Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE nella persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dr.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 614/2017, ad oggetto responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c., riservata per la decisione senza termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. alla udienza del 20-05-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-
2023 tra
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce allatto di appello, dagli avv.ti Anio
D'Angella (c.f. ) e Pierluigi Lapolla (c.f. C.F._1
), presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domicilia in C.F._2
Potenza, alla via Ciccotti n. 10; appellante e
(c.f. ) e (c.f. NT C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura a margine della C.F._4
comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Nicola Ungaro (c.f.
via Marconi n. 175;
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura a Controparte_3 P.IVA_2
margine della comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Carmela Grazia Rina (c.f.
), unitamente alla stessa elettivamente domiciliata presso la C.F._6
Sede, in Potenza, alla via Grippo 1 appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 25-09-2017 il ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, n.
727/2017, pubblicata il 19-06-2017, non notificata, in forza della quale, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da e NT
, è stato condannato il perché ritenuto Controparte_2 Parte_1
responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., al pagamento in favore di CP_1
della complessiva somma di € 19.634,87, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria dalla domanda al soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, commisurata al 7% l'entità dei postumi, nonché da inabilità temporanea totale per giorni 60 al 100% e temporanea di giorni 40 al 50%, e in favore di CP_2
della somma di euro 200,00 per la riparazione del motociclo IO Zip tg
[...]
X34S5V, nonché al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dell'attore e del terzo chiamato a garanzia, liquidate in € 3.500,00 oltre iva, ca e rimborso forfetario, e al pagamento della spese della c.t.u.; ciò, in particolare, quale risarcimento per le lesioni riportate da a seguito del sinistro occorsogli il 10-6- NT
2011, alle 10,00 circa, a Marconia, alla via Cagliari direttrice Via Puglia, “quando, mentre era alla guida del motociclo di proprietà di , cadeva Controparte_2
rovinosamente a terra a causa di una buca sul manto stradale non segnalata e non visibile”. Ha ritenuto il primo giudice che gli attori avevano fornito la prova del nesso causale, laddove il convenuto non aveva fornito la prova del fortuito;
ha escluso altresì Pt_1
la condotta colposa del quale concausa dell'evento sinistro. CP_1
L'appellante ha affidato l'appello a 7 motivi, concludendo, in Parte_1
riforma della impugnata sentenza, per la declaratoria di assenza di responsabilità di esso appellante in ordine al fatto lesivo dedotto e di infondatezza della domanda attorea, da rigettare;
in subordine, ha chiesto dichiararsi la esclusiva responsabilità dell in qualità di gestore della rete idrica e fognaria;
con il Controparte_4
favore delle spese del doppio grado.
Gli appellati e hanno contestato la fondatezza di NT Controparte_2
tutti i motivi di appello e hanno concluso per la conferma della impugnata sentenza, con il favore delle spese.
L'appellato ha concluso in via principale per la declaratoria di Controparte_5
inammissibilità, improponibilità e, gradatamente, improcedibilità, nonché di infondatezza della domanda attorea per insussistenza di responsabilità di essa concludente ai sensi degli articoli 2043 e 2051 c.c.; in subordine, in casi di accoglimento anche parziale della domanda, perché il appellante sia Pt_1
dichiarato tenuto a manlevare essa concludente da ogni responsabilità, e condannato al risarcimento dei danni;
in via ulteriormente gradata, in caso di riconoscimento della responsabilità in capo ad essa opponente, per la riduzione del risarcimento;
con il favore delle spese.
Con ordinanza del 20- 4-2018, la Corte ha accolto l'istanza dell'appellante di sospensione della esecutività della impugnata sentenza.
Alla udienza del 20-05-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo l'appellante contesta la non ricorrenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., giusta i principi in subiecta materia desunti dalla giurisprudenza di legittimità. Il primo giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda per carenza di presupposti e condizioni di cui all'art. 2051 cod. civ., e ciò, stante il caso fortuito correlato al comportamento del danneggiato, ovvero per superamento della presunzione di cui alla citata norma, ovvero per mancanza di prova della non visibilità ed inevitabilità e del nesso causale;
in particolare, la pericolosità della cosa, nella specie il dissesto stradale, specie se nota o facilmente rilevabile, imponeva un obbligo massimo di cautela, laddove le dichiarazioni testimoniali avevano ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi, oltre mere deduzioni soggettive.
Con il secondo motivo deduce l'appellante di aver fornito la prova del caso fortuito, idoneo ad eliminare la sua responsabilità custodiale. Sostiene invece, la “esclusiva responsabilità di che ha tenuto una condotta imprudente considerato NT
che viaggiava al centro della carreggiata invece che sulla destra, e a velocità non moderata in presenza di un vistoso avvallamento”.
Con il terzo motivo eccepisce l'appellante il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistendo quella dell , gestore del tronco fognario in Controparte_3
corrispondenza del quale era situata la buca.
Con il quarto motivo lamenta l'appellante la eccessiva quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 7% del totale, l'errata determinazione dell'età del danneggiato, l'erronea applicazione delle Tabelle riferite all'anno 2016 e l'erroneo riconoscimento del danno morale calcolato al 33,33%.
Con il quinto motivo lamenta l'appellante l'errata condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria “dal dì della domanda sino al definitivo soddisfo”.
Con il sesto motivo l'appellante deduce che il primo giudice ha erroneamente ristorato il danno riportato dal ciclomotore di , il quale “non ha fornito alcuna Controparte_2
prova della domanda formulata”.
Con il settimo motivo invoca l'appellante, conseguentemente all'accoglimento dell'appello, la condanna delle controparti alla rifusione delle spese del doppio grado e della c.t.u. 2) I motivi di appello sono infondati, eccetto il quinto che merita accoglimento.
In ordine ai primi tre motivi di appello, giova premettere che la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. “sussiste qualora ricorrano due presupposti: una alterazione della cosa che per caratteristiche intrinseche determini la configurazione nel caso concreto della insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che in conseguenza di questa situazione di pericolo subisce un danno” (Cass. 11592/2010). È noto anche che “la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa”, laddove “detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15398/2011).
L'esistenza nella specie di un avvallamento, rilevabile anche dalla non contestata documentazione fotografica prodotta dall'attrice, non è disconosciuta dallo stesso
Comune appellante, laddove il c.t.u. non ha mancato di precisare come “le lesioni sono da considerarsi compatibili con la dinamica con cui è stato riferito essersi verificato il trauma”.
La prospettazione di , quanto alla ricostruzione dell'evento lesivo, ha NT
del resto trovato conferma, contrariamente all'assunto dell'appellante, nelle propalazioni testimoniali. Il teste ha infatti riferito in particolare che ha Tes_1
“assistito alla caduta”, laddove, ha aggiunto, nel luogo in cui questa è avvenuta
“l'avvallamento non era visibile, né segnalato”. Dal teste maresciallo aiutante Tes_2
dei Carabinieri, si è peraltro appreso come l'avvallamento fosse “vistoso, quando si è sopra, perché non era presente alcun segno di cedimento o di sgretolamento dell'asfalto che potesse preavvertire dello stesso”.
Ora, non ignora la Corte che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/2021).
In sintesi, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.
Il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente, a fortiori nella fattispecie dedotta, a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario, il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima;
alla quale, ovvero all'appellato , tuttavia non è NT
ascrivibile un comportamento negligente e disattento di entità tale da interrompere il nesso causale tra l'anomalia della cosa in custodia e l'evento, o comunque tale da ravvisare la ricorrenza della colpa concorrente, giusta le precisazioni fornite dal teste in ordine alla velocità moderata cui procedeva il conducente del motociclo, la Tes_3
cui posizione sulla carreggiata dipendeva dalla presenza di autovetture parcheggiate lungo il suo senso di marcia.
In sintesi, ferma la proposizione nei confronti del della domanda risarcitoria Pt_1
ex art. 2051 cod. civ., espressamente richiamato nell'originario atto introduttivo, è escluso che l'evento lesivo per cui è causa possa ricondursi sia pure in parte alla responsabilità del danneggiato.
Lo stato dei luoghi alla data dell'infortunio era indubbiamente connotato da insidia o trabocchetto propriamente intesa, vale a dire di un fattore di pericolo di non immediata percepibilità (nel senso di agevolmente evitabile con l'ordinaria diligenza), tenuto conto del fattore di pericolo, consistente in un avvallamento della sede stradale, come da fotografie agli atti, non agevolmente visibile, se non a brevissima distanza, dunque non evitabile con la ordinaria diligenza in concreto esigibile, come da fotografie allegate, seppure fossero le dieci del mattino.
In sintesi, la responsabilità del appellante, che neppure ha allegato la Pt_1
impossibilità di esercitare sul bene il potere di fatto, non è fondatamente revocabile in dubbio, giacché non ascrivibile all'appellato un comportamento NT
manifestamente irragionevole (tale da assumere efficacia causale esclusiva), vale a dire una condotta “estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (Cass. 15761/2016); né si ravvisa l'ipotesi del rischio elettivo, considerato che la responsabilità del custode è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato, che, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. 13681/2012).
L'ulteriore circostanza valorizzata dall'appellante, cioè la presenza di un tronco fognario posto in corrispondenza dell'avvallamento, non è idonea ad integrare il caso fortuito, trattandosi di una mera allegazione, altresì non provata. A tal proposito, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “la P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. Sez. 3 ord. n. 6821/2021).
Trattandosi di una strada aperta al pubblico, l'ente proprietario Parte_1
avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie ad assicurare una viabilità sicura e regolare. Invece, così non è stato, come confermato dal teste escusso, Tes_4
agente della polizia locale recatosi in occasione del sinistro, che ha riferito
[...]
“dopo il mio sopralluogo ho avvisato l'ufficio tecnico del per chiedere di Pt_1
opporre la segnaletica… Non so chi abbia ripristinato la buca dopo il sinistro, se il o altro Ente.” D'altronde, il teste , dipendente Pt_1 Testimone_5
dell , ha riferito “l' non ha effettuato Controparte_3 Controparte_3
lavorazioni o interventi sulle reti presenti al di sotto della Via Cagliari per cui l'avvallamento non è stato causato da precedenti lavori della società. La
[...]
non ha effettuato alcun intervento di ripristino dell'avvallamento Controparte_4
sebbene avvisata del sinistro, perché non lo aveva causato, non avendo eseguito lavorazioni sulle reti presenti al di sotto della Via Cagliari”.
Ad ogni modo, nei riguardi dei danneggiati è ravvisabile la responsabilità risarcitoria per l'intero del appellante quantomeno ai sensi dell'art. 2055, comma 1, c.c., Pt_1
in assenza, si precisa, di espressa domanda trasversale finalizzata alla determinazione della eventuale colpa concorrente dell'appellato , cui il Controparte_3 Pt_1
appellante, in forza della operata chiamata in causa, erroneamente ascrive la esclusiva responsabilità dell'evento lesivo, invocandone la condanna al risarcimento in favore degli attori che a loro volta, lungi dall'estendere la domanda al chiamato in causa, hanno finanche condiviso la ritenuta esclusione della responsabilità dell CP_3
.
[...] Quanto al quarto motivo di appello, si osserva come si sottragga a censura la determinazione del danno biologico fatta propria dal primo giudice, tenendo conto della CTU espletata in primo grado.
Occorre preliminarmente rilevare che , a seguito dell'incidente NT
stradale occorso il 10.06.2011, ha subito la lussazione della tibiotarsica, la frattura del terzo medio del perone e del secondo e terzo metatarsale destro.
Dunque, non può essere accolta la diversa quantificazione prospettata da parte appellante, la quale ha preso in considerazione solo la voce “limitazione dei movimenti articolari della tibiotarsica di 1/3”, sostenendone la corrispondenza a 4 punti di invalidità, invece che ai 7 indicati dal CTU.
Avuto riguardo alle lesioni esposte, il giudice di prime cure ha correttamente quantificato il danno non patrimoniale, commisurato al 7%, per l'intero in € 19.634,87, risultante dalla tabella del danno biologico di lieve entità (tabelle 2016-2017 D.M.
19.07.20216), vigente alla data del deposito della sentenza, e all'età del danneggiato, che alla data dell'evento lesivo aveva 17 anni e non 18, come sostenuto dall'appellante.
Quanto all'applicazione delle Tabelle del danno biologico di lieve entità vigenti al momento della decisione, in luogo di quelle vigenti al 2011, cioè all'epoca del sinistro, occorre precisare che “la liquidazione del danno effettuata sulla base di Tabelle non più attuali, si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo ex art.
1226 c.c. in quanto comporta che una identica lesione del medesimo interesse riferibile alla persona, viene ad essere, intollerabilmente, compensata in modo differente, a seconda della scelta della Tabella operata dal Giudice, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento cui dà luogo una diversa "valutazione-tipo" ed una diversa "tecnica liquidatoria" del medesimo fenomeno, scelta rispetto alla quale rimane del tutto avulsa la applicazione del principio "tempus regit actum" (non essendo i criteri tabellari regole giuridiche volte a disciplinare le condizioni di validità
e gli effetti giuridici della fattispecie di danno sulla quale il Giudice di merito è chiamato a pronunciare, ma piuttosto un ausilio - espressivo di un dato d'esperienza - idoneo ad attribuire coerenza logica alla concreta modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno ) atteso che la variazione tabellare non incide sull'accertamento (an) dell' "eventum damni" (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione-tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta "allo stato dell'arte" maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito (Cass. Terza Sez. Civ. n. 25485/2016).
Va disattesa la censura relativa all'erroneo calcolo del danno morale in misura pari al
33,33%.
Si premette che “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto
a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. 6444/2023). Va aggiunto che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico- relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione
e liquidazione” (Cass. 4878/2019), laddove “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micro permanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. 339/2016).
Ebbene, nel caso di specie, può ragionevolmente ritenersi che il danneggiato abbia patito un danno morale visto il riconoscimento dei 7 punti di invalidità, che su una scala da 1 a 9, si avvicinano al massimo. Peraltro, il sinistro stradale ha coinvolto un ragazzo, all'epoca dei fatti ancora minorenne, che ha riferito al CTU di continuare a lamentare algie e limitazioni funzionali persistenti a carico della caviglia destra, acuiti dall'impegno funzionale prolungato, nonostante il trascorrere di 5 anni dal sinistro e la giovane età (cfr. ctu allegata in atti).
Merita accoglimento il quinto motivo di appello, con il quale il Parte_1
lamenta l'erronea condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria “dal dì della domanda (08.02.2013) e sino al definitivo soddisfo”.
Come sostenuto dall'appellante è ravvisabile la lamentata duplicazione Pt_1
perché il danneggiato ha ottenuto, in forza della applicazione dei NT
criteri tabellari, la somma rivalutata alla data della decisione, oltre la rivalutazione dalla domanda;
laddove in realtà spettava la rivalutazione secondo indici Istat sulla somma devalutata, di anno in anno rivalutata (sempre dalla domanda, non essendo stato spiegato appello incidentale ai fini della retrodatazione alla data dell'illecito) alla pubblicazione della sentenza sulla sorta capitale di € 19.63487, da rivalutare all'attualità in € 22.458,00, oltre, stante la trasformazione da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, interessi legali al soddisfo.
Mette conto rammentare come “in materia di fatto illecito extracontrattuale, il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito, ovvero - per l'identità di risultato - sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ.” (Cass. 21396/14).
Quanto al sesto motivo di appello, occorre rilevare che il risarcimento del danno materiale per la riparazione del motociclo è stato giustamente riconosciuto in favore di
, giacché sorretto da sufficienti elementi di prova. Risultano allegate Controparte_2
fotografie, non oggetto di specifica contestazione, dalle quali risulta la natura dei danni non inapprezzabili che il motociclo IO Zip tg X34S5V ha riportato a seguito del sinistro per cui è causa, per il ristoro dei quali la somma liquidata dal primo giudice in euro 200,00 è congrua e merita di essere confermata.
Relativamente al settimo ed ultimo motivo, va conferma la statuizione del giudice di primo grado avente ad oggetto la condanna del al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore degli attori e del chiamato in causa, stante la sostanziale soccombenza del appellante – vittorioso limitatamente al profilo affatto Pt_1
marginale attinto dal quinto motivo, senza apprezzabili ricadute sul piano della individuazione dei parametri da applicare ai fini del governo delle spese – all'esito del doppio grado di merito.
Pertanto, in parziale accoglimento, limitatamente al quinto motivo, dell'appello, da rigettare nel resto, e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, da confermare nel resto, va condannato il appellante al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 22.458,00, rivalutata alla attualità la somma di € NT
19.634,87 di cui alla impugnata sentenza, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda, rivalutata di anno in anno secondo indici istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali al soddisfo.
Alla sostanziale soccombenza segue la condanna del alla rifusione Parte_1
in favore degli appellati, , delle spese del presente NT Controparte_2 grado, liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi di cui alla tabella 12, attesa la non complessità delle questioni trattate, nonché allo scaglione fino a € 26.000,00.
Sono tuttavia ravvisabili le prescritte ragioni per compensare le spese del grado tra il appellante e l'appellato nei cui confronti non sono Pt_1 Controparte_4
state proposte domande dagli attori in primo grado, attuali appellati NT
e . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, n. 727/2017, depositata il 19.06.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto, e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna il appellante al Pt_1
pagamento in favore di della somma di € 22.458,00, rivalutata alla NT
attualità la somma di € 19.634,87 di cui alla impugnata sentenza, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda, rivalutata di anno in anno secondo indici istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali al soddisfo;
condanna il appellante alla rifusione delle spese del grado in favore Pt_1
degli appellati e , liquidate in € 3.000,00 per NT Controparte_2
compenso professionale, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CAP come per legge;
compensa le spese del grado tra il appellante e l'appellato . Pt_1 Controparte_3
Così deciso il 20-6-2025
Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano