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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1261/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1261/2020 R.G.; promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simone Forte ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona, presso i cui uffici siti in Ancona, Corso
Mazzini n. 55 è ope legis elettivamente domiciliata;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE nonché
(C.F. ; Controparte_2 C.F._2 pagina 1 di 7 (C.F. ; Controparte_3 C.F._3
(C.F. ); Controparte_4 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 160/2020 emessa in data
18.2.2020 dal Tribunale di Macerata nel giudizio iscritto al n. 2266/2016 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI ANCONA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- nel merito, in via principale: accogliere, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della SENTENZA, N. 160/2020, pronunciata dal TRIBUNALE DI
MACERATA, nel giudizio recante R.G. N. 2266/2016, DEL 18.02.2020:
- accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per l'azione revocatoria, poiché non risultano in alcun modo provate le ragioni di credito dell'odierna parte convenuta nei confronti dell'odierno appellante e che manca, inoltre, una prova dell'eventus damni e della scientia damni;
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, relativi a entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellata-appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- dichiarare l'appello proposto da inammissibile e in subordine Parte_1 rigettarlo perché infondato;
- in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello proposto da , in accoglimento delle domande spiegate in Parte_1 primo grado e qui riproposte anche in forma di appello incidentale, in relazione all'atto di istituzione di trust denominato “TRUST FAMILY ORLANDI & PESCI” con trasferimento dei beni a favore dei trustees (nominati nelle persone degli stessi sigg.ri e ) ed a beneficio sempre degli Parte_1 Controparte_3 stessi disponenti e di e , stipulato dai sigg.ri Controparte_2 Controparte_4
, e (atto notaio Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 Persona_1 in Milano del 06.12.2011 n. rep. 179.174, n. racc. 39.847 trascritto alla
[...]
pagina 2 di 7 Conservatoria dei RR. II di Macerata in data 16.12.2011 Reg. Gen 17941, RP
11391) con conferimento in trust e trasferimento a favore dei nominati trustees dei seguenti diritti: piena proprietà di sui seguenti Controparte_3 immobili siti nel Comune di Tolentino censiti al Catasto Fabbricati: Foglio 53 mappale 114 e mappale 343 sub. 1 (graffati), vicolo Orselli n. 6, piano T-1 categoria A/5, classe 4, vani 2,5, rendita euro 78,76; Foglio 53 mappale 343 sub. 2, vicolo Orselli n. 6, piano T-2 categoria A/5, classe 2, vani 2,5, rendita euro 56,81; piena proprietà di e per la quota Parte_1 Controparte_3 di ½ ciascuno sui seguenti immobili siti in Tolentino censiti al Catasto
Fabbricati: foglio 82, mappale 154 sub 2, C.da Pianibianchi piano T-1 categoria
A/3, classe 3, vani 9, rendita euro 604,25; foglio 82, mappale 154 sub 3, C.da
Pianibianchi piano S-1 categoria C/6, classe 2, mq 138, rendita euro 171,05; piena proprietà di e per la quota di ½ Parte_1 Controparte_3 ciascuno sui seguenti appezzamenti di terreno siti nel Comune di Tolentino censiti al Catasto Terreni: foglio 82 mapp. 151, semin arbor, cl. 3, ettari
0.01.60, R.D. € 0,70, R.A. € 0,83; foglio 82 mapp. 197, semin arbor, cl. 3, ettari 0.39.10, R.D. € 17,16 R.A. € 20,19; foglio 82 mapp. 198, semin arbor, cl. 3, ettari 0.29.30, R.D. € 12,86 R.A. € 15,13; piena proprietà di Pt_1
sul seguente terreno sito nel Comune di Tolentino censito al Catasto
[...]
