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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 30/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1660/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1660 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
, nato a [...] il [...]; Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...]; , nato a [...] il
[...] Parte_3
25.07.1980; personalmente e in qualità di eredi di elettivamente Persona_1
domiciliati in Caltagirone (CT), via P.pe Amedeo n. 18, presso lo studio professionale dell'avv.
Carmelo Cinnirella ( che li rappresenta e Email_1 difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Eleonora Sanzone, giusta procura in atti.
-ATTORI –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, P.IVA , con sede in Catania (CT), via S. Maria La Grande P.IVA_1
n. 5 ed ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina
( , giusta procura in atti. Email_2
-CONVENUTA –
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, P. IVA elettivamente domiciliata in Misterbianco (CT), via Cavour n. 207, P.IVA_2 presso lo studio professionale dell'avv. Pietro Recupero, giusta procura in atti;
-CONVENUTA –
Oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza dell'08.02.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 30.12.2014, ritualmente notificato, , Parte_1
e hanno adito, iure proprio e iure hereditatis, l'intestato Tribunale al Parte_2 Parte_3
fine di ottenere il risarcimento del danno lamentato per il decesso di , Persona_1 rispettivamente consorte e madre di costoro, convenendo in giudizio l' Controparte_1
e la quale impresa assicuratrice incaricata della
[...] Controparte_3
gestione del sinistro.
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto l'inadempimento della struttura ospedaliera convenuta, rassegnando che: 1) in data 23.07.2012, intorno alle ore 12.40, Persona_1
aveva accusato dolore al torace e alla spalla destra, pertanto, era stato richiesto
[...]
l'intervento del 118; 2) l'ambulanza, intervenuta dopo circa quaranta minuti, trasportava la paziente presso il Servizio di Pronto Soccorso del P.O. “Gravina” di Caltagirone, ove giungeva circa cinque minuti prima delle ore 14.00; 3) la sig.ra era giunta in Pronto Soccorso “cosciente e con Per_1 respirazione autonoma” e il Triage le aveva attribuito il codice giallo;
4) i sanitari hanno ritardato, dapprima ad acquisire la consulenza cardiologica (14.40), e poi a porre in essere le attività rianimatorie (che hanno dedotto essere iniziate alle ore 14.41 e concluse alle ore 15:00), cagionando il decesso della paziente.
Con comparsa del 13.03.2015, si è costituita l' la quale Controparte_3
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto società di servizi e non compagnia assicuratrice dell'Asp convenuta e ha dunque richiesto il rigetto della domanda.
Con comparsa del 01.04.2015, si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, che ha contestato la ricostruzione fornita dagli attori e la fondatezza della domanda
[...]
risarcitoria formulata e ne ha chiesto pertanto il rigetto.
L ha in particolare dedotto che i sanitari hanno agito immediatamente, eseguendo CP_4
prontamente le manovre rianimatorie e che il decesso è stato assolutamente inevitabile.
La causa è stata istruita mediante allegazione documentale e prove testimoniali.
In data 02.02.2020, gli attori hanno depositato istanza di ricusazione del precedente istruttore,
Got. Avv. Cattoretti, istanza che il Collegio ha rigettato con condanna della parte ricorrente a pena pecuniaria ex art. 54 comma 2, c.p.c. Riassunto il procedimento, la presente causa è stata assegnata all'odierno decidente e, all'udienza che precede, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************
In via preliminare, occorre rilevare l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, giusta verbale di mediazione con esito Contr negativo del 28.02.2014, (cfr. verbale Conciliando in atti), risultando pertanto verificatasi la condizione di procedibilità.
***************
Sempre in via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata nell'interesse della convenuta poiché depositata oltre il termine all'uopo assegnato CP_4
ex art. 190 c.p.c.
È parimenti inammissibile la richiesta di interrogatorio formale dell'attore Parte_1
, sia perché tardiva in quanto formulata per la prima volta dagli attori in comparsa
[...]
conclusionale, sia perché riguardante circostanze prive di carattere confessorio.
***************
L'azione proposta è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere in punto di diritto che, essendo oggetto del contendere l'azione risarcitoria per assunta tardiva ed inesatta/erronea prestazione medica, la stessa, secondo l'ormai granitico orientamento giurisprudenziale, ha natura contrattuale con conseguente applicazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1218 c.c. e seguenti, in quanto la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere (cfr. Cass. SS. UU., n.
577 del 2008).
Pertanto, la struttura ospedaliera risponde in via contrattuale, non soltanto delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, quali servizio alberghiero ed utilizzazione di attrezzature, ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari.
I suddetti principi sono stati recepiti dalla legge n. 24 del 2017, il cui art. 7, primo comma, dispone: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, che se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. La qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini contrattualistici determina rilevanti refluenze in ordine al riparto dell'onere probatorio.
Nella giurisprudenza di legittimità e di merito, è ormai pacifico che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento, mentre a carico della struttura è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass., n. 975 del 2009), ovvero causalmente estraneo all'operato del personale medico (e/o paramedico), ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo imputabile alla struttura medesima (cfr. Cass. civ. n. 6102/2015; Cass. S.U., n. 577 del 2008).
In altri termini, “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per
l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto
e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. civ. n. 16828 del 2018).
In sintesi, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e
l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (Cass.,
n. 20812 del 2018).
In ordine poi al criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente, i giudici di legittimità hanno affermato che: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41
c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010; cfr, anche Cass., n. 10050 del 2022; Cass., 26907 del 2020).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, si rileva che è pacifica la sussistenza del titolo negoziale, essendo incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che la paziente era affidata alle cure del Servizio di Pronto Soccorso del
P.O. “Gravina” di Caltagirone.
Ciò posto, gli attori, anche sulla scorta di quanto rilevato dal loro consulente tecnico, hanno individuato, quali cause del decesso della congiunta: il tempo impiegato nel trasporto di costei all'ospedale (circostanza rimasta labiale e comunque non rilevante in quanto riguardante soggetti diversi da quelli citati in giudizio) e la condotta dei sanitari del Pronto Soccorso, che avrebbero ritardato nell'effettuare le manovre rianimatorie.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, la paziente era giunta in P.S. qualche minuto prima delle 14.00 del 23.07.2012 “cosciente e con respirazione autonoma”; che le condizioni di salute della stessa erano improvvisamente peggiorate (essendo subentrata la fibrillazione ventricolare); che tuttavia i sanitari hanno ritardato, prima nell'acquisire le consulenze specialistiche
(14.40 e 14.41), e poi a porre in essere le attività rianimatorie, che hanno dedotto essere iniziate alle ore 14.41 e concluse con il decesso della paziente, intervenuto alle ore 15.00.
Parte attrice ha dunque allegato l'inadempimento dei sanitari che, avendo sottovalutato la situazione, avrebbero ritardato le cure, in tal modo cagionando il decesso della congiunta.
Per contro, parte convenuta ha dedotto, e anche documentato, l'insussistenza del lamentato inadempimento, fornendo prova, attraverso la produzione del verbale di P.S. n. 2012021871 del
23.07.2012, di aver prestato alla sig. la dovuta assistenza sanitaria immediatamente e senza Per_1
ritardo alcuno.
Dal verbale prodotto risulta infatti che la paziente è giunta al P.S del Presidio Ospedaliero di
Caltagirone in data 23.7.2012 alle ore 13.59; che alle ore 14.05 la medesima era già sottoposta alle manovre rianimatorie e che alle 14.36 è intervenuto il decesso.
Quanto al valore probatorio del verbale prodotto, giova ricordare che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (ex multis Cass. n. 27288/22).
Il contenuto fidefacente del referto è integrato dalla veridicità estrinseca di quanto riportato nel referto come constatato dal medico, nella sua veste di pubblico ufficiale, ovvero dei fatti oggetto di sua percezione diretta e del contenuto estrinseco delle dichiarazioni a lui rese, indipendentemente dalla loro intrinseca veridicità (cfr. Cass., n. 20214 del 2019).
Il predetto verbale, quindi, quale atto pubblico, costituisce, a norma dell'articolo 2699 c.c., prova legale, giacché i fatti, l'attività o le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, in esso rappresentate e cadute sotto la sua diretta percezione, devono intendersi provate, ex art. 2700 c.c., non potendo né il giudice, né le parti, effettuare valutazioni di segno contrario.
Orbene, di fronte a un documento assistito da fede privilegiata, l'unico strumento che consente di contestarne l'autenticità e di chiedere che ne sia accertata la falsità è la querela di falso di cui agli artt. 221 c.p.c. e seguenti, tale procedimento ha, infatti, proprio la finalità “di privare l'atto pubblico della sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” (cfr. Cass., n. 8362 del 2000; Cass., n. 18323 del 2007).
Ne consegue che, in assenza di querela di falso, come nel caso di specie, il giudice è tenuto a considerare le suddette dichiarazioni come le uniche fonti di prova fattualmente e giuridicamente attendibili, senz'alcuna possibilità di controprova, non essendo stata scalfita la valenza di prova documentale privilegiata costituita dal referto di pronto soccorso.
Né la denuncia-querela per il reato di falso presentata dagli attori – e prodotta in atti – ha effetto ablatorio su tale documento in quanto, mentre l'oggetto del procedimento civile di falsità è volto ad accertare se un documento, in quanto falso, debba essere privato della efficacia probatoria privilegiata che gli è propria, il giudizio penale, ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità penale dell'agente.
Alla luce di quanto rilevato, non essendo stata proposta querela di falso ex art. 221 c.p.c., le dichiarazioni contenute nel verbale di pronto soccorso, come anche le dichiarazioni sottoscritte rispettivamente dal dott. e dal dott. , costituiscono prova legale quanto alle Per_2 Per_3 circostanze relative agli orari di intervento, alla descrizione dei fatti accaduti e all'orario del decesso, trattandosi di fatti oggetto di percezione diretta da parte dei pubblici ufficiali che li hanno redatti. Quanto poi alle incongruenze tra i tempi di intervento e gli orarti registrati sul sistema operativo del P.S. lamentate dal parte attrice, è sufficiente rilevare che – come allegato e provato da parte convenuta – la redazione per iscritto del verbale e delle consulenze è avvenuta subito dopo la conclusione dei fatti ivi descritti.
Come si legge nella relazione del dirigente medico dott. (prot. n. 312 MCAU Persona_4
2013): “per quanto attiene le apparenti difformità tra i tempi di intervento e gli orari registrati sul sistema operativo del Pronto Soccorso si deve evidenziare che le annotazioni sul verbale e la stampa delle consulenze sono necessariamente successive ai fatti in quanto si è data precedenza alle manovre cliniche (improcrastinabili) rispetto alla parte descrittiva e burocratica;
l'assistenza alla paziente è stata prestata tra le ore 14:00 e le ore 14:36, le annotazioni della dott.ssa sono state Per_5
riportate alle ore 14:36, la consulenza cardiologica è stata stampata alle ore 14:40, la consulenza rianimatoria alle ore 14:41, il verbale è stato chiuso alle ore 15:00” (cfr. allegato n. 3 della produzione attrice).
Dalle risultanze istruttorie, emerge altresì che l'orario indicato per la richiesta delle consulenze specialistiche è successivo a quello effettivo in quanto, come di prassi, si era provveduto, stante l'urgenza, per via telefonica, e soltanto successivamente, il medico di turno aveva formalizzato le richieste.
Ed infatti il dott. , in occasione dell'udienza del 28.06.2016, ha riferito che “sono Per_2
stato contattato dal medico di guardia per intervenire in qualità di rianimatore nel corso di Pt_4 un arresto cardiaco” e che “nella fase successiva all'emergenza la dott.ssa la quale in Per_5 qualità di medico di guardia ha provveduto a raccogliere le nostre consulenze specialistiche” (cfr. verbale di udienza del 28.06.2016).
Né assume rilevanza alcuna la circostanza, evidenziata da parte attrice, relativa alla errata datazione (01.01.1900) delle richieste di consulenze specialistiche, in quanto le dichiarazioni – tra loro concordanti – rese dai sanitari ed attestanti l'ora del decesso e i fatti avvenuti, sono state redatte a mano, di talché risulta irrilevante ogni eventuale anomalia di registrazione del sistema telematico.
In definitiva, alla luce di quanto sin qui osservato, deve ritenersi provato ex art. 2700 c.c.:
1) che la sig. è giunta al P.S del Presidio Ospedaliero di Caltagirone in data 23.7.2012 Per_1
alle ore 13,59 (cfr. verbale di P.S.);
2) che, alle ore 14:05, quando è sopraggiunta la dott.ssa medico di guardia Persona_6
del P.S., la paziente era già sottoposta alle manovre rianimatorie, alla presenza del medico del turno precedente e dei rianimatori (cfr. verbale di P.S.);
3) che, all'arrivo del dott. , specialista cardiologo, alle ore 14.15, la paziente Persona_7 era “in arresto cardiocircolatorio, con IOT e già sottoposta a 4 scariche di defibrillatore. Si continuano le manovre di RCP e si erogano multiple scariche di defibrillatore precedute da somministrazioni ripetute di adrenalina, atropina e amiodarone” (cfr. consulenza redatta dal dott. ); Per_3
4) che, “dopo 13 scariche con defribrillatore bifasico e 10 fiale di adrenalina, considerata la refrattarietà del miocardio agli stimoli elettrici e farmacologici, alle ore 14.36 alla presenza di astolia all'ECG si constata il decesso” (cfr. consulenza redatta dal dott.
, medico di rianimazione); Per_2
5) che alle ore 14.36 è stato constatato il decesso (cfr. verbale di pronto soccorso e consulenze specialistiche).
Orbene, a fronte della fede privilegiata di cui sono dotati i documenti indicati, le circostanze sopra descritte devono considerarsi provate e non possono essere inficiate dalle dichiarazioni testimoniali.
Si rileva infine l'infondatezza dell'ulteriore doglianza di parte attrice, afferente alla circostanza che l'intervento del cardiologo (ore 14.15) sarebbe stato comunque tardivo rispetto alla tempistica prescritta dal protocollo adottato dall'azienda sanitaria convenuta.
Ed infatti, scrutinando la deliberazione n. 3054 del 23.12.2010 dell'
[...]
relativa alla “Adozione procedure diagnostico-terapeutiche e gestionali Controparte_1 nell'attività di pronto soccorso nei presidi ospedalieri aziendali”, prodotta da parte attrice, si evince la correttezza della tempistica seguita dai sanitari.
Ed infatti, nella citata deliberazione, relativa alla “Gestione del dolore toracico in Pronto
Soccorso”, non è prevista un'indicazione specifica della tempistica per la consulenza cardiologica, ma soltanto per l'ECG, la cui valutazione “viene ritenuta di competenza del medico di PS;
la lettura congiunta con il cardiologo è fortemente consigliata nei casi in cui vi siano dubbi interpretativi.
Qualora da parte del medico di Pronto Soccorso si ritenga utile il parere del cardiologo, la lettura congiunta dell'ECG è ritenuta prioritaria rispetto all'attivazione della consulenza che potrà essere espletata in un secondo momento”. L'ECG, in particolare, deve essere eseguito “entro 10 minuti dal momento dell'arrivo in PS se il dolore è in atto, il più precocemente possibile, se il dolore è cessato”
(cfr. par.
6.3 del protocollo allegato consulenza medica di parte).
Ciò posto, dal verbale di pronto soccorso si evince che la paziente è stata sottoposta a ECG e che alle 14.05 la paziente era già in fibrillazione ventricolare con in corso manovre rianimatorie; quindi, l'esame diagnostico risulta essere stato effettuato tempestivamente, ove si consideri l'orario d'ingresso della paziente in Pronto Soccorso (ore 13.59).
Alla luce di quanto sin qui rilevato, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, poiché
l'azienda convenuta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando l'insussistenza dell'inadempimento dedotto da parte attrice, ovvero il lamentato ritardo nell'esecuzione delle manovre rianimatorie, e dunque la non imputabilità alla condotta dei sanitari, del decesso della sig.ra
. Restano assorbite le ulteriori questioni proposte. Per_1
***************
La regolamentazione delle spese di lite segue il canone della soccombenza e dunque
[...]
, e devono essere condannati, in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 refusione delle spese processuali sostenute rispettivamente dall' Controparte_1
e dall' che vengono liquidate, come in dispositivo,
[...] Controparte_3
secondo i parametri recati dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore e della complessità della causa, nonché dell'attività concretamente svolta da ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
RIGETTA la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
CO , e , in solido tra loro, a rifondere, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore dell' , le spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_1
in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
CO , e , in solido tra loro, a rifondere in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di le spese del presente giudizio che si liquidano in € Controparte_3
2.906,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1660 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
, nato a [...] il [...]; Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...]; , nato a [...] il
[...] Parte_3
25.07.1980; personalmente e in qualità di eredi di elettivamente Persona_1
domiciliati in Caltagirone (CT), via P.pe Amedeo n. 18, presso lo studio professionale dell'avv.
Carmelo Cinnirella ( che li rappresenta e Email_1 difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Eleonora Sanzone, giusta procura in atti.
-ATTORI –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, P.IVA , con sede in Catania (CT), via S. Maria La Grande P.IVA_1
n. 5 ed ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina
( , giusta procura in atti. Email_2
-CONVENUTA –
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, P. IVA elettivamente domiciliata in Misterbianco (CT), via Cavour n. 207, P.IVA_2 presso lo studio professionale dell'avv. Pietro Recupero, giusta procura in atti;
-CONVENUTA –
Oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza dell'08.02.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 30.12.2014, ritualmente notificato, , Parte_1
e hanno adito, iure proprio e iure hereditatis, l'intestato Tribunale al Parte_2 Parte_3
fine di ottenere il risarcimento del danno lamentato per il decesso di , Persona_1 rispettivamente consorte e madre di costoro, convenendo in giudizio l' Controparte_1
e la quale impresa assicuratrice incaricata della
[...] Controparte_3
gestione del sinistro.
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto l'inadempimento della struttura ospedaliera convenuta, rassegnando che: 1) in data 23.07.2012, intorno alle ore 12.40, Persona_1
aveva accusato dolore al torace e alla spalla destra, pertanto, era stato richiesto
[...]
l'intervento del 118; 2) l'ambulanza, intervenuta dopo circa quaranta minuti, trasportava la paziente presso il Servizio di Pronto Soccorso del P.O. “Gravina” di Caltagirone, ove giungeva circa cinque minuti prima delle ore 14.00; 3) la sig.ra era giunta in Pronto Soccorso “cosciente e con Per_1 respirazione autonoma” e il Triage le aveva attribuito il codice giallo;
4) i sanitari hanno ritardato, dapprima ad acquisire la consulenza cardiologica (14.40), e poi a porre in essere le attività rianimatorie (che hanno dedotto essere iniziate alle ore 14.41 e concluse alle ore 15:00), cagionando il decesso della paziente.
Con comparsa del 13.03.2015, si è costituita l' la quale Controparte_3
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto società di servizi e non compagnia assicuratrice dell'Asp convenuta e ha dunque richiesto il rigetto della domanda.
Con comparsa del 01.04.2015, si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, che ha contestato la ricostruzione fornita dagli attori e la fondatezza della domanda
[...]
risarcitoria formulata e ne ha chiesto pertanto il rigetto.
L ha in particolare dedotto che i sanitari hanno agito immediatamente, eseguendo CP_4
prontamente le manovre rianimatorie e che il decesso è stato assolutamente inevitabile.
La causa è stata istruita mediante allegazione documentale e prove testimoniali.
In data 02.02.2020, gli attori hanno depositato istanza di ricusazione del precedente istruttore,
Got. Avv. Cattoretti, istanza che il Collegio ha rigettato con condanna della parte ricorrente a pena pecuniaria ex art. 54 comma 2, c.p.c. Riassunto il procedimento, la presente causa è stata assegnata all'odierno decidente e, all'udienza che precede, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************
In via preliminare, occorre rilevare l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, giusta verbale di mediazione con esito Contr negativo del 28.02.2014, (cfr. verbale Conciliando in atti), risultando pertanto verificatasi la condizione di procedibilità.
***************
Sempre in via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata nell'interesse della convenuta poiché depositata oltre il termine all'uopo assegnato CP_4
ex art. 190 c.p.c.
È parimenti inammissibile la richiesta di interrogatorio formale dell'attore Parte_1
, sia perché tardiva in quanto formulata per la prima volta dagli attori in comparsa
[...]
conclusionale, sia perché riguardante circostanze prive di carattere confessorio.
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L'azione proposta è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere in punto di diritto che, essendo oggetto del contendere l'azione risarcitoria per assunta tardiva ed inesatta/erronea prestazione medica, la stessa, secondo l'ormai granitico orientamento giurisprudenziale, ha natura contrattuale con conseguente applicazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1218 c.c. e seguenti, in quanto la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere (cfr. Cass. SS. UU., n.
577 del 2008).
Pertanto, la struttura ospedaliera risponde in via contrattuale, non soltanto delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, quali servizio alberghiero ed utilizzazione di attrezzature, ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari.
I suddetti principi sono stati recepiti dalla legge n. 24 del 2017, il cui art. 7, primo comma, dispone: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, che se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. La qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini contrattualistici determina rilevanti refluenze in ordine al riparto dell'onere probatorio.
Nella giurisprudenza di legittimità e di merito, è ormai pacifico che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento, mentre a carico della struttura è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass., n. 975 del 2009), ovvero causalmente estraneo all'operato del personale medico (e/o paramedico), ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo imputabile alla struttura medesima (cfr. Cass. civ. n. 6102/2015; Cass. S.U., n. 577 del 2008).
In altri termini, “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per
l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto
e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. civ. n. 16828 del 2018).
In sintesi, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e
l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (Cass.,
n. 20812 del 2018).
In ordine poi al criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente, i giudici di legittimità hanno affermato che: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41
c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010; cfr, anche Cass., n. 10050 del 2022; Cass., 26907 del 2020).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, si rileva che è pacifica la sussistenza del titolo negoziale, essendo incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che la paziente era affidata alle cure del Servizio di Pronto Soccorso del
P.O. “Gravina” di Caltagirone.
Ciò posto, gli attori, anche sulla scorta di quanto rilevato dal loro consulente tecnico, hanno individuato, quali cause del decesso della congiunta: il tempo impiegato nel trasporto di costei all'ospedale (circostanza rimasta labiale e comunque non rilevante in quanto riguardante soggetti diversi da quelli citati in giudizio) e la condotta dei sanitari del Pronto Soccorso, che avrebbero ritardato nell'effettuare le manovre rianimatorie.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, la paziente era giunta in P.S. qualche minuto prima delle 14.00 del 23.07.2012 “cosciente e con respirazione autonoma”; che le condizioni di salute della stessa erano improvvisamente peggiorate (essendo subentrata la fibrillazione ventricolare); che tuttavia i sanitari hanno ritardato, prima nell'acquisire le consulenze specialistiche
(14.40 e 14.41), e poi a porre in essere le attività rianimatorie, che hanno dedotto essere iniziate alle ore 14.41 e concluse con il decesso della paziente, intervenuto alle ore 15.00.
Parte attrice ha dunque allegato l'inadempimento dei sanitari che, avendo sottovalutato la situazione, avrebbero ritardato le cure, in tal modo cagionando il decesso della congiunta.
Per contro, parte convenuta ha dedotto, e anche documentato, l'insussistenza del lamentato inadempimento, fornendo prova, attraverso la produzione del verbale di P.S. n. 2012021871 del
23.07.2012, di aver prestato alla sig. la dovuta assistenza sanitaria immediatamente e senza Per_1
ritardo alcuno.
Dal verbale prodotto risulta infatti che la paziente è giunta al P.S del Presidio Ospedaliero di
Caltagirone in data 23.7.2012 alle ore 13.59; che alle ore 14.05 la medesima era già sottoposta alle manovre rianimatorie e che alle 14.36 è intervenuto il decesso.
Quanto al valore probatorio del verbale prodotto, giova ricordare che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (ex multis Cass. n. 27288/22).
Il contenuto fidefacente del referto è integrato dalla veridicità estrinseca di quanto riportato nel referto come constatato dal medico, nella sua veste di pubblico ufficiale, ovvero dei fatti oggetto di sua percezione diretta e del contenuto estrinseco delle dichiarazioni a lui rese, indipendentemente dalla loro intrinseca veridicità (cfr. Cass., n. 20214 del 2019).
Il predetto verbale, quindi, quale atto pubblico, costituisce, a norma dell'articolo 2699 c.c., prova legale, giacché i fatti, l'attività o le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, in esso rappresentate e cadute sotto la sua diretta percezione, devono intendersi provate, ex art. 2700 c.c., non potendo né il giudice, né le parti, effettuare valutazioni di segno contrario.
Orbene, di fronte a un documento assistito da fede privilegiata, l'unico strumento che consente di contestarne l'autenticità e di chiedere che ne sia accertata la falsità è la querela di falso di cui agli artt. 221 c.p.c. e seguenti, tale procedimento ha, infatti, proprio la finalità “di privare l'atto pubblico della sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” (cfr. Cass., n. 8362 del 2000; Cass., n. 18323 del 2007).
Ne consegue che, in assenza di querela di falso, come nel caso di specie, il giudice è tenuto a considerare le suddette dichiarazioni come le uniche fonti di prova fattualmente e giuridicamente attendibili, senz'alcuna possibilità di controprova, non essendo stata scalfita la valenza di prova documentale privilegiata costituita dal referto di pronto soccorso.
Né la denuncia-querela per il reato di falso presentata dagli attori – e prodotta in atti – ha effetto ablatorio su tale documento in quanto, mentre l'oggetto del procedimento civile di falsità è volto ad accertare se un documento, in quanto falso, debba essere privato della efficacia probatoria privilegiata che gli è propria, il giudizio penale, ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità penale dell'agente.
Alla luce di quanto rilevato, non essendo stata proposta querela di falso ex art. 221 c.p.c., le dichiarazioni contenute nel verbale di pronto soccorso, come anche le dichiarazioni sottoscritte rispettivamente dal dott. e dal dott. , costituiscono prova legale quanto alle Per_2 Per_3 circostanze relative agli orari di intervento, alla descrizione dei fatti accaduti e all'orario del decesso, trattandosi di fatti oggetto di percezione diretta da parte dei pubblici ufficiali che li hanno redatti. Quanto poi alle incongruenze tra i tempi di intervento e gli orarti registrati sul sistema operativo del P.S. lamentate dal parte attrice, è sufficiente rilevare che – come allegato e provato da parte convenuta – la redazione per iscritto del verbale e delle consulenze è avvenuta subito dopo la conclusione dei fatti ivi descritti.
Come si legge nella relazione del dirigente medico dott. (prot. n. 312 MCAU Persona_4
2013): “per quanto attiene le apparenti difformità tra i tempi di intervento e gli orari registrati sul sistema operativo del Pronto Soccorso si deve evidenziare che le annotazioni sul verbale e la stampa delle consulenze sono necessariamente successive ai fatti in quanto si è data precedenza alle manovre cliniche (improcrastinabili) rispetto alla parte descrittiva e burocratica;
l'assistenza alla paziente è stata prestata tra le ore 14:00 e le ore 14:36, le annotazioni della dott.ssa sono state Per_5
riportate alle ore 14:36, la consulenza cardiologica è stata stampata alle ore 14:40, la consulenza rianimatoria alle ore 14:41, il verbale è stato chiuso alle ore 15:00” (cfr. allegato n. 3 della produzione attrice).
Dalle risultanze istruttorie, emerge altresì che l'orario indicato per la richiesta delle consulenze specialistiche è successivo a quello effettivo in quanto, come di prassi, si era provveduto, stante l'urgenza, per via telefonica, e soltanto successivamente, il medico di turno aveva formalizzato le richieste.
Ed infatti il dott. , in occasione dell'udienza del 28.06.2016, ha riferito che “sono Per_2
stato contattato dal medico di guardia per intervenire in qualità di rianimatore nel corso di Pt_4 un arresto cardiaco” e che “nella fase successiva all'emergenza la dott.ssa la quale in Per_5 qualità di medico di guardia ha provveduto a raccogliere le nostre consulenze specialistiche” (cfr. verbale di udienza del 28.06.2016).
Né assume rilevanza alcuna la circostanza, evidenziata da parte attrice, relativa alla errata datazione (01.01.1900) delle richieste di consulenze specialistiche, in quanto le dichiarazioni – tra loro concordanti – rese dai sanitari ed attestanti l'ora del decesso e i fatti avvenuti, sono state redatte a mano, di talché risulta irrilevante ogni eventuale anomalia di registrazione del sistema telematico.
In definitiva, alla luce di quanto sin qui osservato, deve ritenersi provato ex art. 2700 c.c.:
1) che la sig. è giunta al P.S del Presidio Ospedaliero di Caltagirone in data 23.7.2012 Per_1
alle ore 13,59 (cfr. verbale di P.S.);
2) che, alle ore 14:05, quando è sopraggiunta la dott.ssa medico di guardia Persona_6
del P.S., la paziente era già sottoposta alle manovre rianimatorie, alla presenza del medico del turno precedente e dei rianimatori (cfr. verbale di P.S.);
3) che, all'arrivo del dott. , specialista cardiologo, alle ore 14.15, la paziente Persona_7 era “in arresto cardiocircolatorio, con IOT e già sottoposta a 4 scariche di defibrillatore. Si continuano le manovre di RCP e si erogano multiple scariche di defibrillatore precedute da somministrazioni ripetute di adrenalina, atropina e amiodarone” (cfr. consulenza redatta dal dott. ); Per_3
4) che, “dopo 13 scariche con defribrillatore bifasico e 10 fiale di adrenalina, considerata la refrattarietà del miocardio agli stimoli elettrici e farmacologici, alle ore 14.36 alla presenza di astolia all'ECG si constata il decesso” (cfr. consulenza redatta dal dott.
, medico di rianimazione); Per_2
5) che alle ore 14.36 è stato constatato il decesso (cfr. verbale di pronto soccorso e consulenze specialistiche).
Orbene, a fronte della fede privilegiata di cui sono dotati i documenti indicati, le circostanze sopra descritte devono considerarsi provate e non possono essere inficiate dalle dichiarazioni testimoniali.
Si rileva infine l'infondatezza dell'ulteriore doglianza di parte attrice, afferente alla circostanza che l'intervento del cardiologo (ore 14.15) sarebbe stato comunque tardivo rispetto alla tempistica prescritta dal protocollo adottato dall'azienda sanitaria convenuta.
Ed infatti, scrutinando la deliberazione n. 3054 del 23.12.2010 dell'
[...]
relativa alla “Adozione procedure diagnostico-terapeutiche e gestionali Controparte_1 nell'attività di pronto soccorso nei presidi ospedalieri aziendali”, prodotta da parte attrice, si evince la correttezza della tempistica seguita dai sanitari.
Ed infatti, nella citata deliberazione, relativa alla “Gestione del dolore toracico in Pronto
Soccorso”, non è prevista un'indicazione specifica della tempistica per la consulenza cardiologica, ma soltanto per l'ECG, la cui valutazione “viene ritenuta di competenza del medico di PS;
la lettura congiunta con il cardiologo è fortemente consigliata nei casi in cui vi siano dubbi interpretativi.
Qualora da parte del medico di Pronto Soccorso si ritenga utile il parere del cardiologo, la lettura congiunta dell'ECG è ritenuta prioritaria rispetto all'attivazione della consulenza che potrà essere espletata in un secondo momento”. L'ECG, in particolare, deve essere eseguito “entro 10 minuti dal momento dell'arrivo in PS se il dolore è in atto, il più precocemente possibile, se il dolore è cessato”
(cfr. par.
6.3 del protocollo allegato consulenza medica di parte).
Ciò posto, dal verbale di pronto soccorso si evince che la paziente è stata sottoposta a ECG e che alle 14.05 la paziente era già in fibrillazione ventricolare con in corso manovre rianimatorie; quindi, l'esame diagnostico risulta essere stato effettuato tempestivamente, ove si consideri l'orario d'ingresso della paziente in Pronto Soccorso (ore 13.59).
Alla luce di quanto sin qui rilevato, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, poiché
l'azienda convenuta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando l'insussistenza dell'inadempimento dedotto da parte attrice, ovvero il lamentato ritardo nell'esecuzione delle manovre rianimatorie, e dunque la non imputabilità alla condotta dei sanitari, del decesso della sig.ra
. Restano assorbite le ulteriori questioni proposte. Per_1
***************
La regolamentazione delle spese di lite segue il canone della soccombenza e dunque
[...]
, e devono essere condannati, in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 refusione delle spese processuali sostenute rispettivamente dall' Controparte_1
e dall' che vengono liquidate, come in dispositivo,
[...] Controparte_3
secondo i parametri recati dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore e della complessità della causa, nonché dell'attività concretamente svolta da ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
RIGETTA la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
CO , e , in solido tra loro, a rifondere, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore dell' , le spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_1
in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
CO , e , in solido tra loro, a rifondere in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di le spese del presente giudizio che si liquidano in € Controparte_3
2.906,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore