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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2042 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato l'8 luglio 2024.
da
, ( , con sede legale in Lugano, in persona Parte_1 C.F._1
del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla via San Francesco d'Assisi n. 4 presso lo studio dell'avv. Giordano Balossi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
pagina 1 di 12 (P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
proprio legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Novara al Viale
Dante n.47/D presso lo studio dell'avv. Silvia Martiglione che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1752/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 16 febbraio 2024
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva dinanzi Parte_1
Contro al Tribunale di Milano la (di seguito chiedendo Controparte_1
di accertare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima relativo al contratto di compravendita sottoscritto tra le parti nel maggio 2020 e di condannarla a versare la somma di euro 17.382,40, pari al mancato guadagno dato dal “differenziale fra il prezzo di acquisto e quello di vendita”.
- Più precisamente, la deduceva di aver pattuito con la convenuta la Parte_1
vendita di una partita di n. 10.864 guanti in nitrile al prezzo complessivo di euro
85.825,60; tale merce avrebbe dovuto poi essere rivenduta alla Controparte_3
al valore di euro 103.208,00. Contrariamente agli accordi, però, la Controparte_1 non consegnava i beni asseritamente “a causa dell'avvenuto sequestro
[...]
dei guanti presso il proprio fornitore”, impedendo altresì alla di Parte_1
rispettare il proprio impegno con la A detta dell'attrice, inoltre, la Controparte_3
Contro sarebbe incorsa in un ingiustificato inadempimento, non avendo fornito pagina 2 di 12 riscontro probatorio dell'intervenuto sequestro né tantomeno avendo dato prova di aver cercato altro fornitore per la merce promesse. Contro
- Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo che, pur avendo fatto tutto il possibile per adempiere all'obbligazione, le circostanze straordinarie legate alla diffusione del COVID-19 (trattandosi di fatti risalenti al
2020) non avevano consentito l'assolvimento degli obblighi contrattuali per motivi Contro imprevedibili e indipendenti dalla volontà e dalla capacità aziendale della
Specificava, infatti, che:
▪ la partita di guanti in nitrile oggetto dell'accordo proveniva da una società israeliana, e precisamente dalla , che Controparte_4
aveva confermato l'esistenza della merce e il relativo prezzo;
▪ la merce era stata reperita tramite l'intermediaria commerciale
[...]
; Per_1
▪ in data 28 maggio 2020 la fornitrice israeliana aveva emesso fattura, Contro prontamente pagata dalla Contro
▪ nel giugno 2020, informava la Persona_1
dell'impossibilità di consegnare la merce poiché confiscata;
Contro
▪ la comunicava immediatamente l'imprevisto alla , Pt_1
provvedendo anche al rimborso delle somme già versate (cfr. doc. 4 -
e-mail a Banco BPM del 04.06.2020 e doc. n.
5 - copia del bonifico effettato in data 05.06.2020)
▪ solo in data 10 giugno 2020 (cfr. doc. n. 6) anche la Controparte_4
Contro
rimborsava alla quanto pagato per la partita di guanti,
[...]
specificando – tramite l'intermediaria – che l'impossibilità di Per_1
ottemperare agli impegni presi sarebbe stata imputabile a forze di causa maggiore (cfr. doc. n. 7).
- Il Tribunale di Milano, istruita la causa documentalmente ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, rigettava le domande della , condannandola alla Pt_1
pagina 3 di 12 rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro 5.077,00 per compensi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
- Secondo il primo giudice, infatti, non vi sarebbe alcuna responsabilità contrattuale
Contro della nei confronti della , avendo la prima dato prova che l'impossibilità Pt_1
di adempiere alla prestazione concordata fosse stata determinata da causa a lei non imputabile.
- Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello la contestando in particolare Pt_1
la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui:
▪ ha ritenuto assolto l'onere della prova del fatto estintivo ex art. 2697 comma II c.c. in capo a senza Controparte_1
minimanete considerare l'onere della prova applicabile alla fattispecie ovvero afferente al peculiare contratto di compravendita;
▪ ha valutato erroneamente le prove documentali fornite dalla
[...]
con particolare riferimento ai documenti nn. Controparte_1
12, 13 e 14 prodotti dalla stessa parte appellata;
▪ ha quantificato la condanna alle spese di lite da considerarsi eccessiva se sol si considera il valore della causa e la mancanza di qualsivoglia attività di istruttoria. Contro
- Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e domandando la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 26 novembre 2024, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 28 gennaio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
pagina 4 di 12 osserva che
- l'appello non può essere accolto per i motivi di cui si dirà.
- Stante la loro connessione logica e giuridica, il primo e il secondo motivo di gravame saranno trattati congiuntamente.
- L'appellante lamenta che il Tribunale di Milano abbia malgovernato i principi riguardanti l'onere della prova in materia contrattuale. Contro
- Più precisamente, ad avviso della la non avrebbe assolto all'onere Parte_1
probatorio ex art 2697 c.c. in merito all'esistenza di un fatto estintivo, considerato
“l'onere della prova applicabile alla fattispecie ovvero afferente al peculiare contratto di compravendita”. In ogni caso, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione circostanze introdotte in violazione delle preclusioni processuali (nello specifico in riferimento ai documenti nn. 12,13 e 14).
- Ebbene, come è noto, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.
“Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento”
(ex multis, Cass. n. 27702/2024).
- Nel caso di specie, dalle risultanze documentali emerge che:
▪ le circostanze oggetto di controversia risalgono al maggio 2020, periodo di emergenza sanitaria legata al Covid19, caratterizzato da un esponenziale incremento della domanda di presidi medico-sanitari (fra cui camici, mascherine e guanti in lattice) a fronte di “una cronica indisponibilità” degli stessi (cfr. anche doc. n. 8 fascicolo primo grado);
pagina 5 di 12 ▪ le parti riferiscono genericamente di aver avviato il proprio rapporto commerciale per accordi verbali nel maggio 2020 allorquando la
[...]
Contro
contattava la fine di acquistare da quest'ultima una Parte_1
partita di n. 10.864 guanti in nitrile;
▪ in data 28 maggio 2020, la PWT emetteva fattura proforma per euro
85.825,60, importo che veniva versato tempestivamente dall'appellante
(cfr. doc.n. 3 fascicolo primo grado);
▪ in parti data, la inoltrava un'offerta di acquisto alla Parte_1 [...]
del valore di euro 103.208,00, emettendo fattura ove Controparte_3
specificava “Pagamento: Eur 20'600.00 alla conferma d'ordine; Saldo alla consegna - garantito da garanzia bancaria presso il vostro conto”
(cfr. doc. n. 6 fascicolo appellante);
▪ l'odierna appellata, dopo aver appreso telefonicamente dalla propria intermediaria dell'impossibilità di dar seguito agli Persona_1
accordi intrapresi con la , provvedeva immediatamente a Parte_1 informare quest'ultima, restituendole le somme anticipatamente versate
(vd. bonifico del 5 giugno 2020);
▪ nonostante la restituzione di quanto pagato in anticipo, la Parte_1
Contro invitava la a supporto della propria buona fede, a offrire prova dell'effettivo sequestro dei beni (cfr. PEC del 22 giugno 2020);
▪ l'appellata riscontrava la PEC ricevuta dal legale della controparte, dando atto della situazione fortemente critica del mercato di beni medico-sanitari, caratterizzata da un alto rischio di frodi e truffe (cfr. doc. n. 8 fascicolo primo grado); Contro
▪ la anche su invito del primo giudice, produceva documentazione afferente a una corrispondenza a mezzo posta elettronica fra la CP_4
(fornitrice israeliana dei guanti in nitrile) e la Polizia Metropolitana
[...] di Londra, ove quest'ultima forniva aggiornamenti sullo sviluppo delle pagina 6 di 12 indagini relative alle transazioni fraudolente di cui la società israeliana era rimasta vittima (cfr. doc. n. 15).
- Ebbene, dalla lettura di tutta la documentazione versata in atti è possibile concludere che
Contro la abbia dato prova della propria estraneità ai fatti che hanno determinato l'impossibilità di consegnare i guanti in nitrile forniti dalla ma non Controparte_4 anche della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto all'esatto adempimento. Invero, l'appellata si è limitata ad eccepire l'impossibilità della prestazione per fatto del terzo, sottolineando di essersi tempestivamente attivata per la restituzione delle somme ricevute in via anticipata dalla nulla Parte_1
deducendo in merito all'impossibilità di reperire le suddette merci da altro fornitore.
- Ed infatti, dalla lettura di quanto sostenuto dalla stessa appellata “nel mese di maggio
Contr 2020 veniva contattato dalla Equity Parner SA, per il tramite del Sig. Tes_1
la quale era alla ricerca di una fornitura di guanti in nitrile.
2. Il Sig. ,
[...] Tes_2
Contr legale rappresentante di provvedeva quindi a contattare alcuni propri fornitori di fiducia al fine di verificare la disponibilità e le condizioni di vendita” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione in appello), in assenza di diversa e specifica regolamentazione contrattuale fra le parti – non avendo le stesse prodotto alcun contratto né corrispondenza da cui potesse emergere il tenore degli accordi intrapresi - , deve concludersi che l'oggetto del contratto di cui si discute sia una fornitura di guanti in nitrile e non già la specifica fornitura della . A ciò consegue che, la mancata CP_4
Contro consegna delle merci originariamente individuate dalla non costituisca causa di esonero di responsabilità di quest'ultima, sulla quale permaneva l'obbligo di consegnare quanto richiesto dalla . Parte_1
- Né può essere sufficiente ex se a derogare i principi dell'impossibilità sopravvenuta la criticità del momento di emergenza sanitaria durante il quale sono avvenuti i fatti e la
Contro conseguente difficoltà di reperire tempestivamente presidi medici. Ed infatti, la non ha fornito la prova che l'emergenza epidemiologica abbia comportato la definitiva ineseguibilità o inottenibilità della prestazione oggetto del contratto, essendosi limitata a pagina 7 di 12 dedurre di aver preferito l'immediata restituzione delle somme versate in anticipo in favore dell'appellante a fronte della ricerca di un nuovo fornitore, in quanto attività ben più lunga e complessa nonché in contrasto con le esigenze di celerità espresse dalla stessa in sede di accordi (cfr. docc. 7-8). Invero, nella PEC del 7 Parte_1
Contro
Contr luglio 2020, la così rispondeva all'appellante “anzi, ha dedicato impegno, tempo e fatica, nel tentativo di fornire la sua cliente della merce da questa cercata e richiesta. Anche proseguendo la ricerca del materiale, nelle settimane successive, e presso svariati altri possibili fornitori, tutti nella totale impossibilità di reperire merce.
E di ciò ho facili e documentate prove”, circostanza che però non trova alcun riscontro in atti.
- Né a diversa conclusione può giungersi valorizzando la corrispondenza prodotta
Contro dall'appellata e intercorsa fra la fornitrice israeliana e la polizia Metropolitana di
Londra in riferimento alle indagini avviate per frode e che vedevano coinvolta la
, in quanto se da un lato tali informazioni non sono in alcun modo riferibili CP_4
alla fornitura dei guanti in nitrile oggetto di contratto, dall'altro le suddette dichiarazioni Contro nulla aggiungono in merito alla diligenza impiegata dalla per far fronte alla propria obbligazione.
