Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Paola L. Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8417/2023 R.G. promossa da:
( ) nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Guayaquil (Ecuador) il 13.05.1992, rappresentata e difesa, giusta procura che si allega al presente atto, dall'avv. Anna Carluccio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, via Vittorio Emanuele II, n. 26,
RICORRENTE
contro
:
( ) nato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
ECUADOR il 14/06/1989;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Monza
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atto depositato il 18 settembre 2024 come segue:
“insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo e nella memoria ex art. 473 bis n. 17 co. 1 c.p.c., in riferimento alla domanda n. 3 relativa al contributo al mantenimento della figlia da parte del padre, sig. Persona_1 [...]
, rimettendosi a codesto Tribunale in merito al diritto di visita padre- Controparte_1 figlia, tenuto conto degli accordi fra le parti presi all'udienza del 9.04.2024”.
Le conclusioni di cui all'atto introduttivo sono le seguenti:
1. disporre l'affidamento condiviso a favore dei genitori, della minore, Persona_1
collocandola presso la madre, sig.ra residente in Parte_1
Vimercate (MB) via Lodovica n. 6;
2. disporre i diritti di visita tra il sig. e la figlia Controparte_1 [...]
alle seguenti modalità: weekend alternati, dal venerdì pomeriggio, al termine delle Per_1
attività scolastiche, sino alla domenica, con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 12.00, oltre ad un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, dal termine delle attività scolastiche al mattino seguente, con riaccompagnamento a scuola. Disporre altresì che il padre si occupi di fare svolgere i compiti scolastici alla figlia, oltre ad accompagnarla alle varie attività, nei giorni di sua spettanza. Disporre che, durante le vacanze estive la minore trascorra due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze natalizie, disporre che Persona_1
trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, il giorno
31 dicembre o 1 gennaio;
la settimana delle vacanze pasquali e i c.d. “ponti” saranno usufruiti dai genitori alternativamente, salvo diversi accordi;
3. dichiarare, il sig. tenuto a corrispondere a titolo di concorso nel Controparte_1
mantenimento della figlia una somma mensile di Euro 400,00=, ovvero quella diversa somma ritenuta congrua e dovuta. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e con versamento da effettuarsi, entro il giorno 15 di ogni mese, in favore della sig.ra Pt_1
pagina 2 di 10 Porre altresì a carico del sig. il pagamento del 50% delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie, secondo il Protocollo n. 1377/18 del Tribunale di Monza.
Il PM ha concluso come da provvedimento del 8 gennaio 2024 nulla opponendo.
Il sig. è rimasto contumace nonostante regolare notifica del ricorso, tuttavia è CP_1 comparso personalmente all'udienza e le parti si sono accordate sui seguenti tempi di permanenza del padre con la minore nata il [...]: Per_1
starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10:00 a domenica alle ore Per_1
20:00 e tutti i martedì alle ore 16:30 (quando non c'è doposcuola) o alle 18:20 (quando c'è doposcuola), pernottando dal padre che la riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina. Il padre si è impegnato, nei tempi di permanenza di con lui, a farle fare i compiti e a Per_1
portarla alle attività extrascolastiche come pallavolo.
Le parti si sono inoltre impegnate a scriversi per messaggio entro venerdì sera eventuali variazioni rispetto ai giorni ed agli orari predeterminati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
Dalla relazione more uxorio fra e Parte_1 [...]
il 21.10.2014 è nata Controparte_1 Persona_2
riconosciuta da entrambi.
Con decreto del Tribunale di Monza del 21 ottobre 2021 nella causa RG volontaria 394/2021 sono state recepite le seguenti condizioni, concordate fra le parti:
1. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
presso la madre;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:
- due giorni infrasettimanali con pernotto da determinarsi previo accordo tra i genitori entro il sabato precedente, sulla base dei turni lavorativi del padre;
pagina 3 di 10 - durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre due Persona_1
settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre o con la Persona_1
madre ad anni alterni il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, il giorno 31 dicembre o 1 gennaio;
- le ulteriori festività o ponti verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
3. verserà entro il 15 del mese a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
minore la somma di Euro 150,00 mensili rivalutabili annualmente sulla base degli indici
ISTAT a decorrere da ottobre 2022 e con riferimento ad ottobre 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del protocollo di Monza;
4. il padre si impegna a versare la somma di Euro 60,00 annuali per il corso di danza della figlia minore;
5. il padre si impegna a corrispondere al 50% le spese relative alla mensa scolastica della figlia minore.
6. Spese compensate.
Il presente giudizio ha ad oggetto la modifica di tale regolamentazione, disposta con decreto del Tribunale di Monza del 21 ottobre 2021 all'esito della causa RG volontaria 394/2021.
La ricorrente ha rappresentato che il padre non avrebbe tenuto fede agli accordi recepiti dal
Tribunale, non avrebbe tenuto con sé la figlia per il pernotto durante la settimana, non comunicherebbe tempestivamente giorni ed orari di permanenza con la figlia e così destabilizzerebbe la minore, che non potrebbe contare su tempi certi da trascorrere con il padre. La madre ha inoltre lamentato che il padre, nei fine settimana e durante le sere infrasettimanali di sua spettanza, non si sarebbe occupato dello svolgimento dei compiti scolastici e che il rendimento scolastico della figlia ne avrebbe risentito, come da documento di valutazione allegato (doc.6 relativo all'anno 2022-2023). Inoltre ha lamentato che il padre non accompagnerebbe la minore alle sue attività, come ad esempio al Catechismo. pagina 4 di 10 è collocata prevalentemente con la madre e vive con il nuovo compagno della madre, Per_1
sig. in immobile acquistato in comproprietà fra la madre e il sig. unitamente Per_3 Per_3
ai due fratellini nati da questa seconda relazione.
Parte ricorrente ha chiesto di mantenere l'affidamento condiviso di ed il collocamento Per_1
prevalente presso di sé con il seguente diverso calendario dei tempi di permanenza con il padre: weekend alternati, dal venerdì pomeriggio, al termine delle attività scolastiche, sino alla domenica, con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 12.00, oltre ad un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, dal termine delle attività scolastiche al mattino seguente, con riaccompagnamento a scuola. Disporre altresì che il padre si occupi di fare svolgere i compiti scolastici alla figlia, oltre ad accompagnarla alle varie attività, nei giorni di sua spettanza. Disporre che, durante le vacanze estive la minore trascorra due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze natalizie, disporre che trascorra Persona_1
con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, il giorno 31 dicembre o 1gennaio; la settimana delle vacanze pasquali e i c.d. “ponti” saranno usufruiti dai genitori alternativamente, salvo diversi accordi;
In quanto a richieste economiche, parte ricorrente ha chiesto un notevole aumento del concorso al mantenimento della figlia (da €150 ad €400,00) oltre al 50% delle spese straordinarie come già previste secondo il protocollo del Tribunale di Monza, tuttavia non ha fornito documentazione a supporto delle proprie istanze.
Il convenuto è rimasto contumace ma si è presentato personalmente all'udienza del 9 aprile
2024 ed ha reso le seguenti dichiarazioni
Riguardo ai propri orari di lavoro: “sono dalle 8:20 alle 17:30 con due giorni di riposo infrasettimanali che variano. Il venerdì pomeriggio mi comunicano i giorni di riposo della settimana successiva dalla domenica al sabato successivo. Più tengo la bambina più sono contento, è stata con me un mese d'estate. Ora sono sposato e ho avuto un altro bambino, nato il [...], e da lì sono nati i problemi, intendo una minore flessibilità per vedere la bambina. Se io non posso accudire la bambina ci sono anche mia mamma e mia sorella.
pagina 5 di 10 La ricorrente ha dichiarato di lavorare in un “servizio ristorazione, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo variabile o su richiesta o comunicato la settimana prima due turni (o dalle 8:30 alle 15:00 o dalle 11:00 alle 17:00).
La bambina entra a scuola alle 8:30 fino alle 16:30 e fa sport e doposcuola .
Per portarla a scuola chiedo a mia suocera, alla sorella del compagno o qualche mamma mi da una mano, altrimenti arrivo qualche minuto più tardi al lavoro. Ho altri due bambini, di 5
e di 3 anni.
Consento che la nonna paterna e la zia paterna possano ritirare la bambina dalla scuola e dagli impegni extrascolastici. … i miei conflitti sono nati nel 2021, non da quando è nato suo figlio.
E' vero che sono stata sempre flessibile, mia figlia è attaccata a suo papà, chiedo però che sia presente e che il calendario sia prevedibile, stabile nell'interesse della bambina. Il martedì la bambina rimane a scuola sino alle 18:20.
Il mercoledì va a pallavolo dalle 17:00 alle 18:30.”
Le parti sono addivenute sostanzialmente ad un accordo in punto accudimento della bambina: la madre ha proposto che il papà vada a prendere la bambina a scuola il martedì alle
16:30 (quando non c'è doposcuola) oppure alle 18:20 (quando c'è il doposcuola) e la porti a scuola il mercoledì mattina, oltre a fine settimana alternati dal sabato alle 10:00 alla domenica sera alle 20:00.
Le parti si sono impegnate a scriversi per messaggio entro venerdì sera eventuali variazioni rispetto ai giorni e orari predeterminati.
Il padre non si è opposto al calendario come proposto dalla madre ed ha dichiarato : più tengo la bambina più sono contento. E' stata con me un mese quest'estate e si è impegnato a far fare i compiti alla bambina e a portarla o farla portare alle attività extrascolastiche.
I tempi di permanenza della minore con il padre sono in tal modo leggermente aumentati passando da due pomeriggi infrasettimanali con pernotto a un pomeriggio infrasettimanale con pernotto e una intera giornata del sabato e della domenica, sia pure a fine settimana alterni, e comprendono sia tempo ordinario che tempo di svago.
pagina 6 di 10 Tali previsioni appaiono nell'interesse della bambina a mantenere un rapporto equilibrato con il padre e la famiglia paterna e concretamente praticabili anche grazie al supporto all'accudimento della bambina da parte della nonna paterna e della zia paterna, come da dichiarazioni del padre in udienza, a fronte delle quali la madre non ha sollevato alcuna obiezione.
In quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della minore, parte ricorrente ha affermato non sia sufficiente la somma pattuita in €150, considerata anche la mancata corresponsione, da parte del padre, del 50% delle spese straordinarie richieste: “In particolare, ad oggi, lo stesso non ha ancora provveduto a versare alla sig.ra
[...]
alcune spese scolastiche (mensa, uscita didattica ed assicurazione scolastica) e Parte_1
mediche (iscrizione pallavolo, certificato medico sportivo, visita oculistica ed acquisto occhiali), dovute da settembre 2023 al corrente mese, per un importo pari a circa Euro
380,00, giusta documentazione che si produce (doc. nn. 15-18)”.
Le parti non sono addivenute ad un accordo economico.
In quanto a costi abitativi della madre, ha acquistato l'abitazione dove vive, in comproprietà con il compagno, sostenendo un mutuo con rate mensili pari ad €500,00 fino al 2034.
Sono stati acquisiti agli atti del presente giudizio, a seguito di accertamenti reddituali a carico del convenuto contumace disposti con ordinanza 2 luglio 2024, gli esiti degli accessi alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria e l'estratto contributivo . CP_2
Non è dato conoscere i redditi di sua moglie, con la quale ha recentemente contratto matrimonio e ha avuto un figlio, oltre ai due nati da precedente relazione e oltre ad . Per_1
E' necessario tenere conto, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto, della responsabilità verso altri tre minori.
Dalla documentazione risulta che il resistente è stato negli anni (dal 2006) dipendente di CP_2
diverse aziende, con un reddito attorno a €20.000, senza, quindi, mutamenti significativi nelle condizioni economiche del resistente rispetto al momento dell'emanazione del decreto collegiale di questo Tribunale 22 ottobre 2021.
Nel periodo di interesse risultano i seguenti redditi del sig. CP_1
Nel 2020 :
pagina 7 di 10 - Prime due settimane 2020 Naspi: €714,40
- Un mese Adecco Italia: €2.484
- Breve part time Team Work €213
- Carnico Trade €23.663
Nel 2021:
- Carnico Trade: €23.822
Nel 2022
- Carnico Trade €24.334
Nel 2023
- Carnico CRD €24.550
Nel primo semestre del 2024
- Carnico CRD €13.098
Il padre ha dimostrato pertanto una capacità reddituale costante.
Anche la ricorrente ha intrapreso una nuova stabile relazione, dalla quale sono nati due figli.
Dalla documentazione reddituale prodotta da parte ricorrente la capacità reddituale della stessa risulterebbe inferiore
Ha prodotto la propria dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2023 da cui risulta un reddito di €8.463,25 lordo che, al netto delle imposte, ammonta a meno di €700,00 mensili;
i redditi riferiti all'anno 2022 (dal 20.12.2022) sono di €284,33; riferiti all'anno 2021 €4.921,95 e per l'anno 2019 di €1.533,56.
Parte ricorrente ha prodotto lettera del 16 dicembre 2022 di assunzione a tempo indeterminato quale operaio livello D2, Commis Fast Food, con orario di 24 ore settimanali e retribuzione base mensile lorda di €671,88.
Considerato l'acquisto di un immobile e l'impegno al pagamento della rata di mutuo, appare verosimile che la madre e/o il suo compagno dispongano anche di liquidità di diversa provenienza.
Le spese abitative a carico della madre, per la casa dove risiede assieme alla minore, sono di importo contenuto in quanto il mutuo, la cui rata mensile ammonta a €500,00, è cointestato pagina 8 di 10 con il nuovo compagno della ricorrente. E' consentito presumere che il costo mensile a carico della ricorrente sia di €250,00 mensili. Si tratta comunque di un onere già presente nel 2021.
Dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente, cointestato con il suo nuovo compagno, risulta l'accredito di somme da parte di , che la ricorrente ha precisato essere redditi del CP_3
compagno, variabili e piuttosto contenute (da inferiori ad €1.000 a €1.800 mensili).
Considerate nel loro complesso le circostanze di cui sopra, appare equo stabilire il contributo al mantenimento di nella misura di €200,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie da individuarsi con riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Monza.
Le spese di lite vengono compensate data la parziale soccombenza reciproca.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 8417/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I. La minore rimane affidata congiuntamente ai genitori e collocata in via Persona_1 prevalente presso la madre;
II. Salvi migliori accordi fra genitori, i tempi di permanenza di con il padre vengono Persona_1 stabiliti come segue:
durante il periodo scolastico il papà andrà a prendere la bambina a scuola il martedì alle
16:30 (quando non c'è doposcuola) oppure alle 18:20 (quando c'è doposcuola) e la terrà con sé fino a mercoledì mattina, riportandola a scuola. La terrà con sé a fine settimana alternati dal sabato alle 10:00 alla domenica sera alle 20:00. Si prende atto dell'impegno assunto dalle parti di avvisare circa eventuali cambiamenti entro venerdì sera e dell'impegno assunto dal padre, nell'interesse della minore, di seguirla nei compiti scolastici e di portarla alle attività extrascolastiche;
durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane anche non Persona_1 consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre o con la madre ad Persona_1 anni alterni il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, il giorno 31 dicembre o 1 gennaio;
le ulteriori festività o ponti verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
III. Il signor è tenuto a versare alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di €200,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat a far tempo da gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza.
IV. Le spese di lite vanno compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IV civile del Tribunale di Monza il 14 novembre
2024.
Il Giudice relatore
Dott. Caterina Caniato IL PRESIDENTE
Dott. Laura Paola L. Gaggiotti pagina 10 di 10