Decreto cautelare 24 dicembre 2025
Sentenza breve 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 09/02/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02795/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2025, proposto da
AT AR, RA AR, DO AR e PA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Carrubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Floridia, non costituito in giudizio;
nei confronti
IL AR e TO GI, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Coppa e Ferdinando Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 51855/2025 del 25 settembre 2025 con cui il Responsabile del IV Settore e il Responsabile dell’Ufficio legale del Comune di Floridia hanno rigettato l’istanza di annullamento in autotutela o rettifica dell’assegnazione del 3° e del 4° posto del sarcofago n. 31 del cimitero comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IL AR e di TO GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa LE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
-con ricorso notificato il 24 novembre 2025 e depositato il 23 dicembre 2025, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento in epigrafe indicato articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di ius sepulchri familiare. Violazione degli artt. 90 e seg. del d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803 (applicabile ratione temporis). eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti di diritto e sviamento.
II. violazione degli’art. 3, 7 e ss. della legge n. 241/1990. eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta illogicità e difetto assoluto di motivazione.
III. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). Conflitto di interessi .
-il Comune di Floridia, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. Si sono costituiti, invece, i controinteressati con atto di forma;
- con decreto n.434 del 24 dicembre 2025, è stata rigettata l’istanza cautelare monocratica per carenza del requisito dell’ “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”.
-alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata alle parti, che nulla hanno osservato, come da verbale;
-parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso e ha insistito in via principale per le spese, in subordine, per la compensazione;
Ritenuto che:
- la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sussistendone i presupposti;
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, come espressamente dichiarato dalla parte ricorrente;
Considerato:
- che il ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese, circostanza che impone al Collegio una valutazione sulla fondatezza delle censure ai fini del relativo regolamento;
- che il ricorso si appalesa infondato, poiché incentrato sull’assunto secondo cui il fondatore non avrebbe manifestato una volontà espressa in ordine all’assegnazione del 3° e 4° posto del sarcofago, rispettivamente, a AR IL e al coniuge di questa, GI TO, circostanza smentita dal disciplinare di concessione cimiteriale stipulato in data 12 novembre 1988 tra il Comune di Floridia e il sig. AR TO, registrato a Siracusa il 21 novembre 1988;
- che l’infondatezza del ricorso preclude la vittoria delle spese da parte ricorrente; la liquidazione delle spese deve, infatti, avvenire secondo il principio della soccombenza “virtuale”, salvo motivata decisione di compensazione delle spese di lite;
- che il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti, tenuto conto che la produzione di tale decisivo documento è avvenuta solo in questa sede processuale e per iniziativa dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
LE EN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE EN | RO TO |
IL SEGRETARIO