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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 3/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 774/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Andretta)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti De Feo e Marazza)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1404 del 14/2/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei Parte_1 confronti della di si dichiarava che, ai rapporti intercorsi tra le parti per i Controparte_1 CP_1 periodi 9/4/2016-24/4/2016 e 10/5/2016-13/5/2016, si applicava la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, respingendo le restanti pretese.
Il lavoratore interponeva appello, cui resisteva la . CP_1
Veniva disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con le note inviate telematicamente in data 27/5/2025, l'appellante - avendo vinto il concorso pubblico internazionale indetto dalla , anche se ancora in attesa di assunzione a tempo indeterminato - CP_1
“dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al gravame, con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, e chiede procedersi all'estinzione del giudizio previa accettazione di parte avversaria”.
Tale accettazione è pervenuta, da parte della , con le note inviate telematicamente il CP_1
30/5/2025, sicché va disposta l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., con compensazione delle spese processuali, come concordato da entrambi i contendenti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
Roma, 3/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL TE)