TAR Ancona, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 563
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Decreto cautelare 20 settembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
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Decreto presidenziale 1 febbraio 2025
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Sentenza 28 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 3 Cost. e art. 3 Regolamento Comunale

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 68/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L. 40/2004 nella parte in cui non prevede che il nato da tecniche di procreazione medicalmente assistita sia riconosciuto anche dalla madre intenzionale. Tale sentenza, avendo effetti retroattivi, rende illegittimo l'atto amministrativo adottato sulla base della norma incostituzionale. Il ricorso è fondato poiché la norma dichiarata incostituzionale è rilevante per definire le censure mosse dalla ricorrente e riguarda una modalità di esercizio del potere amministrativo legata all'attribuzione della qualifica di 'genitore'.

  • Accolto
    Violazione art. 31 Cost.

    La Corte Costituzionale ha altresì rilevato la violazione dell'art. 30 Cost. nella sentenza n. 68/2025, che è strettamente connesso all'art. 31 Cost. La decisione di incostituzionalità è quindi rilevante anche per questa censura.

  • Accolto
    Violazione art. 3 Cost. e art. 3 Regolamento Comunale

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 68/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L. 40/2004 nella parte in cui non prevede che il nato da tecniche di procreazione medicalmente assistita sia riconosciuto anche dalla madre intenzionale. Tale sentenza, avendo effetti retroattivi, rende illegittimo l'atto amministrativo adottato sulla base della norma incostituzionale. Il ricorso è fondato poiché la norma dichiarata incostituzionale è rilevante per definire le censure mosse dalla ricorrente e riguarda una modalità di esercizio del potere amministrativo legata all'attribuzione della qualifica di 'genitore'.

  • Accolto
    Violazione art. 31 Cost.

    La Corte Costituzionale ha altresì rilevato la violazione dell'art. 30 Cost. nella sentenza n. 68/2025, che è strettamente connesso all'art. 31 Cost. La decisione di incostituzionalità è quindi rilevante anche per questa censura.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 16 del Regolamento

    Sebbene la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025 abbia dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 8 della L. 40/2004, la motivazione della sentenza e i principi in essa affermati sono rilevanti per interpretare il Regolamento Comunale in modo conforme ai principi costituzionali. Il ricorso è fondato nel merito in quanto l'atto amministrativo è stato adottato sulla base di una norma che è stata dichiarata incostituzionale e tale incostituzionalità è strumentale alla definizione delle censure mosse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 563
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 563
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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