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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/05/2024, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 15/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora GUARNERA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale su domanda promossa congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Piazza Armerina, in via N. Machiavelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Elena Rausa,
(C.F.: , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
E
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Piazza Armerina, in via Monsignor La Vaccara n. 24 presso lo studio dell'Avv. Maria Anna Pedevillano (C.F.: , che la rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in atti.
con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 3 aprile 2024 ove le parti sono personalmente comparse dichiarando di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro Parte_1 Parte_2
separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il giorno 05 gennaio 2024,
precisando che dal loro matrimonio, contratto in Piazza Armerina in data 17.03.2022, iscritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 2 Parte I, anno 2022, Ufficio 1, è nata a
Enna il 17.03.2021 la figlia . Per_1
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati riconoscendosi reciprocamente piena facoltà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza, contestualmente esonerandosi reciprocamente dall'obbligo di acquisire il consenso dell'altro nei casi di espatrio temporaneo, ovvero al fine dell'ottenimento o del rinnovo di passaporto;
2) le parti si obbligano a mantenere il reciproco rispetto, nel primario interesse dei figli minori a subire il minore disagio emotivo possibile in conseguenza dell'inevitabile mutamento delle abitudini di vita, impegnandosi in tal senso a sensibilizzare anche i rispettivi familiari;
pagina 2 di 5 3) la figlia minore e il nascituro, rimangono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva permanenza dei figli minori presso ciascuno di essi, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Le decisioni su questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione verranno assunte dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
4) le parti concordano sulla facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli tutte le volte che lo riterrà opportuno, compatibilmente con le esigenze scolastiche e relazionali del minore, e comunque per almeno tre pomeriggi la settimana, senza pernottamento, stante la tenera età degli stessi, secondo tempi e modalità suscettibili di essere variati in relazione alle esigenze dei coniugi, previo congruo preavviso;
5) le parti concordano inoltre che il padre avrà diritto di tenere con sé la bambina a settimane alterne dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 della domenica, senza facoltà
estesa di pernottamento, compatibilmente con le esigenze scolastiche e relazionali della minore;
nel periodo estivo per una settimana, che sarà concordata dai coniugi anno per anno, con congruo anticipo, senza facoltà estesa di pernottamento;
per tre giorni durante le vacanze di Natale
(alternando, anno per anno, il giorno di Natale con quello di Capodanno) senza facoltà estesa di pernottamento;
per due giorni nel periodo pasquale (alternando, anno per anno, il giorno di Pasqua
con quello del Lunedì dell'Angelo) senza facoltà estesa di pernottamento. È comunque fatta salva la facoltà delle parti di variare e modificare detti periodi secondo le esigenze del momento;
6) I coniugi si danno atto di avere già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente, salvo l'obbligo espresso in parte motiva, a norma pagina 3 di 5 del quale la si obbliga a pagare le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della Parte_2
vettura;
7) La casa coniugale viene assegnata alla IG.ra ; Parte_2
8) Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 500,00 mensili, per il Pt_1 Parte_2
Per_ mantenimento della figlia e del nascituro, rivalutabili come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, come per legge;
9) L'assegno unico mensile, ai sensi della Legge 1° aprile 2021 n. 46, erogato dall' verrà CP_1
incassato esclusivamente, nella misura del 100%, dalla ricorrente , quale genitrice Parte_2
collocataria.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né agli interessi della prole, va pertanto statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto personalmente dai coniugi all'udienza del giorno 3 aprile 2024, nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Quanto sopra esposto deve ritenersi anche in relazione agli accordi raggiunti tra i coniugi in relazione al figlio nascituro, posto che, come già statuito dalla giurisprudenza di merito in un precedente “le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge, in quanto tutelano preventivamente, in presenza di una crisi coniugale in atto, gli interessi del nascituro già concepito, evitando che nel periodo immediatamente successivo al parto si verifichi una vacatio nella regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale, del diritto di visita del genitore non collocatario e del contributo al mantenimento del nascituro una volta nato” (Tribunale di Mantova, decreto del pagina 4 di 5 04/04/2017), fermo restando che la piena efficacia delle condizioni concordate dai coniugi relativamente al nascituro rimarrà subordinata all'evento della nascita;
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
20.12.1994 (C.F.: ) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte C.F._3
motiva.
Ordina che il presente decreto sia trasmesso al competente ufficiale dello stato civile a cura della cancelleria per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3-11-2000 n. 396.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 Maggio 2024.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott. Rosario Vacirca dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora GUARNERA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale su domanda promossa congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Piazza Armerina, in via N. Machiavelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Elena Rausa,
(C.F.: , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
E
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Piazza Armerina, in via Monsignor La Vaccara n. 24 presso lo studio dell'Avv. Maria Anna Pedevillano (C.F.: , che la rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in atti.
con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 3 aprile 2024 ove le parti sono personalmente comparse dichiarando di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro Parte_1 Parte_2
separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il giorno 05 gennaio 2024,
precisando che dal loro matrimonio, contratto in Piazza Armerina in data 17.03.2022, iscritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 2 Parte I, anno 2022, Ufficio 1, è nata a
Enna il 17.03.2021 la figlia . Per_1
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati riconoscendosi reciprocamente piena facoltà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza, contestualmente esonerandosi reciprocamente dall'obbligo di acquisire il consenso dell'altro nei casi di espatrio temporaneo, ovvero al fine dell'ottenimento o del rinnovo di passaporto;
2) le parti si obbligano a mantenere il reciproco rispetto, nel primario interesse dei figli minori a subire il minore disagio emotivo possibile in conseguenza dell'inevitabile mutamento delle abitudini di vita, impegnandosi in tal senso a sensibilizzare anche i rispettivi familiari;
pagina 2 di 5 3) la figlia minore e il nascituro, rimangono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva permanenza dei figli minori presso ciascuno di essi, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Le decisioni su questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione verranno assunte dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
4) le parti concordano sulla facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli tutte le volte che lo riterrà opportuno, compatibilmente con le esigenze scolastiche e relazionali del minore, e comunque per almeno tre pomeriggi la settimana, senza pernottamento, stante la tenera età degli stessi, secondo tempi e modalità suscettibili di essere variati in relazione alle esigenze dei coniugi, previo congruo preavviso;
5) le parti concordano inoltre che il padre avrà diritto di tenere con sé la bambina a settimane alterne dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 della domenica, senza facoltà
estesa di pernottamento, compatibilmente con le esigenze scolastiche e relazionali della minore;
nel periodo estivo per una settimana, che sarà concordata dai coniugi anno per anno, con congruo anticipo, senza facoltà estesa di pernottamento;
per tre giorni durante le vacanze di Natale
(alternando, anno per anno, il giorno di Natale con quello di Capodanno) senza facoltà estesa di pernottamento;
per due giorni nel periodo pasquale (alternando, anno per anno, il giorno di Pasqua
con quello del Lunedì dell'Angelo) senza facoltà estesa di pernottamento. È comunque fatta salva la facoltà delle parti di variare e modificare detti periodi secondo le esigenze del momento;
6) I coniugi si danno atto di avere già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente, salvo l'obbligo espresso in parte motiva, a norma pagina 3 di 5 del quale la si obbliga a pagare le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della Parte_2
vettura;
7) La casa coniugale viene assegnata alla IG.ra ; Parte_2
8) Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 500,00 mensili, per il Pt_1 Parte_2
Per_ mantenimento della figlia e del nascituro, rivalutabili come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, come per legge;
9) L'assegno unico mensile, ai sensi della Legge 1° aprile 2021 n. 46, erogato dall' verrà CP_1
incassato esclusivamente, nella misura del 100%, dalla ricorrente , quale genitrice Parte_2
collocataria.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né agli interessi della prole, va pertanto statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto personalmente dai coniugi all'udienza del giorno 3 aprile 2024, nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Quanto sopra esposto deve ritenersi anche in relazione agli accordi raggiunti tra i coniugi in relazione al figlio nascituro, posto che, come già statuito dalla giurisprudenza di merito in un precedente “le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge, in quanto tutelano preventivamente, in presenza di una crisi coniugale in atto, gli interessi del nascituro già concepito, evitando che nel periodo immediatamente successivo al parto si verifichi una vacatio nella regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale, del diritto di visita del genitore non collocatario e del contributo al mantenimento del nascituro una volta nato” (Tribunale di Mantova, decreto del pagina 4 di 5 04/04/2017), fermo restando che la piena efficacia delle condizioni concordate dai coniugi relativamente al nascituro rimarrà subordinata all'evento della nascita;
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
20.12.1994 (C.F.: ) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte C.F._3
motiva.
Ordina che il presente decreto sia trasmesso al competente ufficiale dello stato civile a cura della cancelleria per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3-11-2000 n. 396.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 Maggio 2024.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott. Rosario Vacirca dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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