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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Paolo CASSANO, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 686/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di San Severo -
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18002362 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18000072 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2025 depositato il 12/03/2025
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava gli epigrafati avvisi di accertamento inerenti l'IMU e la TASI per l'a.i. 2018 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'ente creditore, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per l'annullamento del ricorso, vinte le spese.
Il ricorrente depositava memorie di replica.
All'udienza del 12.3.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e quindi il provvedimento impugnato deve essere modificato nei termini che seguono. Quello tributario è invero un processo c.d. di impugnazione-merito, in cui il ricorso è solo il veicolo per consentire al Giudice erariale di acclarare e riperimetrare l'an, il quomodo e il quantum dell'obbligazione tributaria.
In primis va rilevata l'infondatezza delle doglianze di carattere generale mosse dal contribuente nel suo ricorso verso la totalità del provvedimento impugnato. Ci si riferisce all'asserita illegittimità degli atti impugnati per non essere stati adottati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'a.i. Detto vizio non ricorre poiché, come condivisibilmente argomentato dalle difese di parte resistente: “Il D.L. del 17 marzo 2020, n.18, art.67, ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall' 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ovvero per un lasso di tempo di 85 giorni per gli uffici degli enti impositori, ivi compresi gli enti locali, così come precisato dal Mef con la risoluzione n. 6/DF del
15.06.2020 (…). Tanto suddetto è da considerarsi valevole per tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per gli anni 2014-2018,
l'annualità 2018 il cui termine per la notifica degli accertamenti sarebbe stato ordinariamente il
31.12.2023, cade in decadenza ovvero prescrizione 85 giorni dopo. Di conseguenza è stata data la possibilità agli enti di notificare gli avvisi di accertamento di competenza del 2018 fino al 26 marzo 2024.
Più precisamente l'avviso di accertamento n. 180023362 del 07.12.2023 (IMU) inviato a mezzo a/r veniva spedito in data 19.12.2023 e notificato il 19.01.2024, così come l'avviso di accertamento n.
18000072 del 12.12.2023 inviato a mezzo a/r veniva spedito in data 19.12.2023 e notificato il
19.01.2024 come da avvisi di ricevimento allegati agli atti.
Tanto sin ora dedotto è stato confermato anche da numerose sentenze delle Corti di Giustizia di I Grado
(Napoli sentenze n. 12232/2021, 12981/2021, 1298/2022 e 444/2022; Pisa sentenza n.
242/2022, Savona sentenza n. 330/2022, Milano sentenza n. 345/2022) e recentissimamente anche dalla Corte di Giustizia di II grado della Campania che ha affermato che i termini decadenziali sono prorogati per effetto della sospensione Covid-19 prevista dall'art. 67 del d.l. 18/2020 ricomprendendo anche l'attività accertativa dei Comuni”.
Veniamo ora ad esaminare il motivo che questo giudice dauno ritiene in parte fondato, e cioè quello con cui si censura la congruità della determinazione dell'imposta evidenziando che non vi sarebbe potenzialità edificatoria sui terreni per cui è causa;
all'uopo è stata prodotta relazione tecnica da cui emergerebbe che il valore delle aree sarebbe assai inferiore a quello stimato dal Comune.
Va premesso che, per quanto concerne le aree agricole dotate di potenzialità edificatoria perché inserite nel PUG, la Corte di Cassazione da tempo ha impartito il fondamentale principio per cui l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 7 agosto 2019, n. 21080; Cass., 3 aprile 2019,
n. 9202; Cass., 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., 5 agosto 2016, n. 16485; Cass., 5 marzo 2014,
n. 5161; Cass., 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510).
La Corte ha ripetutamente rimarcato (anche) che, ai fini della determinazione del valore imponibile, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (v., Cass.,
12 luglio 2021, n. 19811; Cass., 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., 15 giugno 2010, n. 14385).
E detti criteri di determinazione della base imponibile dell'ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5) impongono, ad ogni modo, di tener conto della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello bene in comune commercio (Cass. Sez. U., 28 settembre
2006, n. 25506 cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. U., 29 ottobre 2020, n. 23902; Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 15 giugno 2016, n. 12377; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161).
Se, poi, è ben vero che il procedimento di stima deve mirare all'accertamento del "valore commerciale complessivo" dell'area edificabile, ciò non di meno non perdono di rilevanza i differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, laddove detto valore complessivo "può essere espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera area, in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale" (Cass., 27 marzo 2019, n.
8545; Cass., 7 maggio 2010, n. 11176; Cass., 23 luglio 2008, n. 20256).
Con riferimento, poi, alle delibere adottate ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, la
Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere, - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri, o coefficienti di reddito e di ricavi, previsti dal D.L. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 4 agosto
2022, n. 24297; Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n.
1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio
2005, n. 9137).
Delibere che, in ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria), possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione
(Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n.
11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta "ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche" (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643).
Quanto alla incongruità dei parametri della delibera della Giunta comunale, va rilevato che il predetto ente, con la deliberazione 213/17, ha provveduto a dimezzare il valore venale di terreni ricadenti in zone omogene a quelle per cui è avanzata la pretesa tributaria oggetto del presente scrutinio giudiziale, senza fornire ragione del perchè a tanto non abbia proceduto per i terreni per cui è causa. Si è allora in presenza di una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione della quale questo Giudice reputa congruo decurtare altresì il valore venale dei terreni per cui è causa di un 50% (cioè con lo stesso metro adottato nella deliberazione comunale sopra richiamata), così rideterminando il valore di tali aree ad uno più aderente ai valori di mercato.
In tal senso devono modificarsi i provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva;
compensa le spese di lite. Così deciso in Foggia il 12 marzo 2025
Il Presidente Paolo Cassano.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Paolo CASSANO, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 686/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di San Severo -
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18002362 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18000072 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2025 depositato il 12/03/2025
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava gli epigrafati avvisi di accertamento inerenti l'IMU e la TASI per l'a.i. 2018 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'ente creditore, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per l'annullamento del ricorso, vinte le spese.
Il ricorrente depositava memorie di replica.
All'udienza del 12.3.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e quindi il provvedimento impugnato deve essere modificato nei termini che seguono. Quello tributario è invero un processo c.d. di impugnazione-merito, in cui il ricorso è solo il veicolo per consentire al Giudice erariale di acclarare e riperimetrare l'an, il quomodo e il quantum dell'obbligazione tributaria.
In primis va rilevata l'infondatezza delle doglianze di carattere generale mosse dal contribuente nel suo ricorso verso la totalità del provvedimento impugnato. Ci si riferisce all'asserita illegittimità degli atti impugnati per non essere stati adottati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'a.i. Detto vizio non ricorre poiché, come condivisibilmente argomentato dalle difese di parte resistente: “Il D.L. del 17 marzo 2020, n.18, art.67, ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall' 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ovvero per un lasso di tempo di 85 giorni per gli uffici degli enti impositori, ivi compresi gli enti locali, così come precisato dal Mef con la risoluzione n. 6/DF del
15.06.2020 (…). Tanto suddetto è da considerarsi valevole per tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per gli anni 2014-2018,
l'annualità 2018 il cui termine per la notifica degli accertamenti sarebbe stato ordinariamente il
31.12.2023, cade in decadenza ovvero prescrizione 85 giorni dopo. Di conseguenza è stata data la possibilità agli enti di notificare gli avvisi di accertamento di competenza del 2018 fino al 26 marzo 2024.
Più precisamente l'avviso di accertamento n. 180023362 del 07.12.2023 (IMU) inviato a mezzo a/r veniva spedito in data 19.12.2023 e notificato il 19.01.2024, così come l'avviso di accertamento n.
18000072 del 12.12.2023 inviato a mezzo a/r veniva spedito in data 19.12.2023 e notificato il
19.01.2024 come da avvisi di ricevimento allegati agli atti.
Tanto sin ora dedotto è stato confermato anche da numerose sentenze delle Corti di Giustizia di I Grado
(Napoli sentenze n. 12232/2021, 12981/2021, 1298/2022 e 444/2022; Pisa sentenza n.
242/2022, Savona sentenza n. 330/2022, Milano sentenza n. 345/2022) e recentissimamente anche dalla Corte di Giustizia di II grado della Campania che ha affermato che i termini decadenziali sono prorogati per effetto della sospensione Covid-19 prevista dall'art. 67 del d.l. 18/2020 ricomprendendo anche l'attività accertativa dei Comuni”.
Veniamo ora ad esaminare il motivo che questo giudice dauno ritiene in parte fondato, e cioè quello con cui si censura la congruità della determinazione dell'imposta evidenziando che non vi sarebbe potenzialità edificatoria sui terreni per cui è causa;
all'uopo è stata prodotta relazione tecnica da cui emergerebbe che il valore delle aree sarebbe assai inferiore a quello stimato dal Comune.
Va premesso che, per quanto concerne le aree agricole dotate di potenzialità edificatoria perché inserite nel PUG, la Corte di Cassazione da tempo ha impartito il fondamentale principio per cui l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 7 agosto 2019, n. 21080; Cass., 3 aprile 2019,
n. 9202; Cass., 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., 5 agosto 2016, n. 16485; Cass., 5 marzo 2014,
n. 5161; Cass., 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510).
La Corte ha ripetutamente rimarcato (anche) che, ai fini della determinazione del valore imponibile, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (v., Cass.,
12 luglio 2021, n. 19811; Cass., 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., 15 giugno 2010, n. 14385).
E detti criteri di determinazione della base imponibile dell'ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5) impongono, ad ogni modo, di tener conto della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello bene in comune commercio (Cass. Sez. U., 28 settembre
2006, n. 25506 cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. U., 29 ottobre 2020, n. 23902; Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 15 giugno 2016, n. 12377; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161).
Se, poi, è ben vero che il procedimento di stima deve mirare all'accertamento del "valore commerciale complessivo" dell'area edificabile, ciò non di meno non perdono di rilevanza i differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, laddove detto valore complessivo "può essere espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera area, in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale" (Cass., 27 marzo 2019, n.
8545; Cass., 7 maggio 2010, n. 11176; Cass., 23 luglio 2008, n. 20256).
Con riferimento, poi, alle delibere adottate ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, la
Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere, - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri, o coefficienti di reddito e di ricavi, previsti dal D.L. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 4 agosto
2022, n. 24297; Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n.
1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio
2005, n. 9137).
Delibere che, in ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria), possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione
(Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n.
11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta "ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche" (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643).
Quanto alla incongruità dei parametri della delibera della Giunta comunale, va rilevato che il predetto ente, con la deliberazione 213/17, ha provveduto a dimezzare il valore venale di terreni ricadenti in zone omogene a quelle per cui è avanzata la pretesa tributaria oggetto del presente scrutinio giudiziale, senza fornire ragione del perchè a tanto non abbia proceduto per i terreni per cui è causa. Si è allora in presenza di una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione della quale questo Giudice reputa congruo decurtare altresì il valore venale dei terreni per cui è causa di un 50% (cioè con lo stesso metro adottato nella deliberazione comunale sopra richiamata), così rideterminando il valore di tali aree ad uno più aderente ai valori di mercato.
In tal senso devono modificarsi i provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva;
compensa le spese di lite. Così deciso in Foggia il 12 marzo 2025
Il Presidente Paolo Cassano.