Sentenza breve 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00485/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2025, proposto dal signor AB HM AL EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Amadeo Santamato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Cocuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del Decreto di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno ex art. 24, co. 10, del D. Lgs. n. 286/1998 n. P-UD/L/N/2025/100846 emesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia in data 4.09.2025, nonché di ogni altro atto allo stesso presupposto, conseguente, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa UD MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 20.10.2025 e depositato il 27.10.2025, il ricorrente ha impugnato, con istanza di misure cautelari, il decreto di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno ex art. 24, comma 10 del d. lgs. n. 286/1998, compiutamente indicato in epigrafe, emesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 4.9.2025.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza con atto prodotto il 13.11.2025.
3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha depositato il 14.11.2025 l’atto di costituzione in cui ha evidenziato l’intervenuta revoca del provvedimento gravato, con emissione di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale prot. n. P-UD/L/N/2025/100846 dd 13.11.2025, prodotto agli atti del giudizio.
4. Il ricorrente in data 14.11.2025 ha depositato un atto con cui ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese di lite, come da accordo intervenuto con l’Amministrazione regionale.
5. All’udienza camerale del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; la difesa erariale, presente a detta udienza camerale, come risulta in verbale, ha preso atto della predetta dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente ed ha manifestato la propria adesione alla proposta di integrale compensazione delle spese di lite.
6. Tanto premesso, sulla base di quanto rappresentato dal ricorrente, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a., considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame ( ex multis , Cons St sez VII 1.8.2024, n. 6918; Tar Lazio sez III ter 9.4.2025, n. 7041);
7. Le spese di lite sono integralmente compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
UD MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO