Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 34787/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2024
da
1) Parte 1
Nato a Casorezzo (MI) in data 25 aprile 1963 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F. 1 residente in [...] con gli Avv. Maria Carla Barbarito e Alessandro Simeone presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
Nata a Legnano (MI) in data 31 agosto 1970 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Veronica Sica presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casorezzo (MI) in data 30.07.1995
(anno 1995, atto n. 10, parte II, serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza n. 5392/2020 del Tribunale di Milano pubblicata il 16.09.2020 con i seguenti figli: nato il [...]PE_1
PE 2 nata il [...]
PE 3 , nata il [...]
FATTO
All'udienza del 20.02.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c. avendo raggiunto un accordo e, con Decreto del 25.02.2025 il Giudice delegato ha procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. rimettendo la causa al Collegio per la decisione. In data 3 marzo 2025 le parti, con note sottoscritte hanno meglio precisato l'accordo raggiunto nei seguenti termini
Parte 1 e Parte 2 come sopra rappresentati e difesi, chiedono che il Tribunale a modifica integrale della sentenza di divorzio n. 5392/2020 così come successivamente modificata dal decreto n. 20877/2022, voglia
A) omologare le seguenti condizioni:
1. Mantenimento di R_ 1.1 Parte 1 contribuirà al mantenimento della figlia R_ , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica:
- versando alla madre convivente, entro il giorno 5 di ogni mese e tramite bonifico bancario, l'importo mensile di € 1.000,00, a titolo di concorso al suo mantenimento ordinario, con prima rivalutazione gennaio 2024, base gennaio 2023;
- versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e tramite bonifico bancario, a titolo di concorso alle spese di locazione, l'importo di € 275,00 mensili, con rivalutazione monetaria Istat come indicata nel contratto di locazione;
il contributo alle spese locatizie verrà corrisposto dal Signor Parte 1 sino a quando la figlia R_ sarà convivente con la madre e sinché non raggiungerà l'indipendenza economica oppure non essendo economicamente autosufficiente avrà lasciato definitivamente la casa della madre;
- tenendo a proprio carico, ovvero rimborsando in caso di anticipazione, il 100% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nelle Linee Guida del Tribunale e della Corte d'appello di Milano del 14.11.17, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- i genitori concordano che il padre verserà a PE 3 , con bonifico su conto corrente intestato esclusivamente alla stessa, l'importo annuo di € 1.000,00 entro il 1° maggio di ogni anno, a partire dall'anno 2025, a titolo di contributo alle spese di vacanza di R_ senza alcun obbligo di rendicontazione e/o documentazione delle spese effettivamente sostenute dalla medesima;
importo soggetto a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dal maggio 2026. 2. Mantenimento di PE 2 e PE 1
2.1 I genitori concordano che a far data dalla domanda (ottobre 2024) nulla è più dovuto per il mantenimento di PE_2 e PE 1 , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti hanno già regolato, come da verbale di udienza del 17 gennaio 2025, la restituzione di quanto pagato in eccedenza per il mantenimento di PE 2
3. Assegno divorzile
3.1 A integrale conferma della sentenza di divorzio, Parte 1 verserà alla Signora Pt 2
[...] a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, la somma di €
2.000,00, oltre alla rivalutazione annuale monetaria ISTAT, prima decorrenza mese di novembre 2020.
B) Dare atto delle seguenti pattuizioni raggiunte dalle parti 4. Casa coniugale 4.1 Nell'ambito della sistemazione dei rapporti tra le parti e quale elemento indispensabile per la soluzione della crisi Parte 2 si obbliga a cedere a che si obbliga ad accettare, Parte 1 la propria quota di proprietà, pari al 30%, dell'immobile e box pertinenziale siti in Casorezzo (MI), Via
Caravaggio n. 25 (e così identificati al NCEU: 1) abitazione: A/7, foglio 2, n. 305, sub 1, classe 5, cons.
10,5 vani, redita € 1.003,22, sup.cat. tot. 324 mq;
2) box: C/6, foglio 2, n. 305, sub 2, classe 1, cons. 83 mq, redita € 184,32, sup. cat. tot. 98 mq) al prezzo di € 194.130,00
(centonovanta quattromila cento trenta//00) da corrispondersi in unica soluzione con assegno circolare al rogito notarile, che dovrà essere stipulato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che recepirà le presenti condizioni, salvo buon fine della stipula della fideiussione di cui al punto 5.2. Il presente accordo vale reciprocamente come contratto preliminare. Le parti concordano che la cessione avrà ad oggetto la casa familiare, con annesse pertinenze e quote delle parti comuni, indipendentemente da eventuali errori od omissione nella identificazione catastale sopra riportata.
4.2. Il Signor Pt 1 comunicherà entro i 15 giorni precedenti il rogito, il nominativo e i riferimenti del notaio rogante e la data del rogito. Parte 2 si obbliga a consegnare, contestualmente al rogito di cui al punto 4.1, tutte le chiavi relative alla casa coniugale in suo possesso, tra cui le chiavi delle tre porte blindate, le chiavi della cassaforte, le chiavi del cancello pedonale, il telecomando del cancello carraio e del basculante box, il telecomando dell'impianto di allarme. 4.3. Parte_2 preleverà i beni ed effetti personali propri e di R_ e Per 2 siti all'interno della casa coniugale, entro 30 giorni dal rogito di cui al punto 4.1, in un'unica soluzione e quanto ai tempi e alle modalità, previo accordo con il Signor Pt_1 Nello specifico, Parte 2 preleverà i seguenti beni: i) beni appartenenti a Parte 2 album foto nell'armadio all'ingresso; porta foto con fotografie sulle mensole di vetro in soggiorno;
biglietti dei figli (cornici sopra il comò in camera padronale); lampada bianca acquistata da lei posta sul tavolino all'angolo dei divani;
abiti personali nella cabina armadio;
scarpe personali nella scarpiera bagno dei figli;
collezione libri di C. CP_1
(libreria soppalco); borse personali nell'armadio ingresso;
scatola oggetti Juventus del padre della
Signora Pt 2 (nell'armadio camera figlie); bicchieri della mamma della Signora Pt 2 (nell'armadio sopra televisore in soggiorno); oggetti personali contenuti nella scatola in cantina;
ii) beni appartenenti a R_ e Controparte_2 album foto nell'armadio all'ingresso; porta foto con fotografie sulle mensole di vetro in soggiorno;
coppe e trofei sportivi in camera delle figlie;
giochi da tavolo nell'armadio all'ingresso; selezione di libri e oggetti personali nella camera da letto delle figlie;
pinne; scarpette mare;
maschere e boccagli in ripostiglio cantina;
abiti scarpe e borse delle figlie in camera delle figlie e nell'armadio ingresso. 4.4 Parte 2 si obbliga a trasferire la propria resistenza anagrafica, attualmente fissata nell'immobile di Casorezzo, Via Caravaggio n. 25 di cui al punto 4.1 in diverso luogo entro 30 giorni dal rogito di cui al punto 4.1.
5. Garanzie 5.1 Parte 2 si obbliga, contestualmente al rogito di cui al punto 4.1, a provvedere alla cancellazione di tutte le ipoteche dalla stessa iscritte sui beni immobili di proprietà di Parte 1
a garanzia degli obblighi di mantenimento. Parte 2 iscriverà nuova ipoteca (o procederà alla riduzione della precedente nel caso fossero state iscritte, nelle more, nuove ipoteche) sull'immobile di
Casorezzo, Via Caravaggio n. 25, per l'importo di € 650.000,00. 5.2 Parte 1 si obbliga a stipulare presso primario istituto bancario una fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni per l'importo di € 150.000,00, a garanzia degli obblighi di cui ai punti 1.1 e
3.1. con esclusione del beneficio di preventiva escussione, della durata di quattro anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di fideiussione. Il testo del contratto di fideiussione verrà inviato alla Signora
Pt 2 15 giorni prima del rogito di cui al punto 4.1. La Signora Pt_2 a fronte del rilascio della fideiussione, essendo pienamente garantita per il proprio credito a formazione progressiva per un importo complessivo di € 800.000,00, si obbliga a non iscrivere ulteriori ipoteche sui beni intestati o cointestati a
Parte_1 eccezione fatta per l'ipoteca di cui al punto 5.1. 6. Varie Parte 2 si obbliga a rinunciare agli atti del procedimento possessorio pendente tra le parti 6.1.
(Tribunale di Milano - R.G. 25301/2023 - Dott. Salmeri) all'udienza del 9 aprile 2025, con compensazione si obbliga ad accettare tale rinuncia e a corrispondere a Pt 2 delle spese di lite;
Parte 1 tramite assegno circolare da consegnare all'udienza stessa, la somma di € 5.000,00 a titolo di
[...] rifusione delle spese di mediazione e di indennità per mancato ripristino dello stato dei luoghi. Parte 2 si impegna a rimettere la denunzia-querela sporta nei confronti di Parte_1 6.2.
[...] in data 29 marzo 2023 e dichiara espressamente di non aver depositato nei confronti di
Parte_1 altre o diverse denunzie e/o querele. Parte_1 si obbliga ad accettare l'avvenuta rimessione. Rimessione e accettazione saranno formalizzate entro i 10 giorni successivi al rogito di cui al punto 4.1. 6.3. Le parti dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra fino alla data del 20 febbraio
2025, eccezion fatta per l'adempimento di quanto previsto nell'emananda sentenza che accoglierà le conclusioni qui formulate.
7. Spese
7.1. Spese di lite compensate e rinunzia dei difensori ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 5392/2020 del Tribunale di
Milano pubblicata il 16.09.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come sopra trascritti
3) Conferma nel resto per quanto di ragione;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai