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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 18094/2023
TRA
, difeso dall'avv. CHIEFFALLO MARIO;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
;
[...]
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2023, il ricorrente in epigrafe espone di essere un docente e di essere inserito nella II^ fascia delle GPS e III^ delle GI, classe di concorso B014, A045 e A046.
Aggiunge di aver presentato, in data 19/5/2022, domanda di aggiornamento delle suddette graduatorie, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.
Deduce che l'amministrazione scolastica, ai fini della determinazione del punteggio, non ha tenuto conto del servizio di leva militare obbligatorio svolto dal ricorrente dall'11/1/2000 al 19/10/2002, in applicazione di quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, perché non prestato in costanza di servizio.
Tanto premesso, chiede:
«- riconoscere la validità del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 11.01.2000 al
19.10.2002; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso
B014 delle GPS pubblicate dall'ATP di Napoli, valide per il triennio
2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 punti in ragione d'anno per un toltale rettificato pari a 54,00; - riconoscere e attribuirgli, così, per le classi di concorso A045 e A046 delle GPS pubblicate dall'ATP di Napoli, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 punti in ragione d'anno per un toltale rettificato pari a
1 29,00; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93
c.p.c. ». Con Il e l' convenuti non si costituivano in giudizio, restando CP_1 contumaci.
La parte agisce poi, testualmente, «- nei confronti dei docenti inseriti nella II^ fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella III^ fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per la classe di concorso B014 – laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni- A045
- scienze economico aziendali-A046 - scienze giuridico economiche - valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 e pubblicate dall'ATP di Napoli», quali «- controinteressati-». Nei confronti di tali soggetti, chiede poi di autorizzare la «notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione Co dell'udienza sul sito internet istituzionale del ».
In parte qua il ricorso è nullo per mancata individuazione del convenuto.
L'utilizzo di forme alternative di notificazione, pure previsto agli artt.
150 e 151 c.p.c., non deroga, infatti, all'onere di preventiva individuazione del convenuto o dei convenuti posto dall'art. 414 c.p.c. e sanzionato a pena di nullità. La difficoltà di “identificazione” cui fa riferimento l'art. 150 c.p.c. (peraltro neppure invocato da parte attrice) non può ritenersi tout court sovrapponibile al concetto di individuazione.
Ma persino a voler ritenere sussistere uno spazio residuale nel quale l'onere di specifica individuazione del convenuto subisca una attenuazione, nel caso di specie non si verserebbe in una simile ipotesi. In proposito, la SC ha infatti chiarito che la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto, e della relativa "vocatio in ius", laddove la notificazione ex art. 150 c.p.c. sia resa necessaria da mere difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi), diversamente dal caso in cui esso sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17742 del
06/08/2014). Tale non sarebbe il caso di specie in cui non sussisteva alcun impedimento di carattere assoluto e di forza maggiore idoneo a consentire di agire nei confronti di soggetti indefiniti, tenuto conto della pubblicità delle graduatorie e dei diritti potestativi in capo ai candidati
2 conseguenti alla partecipazione a tali procedure.
La nullità in parte qua non incide sulla validità del procedimento giurisdizionale nei confronti degli altri convenuti, non sussistendo alcuna situazione riconducibile a una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soggetti collocati nella medesima graduatoria, segnatamente quelli che da un eventuale accoglimento della domanda potrebbero ricevere un pregiudizio.
Al riguardo, va osservato in premessa che le ipotesi di litisconsorzio necessario, per le quali è applicabile la speciale disciplina dell'art. 102
c.p.c., possono essere distinte in due gruppi: da un lato, vi sono tutti quei casi derivanti da una scelta del legislatore di carattere eccezionale, che a loro volta si possono suddividere nei due sottoinsiemi di litisconsorzio, c.d. propter opportunitatem, in cui il legislatore tende ad evitare il rischio di giudicati contraddittori, prescrivendo la partecipazione necessaria di tutti i soggetti direttamente coinvolti dagli accertamenti che si devono compiere, pur in assenza di una unicità della situazione giuridica oggetto dell'accertamento (cfr. ad es. art. 1000 c.c.; art. 18 l. 24/12/69 n. 990); e di litisconsorzio derivante da una legittimazione straordinaria accordata dal legislatore a soggetti che non sono parti del rapporto giuridico controverso, e per la quale la stessa legge prevede l'obbligo di chiamare in causa il titolare (es. art. 2900
c.c.). In entrambi i casi, l'esigenza del litisconsorzio non deriva da una necessità insita nella stessa situazione giuridica sostanziale, che per la sua inscindibilità imporrebbe sempre e comunque la strada del litisconsorzio, bensì da una scelta discrezionale del legislatore, dettata dall'esigenza di evitare giudicati contraddittori.
Diverso il caso del litisconsorzio c.d. propter tenorem rationis, in cui, cioè, anche a prescindere da una espressa previsione normativa, la necessità del litisconsorzio deriva direttamente dall'inscindibilità della situazione giuridica (plurisoggettiva) fatta valere in giudizio, tale per cui una pronuncia in assenza di talune delle parti titolari del rapporto giuridico, sarebbe inutiliter data. In alcuni casi è la stessa legge a chiarire espressamente che sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, come ad esempio, nell'ipotesi prevista dall'art. 784 c.p.c. Ma anche laddove il legislatore nulla preveda, l'applicabilità dell'art. 102
c.p.c. può farsi risalire direttamente dalla natura del rapporto giuridico, come nell'ipotesi di una azione diretta alla costituzione di una servitù coattiva, ai sensi dell'art. 1032 c.c., su di un fondo in comproprietà indivisa, per la cui idoneità a sfociare in una pronuncia di merito è necessario convenire in giudizio tutti i comproprietari (cfr. ad es. Sez.
2, Sentenza n. 941 del 26/01/1995).
3 Orbene, per quanto concerne i concorrenti inseriti in graduatoria nell'ambito di una procedura selettiva, nell'ipotesi in cui uno di essi impugni la suddetta graduatoria in sede giurisdizionale ordinaria, chiedendo una pronuncia di accertamento del diritto derivante da una diversa posizione in graduatoria ovvero di condanna dell'amministrazione, ad avviso del giudice adito, non può ravvisarsi né l'esistenza di un litisconsorzio necessario, né la necessità di notificare a tutti i concorrenti o anche solo a taluni di essi, l'atto introduttivo del relativo procedimento giurisdizionale. Sotto quest'ultimo profilo, non esiste nell'ordinamento processuale civile una previsione analoga a quella contenuta nell'Allegato 1/27 d.lgs. 02/07/10 n. 104 con riferimento al processo amministrativo. Peraltro, se tale norma fosse stata espressione di un principio generale, in virtù di un litisconsorzio propter tenorem rationis, allora nel regime previgente di cui all'art. 21 l. 06/12/71 n.
1034, che prevedeva come solo facoltativa la notifica a tutti i controinteressati, si sarebbe dovuto concludere per l'incostituzionalità della norma, per violazione dell'art. 24 Cost.
Sotto il primo profilo, la “trasmigrazione” del rapporto di pubblico impiego nell'orbita della giurisdizione ordinaria, si inserisce nell'ambito del processo di privatizzazione, in virtù del quale gli atti del datore di lavoro perdono la loro valenza pubblicistica per divenire meri atti di gestione del singolo rapporto. In quest'ottica, l'impugnativa della graduatoria, da parte del dipendente pubblico, per fare valere posizioni di diritto soggettivo connesse alla propria posizione, attiene esclusivamente alla posizione giuridica ed alla gestione del singolo rapporto.
Ma si tratta di domanda indipendente dalla posizione di altri eventuali concorrenti nella medesima graduatoria. In realtà, la posizione di questi ultimi è quella di meri aventi causa di una delle parti, soggetti come tali eventualmente all'efficacia riflessa del giudicato. Si pensi, ad esempio, alla posizione del subconduttore rispetto al procedimento di convalida di sfratto ex artt. 657 ss c.p.c. tra locatore e conduttore. Tali soggetti saranno dunque legittimati eventualmente a spiegare in un giudizio ordinario un intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 comma 2
c.p.c. ma non possono, in mancanza di una espressa previsione normativa, essere considerati litisconsorti necessari.
Né a diverse conclusioni può giungersi alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15912 del
07/07/2009; Sez. L, Sentenza n. 14914 del 05/06/2008), che individua sì una situazione di litisconsorzio necessario, ma facendo leva sul carattere costitutivo della sentenza ai sensi dell'art. 63 comma 2 d.lgs. 30/03/01 n.
165, laddove, per contro, nella specie, la tutela richiesta non comprende
4 altresì l'effetto della costituzione diretta del rapporto di lavoro.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il ricorrente lamenta che non gli sia stato riconosciuto il punteggio previsto per lo svolgimento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo, in applicazione di quanto previsto dall'O.M. n. 112\2022, perché non prestato in costanza di servizio.
Deduce che tale disposizione ministeriale contrasta con l'art. 485, comma
7, del Dlgs. n. 297/1994 e con l'art. 2050 del D.lgs. 66/2010 e il DM n.
201 del 25.05.2000.
L'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, espressamente prevede che: «il periodo di servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del D.Lgs.
n. 66/2000, rubricato “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Il rapporto tra primo e secondo comma va letto in modo tale da attribuire un senso alla duplice previsione. Non si può cioè adottare una interpretazione che renderebbe la seconda parte della norma una previsione già ricompresa nel testo della prima parte.
Tuttavia, nell'ottica, condivisibile, di uniformarsi al principio appena affermato, L'interpretazione data dal con l'art. 15 dell'OM n. CP_1
112/2022 secondo cui «Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina», è evidentemente quella di ritenere che il primo comma fornirebbe il criterio generale di attribuzione del punteggio, mentre il secondo comma però limiterebbe l'attribuzione del punteggio secondo il criterio di cui al primo comma ai soli periodi di servizio militare che siano stati svolti durante la pendenza di un rapporto di pubblico impiego.
In contrario, una interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto del principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost), nonché del principio generale stabilito all'art. 485 cit., impone di ritenere che il senso del secondo comma sia quello di specificare che, fermo restando il principio generale posto dal primo comma, laddove il servizio militare dovesse essere stato svolto nel corso di un rapporto di
5 impiego pubblico, ai fini dell'attribuzione del punteggio il periodo di svolgimento del servizio militare verrebbe assorbito all'interno del punteggio del rapporto di impiego, ovviamente cumulandosi con quest'ultimo ai fini della durata complessiva. In altri termini, mentre lo svolgimento del servizio militare al di fuori di un qualunque rapporto di impiego pubblico, comporta l'attribuzione dello stesso punteggio attribuito, genericamente, allo svolgimento di rapporti di impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ma ne resta concettualmente distinto, laddove, per contro, il servizio militare sia stato svolto senza soluzione di continuità con lo svolgimento di un rapporto di impiego (o interamente al suo interno, cioè durante il corso dello stesso), al concorrente verrà attribuito l'unico punteggio previsto per lo svolgimento di quello specifico rapporto pubblico tenendo conto del periodo di leva, periodo che in tal modo perderebbe la sua identità generica, per assorbire quella specifica del rapporto di impiego col quale si è saldato. La distinzione potrebbe rilevare ad esempio ai fini dell'esperienza specifica richiesta, laddove il punteggio fosse diverso, in ipotesi, per lo svolgimento di un determinato impiego pubblico che potrebbe dar luogo ad un punteggio maggiore rispetto alla generalità di altri impieghi pubblici. Si pensi al caso di una selezione che dia un certo punteggio per il periodo di svolgimento di un impiego pubblico, ma attribuisca un titolo o un punteggio più alto a chi abbia svolto un determinato periodo di lavoro nel settore pubblico della ricerca. In tal caso il punteggio maggiorato verrebbe attribuito per l'intero periodo, comprensivo del periodo di leva, in favore di chi, in ipotesi, avesse svolto il servizio militare durante l'impiego presso l'ente di ricerca pubblico.
La Cassazione ha in proposito chiarito che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8586 del
29/03/2024).
In motivazione, spiegano i giudici di legittimità, «questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che
6 anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi ... lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che
l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n.
3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass.
n. 15467/2021). ... Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore».
Deve pertanto concludersi nel senso che la norma di cui all'art. 15.6 dell'OM 112 del 2022 che prevede la valutazione del servizio in esame solo se prestato in costanza di rapporto, sia contraria alla disposizione di legge e vada disapplicata.
In accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente al punteggio per il titolo di servizio in esame, con riferimento alla classe concorsuale B014, A045 e A046 nelle GPS e GI valide per il biennio 2022-2024, con la condanna della amministrazione resistente, ad
7 attribuire il punteggio previsto in relazione al periodo relativo all'espletamento del servizio di leva militare obbligatorio con rettifica del punteggio complessivo e della posizione in graduatoria.
In particolare, va riconosciuto il diritto del ricorrente al riconoscimento e all'assegnazione in seno alle GPS e alle GI di ulteriori 12 punti in ragione d'anno per la classe B014, e di ulteriori 6 punti in ragione d'anno per le restanti classi di concorso A045 e A046.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara la validità del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dal ricorrente dal 11.01.2000 al 19.10.2002, e per l'effetto dichiara il diritto all'attribuzione:
- per la classe di concorso B014 delle GPS pubblicate dall'ATP di Napoli, valide per il triennio 2022/2024, del punteggio aggiuntivo di 12 punti in ragione d'anno per un totale rettificato pari a 54,00;
- per le classi di concorso A045 e A046 delle GPS pubblicate dall'ATP di
Napoli, valide per il triennio 2022/2024, del punteggio aggiuntivo di 12 punti in ragione d'anno per un toltale rettificato pari a 29,00;
b) condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 4629,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA
e CPA, con attribuzione.
Napoli, 13/03/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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