Decreto cautelare 2 aprile 2020
Ordinanza cautelare 28 aprile 2020
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 05/06/2025, n. 10987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10987 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02342/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2342 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Colantoni, Claudio Albanese, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Albanese in Tivoli Terme, via Don Giovanni Minzoni n. 1/A;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale -OMISSIS- ricorso proveniente dal Tar Latina (ordinanza presidenziale n. 68/2020).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che all’epoca della notificazione del ricorso introduttivo esercitava attività -OMISSIS- in-OMISSIS- – ha impugnato il provvedimento -OMISSIS-in epigrafe, con cui Roma Capitale, viste le ivi citate ingiunzioni di pagamento, già notificate alla ricorrente per il mancato versamento -OMISSIS-, ha disposto la -OMISSIS- -OMISSIS- per la durata -OMISSIS-o fino all’estinzione del dovuto.
2. Avverso tale provvedimento la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per:
- NULLITA’ DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE -OMISSIS- NOTIFICATA A MEZZO POLIZIA MUNICIPALE IL -OMISSIS- , rilevando vizi formali del provvedimento, in tesi insanabili;
- FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26, 27 E 30 LEGGE N. 13 DEL 6 AGOSTO 2007 REGIONE LAZIO E SS.MM ., in quanto, in sostanza, il gestore sarebbe estraneo al rapporto tra Roma Capitale e il soggetto tenuto al pagamento del -OMISSIS-, di talché non avrebbe potuto essere disposta la -OMISSIS- per i motivi indicati;
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES, LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, CARENTE ISTRUTTORIA, SVIAMENTO DI POTERE , perché la D.D. impugnata integrerebbe un provvedimento di annullamento d’ufficio adottato in carenza dei presupposti;
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 15 DEL 2005, DELL’ART. 21-OCTIES COMMA 2 E DEGLI ARTT. 3, 10 E E 21-NONIES LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, CARENTE ISTRUTTORIA ; l’Amministrazione avrebbe adottato l’ordine di sospensione assegnando un termine non congruo e senza tenere conto della documentazione agli atti;
- CARENZA DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL CREDITO: NULLITÀ DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ERRONEITÀ DEL CALCOLO DELLE SOMME RICHIESTE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ , poiché la D.D. impugnata non avrebbe tenuto conto dei -OMISSIS- ivi citate e avrebbe dunque ordinato la -OMISSIS- per un termine più lungo di quello previsto dalla disciplina applicabile.
3. Roma Capitale si è costituita in resistenza, con memoria e documenti, specificando di aver provveduto ad adottare, -OMISSIS-, una nuova Determinazione per rettificare -OMISSIS- (la durata della sospensione-OMISSIS-); il nuovo provvedimento non è stato gravato.
4. Con decreto n. 2374 del 2.04.2020 e con ordinanza n. 3341 del 28.04.2020, rimasta inappellata, è stata respinta l’istanza cautelare, “ tenuto conto che la ricorrente risulta -OMISSIS--OMISSIS- .”.
5. In vista della discussione nel merito del ricorso, Roma Capitale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, posto che con D.D. -OMISSIS-, confermata con sentenza di questo Tribunale n. 13132/2023, resa nel distinto giudizio n. 713/2023, non appellata, è stata infine disposta nei confronti della ricorrente, per gli stessi motivi già posti a base dell’ordine di sospensione qui impugnato, -OMISSIS- e il -OMISSIS-, accertata come in atti.
6. Alla pubblica udienza del 28.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso – come correttamente eccepito – è improcedibile.
Invero, risulta ormai in atti che l’ordine di -OMISSIS-, qui contestato, è stato superato (oltre che in parte rettificato in favore della ricorrente) dal sopravvenuto provvedimento di decadenza dall’autorizzazione e di divieto di prosecuzione dell’attività stessa, confermato con sentenza di questo Tribunale n. 13132/2023, non appellata e ormai passata in giudicato. Inoltre, risulta in atti che nelle more del giudizio la ricorrente -OMISSIS-
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la necessaria condizione dell’azione dell’interesse ad agire, che, come noto, deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere sino al momento del passaggio in decisione della causa, con conseguente attribuzione al Giudice Amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. fra le molteplici, Consiglio di Stato sez. II - 14/06/2021, n. 4567, sez. II - 23/11/2020, n. 7337, sez. V - 03/11/2020, n. 6788; T.A.R. Lazio sez. II ter – Roma, 30/03/2023, n. 5465, sez. III - Roma, 20/09/2021, n. 9845, sez. III - Roma, 14/07/2021, n. 8359, sez. I - Roma, 02/03/2021, n. 2522).
Infatti, l’interesse all’annullamento della Determinazione impugnata deve ormai ritenersi insussistente, per aver la ricorrente -OMISSIS- accoglimento della domanda caducatoria di un ordine di -OMISSIS-
8. Il ricorso è dunque improcedibile; le spese di lite possono essere compensate tenuto conto del fatto che – sebbene la ricorrente sia infine decaduta dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività per i motivi che già avevano motivato la sospensione qui gravata, la cui legittimità è già stata confermata dal Giudice amministrativo con la sentenza sopra richiamata – l’ordine di sospensione qui impugnato è stato riconosciuto come parzialmente erroneo dalla stessa Roma Capitale, che ha invero provveduto alla correzione della durata della imposta sospensione, dovendo tenere conto – come correttamente denunciato – dei pagamenti parziali medio tempore effettuati dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.