Terreni: foglio 82, mapp. 153, semin arbor, cl. 3, ettari 00.10.30, R.D. € 4,52
R.A. € 5,32, unitamente all'atto di disposizione patrimoniale dei beni immobili sopra descritti costituiti in trust: in via principale dichiaralo non riconoscibile e quindi non riconoscerlo ai sensi degli artt. 1 e 13 della Conv. dell'Aja del 1° luglio 1985 ratificata dalla
L.16.10.1989 n. 364 ed in ogni caso accertarne la nullità e dichiararlo nullo ex artt. 1418, 1°comma c.c. e 13 e 15 lett. e) convenzione internazionale de L'Aja ed art. 2 Legge 364/89 per contrarietà a norma imperativa (art. 2740 c.c.) ovvero per impossibilità giuridica dell'oggetto ovvero per assenza di causa ovvero per illiceità della causa ovvero perché costituito in frode alla legge ex art. 1344 c.c., ovvero per illiceità del motivo comune ai contraenti (disponente, beneficiario e trustee) ex art.1345 c.c., e comunque per assenza di interesse
pagina 3 di 7 meritevole di tutela e presenza di finalità fraudolente in danno ai creditori, fra cui la (ora ) e per Controparte_5 Controparte_1
l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Macerata, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, l'annotazione ai sensi dell'art. 2655 c.c. dell'emananda sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto,
In via subordinata: accertare e dichiarare che è del tutto simulato tra le parti e che ai sensi degli artt. 1414 e segg. c.c. non produce alcun effetto e per
l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Macerata, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, l'annotazione ai sensi dell'art. 2655 c.c. dell'emananda sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto.
Vinte le spese”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 160/2020, pubblicata in data 18.2.2020, il Tribunale di
Macerata accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria - della costituzione dei beni in trust da parte dei disponenti e e del Parte_1 Controparte_3 relativo affidamento ai trustee - spiegata dall' Controparte_1
(già nei confronti dell'odierno
[...] Controparte_5 appellante e di e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
Il Giudice di primo grado rilevava l'anteriorità del credito vantato dall'attrice nei confronti dei convenuti in virtù di atti di ruolo, riferendosi le somme ivi indicate a debiti sorti in periodi d'imposta antecedenti al compimento dell'atto dispositivo, ossia tra il 2007 e il 2011.
In particolare, il Tribunale riteneva tali atti idonei a pregiudicare le ragioni del creditore, ravvisando sia l'eventus damni - in quanto i convenuti, mediante il conferimento nel trust, si erano spogliati di un consistente compendio immobiliare - nonché la scientia damni, poiché il trust era stato costituito successivamente all'insorgere del credito e i disponenti ricoprivano contemporaneamente il ruolo di trustees e di beneficiari, mentre gli ulteriori beneficiari erano figli dei disponenti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con conseguente reiezione della domanda di revocatoria.
pagina 4 di 7 L' ritualmente costituitasi, ha chiesto Controparte_6 il rigetto del gravame ex adverso interposto, in quanto infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza gravata e ha proposto appello incidentale condizionato.
In data 21.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminare, esaminarsi la dedotta inammissibilità del gravame, postulata dalla difesa di per non Controparte_6 aver il ricorrente provveduto alla regolare notifica - nei termini all'uopo assegnati - dell'atto di citazione in appello nei confronti di tutti gli appellati.
La doglianza è fondata.
Ed invero, risulta per tabulas che questa Corte, con ordinanza emessa in data
26.10.2022, concedeva all'appellante termine sino al 30.12.2022, per fornire la prova in ordine alle notificazioni nei confronti delle parti appellate
[...]
e CP_3 Controparte_2 Controparte_4
In data 25.5.2023 parte appellante produceva in giudizio la prova di una notifica effettuata - a mezzo pec - nei confronti dell'Avv. Lorenzo Vitali, già difensore di primo grado della parte tuttavia, come allegato Controparte_2 dall'appellata , il predetto procuratore risulta cancellato Controparte_1 dall'Albo degli Avvocati di Macerata per avvenuto decesso in data 27.10.2020.
Di conseguenza, risulta dagli atti che la sentenza gravata è stata pubblicata in data 18.2.2020 e l'atto di citazione in appello sarebbe stato notificato (a mezzo pec) all'appellato in data 18.11.2020 presso il domicilio eletto, Controparte_2 rappresentato dallo studio del predetto difensore, deceduto in data 27.10.2020
e cancellato dall'Albo.
In proposito, la S.C. ha chiarito che “La morte del domiciliatario produce
l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente” (Cass., n.11486/2013).
pagina 5 di 7 Pertanto, nella fattispecie, sarebbe stato onere dell'appellante sincerarsi dell'idoneità del domicilio presso cui effettuare la notifica e, se del caso, effettuare la notifica alla parte personalmente.
Del resto, in merito al fatto che tale onere non possa definirsi così gravoso (per il ricorrente) al punto da ritenersi inevitabile il mancato rispetto del termine perentorio, si osserva che parte appellata Controparte_1 ha provveduto a notificare a il proprio appello
[...] Controparte_2 incidentale presso il suo indirizzo in “5 Newcastle CodiceFiscale_5
(Regno Unito)”.
Come ribadito anche di recente dalla Cassazione, in ordine alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello, nella sentenza n. 22254/2018 del 13.9.2018:
“Il principio, più volte affermato in sede di legittimità, richiede infatti che sia data una “dimostrazione puntuale e rigorosa, stante l'eccezionalità della fattispecie derogatoria” del fatto impeditivo a sé non imputabile.
Difatti, in sede di verifica giudiziale della tempestiva notifica dell'appello occorre che la parte dimostri di essersi attivata senza soluzione di continuità nel procedere alla notifica dell'atto di impugnazione (…). L'ulteriore rinvio concesso dal giudice non può avere avuto effetto sanante di una decadenza processuale già verificatasi, né l'attività di notifica, rientrando tra gli indefettibili oneri di parte, necessita di autorizzazione del giudice, dovendo quest'ultimo scrutinare sino all'ultima fase del processo che tale attività abbia avuto effetto senza interruzioni di sorta” (Cass., n.22254/2018).
E in proposito, nella fattispecie al vaglio della Corte, risulta che parte appellante non ha compiuto nel termine perentorio all'uopo fissato l'attività processuale cui era tenuta, in base al tenore del disposto di cui all'art. 307 co.
3 c.p.c., ai sensi del quale “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Nel caso di specie, infine, la parte non ha fornito la prova della sussistenza di circostanze, legate a casi di forza maggiore o a fatto del terzo, tali da poter pagina 6 di 7 giustificare il mancato rispetto del termine perentorio de quo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 307, co.3, c.p.c., per inattività della parte.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (escluso l'importo relativo alla voce
“istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale, alla luce del valore indeterminabile – di complessità bassa, con riduzione del 50%, trattandosi di pronuncia in rito).
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante
- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 160/2020 emessa in data 18.2.2020 dal Tribunale di
Macerata nel giudizio iscritto al n. 2266/2016 R.G.:
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore di Parte_1 [...]
- delle spese del grado, che vengono liquidate Controparte_6 in complessivi €.3.473,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Ancona, 12.2.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1261/2020 R.G.; promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simone Forte ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona, presso i cui uffici siti in Ancona, Corso
Mazzini n. 55 è ope legis elettivamente domiciliata;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE nonché
(C.F. ; Controparte_2 C.F._2 pagina 1 di 7 (C.F. ; Controparte_3 C.F._3
(C.F. ); Controparte_4 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 160/2020 emessa in data
18.2.2020 dal Tribunale di Macerata nel giudizio iscritto al n. 2266/2016 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI ANCONA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- nel merito, in via principale: accogliere, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della SENTENZA, N. 160/2020, pronunciata dal TRIBUNALE DI
MACERATA, nel giudizio recante R.G. N. 2266/2016, DEL 18.02.2020:
- accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per l'azione revocatoria, poiché non risultano in alcun modo provate le ragioni di credito dell'odierna parte convenuta nei confronti dell'odierno appellante e che manca, inoltre, una prova dell'eventus damni e della scientia damni;
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, relativi a entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellata-appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- dichiarare l'appello proposto da inammissibile e in subordine Parte_1 rigettarlo perché infondato;
- in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello proposto da , in accoglimento delle domande spiegate in Parte_1 primo grado e qui riproposte anche in forma di appello incidentale, in relazione all'atto di istituzione di trust denominato “TRUST FAMILY ORLANDI & PESCI” con trasferimento dei beni a favore dei trustees (nominati nelle persone degli stessi sigg.ri e ) ed a beneficio sempre degli Parte_1 Controparte_3 stessi disponenti e di e , stipulato dai sigg.ri Controparte_2 Controparte_4
, e (atto notaio Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 Persona_1 in Milano del 06.12.2011 n. rep. 179.174, n. racc. 39.847 trascritto alla
[...]
pagina 2 di 7 Conservatoria dei RR. II di Macerata in data 16.12.2011 Reg. Gen 17941, RP
11391) con conferimento in trust e trasferimento a favore dei nominati trustees dei seguenti diritti: piena proprietà di sui seguenti Controparte_3 immobili siti nel Comune di Tolentino censiti al Catasto Fabbricati: Foglio 53 mappale 114 e mappale 343 sub. 1 (graffati), vicolo Orselli n. 6, piano T-1 categoria A/5, classe 4, vani 2,5, rendita euro 78,76; Foglio 53 mappale 343 sub. 2, vicolo Orselli n. 6, piano T-2 categoria A/5, classe 2, vani 2,5, rendita euro 56,81; piena proprietà di e per la quota Parte_1 Controparte_3 di ½ ciascuno sui seguenti immobili siti in Tolentino censiti al Catasto
Fabbricati: foglio 82, mappale 154 sub 2, C.da Pianibianchi piano T-1 categoria
A/3, classe 3, vani 9, rendita euro 604,25; foglio 82, mappale 154 sub 3, C.da
Pianibianchi piano S-1 categoria C/6, classe 2, mq 138, rendita euro 171,05; piena proprietà di e per la quota di ½ Parte_1 Controparte_3 ciascuno sui seguenti appezzamenti di terreno siti nel Comune di Tolentino censiti al Catasto Terreni: foglio 82 mapp. 151, semin arbor, cl. 3, ettari
0.01.60, R.D. € 0,70, R.A. € 0,83; foglio 82 mapp. 197, semin arbor, cl. 3, ettari 0.39.10, R.D. € 17,16 R.A. € 20,19; foglio 82 mapp. 198, semin arbor, cl. 3, ettari 0.29.30, R.D. € 12,86 R.A. € 15,13; piena proprietà di Pt_1
sul seguente terreno sito nel Comune di Tolentino censito al Catasto
[...]
Terreni: foglio 82, mapp. 153, semin arbor, cl. 3, ettari 00.10.30, R.D. € 4,52
R.A. € 5,32, unitamente all'atto di disposizione patrimoniale dei beni immobili sopra descritti costituiti in trust: in via principale dichiaralo non riconoscibile e quindi non riconoscerlo ai sensi degli artt. 1 e 13 della Conv. dell'Aja del 1° luglio 1985 ratificata dalla
L.16.10.1989 n. 364 ed in ogni caso accertarne la nullità e dichiararlo nullo ex artt. 1418, 1°comma c.c. e 13 e 15 lett. e) convenzione internazionale de L'Aja ed art. 2 Legge 364/89 per contrarietà a norma imperativa (art. 2740 c.c.) ovvero per impossibilità giuridica dell'oggetto ovvero per assenza di causa ovvero per illiceità della causa ovvero perché costituito in frode alla legge ex art. 1344 c.c., ovvero per illiceità del motivo comune ai contraenti (disponente, beneficiario e trustee) ex art.1345 c.c., e comunque per assenza di interesse
pagina 3 di 7 meritevole di tutela e presenza di finalità fraudolente in danno ai creditori, fra cui la (ora ) e per Controparte_5 Controparte_1
l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Macerata, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, l'annotazione ai sensi dell'art. 2655 c.c. dell'emananda sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto,
In via subordinata: accertare e dichiarare che è del tutto simulato tra le parti e che ai sensi degli artt. 1414 e segg. c.c. non produce alcun effetto e per
l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Macerata, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, l'annotazione ai sensi dell'art. 2655 c.c. dell'emananda sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto.
Vinte le spese”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 160/2020, pubblicata in data 18.2.2020, il Tribunale di
Macerata accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria - della costituzione dei beni in trust da parte dei disponenti e e del Parte_1 Controparte_3 relativo affidamento ai trustee - spiegata dall' Controparte_1
(già nei confronti dell'odierno
[...] Controparte_5 appellante e di e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
Il Giudice di primo grado rilevava l'anteriorità del credito vantato dall'attrice nei confronti dei convenuti in virtù di atti di ruolo, riferendosi le somme ivi indicate a debiti sorti in periodi d'imposta antecedenti al compimento dell'atto dispositivo, ossia tra il 2007 e il 2011.
In particolare, il Tribunale riteneva tali atti idonei a pregiudicare le ragioni del creditore, ravvisando sia l'eventus damni - in quanto i convenuti, mediante il conferimento nel trust, si erano spogliati di un consistente compendio immobiliare - nonché la scientia damni, poiché il trust era stato costituito successivamente all'insorgere del credito e i disponenti ricoprivano contemporaneamente il ruolo di trustees e di beneficiari, mentre gli ulteriori beneficiari erano figli dei disponenti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con conseguente reiezione della domanda di revocatoria.
pagina 4 di 7 L' ritualmente costituitasi, ha chiesto Controparte_6 il rigetto del gravame ex adverso interposto, in quanto infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza gravata e ha proposto appello incidentale condizionato.
In data 21.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminare, esaminarsi la dedotta inammissibilità del gravame, postulata dalla difesa di per non Controparte_6 aver il ricorrente provveduto alla regolare notifica - nei termini all'uopo assegnati - dell'atto di citazione in appello nei confronti di tutti gli appellati.
La doglianza è fondata.
Ed invero, risulta per tabulas che questa Corte, con ordinanza emessa in data
26.10.2022, concedeva all'appellante termine sino al 30.12.2022, per fornire la prova in ordine alle notificazioni nei confronti delle parti appellate
[...]
e CP_3 Controparte_2 Controparte_4
In data 25.5.2023 parte appellante produceva in giudizio la prova di una notifica effettuata - a mezzo pec - nei confronti dell'Avv. Lorenzo Vitali, già difensore di primo grado della parte tuttavia, come allegato Controparte_2 dall'appellata , il predetto procuratore risulta cancellato Controparte_1 dall'Albo degli Avvocati di Macerata per avvenuto decesso in data 27.10.2020.
Di conseguenza, risulta dagli atti che la sentenza gravata è stata pubblicata in data 18.2.2020 e l'atto di citazione in appello sarebbe stato notificato (a mezzo pec) all'appellato in data 18.11.2020 presso il domicilio eletto, Controparte_2 rappresentato dallo studio del predetto difensore, deceduto in data 27.10.2020
e cancellato dall'Albo.
In proposito, la S.C. ha chiarito che “La morte del domiciliatario produce
l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente” (Cass., n.11486/2013).
pagina 5 di 7 Pertanto, nella fattispecie, sarebbe stato onere dell'appellante sincerarsi dell'idoneità del domicilio presso cui effettuare la notifica e, se del caso, effettuare la notifica alla parte personalmente.
Del resto, in merito al fatto che tale onere non possa definirsi così gravoso (per il ricorrente) al punto da ritenersi inevitabile il mancato rispetto del termine perentorio, si osserva che parte appellata Controparte_1 ha provveduto a notificare a il proprio appello
[...] Controparte_2 incidentale presso il suo indirizzo in “5 Newcastle CodiceFiscale_5
(Regno Unito)”.
Come ribadito anche di recente dalla Cassazione, in ordine alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello, nella sentenza n. 22254/2018 del 13.9.2018:
“Il principio, più volte affermato in sede di legittimità, richiede infatti che sia data una “dimostrazione puntuale e rigorosa, stante l'eccezionalità della fattispecie derogatoria” del fatto impeditivo a sé non imputabile.
Difatti, in sede di verifica giudiziale della tempestiva notifica dell'appello occorre che la parte dimostri di essersi attivata senza soluzione di continuità nel procedere alla notifica dell'atto di impugnazione (…). L'ulteriore rinvio concesso dal giudice non può avere avuto effetto sanante di una decadenza processuale già verificatasi, né l'attività di notifica, rientrando tra gli indefettibili oneri di parte, necessita di autorizzazione del giudice, dovendo quest'ultimo scrutinare sino all'ultima fase del processo che tale attività abbia avuto effetto senza interruzioni di sorta” (Cass., n.22254/2018).
E in proposito, nella fattispecie al vaglio della Corte, risulta che parte appellante non ha compiuto nel termine perentorio all'uopo fissato l'attività processuale cui era tenuta, in base al tenore del disposto di cui all'art. 307 co.
3 c.p.c., ai sensi del quale “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Nel caso di specie, infine, la parte non ha fornito la prova della sussistenza di circostanze, legate a casi di forza maggiore o a fatto del terzo, tali da poter pagina 6 di 7 giustificare il mancato rispetto del termine perentorio de quo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 307, co.3, c.p.c., per inattività della parte.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (escluso l'importo relativo alla voce
“istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale, alla luce del valore indeterminabile – di complessità bassa, con riduzione del 50%, trattandosi di pronuncia in rito).
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante
- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 160/2020 emessa in data 18.2.2020 dal Tribunale di
Macerata nel giudizio iscritto al n. 2266/2016 R.G.:
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore di Parte_1 [...]
- delle spese del grado, che vengono liquidate Controparte_6 in complessivi €.3.473,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Ancona, 12.2.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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