TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 13903 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dr.ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 13903/2024 promossa da con il patrocinio dell'avv. LUPO ALESSANDRA giusta procura in atti Parte_1 ricorrente contro
_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore , nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Alla S.V. Ill.ma affinché Voglia, previe le declaratorie di rito, anche inaudita altera parte ex art. 473 bis .15 c.p.c.
In via provvisoria ed urgente pronunciare decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 473 bis n. 15 disponendo
l'affidamento super esclusivo della minore alla madre;
l'assegnazione alla signora della casa familiare con gli arredi che la compongono;
Parte_1 prevedere che il padre possa vedere la IA, qualora ne faccia richiesta e previa valutazione della sua dipendenza dall'alcol e delle capacità genitoriali dello stesso disporre che il padre contribuisca al mantenimento della IA versando alla signora Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese somma non inferiore ad euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a concorrere al 50% nelle spese straordinarie dei figli come da Protocollo del Tribunale di Torino
In via definitiva
Confermare l'affidamento super esclusivo della IA minore alla madre
Confermare l'assegnazione della casa familiare alla signora Parte_1
Prevedere visite padre minore secondo le indicazioni che emergeranno dalla valutazione del SERD
Porre a carico del signor assegno di concorso al mantenimento della IA minore _1 di importo non inferiore ad euro 400 mensili, ovvero la veriore somma che si riterrà di giustizia, da versarsi alla signora entro il giorno cinque di ciascun mese e rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT
Porre a carico del signor il 50% delle spese straordinarie dei figli minori come da _1 Protocollo del Tribunale di Torino
Condannare il signor a rifondere allo Stato le spese di giustizia anticipate per la _1 signora ” Parte_1
Per il PM nulla ha opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La minore è nata a [...] il [...] dalla relazione tra Persona_1
e non coniugati, i quali hanno cessato da tempo la Parte_1 _1 convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato in data 29.07.2024 ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato a sé della IA minore , Persona_1 l'assegnazione della casa familiare a proprio favore, la regolamentazione delle visite padre-IA secondo indicazioni del SERD ed un contributo a carico del resistente per il mantenimento della minore, quantificato in E. 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 08.01.2025 compariva personalmente il sig. non costituito e senza CP_1 l'assistenza di un difensore. Il Giudice Relatore, rilevata l'irritualità della notifica, ne disponeva il rinnovo.
All'udienza del 07.05.2025 parte ricorrente veniva interrogata liberamente e all'esito rassegnava le proprie conclusioni.
Con ordinanza 24.06.2025 il Giudice Relatore, ritenuta la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
***
Preliminarmente il Collegio conferma la validità della notifica del ricorso effettuata nei confronti del resistente.
La notifica è stata effettuata presso l'indirizzo di domicilio/dimora del resistente in Romania, dal medesimo dichiarato in udienza (v. verbale d'udienza del 8.1.25), ed è stata ricevuta dalla madre del predetto, sig.ra in data 3.2.25. Persona_2
Non sussiste incertezza alcuna in ordine alla persona cui l'atto notificando è stato consegnato e ricevuto posto che detta persona è chiaramente identificabile tramite il nome riportato in stampatello ( ”) e la sua qualifica (“Mam”). Il resistente ha, del resto, in udienza Persona_2 riferito di abitare a casa della madre (v. verbale udienza 8.1.25) e la notifica è stata per l'appunto effettuata nei confronti del resistente presso la madre.
Si evidenzia, peraltro, come sia indubbio che il abbia avuto conoscenza del presente CP_1 procedimento vuoi perché comparso personalmente alla prima udienza vuoi perché più volte sentito dai Servizi territoriali vuoi perché è stata prodotta in giudizio la comunicazione a mezzo e-mail in data 3.4.25 proveniente dall'avv. Gaetini per conto del sig. ed indirizzata alla difesa della CP_1 ricorrente, avente il seguente contenuto: “Gentile Collega, ha preso contatti con noi il signor il quale ci ha comunicato di aver ricevuto la notifica di un ricorso a Tuo nome per la CP_1 epigrafata. Visto che lo stesso risiede in Romania, sono a chiederTi la cortesia di volerci trasmettere l'atto notificato” (cfr. doc. dep. il 19.5.25).
Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, la ricorrente ha instato per l'affidamento esclusivo rafforzato a sé della IA , assumendo che la convivenza con il sia divenuta Per_1 CP_1 insopportabile a causa delle condotte dell'ex compagno, avendo egli iniziato ad abusare di sostanze alcooliche e avendola, da ubriaco, più volte insultata ed offesa anche alla presenza della bambina;
inoltre, il resistente si sarebbe occupato molto poco della IA quando viveva in Italia e, da quando si è trasferito in Romania, se ne sarebbe disinteressato, anche sotto il profilo del mantenimento.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per i motivi che seguono.
Il resistente non ha inteso costituirsi nel presente giudizio, con ciò manifestando disinteresse per le vicende relative alla IA.
Emerge dalle relazioni dei Servizi territoriali che il vive in Romania e da quasi un CP_1 anno non ha più rapporti con la bambina perché, a suo dire, “bloccato” su whatsapp e facebook.
Tuttavia, il resistente non ha assunto alcuna concreta iniziativa, neppure nel presente giudizio, intesa a recuperare i rapporti con la IA e tale comportamento, in uno con il trasferimento all'estero senza preoccuparsi delle sorti della IA, denota disinteresse o comunque scarsa attenzione nei riguardi della stessa.
La ricorrente ha, peraltro, lamentato che il ha smesso di provvedere al CP_1 mantenimento della IA e l'inadempimento deve ritenersi provato in difetto di prova contraria che sarebbe stato precipuo onere del resistente fornire.
Alla luce delle circostanze esposte, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della minore alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva tutte le decisioni anche di maggior interesse per la vita della prole, apparendo questa la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, crescita e accudimento di . Per_1
La minore è risultata stare bene con la madre da cui è adeguatamente accudita e non sono stati rilevati dal Servizio di Psicologia elementi di preoccupazione in relazione alla minore. Lo stesso resistente, del resto, in occasione dei colloqui con gli operatori psico-sociali, ha riconosciuto che sta bene con la madre (v. rel. SS del 11.12.24 e rel. NPI del 18.12.24). Per_1
L'affidamento esclusivo rafforzato appare, dunque, il regime maggiormente confacente all'interesse della bambina in quanto la condotta tenuta dal e la distanza geografica rendono CP_1 obiettivamente difficile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
A supporto di tale conclusione si richiama il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affido esclusivo all'altro genitore” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/07/2022, n. 21823).
In punto collocazione abitativa, si dispone che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno, non essendo stata formulata contraria domanda e non essendovi ragione per modificare tale assetto di vita della bambina.
La casa familiare viene assegnata alla madre in quanto genitore collocatario della prole minore.
Per quanto concerne la frequentazione padre-IA, in considerazione della protratta assenza dei rapporti tra la minore ed il genitore e delle ritrosie mostrate da che si è dichiarato Per_1 arrabbiata con il padre e non disponibile, in questo momento, a sentirlo né ad incontrarlo (v. rel. SS e NPI/Psicologia), si dispone che, qualora il ne faccia richieste, la ripresa degli incontri CP_1 avvenga secondo le modalità e con le tempistiche meglio viste dagli operatori psico-sociali, almeno inizialmente alla presenza di personale educativo che possa svolgere una funzione facilitante della relazione.
Passando agli aspetti economici, la signora ha riferito di vivere a Nichelino con il Pt_1 figlio maggiore (studente universitario) e la IA in una casa ATC in locazione con canone Per_1 mensile pari a € 180,00, di lavorare come colf 15 ore a settimana con una retribuzione pari a € 650,00 euro al mese, di percepire l'assegno unico di 233,00 euro circa (v. estratti c/c). Il Sig.
invece, risulta domiciliato presso la madre in Romania e ivi aver trovato lavoro in una ditta CP_1 che si occupa di manutenzione delle strade (v. rel. SS del 11.12.24), a riprova di una effettiva capacità lavorativa.
Tenuto conto di tali circostanze nonché dell'età della minore e dei compiti di accudimento e mantenimento diretto della stessa gravanti, allo stato, in via esclusiva sulla madre, dev'essere posto a carico del un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento della minore che pare equo quantificare in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in dispositivo. Detto contributo è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese di lite, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione di riferimento da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria e di scritti difensivi conclusivi.
Essendo la ricorrente parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato viene disposto il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 dpr 115/02, in conformità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato della IA minore alla madre con facoltà per Per_1 quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare, con gli arredi che la compongono, a favore della ricorrente;
Parte_1
DISPONE che il padre, ove manifesti interesse e ne faccia richiesta, possa incontrare la minore secondo modalità e tempistiche meglio viste dagli operatori psico-sociali, almeno inizialmente alla presenza di personale educativo che possa svolgere una funzione facilitante della relazione. Autorizza gli operatori sin d'ora ad introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti al regime di frequentazione padre-IA stimati compatibili il benessere della minore;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, corrisponda a _1
, a titolo di contributo al mantenimento della IA , entro il 5 di ogni mese, Parte_1 Per_1 l'assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa di Torino;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA alla refusione a favore di _1 (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) delle spese del presente Parte_1 procedimento che si liquidano in complessivi € 2.905, oltre spese prenotate a debito e/o anticipate dall'Erario, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, DISPONENDO che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi territoriali per il tramite dei Servizi di Sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dr.ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 13903/2024 promossa da con il patrocinio dell'avv. LUPO ALESSANDRA giusta procura in atti Parte_1 ricorrente contro
_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore , nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Alla S.V. Ill.ma affinché Voglia, previe le declaratorie di rito, anche inaudita altera parte ex art. 473 bis .15 c.p.c.
In via provvisoria ed urgente pronunciare decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 473 bis n. 15 disponendo
l'affidamento super esclusivo della minore alla madre;
l'assegnazione alla signora della casa familiare con gli arredi che la compongono;
Parte_1 prevedere che il padre possa vedere la IA, qualora ne faccia richiesta e previa valutazione della sua dipendenza dall'alcol e delle capacità genitoriali dello stesso disporre che il padre contribuisca al mantenimento della IA versando alla signora Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese somma non inferiore ad euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a concorrere al 50% nelle spese straordinarie dei figli come da Protocollo del Tribunale di Torino
In via definitiva
Confermare l'affidamento super esclusivo della IA minore alla madre
Confermare l'assegnazione della casa familiare alla signora Parte_1
Prevedere visite padre minore secondo le indicazioni che emergeranno dalla valutazione del SERD
Porre a carico del signor assegno di concorso al mantenimento della IA minore _1 di importo non inferiore ad euro 400 mensili, ovvero la veriore somma che si riterrà di giustizia, da versarsi alla signora entro il giorno cinque di ciascun mese e rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT
Porre a carico del signor il 50% delle spese straordinarie dei figli minori come da _1 Protocollo del Tribunale di Torino
Condannare il signor a rifondere allo Stato le spese di giustizia anticipate per la _1 signora ” Parte_1
Per il PM nulla ha opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La minore è nata a [...] il [...] dalla relazione tra Persona_1
e non coniugati, i quali hanno cessato da tempo la Parte_1 _1 convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato in data 29.07.2024 ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato a sé della IA minore , Persona_1 l'assegnazione della casa familiare a proprio favore, la regolamentazione delle visite padre-IA secondo indicazioni del SERD ed un contributo a carico del resistente per il mantenimento della minore, quantificato in E. 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 08.01.2025 compariva personalmente il sig. non costituito e senza CP_1 l'assistenza di un difensore. Il Giudice Relatore, rilevata l'irritualità della notifica, ne disponeva il rinnovo.
All'udienza del 07.05.2025 parte ricorrente veniva interrogata liberamente e all'esito rassegnava le proprie conclusioni.
Con ordinanza 24.06.2025 il Giudice Relatore, ritenuta la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
***
Preliminarmente il Collegio conferma la validità della notifica del ricorso effettuata nei confronti del resistente.
La notifica è stata effettuata presso l'indirizzo di domicilio/dimora del resistente in Romania, dal medesimo dichiarato in udienza (v. verbale d'udienza del 8.1.25), ed è stata ricevuta dalla madre del predetto, sig.ra in data 3.2.25. Persona_2
Non sussiste incertezza alcuna in ordine alla persona cui l'atto notificando è stato consegnato e ricevuto posto che detta persona è chiaramente identificabile tramite il nome riportato in stampatello ( ”) e la sua qualifica (“Mam”). Il resistente ha, del resto, in udienza Persona_2 riferito di abitare a casa della madre (v. verbale udienza 8.1.25) e la notifica è stata per l'appunto effettuata nei confronti del resistente presso la madre.
Si evidenzia, peraltro, come sia indubbio che il abbia avuto conoscenza del presente CP_1 procedimento vuoi perché comparso personalmente alla prima udienza vuoi perché più volte sentito dai Servizi territoriali vuoi perché è stata prodotta in giudizio la comunicazione a mezzo e-mail in data 3.4.25 proveniente dall'avv. Gaetini per conto del sig. ed indirizzata alla difesa della CP_1 ricorrente, avente il seguente contenuto: “Gentile Collega, ha preso contatti con noi il signor il quale ci ha comunicato di aver ricevuto la notifica di un ricorso a Tuo nome per la CP_1 epigrafata. Visto che lo stesso risiede in Romania, sono a chiederTi la cortesia di volerci trasmettere l'atto notificato” (cfr. doc. dep. il 19.5.25).
Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, la ricorrente ha instato per l'affidamento esclusivo rafforzato a sé della IA , assumendo che la convivenza con il sia divenuta Per_1 CP_1 insopportabile a causa delle condotte dell'ex compagno, avendo egli iniziato ad abusare di sostanze alcooliche e avendola, da ubriaco, più volte insultata ed offesa anche alla presenza della bambina;
inoltre, il resistente si sarebbe occupato molto poco della IA quando viveva in Italia e, da quando si è trasferito in Romania, se ne sarebbe disinteressato, anche sotto il profilo del mantenimento.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per i motivi che seguono.
