Art. 7.
Ai detti Corpi morali sara' data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso.
Il reddito netto dell' immobile sara' stabilito nella misura delle denuncie accertate o dello accertamento d'ufficio, che possa mai esser fatto, per l'applicazione d'imposte dirette.
In difetto si terra' ragione degli affitti, e, dove questi mancassero, si procedera' per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.
L'offerta della rendita sara' fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione.
Ai detti Corpi morali sara' data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso.
Il reddito netto dell' immobile sara' stabilito nella misura delle denuncie accertate o dello accertamento d'ufficio, che possa mai esser fatto, per l'applicazione d'imposte dirette.
In difetto si terra' ragione degli affitti, e, dove questi mancassero, si procedera' per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.
L'offerta della rendita sara' fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione.