Sentenza 27 maggio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2009, n. 12336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12336 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7401/2006 proposto da:
TT.SS NT CA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL PELLICE 81, presso lo studio dell'avvocato DI PARDO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, in persona del rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 412/2005 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 05/12/2005 r.g.n. 361/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON LA convenne in giudizio l'Università degli Studi del Molise, sua datrice di lavoro, avanti al Tribunale di Campobasso, sostenendo la nullità delle clausole del CCNL del Comparto Università del 9 agosto 2000 che avevano disposto il suo inquadramento (quale appartenente alla ex 7^ qualifica) nella categoria C, osservando fra l'altro che:
- possedendo anch'ella un diploma di laurea, ancorché non richiesto come necessario per il concorso a cui aveva partecipato ai fini dell'accesso alla ex 7^ qualifica, era ravvisabile una disparità di trattamento per effetto della disciplina introdotta dall'art. 74, comma 4, CCNL, secondo cui il personale inquadrato nella ex 7^ qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea era stato inquadrato nella categoria D, posizione economica D1;
- avuto riguardo alle mansioni svolte e a quelle previste per la qualifica posseduta con il precedente inquadramento, essa ricorrente avrebbe dovuto essere fatta confluire nella superiore categoria D;
chiese quindi, previa declaratoria della nullità dell'atto di inquadramento nella categoria C e delle clausole contrattuali impugnate, il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella posizione D1 e la condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno. Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza della parte convenuta, il Giudice adito respinse le domande svolte. La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza in data 30.11 - 5.12.2005, rigettò l'appello proposto dalla ON, osservando che:
- l'inquadramento della lavoratrice era stato assolutamente rispettoso delle previsioni contrattuali collettive, ne' era dato ravvisare alcuna delle violazioni di legge prospettate;
- non risultava realizzata alcuna discriminazione, essendo indubbiamente diversa la situazione di coloro che erano stati immessi nella ex 7^ qualifica in quanto vincitori di concorso che esigeva il possesso del diploma di laurea rispetto a quella di coloro che erano confluiti in detta qualifica perché in possesso di titolo di studio inferiore;
- l'inquadramento nella categoria C non avrebbe potuto comportare alcun riflesso pregiudizievole sotto il profilo dei compiti da svolgere, trovando lo ius variarteli del datore di lavoro il proprio limite nella previsione dell'art. 24 CCNL secondo cui possono essere richieste soltanto mansioni equivalenti "dal punto di vista della professionalità comunque acquisita";
- in base alle risultanze istruttorie era emerso che la ON aveva svolto mansioni proprie della sua qualifica e non anche mansioni della categoria superiore;
- la regolamentazione dell'inquadramento demandata alla autonomia collettiva non era giudizialmente sindacabile e, comunque, nell'inquadramento nella categoria C dei lavoratori già appartenenti alla ex 7^ qualifica non era ravvisabile alcuna violazione dell'art.2103 c.c., e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale ON LA, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L'intimata Università degli Studi del Molise ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., sostenendo che la Corte territoriale, nell'esaminare i motivi d'appello, avrebbe confuso la questione attinente all'errato inquadramento con la subordinata questione relativa alla illegittimità delle clausole contrattuali e, in particolare, dell'art. 74 del CCNL, arrestandosi peraltro alla mera interpretazione letterale di tale clausola, senza considerare il comportamento successivo delle parti, che, unitamente al criterio di cui all'art. 1366 c.c., avrebbe reso fondata la sua domanda di inquadramento nella posizione D1 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 2103 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, artt. 3, 36 e 97 Cost., sostenendo che:
- sotto un primo profilo, il CCNL, violando le citate disposizioni poste a tutela della professionalità e del diritto al giusto inquadramento, aveva collocato essa ricorrente in una categoria (la C) relativa a mansioni che, per complessità, autonomia e responsabilità, non erano corrispondenti a quelle, precedentemente svolte, previste nella declaratoria della ex 7^ qualifica, mentre, viceversa, rientravano nell'ambito della declaratoria propria della categoria D;
sotto un secondo profilo il CCNL aveva differenziato la sua posizione da quella di altri lavoratori, già collocati nella 7^ qualifica funzionale, transitati alla posizione D1 sulla base di un criterio (accesso alla 7^ qualifica attraverso concorso per partecipare al quale occorreva il diploma di laurea) lesivo della sua professionalità, in quanto non idoneo ad attestare alcuna maggiore o minore professionalità.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 36 Cost., D.Lgs. n. 165 del 2001, artt.1 e 45, nonché vizio di motivazione, sostenendo che la Corte
territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto la correttezza dell'inquadramento del personale della ex 7^ qualifica funzionale in due diverse categorie (C4 e D1) sulla base di un criterio che prescinde dalla professionalità dei lavoratori e dal contenuto delle mansioni dai medesimi svolte.
2. Il primo motivo, il secondo profilo del secondo motivo e il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi.
2.1 Deve anzitutto osservarsi che, qualora i motivi di ricorso per cassazione riguardino anche l'interpretazione dei contratti collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, questa Corte è abilitata alla diretta lettura del testo contrattuale, anche nelle parti non direttamente investiste dalle censure del ricorso, essendo ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità che nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, ai sensi dell'art. 63, comma 5, di tale decreto, la Corte di
Cassazione può procedere alla diretta interpretazione di siffatti contratti, secondo i criteri di cui all'art. 1362 c.c. e ss., (cfr, ex plurimis, Cass., n. 22234/2007).
2.2 L'art. 74, comma 4, CCNL del Comparto Università del 9 agosto 2000 prevede testualmente che "Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex la qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1". Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (a cui ha fatto espresso richiamo anche la sentenza impugnata), nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti, non essendo neppure consentito, in tale ipotesi, il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4502/2008;
13991/2000; 9959/2000; 2722/2000; 3033/1999).
Deve quindi riconoscersi come si presenti infondata la pretesa della ricorrente di ricavare il proprio diritto all'inquadramento nella posizione C1 attraverso il ricorso a criteri ermeneutici il cui utilizzo non è consentito a fronte di una clausola dal contenuto testuale assolutamente univoco e che non si presta ad alcun dubbio interpretativo.
2.3 Osserva inoltre il Collegio che la questione inerente alla pretesa illegittimità del ricordato art. 74, comma 4, CCNL 9 agosto 2000 è già stata oggetto di reiterate disamine da parte di questa Corte, che l'ha risolta osservando, condivisibilmente, che tale clausola non è affetta da nullità, giacché: 1) non si può ravvisare un contrasto con il principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, in quanto tale principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede;
2) non è ipotizzabile un contrasto con il principio di non discriminazione, non avendo tale principio valenza di clausola aperta, idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo specifiche previsioni normative (tra cui, quelle desumibili dalla L. n. 300 del 1970, art. 15); 3) non sono suscettibili di essere sindacate da parte del giudice le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori, giacché è assente un parametro di giudizio cui rapportare detto sindacato e neppure è possibile, a tal fine, evocare a sostegno la sentenza n. 103 del 1989 della Corte Costituzionale, la quale contrappone all'autonomia organizzativa non illimitata del datore di lavoro proprio il potere dell'autonomia collettiva nell'anzidetta materia (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16676/2008; 16504/2008).
2.4 Le doglianze all'esame non possono perciò essere accolte.
3. Le considerazioni svolte dalla testè richiamata giurisprudenza di legittimità, e particolarmente l'ultima, assumono validità anche con riferimento all'altra tematica all'esame, su cui è incentrato il primo profilo del secondo motivo, relativa al preteso illegittimo inquadramento degli appartenenti alla ex 7^ qualifica funzionale nella categoria C, piuttosto che, come preteso dalla ricorrente, nella superiore categoria D.
Invero l'art. 55 CCNL 9 agosto 2000 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in 4 categorie (denominate rispettivamente B, C, D ed EP), prevedendo che alle categorie professionali corrispondano "insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell'allegato A".
Dal che, anzitutto, discende che l'ampiezza contenutistica delle declaratorie di categoria è resa necessaria proprio dalla loro finalità di ricomprendere in un unico contesto una pluralità di attività lavorative, a loro volta appartenenti a distinte aree. L'art. 74 CCNL ha poi previsto, con effetto dalla data della sua stipulazione, la soppressione delle precedenti qualifiche funzionali, mantenute dal CCNL del 21 maggio 1996, e, sempre con effetto dalla medesima data, l'inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione per categorie "con l'attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il 1^ inquadramento nella nuova classificazione" e con assegnazione "alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e te nuove aree" (che, per quanto qui rileva, prevede la confluenza nella categoria C delle ex qualifiche 7^ e 6^, con posizione rispettivamente C4 e C2, nel mentre la ex qualifica 8^ è stata assegnata alla categoria D, posizione economica D2). In tale contesto normativo deve quindi ritenersi che:
- le ex qualifiche funzionali sono ormai divenute inapplicabili proprio a seguito della nuova classificazione per categorie operata dal CCNL 9 agosto 2000, cosicché è improponibile il raffronto delle loro declaratorie con quelle proprie del nuovo inquadramento, che costituisce invece la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia subito o meno un demansionamento (cfr, per arg., Cass., n. 20079/2008);
- va escluso, come già rilevato, un sindacato giudiziale relativamente ai criteri secondo cui le parti collettive hanno operato le distinzioni tra i vari tipi di mansione ai fini dell'inquadramento contrattuale dei lavoratori, dato che è proprio la contrattazione collettiva ad essere ritenuta dalla legge lo strumento idoneo ad interpretare le esigenze dei vari settori produttivi ai fini in esame (cfr, altresì, oltre alle pronunce già ricordate, Cass., n. 13601/1999);
- stante le differenziazioni esistenti, sia in termini di autonomia che di responsabilità, secondo le rispettive declaratorie generali, tra le ex 7^ e 8^ qualifica, non può evidentemente ritenersi eccedente i limiti delle ragionevolezza il surricordato diverso inquadramento categoriale del personale già appartenente a tali qualifiche.
Anche la doglianza all'esame non può dunque essere accolta.
4. In base alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi rigettato.
Consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 31,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari e alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2009