui, dopo la data indicata, fosse CP_1 venuta a conoscenza di qualsiasi evento idoneo a generare un obbligo di pagamento ovvero di qualsiasi richiesta in relazione alla quale DS avesse dichiarato di tenerla indenne.
Le parti prevedevano una specifica procedura per l'attivazione della garanzia e, trattandosi di obbligazione sussidiaria, la stessa si intendeva operativa solo dopo 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di DS senza che quest'ultima avesse provveduto ed in tutti i casi in cui il mancato pagamento potesse in qualche modo pregiudicare CP_1 Detta garanzia era da intendersi valida ed efficace fino al 31/12/2018, in relazione alle richieste di indennizzo trasmesse da a DS entro il 31/12/2018. CP_1
Occorre a questo punto analizzare analiticamente il testo del suddetto contratto di garanzia (cfr. allegato n. 15 alla comparsa di costituzione di parte opposta), che richiama espressamente il contenuto della clausola di cui all'art.
9.2 del contratto principale intercorso tra DS S.r.l. e ove sono scanditi i tempi e Controparte_1 le modalità per avanzare la richiesta da parte del soggetto garantito: “Nel caso in cui dopo la Data odierna, venga a conoscenza di qualsiasi evento che possa dar luogo ad CP_1 un obbligo di pagamento, ovvero di qualsiasi richiesta, procedimento o altro ("Ragione di
EN") in relazione alla quale DS (la "Parte Tenuta all'EN ") si è impegnata, ai sensi e nei limiti di cui al presente Contratto, a tenere indenne la ("Parte da CP_1
ND"), quest'ultima dovrà darne comunicazione scritta alla Parte Tenuta all'EN entro otto (8) giorni dalla scoperta della Ragione di EN.
Tale comunicazione (la "Richiesta di EN") dovrà specificare se la Ragione di
EN sorge a seguito della richiesta di un terzo nei confronti della Parte da ND
("Richiesta di Terzi"), o se la Ragione di EN non deriva da un terzo ma riguarda direttamente la Parte da ND ("Richiesta Diretta"), e dovrà inoltre specificare in modo ragionevolmente adeguato (sulla base delle informazioni disponibili) il fondamento della
Ragione di EN e l'ammontare dell'indennizzo richiesto, se conosciuto. Entro 30 giorni dalla ricezione da parte della DS della Richiesta di EN e/o della
Richiesta di Terzi, la Venditrice dovrà provvedere al pagamento di quanto richiesto dalla qualora il mancato pagamento possa pregiudicare la COES CP_1 stessa.”
Ed ancora, a pag. 3, punto 2), del predetto contratto si legge: “Lagaranzia deve intendersi prestatain via sussidiaria, essendo obbligo di COES escutere la garanzia decorso il termine di 30 giorni dalla data di invio della “Richiesta di EN”, qualora DS non abbia provveduto all'adempimento”.
Dal formante letterale delle sopracitate disposizioni si rinviene il beneficium ordinis (La garanzia deve intendersi prestata in via sussidiaria, essendo obbligo di COES escutere la garanzia decorso il termine di 30 giorni dalla data di invio della “Richiesta di
EN”, qualora DS non abbia provveduto all'adempimento”) e la specifica procedura da rispettare ai fini dell'escussione della garanzia. Tanto premesso, l'opponente ha eccepito – tra l'altro – quale fatto impeditivo – estintivo della pretesa creditoria il mancato rispetto da parte della opposta della procedura prevista nella clausola di cui all'art.
9.2 del contratto principale intercorso tra
DS S.r.l. e in relazione ai tempi e alle modalità per avanzare la Controparte_1 richiesta da parte del soggetto garantito.
Occorre dunque verificare se l'opposta, a fronte di tale eccezione impeditiva, abbia assolto l'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. secondo cui Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento .
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ebbene, la risposta reputa il Tribunale sia negativa.
A ben vedere, la garanzia richiedeva l'adempimento di una specifica procedura, da rinvenirsi nella preventiva comunicazione scritta alla parte tenuta all'indennizzo entro otto giorni dalla scoperta della ragione di indennizzo; dunque, l'opposta avrebbe dovuto fornire prova della antecedente comunicazione scritta a DS nel termine di otto giorni dalla scoperta dell'evento o della richiesta di pagamento in relazione alla quale la cedente si era impegnata a tenere indenne la cessionaria;
entro 30 giorni DS avrebbe dovuto provvedere al pagamento e, solo in via sussidiaria, decorso inutilmente tale termine, il garante – odierno opponente – avrebbe dovuto subentrare, provvedendo al pagamento.