- Peraltro, nel caso di specie, per espressa ammissione dell'appellata, il rischio dell'insorgere di criticità tali da inficiare il buon andamento del rapporto di fornitura era circostanza da lei ben prevista sin dal momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che – come già evidenziato - al fine di vincere la presunzione di colpa, la Contro avrebbe dovuto fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ovvero di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione. Contro
- Ferma, dunque, la responsabilità contrattuale della nei confronti della
[...]
per la mancata fornitura dei guanti in nitrile, l'appellante non ha dato prova Parte_1
di aver subito alcun danno patrimoniale meritevole di ristoro. Contro
- Secondo la , infatti, l'omesso adempimento da parte della Parte_1
avrebbe precluso il perfezionamento dell'accordo raggiunto fra la ed Parte_1
pagina 8 di 12 che avrebbe a sua volta acquistato la merce, determinando una Controparte_3
perdita del valore di euro 17.382,40, pari al mancato guadagno fra il prezzo di acquisto e quello di vendita della medesima . A sostengo della propria doglianza, Parte_1
però, l'appellante si è limitata ad allegare l'offerta inviata alla cliente nonché l'invio della fattura pro forma del valore di euro 103.208,00, ove è espressamente riportato che,
a conferma dell'ordine, la cliente avrebbe dovuto versare un acconto di euro 20.600,00 di cui però non vi è alcun riscontro in atti.
- Come è noto, infatti, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità).
- Nel caso di specie, gli elementi forniti a supporto della prospettazione dell'appellante non sono sufficienti a provare il mancato guadagno lamentato, avendo la riferito Pt_1
di accordi conclusi con la ma in riferimento ai quali si limita ad Controparte_3
allegare lacunosi estratti di una corrispondenza via e-mail con la cliente.
- In atti, l'appellante ha prodotto l'offerta rivolta alla cliente avente ad oggetto n. 10.864 guanti in nitrile per il valore complessivo di euro 103.208,00 nonché una e-mail
(isolatamente prodotta) in cui la così si rivolgeva alla fornitrice Controparte_3
“perfetto, aspetto appena potete foto delle scatole sui vari lati” (cfr. doc. n. 5). Dalle risultanze documentali, però, nulla emerge in merito al definitivo interesse della cliente all'acquisto della suddetta merce al prezzo indicato, né tantomeno vi è prova del versamento dell'acconto richiesto a conferma dell'ordine (vd. fattura del 2 giugno 2020 in cui l'appellante chiedeva “euro 20.600,00 alla conferma d'ordine”).
- Tanto premesso, le censure avanzate dall'appellante – seppur parzialmente fondate in Contro merito all'accertamento della responsabilità contrattuale della - non sono idonee a mettere in discussione la decisione di primo grado, mancando in ogni caso la prova del danno patrimoniale di cui la chiede ristoro. Parte_1
pagina 9 di 12 - Infine, con il terzo ed ultimo motivo di appello, la censura la Parte_1
pronuncia del Tribunale di Milano in relazione alla condanna alle spese di lite ritenuta eccessiva alla luce del valore della causa e la mancanza di attività istruttoria.
- La censura è manifestamente infondata ove si consideri che il giudice di prime cure si è correttamente attenuto alla disciplina prevista dal D.M. n. 55/2014 e alle relative tabelle forensi, condannando nel rispetto del principio di soccombenza la alla Parte_1
Contro refusione delle spese di lite in favore della commisurate sulla base dei valori medi in euro 5.077,00, considerato lo scaglione compreso fra euro 5.001,00 ed euro
26.000,00, trattandosi di controversia dal valore di euro 17.382,40. Secondo la giurisprudenza di Legittimità, infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice incontra l'onere di motivazione solo allorquando decida di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, derogando ai valori minimi e ai massimi individuati dalle tabelle di cui al citato decreto.
- Infine, alcuna censura può essere validamente mossa alla liquidazione operata dal
Tribunale anche in riferimento alla fase di trattazione, in quanto è pacifico il D.M. n. 55 del 2014 preveda per la stessa un compenso unitario, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso, dunque, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.
- In conclusione, anche le doglianze in punto di spese di lite sono prive di pregio.
- Va infine respinta la richiesta formulata dall'appellata di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
pagina 10 di 12 - Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n.
1752/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che Parte_1
viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti liquidate come in Controparte_1
dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1752/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 16 febbraio 2024;
- rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. formulata da
Controparte_1
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
e spese di lite che si liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso
[...]
spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. pagina 11 di 12
Così deciso in Milano, 5 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2042 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato l'8 luglio 2024.
da
, ( , con sede legale in Lugano, in persona Parte_1 C.F._1
del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla via San Francesco d'Assisi n. 4 presso lo studio dell'avv. Giordano Balossi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
pagina 1 di 12 (P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
proprio legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Novara al Viale
Dante n.47/D presso lo studio dell'avv. Silvia Martiglione che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1752/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 16 febbraio 2024
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva dinanzi Parte_1
Contro al Tribunale di Milano la (di seguito chiedendo Controparte_1
di accertare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima relativo al contratto di compravendita sottoscritto tra le parti nel maggio 2020 e di condannarla a versare la somma di euro 17.382,40, pari al mancato guadagno dato dal “differenziale fra il prezzo di acquisto e quello di vendita”.
- Più precisamente, la deduceva di aver pattuito con la convenuta la Parte_1
vendita di una partita di n. 10.864 guanti in nitrile al prezzo complessivo di euro
85.825,60; tale merce avrebbe dovuto poi essere rivenduta alla Controparte_3
al valore di euro 103.208,00. Contrariamente agli accordi, però, la Controparte_1 non consegnava i beni asseritamente “a causa dell'avvenuto sequestro
[...]
dei guanti presso il proprio fornitore”, impedendo altresì alla di Parte_1
rispettare il proprio impegno con la A detta dell'attrice, inoltre, la Controparte_3
Contro sarebbe incorsa in un ingiustificato inadempimento, non avendo fornito pagina 2 di 12 riscontro probatorio dell'intervenuto sequestro né tantomeno avendo dato prova di aver cercato altro fornitore per la merce promesse. Contro
- Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo che, pur avendo fatto tutto il possibile per adempiere all'obbligazione, le circostanze straordinarie legate alla diffusione del COVID-19 (trattandosi di fatti risalenti al
2020) non avevano consentito l'assolvimento degli obblighi contrattuali per motivi Contro imprevedibili e indipendenti dalla volontà e dalla capacità aziendale della
Specificava, infatti, che:
▪ la partita di guanti in nitrile oggetto dell'accordo proveniva da una società israeliana, e precisamente dalla , che Controparte_4
aveva confermato l'esistenza della merce e il relativo prezzo;
▪ la merce era stata reperita tramite l'intermediaria commerciale
[...]
; Per_1
▪ in data 28 maggio 2020 la fornitrice israeliana aveva emesso fattura, Contro prontamente pagata dalla Contro
▪ nel giugno 2020, informava la Persona_1
dell'impossibilità di consegnare la merce poiché confiscata;
Contro
▪ la comunicava immediatamente l'imprevisto alla , Pt_1
provvedendo anche al rimborso delle somme già versate (cfr. doc. 4 -
e-mail a Banco BPM del 04.06.2020 e doc. n.
5 - copia del bonifico effettato in data 05.06.2020)
▪ solo in data 10 giugno 2020 (cfr. doc. n. 6) anche la Controparte_4
Contro
rimborsava alla quanto pagato per la partita di guanti,
[...]
specificando – tramite l'intermediaria – che l'impossibilità di Per_1
ottemperare agli impegni presi sarebbe stata imputabile a forze di causa maggiore (cfr. doc. n. 7).
- Il Tribunale di Milano, istruita la causa documentalmente ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, rigettava le domande della , condannandola alla Pt_1
pagina 3 di 12 rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro 5.077,00 per compensi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
- Secondo il primo giudice, infatti, non vi sarebbe alcuna responsabilità contrattuale
Contro della nei confronti della , avendo la prima dato prova che l'impossibilità Pt_1
di adempiere alla prestazione concordata fosse stata determinata da causa a lei non imputabile.
- Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello la contestando in particolare Pt_1
la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui:
▪ ha ritenuto assolto l'onere della prova del fatto estintivo ex art. 2697 comma II c.c. in capo a senza Controparte_1
minimanete considerare l'onere della prova applicabile alla fattispecie ovvero afferente al peculiare contratto di compravendita;
▪ ha valutato erroneamente le prove documentali fornite dalla
[...]
con particolare riferimento ai documenti nn. Controparte_1
12, 13 e 14 prodotti dalla stessa parte appellata;
▪ ha quantificato la condanna alle spese di lite da considerarsi eccessiva se sol si considera il valore della causa e la mancanza di qualsivoglia attività di istruttoria. Contro
- Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e domandando la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 26 novembre 2024, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 28 gennaio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
pagina 4 di 12 osserva che
- l'appello non può essere accolto per i motivi di cui si dirà.
- Stante la loro connessione logica e giuridica, il primo e il secondo motivo di gravame saranno trattati congiuntamente.
- L'appellante lamenta che il Tribunale di Milano abbia malgovernato i principi riguardanti l'onere della prova in materia contrattuale. Contro
- Più precisamente, ad avviso della la non avrebbe assolto all'onere Parte_1
probatorio ex art 2697 c.c. in merito all'esistenza di un fatto estintivo, considerato
“l'onere della prova applicabile alla fattispecie ovvero afferente al peculiare contratto di compravendita”. In ogni caso, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione circostanze introdotte in violazione delle preclusioni processuali (nello specifico in riferimento ai documenti nn. 12,13 e 14).
- Ebbene, come è noto, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.
“Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento”
(ex multis, Cass. n. 27702/2024).
- Nel caso di specie, dalle risultanze documentali emerge che:
▪ le circostanze oggetto di controversia risalgono al maggio 2020, periodo di emergenza sanitaria legata al Covid19, caratterizzato da un esponenziale incremento della domanda di presidi medico-sanitari (fra cui camici, mascherine e guanti in lattice) a fronte di “una cronica indisponibilità” degli stessi (cfr. anche doc. n. 8 fascicolo primo grado);
pagina 5 di 12 ▪ le parti riferiscono genericamente di aver avviato il proprio rapporto commerciale per accordi verbali nel maggio 2020 allorquando la
[...]
Contro
contattava la fine di acquistare da quest'ultima una Parte_1
partita di n. 10.864 guanti in nitrile;
▪ in data 28 maggio 2020, la PWT emetteva fattura proforma per euro
85.825,60, importo che veniva versato tempestivamente dall'appellante
(cfr. doc.n. 3 fascicolo primo grado);
▪ in parti data, la inoltrava un'offerta di acquisto alla Parte_1 [...]
del valore di euro 103.208,00, emettendo fattura ove Controparte_3
specificava “Pagamento: Eur 20'600.00 alla conferma d'ordine; Saldo alla consegna - garantito da garanzia bancaria presso il vostro conto”
(cfr. doc. n. 6 fascicolo appellante);
▪ l'odierna appellata, dopo aver appreso telefonicamente dalla propria intermediaria dell'impossibilità di dar seguito agli Persona_1
accordi intrapresi con la , provvedeva immediatamente a Parte_1 informare quest'ultima, restituendole le somme anticipatamente versate
(vd. bonifico del 5 giugno 2020);
▪ nonostante la restituzione di quanto pagato in anticipo, la Parte_1
Contro invitava la a supporto della propria buona fede, a offrire prova dell'effettivo sequestro dei beni (cfr. PEC del 22 giugno 2020);
▪ l'appellata riscontrava la PEC ricevuta dal legale della controparte, dando atto della situazione fortemente critica del mercato di beni medico-sanitari, caratterizzata da un alto rischio di frodi e truffe (cfr. doc. n. 8 fascicolo primo grado); Contro
▪ la anche su invito del primo giudice, produceva documentazione afferente a una corrispondenza a mezzo posta elettronica fra la CP_4
(fornitrice israeliana dei guanti in nitrile) e la Polizia Metropolitana
[...] di Londra, ove quest'ultima forniva aggiornamenti sullo sviluppo delle pagina 6 di 12 indagini relative alle transazioni fraudolente di cui la società israeliana era rimasta vittima (cfr. doc. n. 15).
- Ebbene, dalla lettura di tutta la documentazione versata in atti è possibile concludere che
Contro la abbia dato prova della propria estraneità ai fatti che hanno determinato l'impossibilità di consegnare i guanti in nitrile forniti dalla ma non Controparte_4 anche della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto all'esatto adempimento. Invero, l'appellata si è limitata ad eccepire l'impossibilità della prestazione per fatto del terzo, sottolineando di essersi tempestivamente attivata per la restituzione delle somme ricevute in via anticipata dalla nulla Parte_1
deducendo in merito all'impossibilità di reperire le suddette merci da altro fornitore.
- Ed infatti, dalla lettura di quanto sostenuto dalla stessa appellata “nel mese di maggio
Contr 2020 veniva contattato dalla Equity Parner SA, per il tramite del Sig. Tes_1
la quale era alla ricerca di una fornitura di guanti in nitrile.
2. Il Sig. ,
[...] Tes_2
Contr legale rappresentante di provvedeva quindi a contattare alcuni propri fornitori di fiducia al fine di verificare la disponibilità e le condizioni di vendita” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione in appello), in assenza di diversa e specifica regolamentazione contrattuale fra le parti – non avendo le stesse prodotto alcun contratto né corrispondenza da cui potesse emergere il tenore degli accordi intrapresi - , deve concludersi che l'oggetto del contratto di cui si discute sia una fornitura di guanti in nitrile e non già la specifica fornitura della . A ciò consegue che, la mancata CP_4
Contro consegna delle merci originariamente individuate dalla non costituisca causa di esonero di responsabilità di quest'ultima, sulla quale permaneva l'obbligo di consegnare quanto richiesto dalla . Parte_1
- Né può essere sufficiente ex se a derogare i principi dell'impossibilità sopravvenuta la criticità del momento di emergenza sanitaria durante il quale sono avvenuti i fatti e la
Contro conseguente difficoltà di reperire tempestivamente presidi medici. Ed infatti, la non ha fornito la prova che l'emergenza epidemiologica abbia comportato la definitiva ineseguibilità o inottenibilità della prestazione oggetto del contratto, essendosi limitata a pagina 7 di 12 dedurre di aver preferito l'immediata restituzione delle somme versate in anticipo in favore dell'appellante a fronte della ricerca di un nuovo fornitore, in quanto attività ben più lunga e complessa nonché in contrasto con le esigenze di celerità espresse dalla stessa in sede di accordi (cfr. docc. 7-8). Invero, nella PEC del 7 Parte_1
Contro
Contr luglio 2020, la così rispondeva all'appellante “anzi, ha dedicato impegno, tempo e fatica, nel tentativo di fornire la sua cliente della merce da questa cercata e richiesta. Anche proseguendo la ricerca del materiale, nelle settimane successive, e presso svariati altri possibili fornitori, tutti nella totale impossibilità di reperire merce.
E di ciò ho facili e documentate prove”, circostanza che però non trova alcun riscontro in atti.
- Né a diversa conclusione può giungersi valorizzando la corrispondenza prodotta
Contro dall'appellata e intercorsa fra la fornitrice israeliana e la polizia Metropolitana di
Londra in riferimento alle indagini avviate per frode e che vedevano coinvolta la
, in quanto se da un lato tali informazioni non sono in alcun modo riferibili CP_4
alla fornitura dei guanti in nitrile oggetto di contratto, dall'altro le suddette dichiarazioni Contro nulla aggiungono in merito alla diligenza impiegata dalla per far fronte alla propria obbligazione.
- Peraltro, nel caso di specie, per espressa ammissione dell'appellata, il rischio dell'insorgere di criticità tali da inficiare il buon andamento del rapporto di fornitura era circostanza da lei ben prevista sin dal momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che – come già evidenziato - al fine di vincere la presunzione di colpa, la Contro avrebbe dovuto fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ovvero di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione. Contro
- Ferma, dunque, la responsabilità contrattuale della nei confronti della
[...]
per la mancata fornitura dei guanti in nitrile, l'appellante non ha dato prova Parte_1
di aver subito alcun danno patrimoniale meritevole di ristoro. Contro
- Secondo la , infatti, l'omesso adempimento da parte della Parte_1
avrebbe precluso il perfezionamento dell'accordo raggiunto fra la ed Parte_1
pagina 8 di 12 che avrebbe a sua volta acquistato la merce, determinando una Controparte_3
perdita del valore di euro 17.382,40, pari al mancato guadagno fra il prezzo di acquisto e quello di vendita della medesima . A sostengo della propria doglianza, Parte_1
però, l'appellante si è limitata ad allegare l'offerta inviata alla cliente nonché l'invio della fattura pro forma del valore di euro 103.208,00, ove è espressamente riportato che,
a conferma dell'ordine, la cliente avrebbe dovuto versare un acconto di euro 20.600,00 di cui però non vi è alcun riscontro in atti.
- Come è noto, infatti, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità).
- Nel caso di specie, gli elementi forniti a supporto della prospettazione dell'appellante non sono sufficienti a provare il mancato guadagno lamentato, avendo la riferito Pt_1
di accordi conclusi con la ma in riferimento ai quali si limita ad Controparte_3
allegare lacunosi estratti di una corrispondenza via e-mail con la cliente.
- In atti, l'appellante ha prodotto l'offerta rivolta alla cliente avente ad oggetto n. 10.864 guanti in nitrile per il valore complessivo di euro 103.208,00 nonché una e-mail
(isolatamente prodotta) in cui la così si rivolgeva alla fornitrice Controparte_3
“perfetto, aspetto appena potete foto delle scatole sui vari lati” (cfr. doc. n. 5). Dalle risultanze documentali, però, nulla emerge in merito al definitivo interesse della cliente all'acquisto della suddetta merce al prezzo indicato, né tantomeno vi è prova del versamento dell'acconto richiesto a conferma dell'ordine (vd. fattura del 2 giugno 2020 in cui l'appellante chiedeva “euro 20.600,00 alla conferma d'ordine”).
- Tanto premesso, le censure avanzate dall'appellante – seppur parzialmente fondate in Contro merito all'accertamento della responsabilità contrattuale della - non sono idonee a mettere in discussione la decisione di primo grado, mancando in ogni caso la prova del danno patrimoniale di cui la chiede ristoro. Parte_1
pagina 9 di 12 - Infine, con il terzo ed ultimo motivo di appello, la censura la Parte_1
pronuncia del Tribunale di Milano in relazione alla condanna alle spese di lite ritenuta eccessiva alla luce del valore della causa e la mancanza di attività istruttoria.
- La censura è manifestamente infondata ove si consideri che il giudice di prime cure si è correttamente attenuto alla disciplina prevista dal D.M. n. 55/2014 e alle relative tabelle forensi, condannando nel rispetto del principio di soccombenza la alla Parte_1
Contro refusione delle spese di lite in favore della commisurate sulla base dei valori medi in euro 5.077,00, considerato lo scaglione compreso fra euro 5.001,00 ed euro
26.000,00, trattandosi di controversia dal valore di euro 17.382,40. Secondo la giurisprudenza di Legittimità, infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice incontra l'onere di motivazione solo allorquando decida di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, derogando ai valori minimi e ai massimi individuati dalle tabelle di cui al citato decreto.
- Infine, alcuna censura può essere validamente mossa alla liquidazione operata dal
Tribunale anche in riferimento alla fase di trattazione, in quanto è pacifico il D.M. n. 55 del 2014 preveda per la stessa un compenso unitario, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso, dunque, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.
- In conclusione, anche le doglianze in punto di spese di lite sono prive di pregio.
- Va infine respinta la richiesta formulata dall'appellata di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
pagina 10 di 12 - Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n.
1752/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che Parte_1
viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti liquidate come in Controparte_1
dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1752/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 16 febbraio 2024;
- rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. formulata da
Controparte_1
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
e spese di lite che si liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso
[...]
spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. pagina 11 di 12
Così deciso in Milano, 5 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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