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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 461/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Oldrini, presso lo Studio del quale in Cremona, via della Vecchia Dogana n. 4, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – Oggetto: Indebito assistenziale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – l'
[...]
, per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa dell di ripetizione delle somme da CP_1 esso versate alla ricorrente da gennaio 2021 a gennaio 2024 a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile L. 118/71;
2. condannare l alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti CP_1 illegittimamente al fine di recuperare le suddette somme;
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio, incrementati al 30% come stabilito dall'art. 4 n°1-bis, del D.M. n°55/2014, oltre IVA, CPA, e spese generali, con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario”. Si è costituito l' , Controparte_1 contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversaria domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto Parte_2 infondato in fatto ed in diritto.
Spese ed onorari di causa rifusi.”.
All'esito della discussione, all'udienza del 18 marzo 2025, il Tribunale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008
*** * ***
1. La ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di restituzione, da parte dell' delle somme percepite dal 2022 a titolo CP_1 di maggiorazione sociale ex art. 38 Legge n. 488/2001.
A fondamento della domanda, ha premesso di essere invalida al 100%, già titolare di pensione di inabilità civile ex Legge n. 118/1971 e indennità di accompagnamento ex Legge n. 18/1980, e ha dedotto che, a partire dal 2020, le era stata riconosciuta anche la maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità civile, estesa dapprima con sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale e, poi, con il D.L. n. 104/2020.
Sennonché, con comunicazione di riliquidazione del 11.1.2024, il convenuto aveva contestato l'erogazione indebita di € 9.732,84, precisando, con successiva comunicazione del 16.1.2024, che essa derivava dalla revoca della maggiorazione per motivi reddituali e disponendo, con provvedimento del 26.2.2024, che la ripetizione avvenisse attraverso trattenute di 72 rate a partire dalla prima rata utile.
Ha esposto, ancora, che, a seguito di verifica con l'associazione di categoria, aveva appurato che il superamento della soglia reddituale era dipeso dal pensionamento del marito, che a dicembre 2021 aveva iniziato a percepire € 1.500,00 mensili lordi.
Ha contestato, quindi, la legittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite fino al provvedimento di revoca, deducendo, in primo luogo, che il reddito coniugale nel 2021 era stato di € 1.500,00 lordi e che, pertanto, il relativo requisito sarebbe stato soddisfatto anche per tutto il 2022, con conseguente diritto di ritenere almeno l'importo di € 4.603,25. In secondo luogo, ha opposto l'irripetibilità dei ratei percepiti per prestazione assistenziale, invocando la disciplina ex artt. 13 Legge n.
412/1991 e 52 Legge n. 88/1989 e deducendo l'assenza di dolo in capo al percettore.
2 *
1.2 Costituendosi in giudizio, l' ha affermato, innanzitutto, che il requisito CP_1 reddituale deve essere valutato con riferimento all'anno di percezione delle somme, contestando che i redditi del 2021 possano sorreggere il diritto alla maggiorazione anche per il 2022. Ha invocato, inoltre, l'applicazione della disciplina codicistica dell'indebito, eccependo, in ogni caso, che l'art. 13 della Legge n. 412/1991 prevederebbe il termine di decadenza annuale per la ripetizione in assenza di dolo.
*** * ***
2. Procedendo con ordine, deve preliminarmente rilevarsi che, come emerge dalla documentazione agli atti (docc.
1-2 ricorrente), con la comunicazione di riliquidazione del 11 gennaio 2017 l' Controparte_1
aveva comunicato a il ricalcolo della
[...] Parte_1 pensione n. 044-260007000168 Cat. INVCIV a decorrere dal 1 febbraio 2020, individuando un debito complessivo, a carico dell'odierna ricorrente, di € 9.732,84; quindi, con comunicazione di “accertamento somme indebitamente percepite” del 16.1.2024, aveva precisato che la pretesa si fondava sulla revoca della maggiorazione sociale per superamento dei limiti di reddito familiare per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2024.
Tanto premesso, deve osservarsi, in punto di regime applicabile, che la Suprema
Corte ha già precisato che “la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede” (Cass. lav. n. 847/2024) e che, quindi, deve essere “applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale” (Cass. lav. n. 13915/2021), come accaduto nel caso di specie.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, pertanto, nel caso di specie non opera il regime tipico dell'indebito previdenziale, bensì quello dell'indebito assistenziale, in relazione al quale la Suprema Corte - escludendo l'operatività dell'art. 52 della Legge n. 88/1989, richiamato dall'art. 13 della Legge n. 412/1991 – ha anche già chiarito che “in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento
3 del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. lav. n. 28771/2018; Cass. lav., ord.
n. 13223/2020; Cass. lav. n. 5606/2023). Ciò rende, peraltro, irrilevante anche la previsione del termine di decadenza ex art. 13 della Legge n. 412/1991, invocato in via gradata dall' trattandosi di previsione non applicabile all'indebito CP_1 assistenziale (cfr. Cass. n. 1446/2008).
Esclusa, quindi, anche l'applicazione del regime codicistico ex art. 2033 c.c. invocato dal convenuto, deve ancora considerarsi, per quanto specificamente rileva ai fini di causa, che “l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. n.
26036/2019; Cass. lav. n. 516/2025); dolo comprovato che, peraltro, ricorre in situazioni limite, “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme" (Cass., Sez. Lav., n. 28771/2018).
La conclusione è, anzi, ancor più necessitata allorché il superamento del limite reddituale discenda - direttamente e unicamente - dal cumulo di più prestazioni di carattere previdenziale o assistenziale che vengano tutte concesse ed erogate dallo stesso posto che, in tal caso, la ripetizione dell'indebito deve Controparte_2 ritenersi preclusa dalla mera considerazione che il credito restitutorio si fonderebbe sull'errore della stessa parte pubblica, responsabile dell'esercizio negligente del potere-dovere di vigilanza. Diversamente opinando, del resto, si addosserebbe all'accipiens – che è il soggetto destinatario del controllo – il compito di controllare a propria volta la correttezza dell'operato dell' imponendo, di fatto, un onere di CP_1
4 diligenza ingiustificato, oltre che contrario alla logica generale che sottende ai rapporti tra amministrazione e privato.
Trattasi, ancora una volta, di principio confermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle CP_1 premesse. (…) Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere” (cfr., in parte motiva, ancora Cass. Lav., ord. n. 13223/2020).
*
2.1 Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, il ricorso è fondato e va accolto, dovendo essere dichiarata l'integrale irripetibilità dell'indebito.
Sotto il profilo oggettivo, infatti, è pacifico in giudizio che nessuna revoca espressa della maggiorazione sociale sia stata mai comunicata alla ricorrente sino ai provvedimenti datati 11-16 gennaio 2024 e che, in ragione delle date di erogazione, a tale momento fossero stati già corrisposti tutti i ratei richiesti in restituzione.
Né può affermarsi, come vorrebbe l' che il semplice venir meno del CP_1 requisito reddituale – peraltro, per effetto della corresponsione, in favore del marito della beneficiaria, della pensione erogata dal medesimo – Controparte_2 renderebbe di per sé il beneficio incompatibile con le esigenze assistenziali, dovendosi considerare, in senso contrario, che la revoca ha avuto per oggetto la sola prestazione accessoria della maggiorazione sociale, riconosciuta ex lege da luglio 2020 in ragione della titolarità della pensione di invalidità civile, che è sempre rimasta ferma e non è mai cessata.
In un simile quadro fattuale, pertanto, la ripetibilità dell'indebito restava subordinata alla prova del dolo dell'accipiens, che, tuttavia, nel caso di specie non solo
è rimasto pivo di allegazioni, ma deve anche ritenersi insussistente, non potendo ricollegarsi, per quanto già osservato, alla mera omessa comunicazione del sopravvenuto superamento della soglia di reddito derivante direttamente da una prestazione di natura previdenziale erogata dall' e che quindi l' già conosce o deve conoscere. CP_1 CP_1
5 Per tali ragioni, in definitiva, va dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di maggiorazione sociale da gennaio 2022 a gennaio 2024, con conseguente condanna dell' alla restituzione degli importi eventualmente già trattenuti a tale CP_1 titolo. Resta, quindi, superfluo l'esame della questione del criterio di imputazione annuale dei redditi utili ai fini della verifica del superamento della soglia limite.
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l' deve essere Controparte_1 condannato a rifondere le stesse alla ricorrente, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale concretamente svolta, essendo stata la causa – di natura documentale - discussa in prima udienza e rinviata per sole repliche e decisione. Spetta, infine, la richiesta maggiorazione ex art. 4, n. 1bis, D.M.
n. 55/2014, essendo stato l'atto redatto con collegamenti ipertestuali.
Le spese, liquidate direttamente in dispositivo secondo i suddetti criteri, devono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Considerata la complessità della controversia, riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, dichiara irripetibili le somme erogate a a titolo di maggiorazione Parte_1 sociale da gennaio 2022 a gennaio 2024 e, per l'effetto, condanna l' a Controparte_1 restituire alla ricorrente gli importi eventualmente già trattenuti a tale titolo;
condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
2.730,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Oldrini, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 18 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Oldrini, presso lo Studio del quale in Cremona, via della Vecchia Dogana n. 4, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – Oggetto: Indebito assistenziale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – l'
[...]
, per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa dell di ripetizione delle somme da CP_1 esso versate alla ricorrente da gennaio 2021 a gennaio 2024 a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile L. 118/71;
2. condannare l alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti CP_1 illegittimamente al fine di recuperare le suddette somme;
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio, incrementati al 30% come stabilito dall'art. 4 n°1-bis, del D.M. n°55/2014, oltre IVA, CPA, e spese generali, con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario”. Si è costituito l' , Controparte_1 contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversaria domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto Parte_2 infondato in fatto ed in diritto.
Spese ed onorari di causa rifusi.”.
All'esito della discussione, all'udienza del 18 marzo 2025, il Tribunale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008
*** * ***
1. La ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di restituzione, da parte dell' delle somme percepite dal 2022 a titolo CP_1 di maggiorazione sociale ex art. 38 Legge n. 488/2001.
A fondamento della domanda, ha premesso di essere invalida al 100%, già titolare di pensione di inabilità civile ex Legge n. 118/1971 e indennità di accompagnamento ex Legge n. 18/1980, e ha dedotto che, a partire dal 2020, le era stata riconosciuta anche la maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità civile, estesa dapprima con sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale e, poi, con il D.L. n. 104/2020.
Sennonché, con comunicazione di riliquidazione del 11.1.2024, il convenuto aveva contestato l'erogazione indebita di € 9.732,84, precisando, con successiva comunicazione del 16.1.2024, che essa derivava dalla revoca della maggiorazione per motivi reddituali e disponendo, con provvedimento del 26.2.2024, che la ripetizione avvenisse attraverso trattenute di 72 rate a partire dalla prima rata utile.
Ha esposto, ancora, che, a seguito di verifica con l'associazione di categoria, aveva appurato che il superamento della soglia reddituale era dipeso dal pensionamento del marito, che a dicembre 2021 aveva iniziato a percepire € 1.500,00 mensili lordi.
Ha contestato, quindi, la legittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite fino al provvedimento di revoca, deducendo, in primo luogo, che il reddito coniugale nel 2021 era stato di € 1.500,00 lordi e che, pertanto, il relativo requisito sarebbe stato soddisfatto anche per tutto il 2022, con conseguente diritto di ritenere almeno l'importo di € 4.603,25. In secondo luogo, ha opposto l'irripetibilità dei ratei percepiti per prestazione assistenziale, invocando la disciplina ex artt. 13 Legge n.
412/1991 e 52 Legge n. 88/1989 e deducendo l'assenza di dolo in capo al percettore.
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1.2 Costituendosi in giudizio, l' ha affermato, innanzitutto, che il requisito CP_1 reddituale deve essere valutato con riferimento all'anno di percezione delle somme, contestando che i redditi del 2021 possano sorreggere il diritto alla maggiorazione anche per il 2022. Ha invocato, inoltre, l'applicazione della disciplina codicistica dell'indebito, eccependo, in ogni caso, che l'art. 13 della Legge n. 412/1991 prevederebbe il termine di decadenza annuale per la ripetizione in assenza di dolo.
*** * ***
2. Procedendo con ordine, deve preliminarmente rilevarsi che, come emerge dalla documentazione agli atti (docc.
1-2 ricorrente), con la comunicazione di riliquidazione del 11 gennaio 2017 l' Controparte_1
aveva comunicato a il ricalcolo della
[...] Parte_1 pensione n. 044-260007000168 Cat. INVCIV a decorrere dal 1 febbraio 2020, individuando un debito complessivo, a carico dell'odierna ricorrente, di € 9.732,84; quindi, con comunicazione di “accertamento somme indebitamente percepite” del 16.1.2024, aveva precisato che la pretesa si fondava sulla revoca della maggiorazione sociale per superamento dei limiti di reddito familiare per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2024.
Tanto premesso, deve osservarsi, in punto di regime applicabile, che la Suprema
Corte ha già precisato che “la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede” (Cass. lav. n. 847/2024) e che, quindi, deve essere “applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale” (Cass. lav. n. 13915/2021), come accaduto nel caso di specie.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, pertanto, nel caso di specie non opera il regime tipico dell'indebito previdenziale, bensì quello dell'indebito assistenziale, in relazione al quale la Suprema Corte - escludendo l'operatività dell'art. 52 della Legge n. 88/1989, richiamato dall'art. 13 della Legge n. 412/1991 – ha anche già chiarito che “in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento
3 del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. lav. n. 28771/2018; Cass. lav., ord.
n. 13223/2020; Cass. lav. n. 5606/2023). Ciò rende, peraltro, irrilevante anche la previsione del termine di decadenza ex art. 13 della Legge n. 412/1991, invocato in via gradata dall' trattandosi di previsione non applicabile all'indebito CP_1 assistenziale (cfr. Cass. n. 1446/2008).
Esclusa, quindi, anche l'applicazione del regime codicistico ex art. 2033 c.c. invocato dal convenuto, deve ancora considerarsi, per quanto specificamente rileva ai fini di causa, che “l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. n.
26036/2019; Cass. lav. n. 516/2025); dolo comprovato che, peraltro, ricorre in situazioni limite, “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme" (Cass., Sez. Lav., n. 28771/2018).
La conclusione è, anzi, ancor più necessitata allorché il superamento del limite reddituale discenda - direttamente e unicamente - dal cumulo di più prestazioni di carattere previdenziale o assistenziale che vengano tutte concesse ed erogate dallo stesso posto che, in tal caso, la ripetizione dell'indebito deve Controparte_2 ritenersi preclusa dalla mera considerazione che il credito restitutorio si fonderebbe sull'errore della stessa parte pubblica, responsabile dell'esercizio negligente del potere-dovere di vigilanza. Diversamente opinando, del resto, si addosserebbe all'accipiens – che è il soggetto destinatario del controllo – il compito di controllare a propria volta la correttezza dell'operato dell' imponendo, di fatto, un onere di CP_1
4 diligenza ingiustificato, oltre che contrario alla logica generale che sottende ai rapporti tra amministrazione e privato.
Trattasi, ancora una volta, di principio confermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle CP_1 premesse. (…) Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere” (cfr., in parte motiva, ancora Cass. Lav., ord. n. 13223/2020).
*
2.1 Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, il ricorso è fondato e va accolto, dovendo essere dichiarata l'integrale irripetibilità dell'indebito.
Sotto il profilo oggettivo, infatti, è pacifico in giudizio che nessuna revoca espressa della maggiorazione sociale sia stata mai comunicata alla ricorrente sino ai provvedimenti datati 11-16 gennaio 2024 e che, in ragione delle date di erogazione, a tale momento fossero stati già corrisposti tutti i ratei richiesti in restituzione.
Né può affermarsi, come vorrebbe l' che il semplice venir meno del CP_1 requisito reddituale – peraltro, per effetto della corresponsione, in favore del marito della beneficiaria, della pensione erogata dal medesimo – Controparte_2 renderebbe di per sé il beneficio incompatibile con le esigenze assistenziali, dovendosi considerare, in senso contrario, che la revoca ha avuto per oggetto la sola prestazione accessoria della maggiorazione sociale, riconosciuta ex lege da luglio 2020 in ragione della titolarità della pensione di invalidità civile, che è sempre rimasta ferma e non è mai cessata.
In un simile quadro fattuale, pertanto, la ripetibilità dell'indebito restava subordinata alla prova del dolo dell'accipiens, che, tuttavia, nel caso di specie non solo
è rimasto pivo di allegazioni, ma deve anche ritenersi insussistente, non potendo ricollegarsi, per quanto già osservato, alla mera omessa comunicazione del sopravvenuto superamento della soglia di reddito derivante direttamente da una prestazione di natura previdenziale erogata dall' e che quindi l' già conosce o deve conoscere. CP_1 CP_1
5 Per tali ragioni, in definitiva, va dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di maggiorazione sociale da gennaio 2022 a gennaio 2024, con conseguente condanna dell' alla restituzione degli importi eventualmente già trattenuti a tale CP_1 titolo. Resta, quindi, superfluo l'esame della questione del criterio di imputazione annuale dei redditi utili ai fini della verifica del superamento della soglia limite.
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l' deve essere Controparte_1 condannato a rifondere le stesse alla ricorrente, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale concretamente svolta, essendo stata la causa – di natura documentale - discussa in prima udienza e rinviata per sole repliche e decisione. Spetta, infine, la richiesta maggiorazione ex art. 4, n. 1bis, D.M.
n. 55/2014, essendo stato l'atto redatto con collegamenti ipertestuali.
Le spese, liquidate direttamente in dispositivo secondo i suddetti criteri, devono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Considerata la complessità della controversia, riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, dichiara irripetibili le somme erogate a a titolo di maggiorazione Parte_1 sociale da gennaio 2022 a gennaio 2024 e, per l'effetto, condanna l' a Controparte_1 restituire alla ricorrente gli importi eventualmente già trattenuti a tale titolo;
condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
2.730,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Oldrini, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 18 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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