Articolo 895 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 895. Attivita' extraprofessionali sempre consentite (( 1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) le prestazioni nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell' articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; e) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. )) 2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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