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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente e Relatore
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2229/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Varese - Via Sacco 5 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte AL NI - Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 Di I.c.a. Imposte AL NI - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1 e pubblicata il 03/04/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14086896 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello in esame la società contribuente, destinataria di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Varese in materia di imposte pubblicitarie, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato il suo ricorso.
Il Comune, appellato, non si è costituito.
All'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio la Corte ha deciso come da dispositivo, per le ragioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2022, è intitolato “Accertamento per omessa dichiarazione/violazione regolamentare” e non contiene nessun'altra indicazione quanto alla concreta violazione oggetto di contestazione da parte del Comune impositore.
Come desumibile dalla stessa sentenza di primo grado, la sanzione irrogata non origina dalla mancata presentazione della denuncia, ma da una violazione regolamentare integrata dall'abusiva esposizione di messaggi pubblicitari aventi caratteristiche di stabilità, circostanza deducibile esclusivamente dalle controdeduzioni formulate dall'amministrazione comunale nel corso del giudizio avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese.
La sentenza impugnata avrebbe quindi dovuto rilevare quanto riconducibile a principi consolidati della
Corte di cassazione, secondo i quali l'amministrazione non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa evidenziati nell'avviso di accertamento e non può invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all'atto impositivo.
L'integrazione o la modificazione dell'originario avviso di accertamento determina infatti una nuova pretesa rispetto a quella iniziale che deve necessariamente essere formalizzata, a garanzia del contribuente, con l'adozione di un nuovo atto impositivo che, sostituendosi al primo, indichi i diversi elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della pretesa tributaria (per tutte: Cass., 29 luglio 2025, n.
21875; Cass., 30 giugno 2022, n. 20933).
Ne consegue la fondatezza dell'appello che, correttamente, denuncia nel suo primo e dirimente motivo, la lesione del diritto di difesa della società contribuente, integrata dalla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e l'illegittimità dell'integrazione della motivazione scaturita dalle difese dell'amministrazione nel giudizio di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata: 1)annulla l'avviso di accertamento;
2)condanna l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate rispettivamente in euro
1.000,00 per il primo grado e 1.200,00 per il secondo, somme da maggiorarsi degli accessori come per legge e del rimborso forfettario nella misura del 15%.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente e Relatore
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2229/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Varese - Via Sacco 5 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte AL NI - Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 Di I.c.a. Imposte AL NI - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1 e pubblicata il 03/04/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14086896 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello in esame la società contribuente, destinataria di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Varese in materia di imposte pubblicitarie, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato il suo ricorso.
Il Comune, appellato, non si è costituito.
All'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio la Corte ha deciso come da dispositivo, per le ragioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2022, è intitolato “Accertamento per omessa dichiarazione/violazione regolamentare” e non contiene nessun'altra indicazione quanto alla concreta violazione oggetto di contestazione da parte del Comune impositore.
Come desumibile dalla stessa sentenza di primo grado, la sanzione irrogata non origina dalla mancata presentazione della denuncia, ma da una violazione regolamentare integrata dall'abusiva esposizione di messaggi pubblicitari aventi caratteristiche di stabilità, circostanza deducibile esclusivamente dalle controdeduzioni formulate dall'amministrazione comunale nel corso del giudizio avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese.
La sentenza impugnata avrebbe quindi dovuto rilevare quanto riconducibile a principi consolidati della
Corte di cassazione, secondo i quali l'amministrazione non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa evidenziati nell'avviso di accertamento e non può invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all'atto impositivo.
L'integrazione o la modificazione dell'originario avviso di accertamento determina infatti una nuova pretesa rispetto a quella iniziale che deve necessariamente essere formalizzata, a garanzia del contribuente, con l'adozione di un nuovo atto impositivo che, sostituendosi al primo, indichi i diversi elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della pretesa tributaria (per tutte: Cass., 29 luglio 2025, n.
21875; Cass., 30 giugno 2022, n. 20933).
Ne consegue la fondatezza dell'appello che, correttamente, denuncia nel suo primo e dirimente motivo, la lesione del diritto di difesa della società contribuente, integrata dalla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e l'illegittimità dell'integrazione della motivazione scaturita dalle difese dell'amministrazione nel giudizio di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata: 1)annulla l'avviso di accertamento;
2)condanna l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate rispettivamente in euro
1.000,00 per il primo grado e 1.200,00 per il secondo, somme da maggiorarsi degli accessori come per legge e del rimborso forfettario nella misura del 15%.