Tale dato si evince finanche dalle sentenze risolutive dei precedenti giudizi svoltisi - connessi al presente procedimento - in primo grado, presso il Tribunale di
Ferrara (cfr. allegato n. 25 dell'atto depositato da parte opponente in data 4.12.2020) ed in secondo grado, presso la Corte d'appello di Bologna (cfr. allegato n. 30 della memoria
183 I termine datata 30.09.2021, produzione di parte opponente), dalle quale può arguirsi che tale procedura non sia stata rispettata;
tale dato, peraltro, non è stato oggetto di contestazione da parte opposta.
Ed infatti, come riportato nella pronuncia resa dal Tribunale di Ferrara, considerato che con atto notificato nel novembre 2016, OV citava dinanzi al
Tribunale di Ferrara la e la DS S.r.l. ai fini della condanna in CP_1 solido, ex art. 2560 comma 2 c.c., al pagamento della complessiva somma di euro
1.523.895,10; avendo OV TA S.p.a. notificato a l'atto di Controparte_1 citazione in data 09.11.2016, la convenuta per non decadere dal proprio diritto, CP_1 avrebbe dovuto comunicare a DS S.r.l. la ragione di indennizzo entro il 17.11.2016; attività che, tuttavia, non risulta documentata .
Come pure, nell'ipotesi resa in sede di appello, risulta pacifico che, pur CP_1 avendo ricevuto una diffida al pagamento, sempre da parte di Inovyn Italia S.p.a., in data
12 luglio 2017, non abbia mai inviato a DS alcuna formale richiesta d'indennizzo.
Ebbene, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte opponente, in tanto Cont avrebbe potuto essere attivata ed escussa la garanzia prestata da , in quanto fosse stato rispettato il primo termine previsto di 8 giorni per la richiesta di indennizzo da parte di nei confronti di DS;
necessario, obbligato e propedeutico al decorso del CP_1 secondo termine - di 30 giorni - senza che DS adempiesse.
Il mancato rispetto della procedura – appositamente concordata nel contratto principale di cessione del ramo di azienda tra DS e ed altresì inserita nel CP_1 Cont contratto autonomo di garanzia sottoscritto da – comporta la decadenza dal diritto di richiedere un indennizzo a DS, da parte di e conseguentemente CP_1 Cont l'insussistenza del diritto di azionare la garanzia prestata dalla , obbligatasi – espressamente – solo in via sussidiaria.
Irrilevanti le controdeduzioni di parte opposta relative alla non essenzialità dei termini della procedura e alla circostanza per cui il garante abbia dichiarato espressamente e formalmente di rinunciare alla possibilità di opporre al beneficiario, ai sensi dell'art. 1945 c.c., le eccezioni del debitore principale, DS, in quanto trattasi di questione ulteriore e diversa.
Invero, l'eccezione del mancato rispetto della procedura, prevista sia nel contratto principale di cessione del ramo di azienda che nel contratto autonomo di garanzia, rientra appieno tra le facoltà del garante, non incidendo né in alcun modo scalfendo il carattere di autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale.
A conferma di ciò, si ricorda quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31956/18, secondo cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia”. Tale eccezione, peraltro, trova fondamento in detto contratto di garanzia anche in virtù della chiara ed esplicita trasposizione della clausola contrattuale di cui all'art.
9.2 del contratto di cessione, oltre che nella espressa formula “in via sussidiaria”, relativa all'impegno che il garante avrebbe assunto.
Non potrebbe infatti interpretarsi un contratto contravvenendo alla volontà indubbia ed esplicita di colui che l'ha dichiarata.
Ne deriva la fondatezza delle argomentazioni di parte opponente e, pertanto,
l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sotto tale profilo si riporta quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione secondo cui: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.” (cfr. Cass. S.U. 7448/1993).
All'accoglimento dell'opposizione (con revoca del decreto ingiuntivo) consegue la condanna della parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1676/2020;
• condanna l'opposta al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] delle spese di giudizio sostenute da parte opponente, che Parte_1 liquida in € 18.977,00 per onorari ed € 421,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario,
IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, il 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo