Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9282
CASS
Sentenza 3 settembre 1999

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La norma dell'art. 223 delle disposizioni di coordinamento del cod. di proc. pen., laddove stabilisce che, qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l'organo procedente debba anche oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo o di persona di sua fiducia da lui designata di presenziare alla stessa, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione dell'analisi è generalmente e normativamente prevista, ma non sia materialmente possibile per la deperibilità dei campioni da analizzare. Nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. Ne consegue che detta norma è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9282
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9282
    Data del deposito : 3 settembre 1999

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