Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
(P.Iva Parte_1
, con l'Avv. Massimo Maiora P.IVA_1
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
( , e nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
13/08/1961 ), con l'Avv. Orazio Arena. C.F._2
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21 gennaio 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.).
______________
Delle tre domande di cui all'atto di citazione (“Preliminarmente, sospendere gli effetti dell'ordinanza n.8313/2023, nelle more del giudizio, inaudita altera parte;
II. Rendere inefficace e priva di effetti la sopra citata ordinanza impugnata in virtù di quanto esposto in fatto ed in diritto e per l'effetto
1
III. Accertare il danno subìto dalla e la relativa perdita di chance e per l'effetto Controparte_3
condannare i resistenti sig.ri e al risarcimento del danno CP_1 CP_2
subìto da quantificarsi almeno in misura uguale a quanto richiesto nel ricorso NRG.8313/2023, oppure in maniera equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia”), le prime due sono di impossibile giuridico accoglimento, palese essendo che per il fine perseguito, vale a dire l'impugnazione di un'ordinanza cautelare, soccorre piuttosto l'istituto del reclamo ex art. 669 terdecies c. p. c., la terza è infondata già a livello di prospettazione, intrinsecamente contraddittoria;
infatti, tale prospettazione – sfrondata dell'ampia digressione in diritto (di cui alle pagg. 2 e ss. dell'atto di citazione), nella quale sono contemporaneamente richiamati gli istituti dell'annullabilità del contratto, della rescissione, dell'ingiustificato arricchimento, e persino richiamata la teorica del negozio giuridico, con la prioritaria distinzione tra atti e fatti giuridici – fa scaturire la sussistenza del danno di cui si chiede il risarcimento dal “volontario rifiuto di consegnare i macchinari e i materiali rimasti in loco” da parte degli avversari, contemporaneamente affermando che tale condotta consegue ad un accordo tra le parti: la contraddizione sta nel fatto che tutti i motivi di critica portati avanti nell'atto di citazione rispetto a tale accordo ne presuppongono comunque una efficacia destinata a venire meno soltanto mercè
l'annullamento o la rescissione dell'accordo stesso, pronunzie costitutive non fatte contemporaneamente oggetto di domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate in Euro 3.282,00 (secondo il d. m. 55/2014 per le quattro fasi espletate e lo scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 26.000.00, ex art. 5, co. 6, d. m. cit.; con il massimo abbattimento di tutti i parametri, avuto riguardo al tenore delle difese di parte vittoriosa e alla immediata rimessione in decisione, senza raccoglimento di prova costituenda).
P. Q. M.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente decidendo nella causa iscritta in epigrafe,
2 rigetta tutte le domande di parte attrice;
condanna
[...]
a rifondere e Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro Controparte_2
3.282,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d.
m. cit.
Catania 22 gennaio 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
3