Il resistente non ha inteso costituirsi nel presente giudizio, con ciò manifestando disinteresse per le vicende relative alla IA.
Emerge dalle relazioni dei Servizi territoriali che il vive in Romania e da quasi un CP_1 anno non ha più rapporti con la bambina perché, a suo dire, “bloccato” su whatsapp e facebook.
Tuttavia, il resistente non ha assunto alcuna concreta iniziativa, neppure nel presente giudizio, intesa a recuperare i rapporti con la IA e tale comportamento, in uno con il trasferimento all'estero senza preoccuparsi delle sorti della IA, denota disinteresse o comunque scarsa attenzione nei riguardi della stessa.
La ricorrente ha, peraltro, lamentato che il ha smesso di provvedere al CP_1 mantenimento della IA e l'inadempimento deve ritenersi provato in difetto di prova contraria che sarebbe stato precipuo onere del resistente fornire.
Alla luce delle circostanze esposte, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della minore alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva tutte le decisioni anche di maggior interesse per la vita della prole, apparendo questa la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, crescita e accudimento di . Per_1
La minore è risultata stare bene con la madre da cui è adeguatamente accudita e non sono stati rilevati dal Servizio di Psicologia elementi di preoccupazione in relazione alla minore. Lo stesso resistente, del resto, in occasione dei colloqui con gli operatori psico-sociali, ha riconosciuto che sta bene con la madre (v. rel. SS del 11.12.24 e rel. NPI del 18.12.24). Per_1
L'affidamento esclusivo rafforzato appare, dunque, il regime maggiormente confacente all'interesse della bambina in quanto la condotta tenuta dal e la distanza geografica rendono CP_1 obiettivamente difficile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
A supporto di tale conclusione si richiama il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affido esclusivo all'altro genitore” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/07/2022, n. 21823).
In punto collocazione abitativa, si dispone che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno, non essendo stata formulata contraria domanda e non essendovi ragione per modificare tale assetto di vita della bambina.
La casa familiare viene assegnata alla madre in quanto genitore collocatario della prole minore.
Per quanto concerne la frequentazione padre-IA, in considerazione della protratta assenza dei rapporti tra la minore ed il genitore e delle ritrosie mostrate da che si è dichiarato Per_1 arrabbiata con il padre e non disponibile, in questo momento, a sentirlo né ad incontrarlo (v. rel. SS e NPI/Psicologia), si dispone che, qualora il ne faccia richieste, la ripresa degli incontri CP_1 avvenga secondo le modalità e con le tempistiche meglio viste dagli operatori psico-sociali, almeno inizialmente alla presenza di personale educativo che possa svolgere una funzione facilitante della relazione.
Passando agli aspetti economici, la signora ha riferito di vivere a Nichelino con il Pt_1 figlio maggiore (studente universitario) e la IA in una casa ATC in locazione con canone Per_1 mensile pari a € 180,00, di lavorare come colf 15 ore a settimana con una retribuzione pari a € 650,00 euro al mese, di percepire l'assegno unico di 233,00 euro circa (v. estratti c/c). Il Sig.
invece, risulta domiciliato presso la madre in Romania e ivi aver trovato lavoro in una ditta CP_1 che si occupa di manutenzione delle strade (v. rel. SS del 11.12.24), a riprova di una effettiva capacità lavorativa.
Tenuto conto di tali circostanze nonché dell'età della minore e dei compiti di accudimento e mantenimento diretto della stessa gravanti, allo stato, in via esclusiva sulla madre, dev'essere posto a carico del un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento della minore che pare equo quantificare in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in dispositivo. Detto contributo è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese di lite, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione di riferimento da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria e di scritti difensivi conclusivi.
Essendo la ricorrente parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato viene disposto il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 dpr 115/02, in conformità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato della IA minore alla madre con facoltà per Per_1 quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare, con gli arredi che la compongono, a favore della ricorrente;
Parte_1
DISPONE che il padre, ove manifesti interesse e ne faccia richiesta, possa incontrare la minore secondo modalità e tempistiche meglio viste dagli operatori psico-sociali, almeno inizialmente alla presenza di personale educativo che possa svolgere una funzione facilitante della relazione. Autorizza gli operatori sin d'ora ad introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti al regime di frequentazione padre-IA stimati compatibili il benessere della minore;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, corrisponda a _1
, a titolo di contributo al mantenimento della IA , entro il 5 di ogni mese, Parte_1 Per_1 l'assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa di Torino;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA alla refusione a favore di _1 (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) delle spese del presente Parte_1 procedimento che si liquidano in complessivi € 2.905, oltre spese prenotate a debito e/o anticipate dall'Erario, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, DISPONENDO che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi territoriali per il tramite dei Servizi di Sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia