Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
La norma dell'art. 223 delle disposizioni di coordinamento del cod. di proc. pen., laddove stabilisce che, qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l'organo procedente debba anche oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo o di persona di sua fiducia da lui designata di presenziare alla stessa, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione dell'analisi è generalmente e normativamente prevista, ma non sia materialmente possibile per la deperibilità dei campioni da analizzare. Nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. Ne consegue che detta norma è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9282 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso l'avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NE EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato CLAUDIO BENUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI D'APICE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 57/97 della Pretura di BOLZANO, depositata il 29/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Costa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 ME HE, con ricorso 19 aprile 1996 al ET di Bolzano, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione 12 marzo 1996 della Provincia di Bolzano - Ufficio osservatorio fitopatologico - con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di lire 600.000, per avere impiegato nella frutticultura l'"azinphos metil", in violazione dell'art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n.
9. Deduceva la violazione del diritto di difesa poiché il prelievo dei campioni e le analisi su di essi non erano state effettuate in contraddittorio con esso opponente. L'Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto il prelievo dei campioni era avvenuto alla presenza della figlia dell'opponente e le analisi effettuate in due distinti laboratori per garantirne la obbiettività. Il ET, con sentenza depositata il 29 gennaio 1997, accoglieva l'opposizione e annullava l'ingiunzione, affermando che trattandosi di analisi di campioni deperibili l'analisi doveva essere essere preceduta da avviso all'interessato, affinche potesse assistervi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 18 marzo 1997, il Direttore della Ripartizione agricoltura della Provincia di Bolzano, formulando due motivi di ricorso. Il ME resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 689 del 1981. Si premette in fatto che il prelievo di due campioni di foglie, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni di legge relative alla produzione integrata di frutta era avvenuto previo avviso alla ditta interessata, in assenza del proprietario del terreno non presentatosi per assistervi;
che i campioni furono analizzati in due distinti laboratori, i quali accertarono la presenza di un fitofarmaco vietato;
che dell'esito delle analisi fu dato avviso all'interessato, ME HE;
che, successivamente, gli fu dato avviso della facoltà di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e della facoltà di essere ascoltato e di far pervenire all'autorità competente scritti difensivi, che furono da lui inviati;
che a tali atti fece seguito la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di lire 600.000. Ciò premesso, a sostegno del motivo si deduce che l'interessato, dopo la comunicazione dell'esito positivo delle analisi, con il correlativo accertamento della violazione, non chiese la revisione dell'analisi ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 689 del 1981, con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, ma si limitò, negli scritti difensivi depositati in sede amministrativa, a contestare l'uso del fitofarmaco vietato. Essendo mancata la su detta richiesta, secondo l'Amministrazione ricorrente non può esservi stata violazione del diritto di difesa per non essere stata consentita la revisione.
Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata affermato, nel presupposto della irripetibilità delle analisi in relazione alla deteriorabilità dei campioni prelevati, la violazione del diritto di difesa, per non essere stato l'interessato, a mezzo di avviso, posto in condizione di assistere e di difendersi durante le analisi effettuate, mentre dagli atti non risulta affatto la detoriabilità dei campioni, cosicché l'interessato avrebbe potuto ottenerne la revisione ove l'avesse richiesta.
2 Va, pregiudizialmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente sulla base dell'asserita mancanza di autorizzazione alla proposizione del ricorso per cassazione, essendo stata depositata specifica autorizzazione della Provincia in data 12 febbraio 1997, nonché quella di improcedibilità relativa al deposito del ricorso e della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., risultando dagli atti che il su detto deposito è stato effettuato tempestivamente, essendo stato il ricorso notificato il 18 marzo 1997 e il deposito essendo avvenuto il 27 marzo 1997.
3 Nel merito il ricorso deve ritenersi infondato.
Il ET ha ritenuto illegittima l'ordinanza-ingiunzione impugnata sulla base dell'affermazione in fatto "della deperibilità del fogliame da analizzare per cui una revisione di analisi sarebbe stata comunque impossibile" e del principio in diritto secondo il quale "se sono effettuate analisi su sostanze deperibili, ai fini dell'accertamento di illeciti, la tutela del diritto di informazione e di difesa del cittadino trova attuazione nell'avviso, da dare al momento del campionamento, della data in cui avranno esecuzione le analisi", trovando la procedura prevista dall'art. 15 della legge n.689 del 1981 attuazione solo ove i campioni non siano deperibili,
come va desunto da quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 248 del 1983 e dall'art. 223 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo c.p.p. Quanto all'affermazione in fatto, alla sua base vi è una valutazione di merito in sè non illogica e come tale incensurabile in questa sede, con conseguente infondatezza del secondo motivo.
Il principio di diritto posto a fondamento della decisione deve ritenersi esatto sulla base delle considerazioni che seguono. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 248 del 1983, n. 469 del 1988 e n. 434 del 1990, ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune norme in materia di prelievi di campioni e di analisi degli stessi enunciando il principio, in relazione all'art. 24 della Costituzione, secondo il quale la mancata previsione dell'avviso agli interessati circa l'inizio delle operazioni di analisi di campioni di prodotti deteriorabili, per i quali non è possibile la revisione, non garantendo ad essi la possibilità di presenziare, eventualmente anche con l'assistenza di un consulente tecnico, all'unica analisi possibile, viola il loro diritto di difesa in relazione alla successiva instaurazione di un processo penale. Successivamente il legislatore, in sede di disposizioni di coordinamento del c.p.p., all'art. 223, ha statuito che "qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato dell'ora e del luogo ove le analisi vanno effettuate" e l'interessato o persona di sua fiducia da lui designata "possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico".
Trattasi di una norma che, nonostante sia collocata tra le disposizioni di coordinamento del c.p.p., ha valenza generale, come si evince dal suo tenore letterale, formulato in modo da riferirne il disposto a tutti gli accertamenti in materia di analisi di campione che si svolgano al di fuori del processo penale, nonché dalla sua ratio, che è quella di rendere conformi al dettato costituzionale tali accertamenti, svolgentisi in un momento e in una situazione in cui non può ancora conoscersi se potranno evidenziare un illecito, e se esso possa avere valenza penale o amministrativa. Detta norma, riferendosi all'ipotesi di analisi di campioni per le quali "non è prevista la revisione", in relazione alla sua ratio, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione dell'analisi, ancorché generalmente e normativamente prevista, non sia materialmente possibile, stante la deperibilità dei campioni. Inoltre, per il suo carattere generale, deve ritenersi riferibile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti amministrativi.
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stato data (all'interessato) comunicazione preventiva dell'ora e del luogo delle analisi, come prescritto da detto art. 223, anche il primo motivo è infondato, essendosi il procedimento svolto in violazione del diritto di difesa dell'interessato, a nulla rilevando che costui non avesse chiesto la revisione dell'analisi, essendo questa impossibile, stante il deperimento dei campioni.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna dell'opponente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in favore del ME nella misura di lire centoquarantamila per spese vive e lire seicentomia per onorari.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di lire centoquarantamila per spese vive e lire seicentomila per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 16 aprile 1999.