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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott.ssa Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott.ssa Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott.ssa Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 2 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 70 dell'anno 2022, proposta da:
, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura speciale Parte_1
in atti, dagli avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino, presso il cui domicilio digitale è
elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 14 giugno 2018, aveva Parte_1
convenuto in giudizio il e l' Controparte_2 [...]
, esponendo di aver prestato e di prestare ancora servizio Controparte_3 presso il Liceo Scientifico di Cagliari “Antonio Pacinotti”, ininterrottamente dal 1° luglio 2001,
in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, in realtà,
dissimulavano un rapporto di lavoro subordinato.
Il ricorrente aveva allegato che le sue mansioni di adibizione erano corrispondenti a quelle proprie del profilo di assistente amministrativo, come da sempre specificate nel CCNL Scuola,
meglio dettagliate in ricorso, con un impegno orario pari 30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 14.00), a fronte del corrispettivo annuo lordo risultante dai cedolini paga in atti.
aveva, in particolare, evidenziato che il suo lavoro, anche per quanto Parte_1
riguardava la costante soggezione al potere direttivo, gerarchico, disciplinare e di controllo del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi in nulla si distingueva,
in punto di fatto, da quello del personale legato all'amministrazione da un formale rapporto di pubblico impiego ed inquadrato nel profilo anzidetto.
In ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro, aveva, quindi, sostenuto il ricorrente, egli aveva, quindi, maturato il diritto di vedersi riconosciute, in virtù del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e delle previsioni contenute nell'art. 2126 c.c., le differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire qualora fosse stato inquadrato nel profilo di assistente amministrativo B/1 CCNL Scuola, compresi tredicesima mensilità, ferie, t.f.r. e scatti di anzianità, con il consequenziale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio medio tempore maturata, nonché con il riconoscimento della regolarizzazione contributiva.
Inoltre, aveva aggiunto in virtù dell'abusivo ricorso, da parte Parte_1
dell'amministrazione convenuta, alla contrattazione a termine, la quale era stata utilizzata per esigenze di carattere stabile e ordinario e non, invece, come previsto dall'art. 36 D.Lgs.
165/2001, per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, egli aveva maturato il diritto di
2 vedersi risarcito il danno subito, il quale, tenuto conto dei criteri indicati dalla Suprema Corte nei suoi più recenti indirizzi, delle dimensioni del fenomeno del lavoro precario pubblico, degli anni di precariato da lui subiti, della sua età anagrafica, delle aspettative di stabilizzazione e di ogni altro elemento utile, doveva essere quantificato nella misura massima prevista dall'art. 32,
comma 5, legge 183/2010.
Tanto premesso, il ricorrente aveva concluso come segue:
“1) accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il
[...]
si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la Controparte_2
qualifica di assistente amministrativo, con decorrenza dalla data di inizio della prestazione
lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto) o
da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver
reiteratamente prorogato il rapporto a tempo determinato intervenuto con la parte ricorrente, in
violazione di norme di legge e contrattuali;
3) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze
retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali maturati dalla data del 01/07/2001 di inizio
del rapporto lavorativo (o da diversa data ritenuta di giustizia) fino alla data del 31/08/2018
(data in cui cessa l'ultimo contratto) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data
ritenuta di giustizia da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte
ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola
con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima
mensilità, del t.f.r., degli scatti di anzianità e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente
amministrativo, ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente, oltre oneri
assistenziali e previdenziali, e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere alla parte Controparte_2
ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali,
3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione dei termini apposti ai contratti
ripetutamente stipulati dall'esponente con conseguente nullità degli stessi e per l'effetto
condannare il al risarcimento di tutti i Controparte_2
danni, patrimoniali e non, subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art.
36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore del
ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto
percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella
diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione
equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
5) determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla
ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la
diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle
relative somme;
6) adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica del
ricorrente”.
***
Le amministrazioni convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, avevano preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle ragioni di credito vantate dal Pt_1
anteriormente al quinquennio antecedente la notifica del ricorso, deducendo, per il resto,
l'infondatezza delle domande proposte e concludendo per il rigetto delle medesime.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1041/2021 del 7 ottobre 2021, dopo avere istruito la causa mediante interrogatorio libero del ricorrente, prova per testi e produzioni documentali,
aveva accolto parzialmente le domande proposte da dichiarando la Parte_1
illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti dal 1
4 luglio 2001 al 31 agosto 2018, accertando l'avvenuto svolgimento in fatto, nel medesimo periodo, di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'amministrazione scolastica, con mansioni corrispondenti a quelle di Assistente Amministrativo, cat. B1, CCNL Scuola,
condannando il all'accantonamento in favore del ricorrente del TFR, e compensando nella CP_4
misura di 2/3 le spese di lite, con condanna delle amministrazioni convenute alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte.
In particolare, il primo giudice aveva accertato che il ricorrente aveva svolto dall'1 luglio 2001 al
31 agosto 2018 attività lavorativa presso l'ufficio di segreteria del a Parte_2
Cagliari, in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 81/2000, che l'assunzione di era stata disposta Pt_1
per lo svolgimento di ordinarie attività di segreteria, ossia mansioni di tipo prettamente amministrativo- contabile, finalizzate alla gestione dei vari procedimenti di pertinenza dell'Istituto ove egli era stato assegnato, che tale modus operandi si era protratto per circa 17
anni, che aveva prestato la sua attività lavorativa osservando le direttive del personale Pt_1
sovraordinato, registrando l'ingresso e l'uscita dal servizio ad orari prestabiliti, con le stesse modalità in uso per il personale subordinato e domandando previamente l'autorizzazione per eventuali assenze a vario titolo, e che aveva svolto compiti del tutto sovrapponibili a quelli virtualmente esigibili dal personale dipendente inquadrato come Assistente Amministrativo,
afferente all'area B profilo amministrativo, come da tabella A, CCNL Scuola.
Il rapporto di lavoro intercorso dall'1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 tra ed il Parte_1
, aveva, dunque, concluso sul punto il Tribunale, era, pertanto, affetto da nullità per CP_4
violazione di norma imperativa, siccome dissimulante un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo nel quale si era articolato.
Tale circostanza, aveva osservato il primo giudice, legittimava, dunque, il lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., a rivendicare il trattamento retributivo e la contribuzione previdenziale (ove non prescritta) per il periodo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione.
5 In ordine al quantum debeatur riconoscibile in favore del ricorrente, il Tribunale, dopo avere osservato che costituiva idoneo parametro di comparazione, in via equitativa, ex art. 36 Cost., il
CCNL del Personale del Comparto Scuola via via vigente nel corso del tempo, nella parte relativa al profilo professionale di assistente amministrativo, aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa delle parti convenute, dichiarando prescritte, quand'anche effettivamente fondate, le ragioni creditorie avanzate dal sino al 13 giugno 2013, ma Pt_1
aveva rigettato la domanda avente ad oggetto le differenze retributive residue, sostenendo che il relativo assunto del ricorrente fosse stato prospettato in modo piuttosto generico e, comunque,
non ancorato ad un prospetto contabile che desse conto della effettiva esistenza delle differenze pretese.
Il Tribunale, dopo avere effettuato, a titolo di esempio, i calcoli relativi agli anni 2003, 2005 e
2017, dai quali risultava l'assenza di differenze tra quanto percepito dal ricorrente e quanto il medesimo avrebbe percepito per 30 ore settimanali laddove fosse stato inquadrato come assistente amministrativo a tempo indeterminato, aveva, quindi, concluso, sul punto, affermando che non aveva dimostrato la sussistenza delle dedotte ragioni di credito, né per il periodo Pt_1
interessato dalla prescrizione estintiva, né per il periodo successivo, e che tale lacuna non risultava colmabile mediante l'affidamento di CTU contabile, la quale avrebbe avuto finalità
meramente esplorative o avrebbe dovuto supplire alle carenze evidenziate.
Il primo giudice aveva, invece, accolto la domanda volta ad ottenere l'accantonamento del TFR,
la cui quantificazione aveva ritenuto “agevolmente effettuabile, dovendosi utilizzare come
riferimento per il corrispondente calcolo lo stipendio tabellare, comunque denominato,
maggiorato con la 13ma mensilità per la categoria B1, profilo Assistente Amministrativo, come
ricavabile dai diversi accordi collettivi ai quali la difesa ricorrente ha fatto riferimento e qui
recepiti dal Tribunale nei termini esposti”, importo da incrementarsi “con la maggior somma tra
interessi legali e rivalutazione monetaria” come per legge, “ma ciò solamente dalla data odierna
al saldo”.
6 Il Tribunale di Cagliari aveva, inoltre, disatteso la domanda relativa alla ricostruzione della posizione contributiva, posto che l'INPS non era stato convenuto in giudizio e che, in ogni caso,
la contribuzione in questione era in gran parte ormai prescritta, stante il decorso di oltre un quinquennio dalla scadenza del relativo obbligo, ferme restando, aveva osservato il primo giudice, le eventuali determinazioni dell'Istituto previdenziale in ordine al possibile utilizzo della contribuzione già corrisposta nel corso del rapporto di collaborazione, onde accreditarla, in via amministrativa, nella Gestione Dipendenti Pubblici.
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, il
Tribunale aveva, innanzitutto, richiamato i principi fissati in materia dalla Suprema Corte,
secondo i quali, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente,
che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183.
Inoltre, il primo giudice aveva affermato che i principi illustrati erano applicabili anche alla fattispecie in esame, concernente la reiterazione di (fittizi) contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei quali la parte aveva allegato l'illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine.
Peraltro, il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto la domanda in questione non accoglibile.
Infatti, aveva stabilito il primo giudice, “assume valore dirimente in senso ostativo al
riconoscimento del lamentato vulnus la stabilizzazione del ricorrente, intervenuta all'esito di un
apposito percorso selettivo previsto dall'art. 1 comma 619 della legge n. 205/2017 e disciplinato
con D.D.G. n. 209 del 28 febbraio 2018”.
Si era trattato, aveva argomentato al riguardo il Tribunale, di un concorso riservato, del quale il ricorrente risultava avere beneficiato a far data dal 2018 e che, come si desumeva anche dalle
7 premesse del citato decreto direttoriale, nel quale si dava atto che la procedura selettiva per titoli e colloquio poteva essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraevano da tempo e che avevano creato diffuse aspettative negli aventi diritto, era stato specificamente finalizzato a stabilizzare il personale
ATA che nel corso degli anni aveva intrattenuto rapporti di lavoro in forza di contratti di collaborazione via via riconosciuti come fittizi, e come tali illeciti, in sede giudiziaria.
Quindi, aveva concluso sul punto il giudice di prime cure, per effetto della Parte_1
indicata stabilizzazione, aveva conseguito l'utilità massima cui potesse aspirare, la quale, in coerenza con gli insegnamenti della Suprema Corte, doveva considerarsi idonea a ristorare,
mediante la costituzione di un rapporto di pubblico impiego all'esito di una procedura riservata piuttosto semplificata, il pregiudizio concretamente patito.
D'altra parte, aveva aggiunto il Tribunale di Cagliari, nel caso di specie, onde fondare la Pt_1
sua domanda risarcitoria non aveva allegato, né comprovato, l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, i quali, come affermato dalla
Suprema Corte, non si sarebbero, comunque, potuti identificare con quelli “da mancata
conversione e quindi da perdita del posto di lavoro”.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
Il nel frattempo Controparte_2 [...]
, malgrado la regolare notificazione dell'atto d'appello e del decreto Controparte_1
di fissazione della prima udienza, non si è costituito nella presente fase del giudizio.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte “rigettare ogni contraria istanza e, in parziale riforma della impugnata
sentenza, accogliere le domande formulate da parte ricorrente che qui si ripropongono:
8 - Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze
retributive maturate nei limiti della dedotta prescrizione quinquennale dalla data del 26/06/2013
(data della notifica del ricorso introduttivo) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa
l'ultimo contratto co.co.co.) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto
la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della
scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1), comprese le 13a mensilità, gli
scatti di anzianità, il trattamento di fine rapporto, e ogni emolumento previsto dalla
contrattazione collettiva e per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_2
suo legale rapp.te p.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze
retributive, oltre rivalutazione e interessi legali sugli importi anzidetti, decorrenti dalle singole
scadenze retributive e sino al saldo effettivo.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver
reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e per l'effetto condannare il
[...]
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, Controparte_2
subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n.
165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore del ricorrente, da quantificarsi nella
misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti
amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o
minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.,
maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di CP_2
giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha formulato due motivi di appello.
1) INFONDATEZZA DELLA GRAVATA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART.
9 278 C.P.C. HA RIGETTATO LA DOMANDA DI CONDANNA CP_5 CP_6
AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE – OMESSA PRONUNCIA
SULLA DOMANDA VOLTA AL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI DI
ANZIANITA'
L'appellante ha, innanzitutto, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice,
in violazione dell'art. 278 c.p.c., aveva rigettato la domanda di condanna generica al pagamento delle differenze retributive da lui proposta, senza, tra l'altro, pronunciarsi sul diritto agli scatti di anzianità, di cui egli aveva domandato l'accertamento in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 allegata alla direttiva 199/70/CE.
Infatti, ha osservato l'appellante, l'art. 278 c.p.c. consente al giudice di pronunciare sentenza di condanna generica, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la quantificazione,
senza contare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è ben possibile per l'attore chiedere una pronuncia di condanna generica riservandosi la possibilità di avviare un autonomo giudizio per la quantificazione delle differenze retributive.
Secondo Cass. civ. n. 8576/2004, ha proseguito anche nel rito del lavoro è ammissibile Pt_1
una sentenza di condanna generica, in quanto anche in detto rito la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre, ex art. 414 c.p.c.,
autonomo giudizio per la liquidazione del quantum.
Ebbene, ha affermato l'appellante, nel presente giudizio, egli, come si desumeva dal tenore del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e dalle conclusioni nello stesso rassegnate, aveva inteso azionare una domanda di condanna generica al pagamento delle differenze retributive,
ritenendo ammissibile limitare ab origine nel rito del lavoro la domanda all'an debeatur,
secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, aveva precisato l'appellante, egli aveva correttamente richiesto “il pagamento
delle differenze retributive da determinarsi secondo quanto percepito e quanto invece avrebbe
10 dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di
assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del
t.f.r., degli scatti di anzianità e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente
amministrativo, ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente”.
Invece, il Tribunale, aveva lamentato l'appellante, per un verso, aveva omesso di pronunciarsi sul riconoscimento in suo favore della percezione degli scatti di anzianità e, per altro verso,
aveva ritenuto non sussistente il suo diritto alla percezione delle differenze retributive,
addebitandogli di non avere analiticamente dimostrato - attraverso la produzione di specifici conteggi - le sue ragioni creditizie rapportate all'impegno settimanale, pari, come detto a 30 ore settimanali.
Così facendo, ha evidenziato il giudice non si era limitato a pronunciarsi su una Pt_1
domanda di condanna generica, ma aveva affermato che, in assenza di conteggi specifici, non era stata provata alcuna ragione creditizia, circostanza che, peraltro, non era stata nemmeno oggetto di contraddittorio.
Se ciò, infatti, fosse avvenuto, ha affermato l'appellante, egli avrebbe dimostrato la sussistenza dei crediti derivanti dall'accertamento della natura subordinata del rapporto, in quanto,
prendendo in considerazione i CCNL di riferimento, autonomamente conoscibili dal giudice stante la loro natura pubblicistica, dagli stessi emergeva che la retribuzione dell'assistente amministrativo è composta dalle voci Retribuzione base, 13° mensilità, Indennità Vacanza
contrattuale e Compenso individuale accessorio e che tale retribuzione, computata per il periodo esente da prescrizione, e con l'aggiunta degli scatti di anzianità dal 2013 al 2018 e rapportata a
30 ore settimanali, risultava superiore a quella da lui effettivamente percepita nel medesimo periodo, come da appositi prospetti inseriti nell'atto di appello.
Sempre allo stesso fine, ha aggiunto l'appellante, occorreva chiarire che, sebbene nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa fosse stato indicato un compenso annuo lordo pari ad €
19.634,00 per il 2013 e pari ad € 19.828,56 per gli anni 2014 e 2015 nonché pari ad € Euro
11 19.642,02 per gli anni 2017 e 2018, egli, come emergeva dai cedolini paga, aveva materialmente percepito, per i citati anni, la retribuzione mensile lorda di € 1.260,00, la quale, moltiplicata per
12 mensilità, ammontava ad € 15.120,00 annui.
Egli, ha, infine, dedotto l'appellante sul punto, non era, peraltro, onerato del deposito di specifici conteggi, posto che si era limitato a chiedere, genericamente, le differenze retributive maturate,
che il giudice aveva disconosciuto sulla base di una non corretta applicazione della retribuzione dell'assistente ammnistrativo, nonché sulla base di una non corretta applicazione delle somme effettivamente da lui percepite.
***
Il motivo di appello è fondato.
Ritiene il Collegio che, in realtà, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la domanda di condanna dallo stesso proposta con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio per ottenere le differenze retributive derivanti dall'avvenuto riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con il appellato dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 CP_2
non fosse una domanda di condanna generica, quanto piuttosto una domanda di condanna specifica avente ad oggetto crediti, non determinati, ma determinabili.
infatti, sin dal deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio Parte_1
aveva fornito tutti gli elementi necessari alla concreta quantificazione della somma richiesta,
quali il periodo di svolgimento dell'attività di lavoro, le caratteristiche che consentivano di ricondurre quest'ultima alla tipologia del lavoro subordinato, le mansioni svolte, l'orario di lavoro seguito, il CCNL da utilizzarsi per il calcolo del dovuto, l'inquadramento spettantegli e le somme percepite durante il periodo medesimo a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguenza che, benché la somma denaro richiesta non fosse stata indicata nel suo preciso ammontare, la stessa risultava, comunque, determinabile attraverso mere operazioni di calcolo aritmetico da effettuarsi sulla base degli elementi forniti con il ricorso.
Se è vero, quindi, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che gravava sul ricorrente
12 l'onere di allegare e comprovare gli elementi necessari alla determinazione del quantum
debeatur, posto che a fronte di una domanda di condanna specifica “il giudice non può, in
assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa
richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta,
limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche
in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso
contrario” (così Cass. 9952/2022, nello stesso senso, tra le tante, Cass. 15686/2005, Cass.
4051/2011, Cass. 9404/2011, Cass. 8581/2022), è anche vero che l'attuale appellante, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, aveva assolto il predetto onere, tanto è vero che lo stesso giudice, il quale aveva in atti i cedolini paga dai quali risultavano le somme erogate dal all'attuale appellante nella vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e CP_2
continuativa, aveva accertato l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018, l'avvenuto svolgimento da parte di per Pt_1
trenta ore settimanali, di mansioni corrispondenti a quelle di assistente ammnistrativo,
inquadrabili nella cat. B1 del CCNL Scuola ed era stato in grado di accertare “agevolmente”,
come dallo stesso precisato, la quantificazione del trattamento di fine rapporto, utilizzando
“come riferimento per il corrispondente calcolo”, come risulta precisato nella sentenza impugnata “lo stipendio tabellare, comunque denominato, maggiorato con la 13ma mensilità per
la categoria B1, profilo Assistente Amministrativo, come ricavabile dai diversi accordi collettivi
ai quali la difesa ricorrente ha fatto riferimento e qui recepiti dal Tribunale nei termini esposti”.
Il primo giudice, quindi, anche al solo fine di accertare l'esistenza di una qualche differenza di retribuzione tra il trattamento dovuto all'attuale appellante e il trattamento dallo stesso percepito,
posto che anche la sentenza di condanna al pagamento di una somma denaro non è generica qualora la somma, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa (tra le altre, Cass. 4653/2002, Cass. 4051/2011), avrebbe dovuto effettuare i
13 necessari calcoli, ammettendo una CTU contabile, la quale, per le ragioni indicate, non sarebbe stata esplorativa, ovvero invitando le parti, in contraddittorio, a depositare un conteggio dettagliato basato sugli indicati elementi presenti in atti.
Si tratta di attività che, nella fattispecie, è stata omessa in primo grado e che è stata, comunque,
spontaneamente eseguita dall'appellante in questa fase del giudizio, mediante elaborazione,
nell'atto di appello, di un conteggio relativo agli anni di servizio di non (interamente) Pt_1
interessati dalla prescrizione, il quale tiene correttamente conto di tutti gli elementi sopra evidenziati già accertati dal Tribunale e che dimostra come sussistano, effettivamente, per gli anni in questione, delle differenze retributive che l'appellante ha diritto di percepire.
Nel computo del dovuto, come richiesto dall'attuale appellante fin dal deposito del ricorso introduttivo, deve tenersi necessariamente conto dell'anzianità maturata, a fini economici,
dall'appellante medesimo, nell'intero periodo di lavoro precario accertato dal Tribunale,
considerato che, come è ormai noto, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere, al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine,
l'anzianità di servizio maturata, ai fini della attribuzione al personale stesso della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, con eventuale disapplicazione delle disposizioni degli stessi c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurino la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass. 7
novembre 2016, n. 22558 e tutte le successive conformi).
Sulla base, quindi, di tutte le motivazioni svolte, in parziale riforma della sentenza impugnata, il deve essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle differenze retributive lorde dallo stesso maturate nel periodo dal 26 giugno
2013 al 31 agosto 2018, calcolate sottraendo, dalla retribuzione lorda che sarebbe spettata, nel periodo indicato, ad un assistente amministrativo inquadrato nella categoria B1 del CCNL
14 Scuola con orario di lavoro di 30 ore settimanali e anzianità di servizio dal 1 luglio 2001, le somme lorde percepite dall'appellante nel medesimo periodo in virtù dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il medesimo, come risultanti dai CP_2
prospetti paga in atti, oltre, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti, la maggior somma tra interessi e rivalutazione, da calcolarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.m. n.
352 del 10 settembre 1998, sulle somme dovute al netto delle ritenute di legge (si veda, per tutte,
di recente, Cass. 5744/2024).
2) INFONDATEZZA DELLA GRAVATA SENTENZA PER ERRATA
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28
GIUGNO 1999, N. 1999/70/CE E DELL'ALLEGATO ACCORDO QUADRO CES,
UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CLAUSOLA 5,
DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 165/2001.
L'appellante ha, inoltre, lamentato che il primo giudice avesse ritenuto insussistente il diritto al risarcimento del danno da lui vantato ai sensi della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001.
La Suprema Corte, infatti, ha osservato l'appellante, con la sentenza n. 10951 del 2018 ha statuito che “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a
successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il
lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione
del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti
richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti
necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea”.
Nel caso di specie, dunque, nel quale egli aveva specificamente allegato l'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, la cui durata si era protratta per oltre 36 mesi, doveva ritenersi
15 integrata la fattispecie di “abuso”, inteso quale fonte di danno presunto risarcibile.
In merito alla quantificazione di tale danno, ha aggiunto la Suprema Corte di Cassazione Pt_1
ha, d'altra parte, definitivamente chiarito che “In materia di pubblico impiego privatizzato,
nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art.
36, comma 5, d.lg. n. 165/2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela
affermato dalla Corte di giustizia Ue (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre
va escluso, siccome incongruo, il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può
farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quale
danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come « danno comunitario »,
determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto,
senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente
pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il
secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (Cass. Sez. Un. 15 marzo 2016, n.
5072).
Il Tribunale, invece, ha lamentato aveva ingiustamente affermato che la sua assunzione a Pt_1
tempo indeterminato aveva costituito una misura proporzionata a sanare l'illecito ed aveva,
pertanto, escluso che egli avesse diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario tracciato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla stabilizzazione alla quale il Tribunale aveva fatto riferimento, l'appellante ha,
quindi, osservato che, nel solco tracciato dal legislatore al fine di superare il fenomeno nel precariato nella P.A. attraverso l'emanazione del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, dell'art. 17 della legge (delega) 7 agosto 2015 n. 124 e del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, con la legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) era stato disposto, nell'art. 1, c. 619, l'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge, era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali
16 ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
Il citato comma 619, ha aggiunto l'appellante, aveva poi disposto che “Le immissioni in ruolo dei
vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico
di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo
1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione
dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di
una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e
stabili”.
Con successivo Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018, ha proseguito l'appellante, il CP_4
aveva, dunque, indetto la procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi del citato art. 1,
commi 619-621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L'art. 1 del bando, ha evidenziato aveva precisato che “In attuazione di quanto previsto Pt_1
dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori
saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori
saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale
l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018”.
Egli, dunque, ha proseguito l'appellante, attraverso le suddette procedure, basate su titoli e colloquio, paradossalmente più selettive di quelle previste dal T.U. Scuola per l'assunzione del personale ATA, era stato assunto, dopo oltre 15 anni di precariato, con un rapporto a tempo
17 indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario e assumendo, comunque, le funzioni di assistente amministrativo, a fronte dei 17 anni di precariato continuo, solo dal 1 settembre 2018 al 31
agosto 2019, in quanto a decorrere dal 1 settembre 2019 era stato posto in quiescenza per sopraggiunti limiti di età, avendo raggiunto l'età pensionabile pari a 67 anni.
Si era, dunque, trattato, ha sostenuto di una immissione in ruolo che non poteva Pt_1
costituire una “misura satisfattiva” tale da escludere il diritto al risarcimento.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato l'appellante, ha, sul punto, stabilito che,
“nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, devono essere qualificate misure
proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l'abuso
ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, la stabilizzazione prevista
nella l. n. 107 del 2015 per il personale docente, attraverso il piano straordinario destinato alla
copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo, sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e
ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l'art. 1, comma 109, della l. n. 107 del
2015, nonché l'immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso l'operare
dei pregressi strumenti selettivi concorsuali” (Cass. n. 22552/2016).
La Suprema Corte, ha proseguito l'appellante, ha, altresì, affermato che, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, ciò che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso “percorsi riservati” a detto personale
18 (Cass 17 luglio 2020, n. 15353), e ha anche chiarito che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una "stretta correlazione" fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n.
7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di “causa-
effetto” tra abuso ed assunzione, perché sussista il quale non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata "agevolata" dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata
"determinata" da quest'ultima (Cass. 15353/2020).
Detto rapporto diretto ed immediato, ha, quindi, osservato l'appellante, sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine o,
comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive) ovvero, come affermato dal giudice europeo, allorché la trasformazione del rapporto non sia né incerta, né
imprevedibile, né aleatoria, mentre, come precisato da tale ultimo giudice, la circostanza che l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisca ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi partecipare a tali procedimenti, non può
dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato, trattandosi di procedimenti organizzati indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, il cui esito è incerto e ai quali possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso.
Il mero fatto, quindi, ha evidenziato l'appellante, che il concorso sia riservato, in tutto o in parte,
ai lavoratori precari, rende semplicemente l'abuso, come anche affermato dal Supremo Collegio
19 (Cass. 14815/2021), un mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, priva di valenza riparatoria.
Alla luce dei detti principi, ha, quindi, concluso sul punto il suo diritto risarcimento del Pt_1
danno ex art. 36 T.U.P.I. non poteva essere escluso, considerato che la sua immissione in ruolo era avvenuta in forza di una procedura concorsuale che non si era posta in relazione di causa-
effetto con l'abusiva reiterazione dei contratti a termine accertata, che gli era stata offerta una mera chance di assunzione, in quanto aveva dovuto sottoporsi ad una procedura concorsuale per titoli e colloqui il cui esito non era scontato, e che, comunque, il legislatore aveva indetto la procedura selettiva cui lui aveva partecipato al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, pur riservandola al personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
Ciò premesso, l'appellante ha, quindi, insistito perché, in riforma della sentenza impugnata, fosse riconosciuto in suo favore, in applicazione dell'art. 32, comma 5, legge 183/2010, un risarcimento pari alla misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
trattandosi di misura proporzionata, oltre che alle dimensioni aziendali, agli esiti pregiudizievoli della precarizzazione del rapporto oggetto di causa, protrattosi per quasi un ventennio in assenza di ragioni obiettive atte a giustificare il ricorso ai co.co.co, tipologia che tra l'altro aveva celato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, il cui termine di durata era stato reiterato per ben oltre 36 mesi.
***
Il motivo di appello è infondato.
Il Tribunale di Cagliari, pur avendo riconosciuto in astratto che, nella fattispecie, Parte_1
avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 36 D.lgs. 165/2001, in
[...]
presenza dell'accertata abusiva e illegittima reiterazione di fittizi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (su cui Cass. 10951/2018), aveva, peraltro, rigettato la domanda dallo
20 stesso proposta ritenendo che la stabilizzazione del medesimo, “intervenuta all'esito di un
apposito percorso selettivo previsto dall'art. 1 comma 619 della legge n. 205/2017 e disciplinato
con D.D.G. n. 209 del 28 febbraio 2018”, avesse costituito “un ristoro effettivo, proporzionato e
sufficientemente energico”.
La Corte ritiene di condividere le conclusioni cui il primo giudice era giunto.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio del 2018), all'art. 1, commi 619-621 aveva previsto che “ al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il
[...]
indice entro il 28 febbraio 2018, una procedura Controparte_2
selettiva per titoli e colloqui, per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico
2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi
dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di
compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” e aveva, altresì, stabilito che “i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una
maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a
decorrere dal 2019”.
L'art.1, comma 738, legge 145/2018, benché l'appellante non ne avesse beneficiato in quanto collocato in quiescenza, aveva poi previsto che: “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è
autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli
assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1,
commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Nella fattispecie è pacifico che l'appellante fosse stato immesso in ruolo con decorrenza 1°
settembre 2018 per avere partecipato alla predetta procedura selettiva, la quale era stata indetta dal con Decreto direttoriale del 28 febbraio 2018. CP_4
Come emerge, peraltro, dalle stesse difese della parte appellante (si veda, pag. 39 in alto, in cui la disposizione contenuta nell'art. 1, c. 619, legge 205/2017 sopra riportata è espressamente
21 presentata come inserita “nel solco tracciato dal legislatore al fine di superare il fenomeno del
precariato”), la procedura selettiva di cui trattasi era stata espressamente finalizzata all'immissione in ruolo del personale precario che, come l'appellante, era stato assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal ai sensi dei decreti CP_4
attuativi dell'art. 8 della legge 124/1999 per lo svolgimento di compiti e funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
Si era, cioè, trattato di una procedura concorsuale indetta proprio per la stabilizzazione dei soli lavoratori sopra indicati, rispetto alla quale, quindi, la natura precaria del rapporto aveva rivestito efficacia causale determinante, integrando una condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto.
Come risulta dalla sentenza impugnata, inoltre, il Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018
aveva previsto che la procedura selettiva si articolasse per titoli e colloquio e che potesse “essere
ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a
sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli
aventi diritto”.
Tale espressione, la quale conferma la specifica finalizzazione della procedura in discussione alla stabilizzazione del personale precario, rende evidente la natura attenuata della selezione,
certamente finalizzata, nella sostanza, nel solco tracciato dalle previsioni del d.lgs. 75/2017, a valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale e, quindi, le conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi cui gli stessi erano già da anni assegnati, attraverso una verifica assai blanda che garantisse, in misura minima, il rispetto dei principi enunciati dall'art. 97 Cost.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, si era, quindi, trattato di una procedura riservata assai semplificata, la quale “non aveva neanche posto limitazioni numeriche quanto al novero
dei beneficiari della stabilizzazione, atteso che l'art. 1 del predetto D.D.G. ha previsto quale
unico vincolo gli stanziamenti di bilancio ed il numero di posti nell'organico di diritto già
22 accantonati a tal fine”, quindi, presumibilmente corrispondenti al numero dei candidati, “tant'è
che nessuno di costoro risulta esser stato escluso dalla relativa graduatoria”.
Una procedura che, quindi, aveva assicurato all'appellante, già ex ante, la ragionevole certezza della stabilizzazione e che, pertanto, risultava direttamente correlata ai precedenti rapporti a termine con un nesso consequenziale.
Sussistono, quindi, nella fattispecie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale richiamata dall'appellante per ritenere che l'immissione in ruolo in discussione avesse costituito una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso, visto che essa era provenuta dal medesimo ente pubblico datore di lavoro e si era realizzata in stretta correlazione con l'abuso, in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso e attraverso un percorso riservato al detto personale, idoneo ad offrire già ex ante al lavoratore interessato una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive) e nella quale la trasformazione del rapporto non era stata né incerta, né imprevedibile, né aleatoria.
Poiché, quindi, come già statuito dal Tribunale, deve escludersi che abbia Parte_1
diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, il motivo di appello in esame deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere, sul punto,
confermata.
***
In considerazione del complessivo andamento della lite, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura della metà, mentre per la parte restante seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M.
147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase, con esclusione, per il presente grado, di quella istruttoria non svoltasi (scaglione di valore da €. 26.000,01 a 52.000,00 per il primo grado e da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 per la presente fase, tabella relativa alle cause di lavoro per il primo grado e tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello per la presente fase),
23 devono essere poste a carico del appellato e distratte in favore dei difensori antistatari CP_2
dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, che per il resto conferma, condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore dell'appellante, delle differenze retributive lorde dallo stesso maturate nel periodo dal 26 giugno 2013 al 31 agosto 2018, calcolate sottraendo, dalla retribuzione lorda che sarebbe spettata, nel periodo indicato, ad un assistente amministrativo inquadrato nella categoria
B1 del CCNL Scuola con orario di lavoro di 30 ore settimanali e anzianità di servizio dal 1 luglio
2001, le somme lorde percepite dall'appellante nel medesimo periodo in virtù dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il medesimo, come risultanti dai CP_2
prospetti paga in atti, oltre, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti, la maggior somma tra interessi e rivalutazione, da calcolarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.m.
n. 352 del 10 settembre 1998, sulle somme dovute al netto delle ritenute di legge;
dichiara compensate tra le parti nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna il appellato al rimborso, in favore dell'appellante, della parte restante, che CP_2
liquida, per il primo grado, in €.4.628,50 e, per la presente fase, in €. 1.983,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari dell'appellante.
Cagliari, 17 luglio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott.ssa Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott.ssa Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott.ssa Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 2 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 70 dell'anno 2022, proposta da:
, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura speciale Parte_1
in atti, dagli avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino, presso il cui domicilio digitale è
elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 14 giugno 2018, aveva Parte_1
convenuto in giudizio il e l' Controparte_2 [...]
, esponendo di aver prestato e di prestare ancora servizio Controparte_3 presso il Liceo Scientifico di Cagliari “Antonio Pacinotti”, ininterrottamente dal 1° luglio 2001,
in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, in realtà,
dissimulavano un rapporto di lavoro subordinato.
Il ricorrente aveva allegato che le sue mansioni di adibizione erano corrispondenti a quelle proprie del profilo di assistente amministrativo, come da sempre specificate nel CCNL Scuola,
meglio dettagliate in ricorso, con un impegno orario pari 30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 14.00), a fronte del corrispettivo annuo lordo risultante dai cedolini paga in atti.
aveva, in particolare, evidenziato che il suo lavoro, anche per quanto Parte_1
riguardava la costante soggezione al potere direttivo, gerarchico, disciplinare e di controllo del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi in nulla si distingueva,
in punto di fatto, da quello del personale legato all'amministrazione da un formale rapporto di pubblico impiego ed inquadrato nel profilo anzidetto.
In ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro, aveva, quindi, sostenuto il ricorrente, egli aveva, quindi, maturato il diritto di vedersi riconosciute, in virtù del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e delle previsioni contenute nell'art. 2126 c.c., le differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire qualora fosse stato inquadrato nel profilo di assistente amministrativo B/1 CCNL Scuola, compresi tredicesima mensilità, ferie, t.f.r. e scatti di anzianità, con il consequenziale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio medio tempore maturata, nonché con il riconoscimento della regolarizzazione contributiva.
Inoltre, aveva aggiunto in virtù dell'abusivo ricorso, da parte Parte_1
dell'amministrazione convenuta, alla contrattazione a termine, la quale era stata utilizzata per esigenze di carattere stabile e ordinario e non, invece, come previsto dall'art. 36 D.Lgs.
165/2001, per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, egli aveva maturato il diritto di
2 vedersi risarcito il danno subito, il quale, tenuto conto dei criteri indicati dalla Suprema Corte nei suoi più recenti indirizzi, delle dimensioni del fenomeno del lavoro precario pubblico, degli anni di precariato da lui subiti, della sua età anagrafica, delle aspettative di stabilizzazione e di ogni altro elemento utile, doveva essere quantificato nella misura massima prevista dall'art. 32,
comma 5, legge 183/2010.
Tanto premesso, il ricorrente aveva concluso come segue:
“1) accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il
[...]
si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la Controparte_2
qualifica di assistente amministrativo, con decorrenza dalla data di inizio della prestazione
lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto) o
da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver
reiteratamente prorogato il rapporto a tempo determinato intervenuto con la parte ricorrente, in
violazione di norme di legge e contrattuali;
3) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze
retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali maturati dalla data del 01/07/2001 di inizio
del rapporto lavorativo (o da diversa data ritenuta di giustizia) fino alla data del 31/08/2018
(data in cui cessa l'ultimo contratto) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data
ritenuta di giustizia da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte
ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola
con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima
mensilità, del t.f.r., degli scatti di anzianità e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente
amministrativo, ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente, oltre oneri
assistenziali e previdenziali, e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere alla parte Controparte_2
ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali,
3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione dei termini apposti ai contratti
ripetutamente stipulati dall'esponente con conseguente nullità degli stessi e per l'effetto
condannare il al risarcimento di tutti i Controparte_2
danni, patrimoniali e non, subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art.
36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore del
ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto
percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella
diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione
equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
5) determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla
ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la
diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle
relative somme;
6) adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica del
ricorrente”.
***
Le amministrazioni convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, avevano preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle ragioni di credito vantate dal Pt_1
anteriormente al quinquennio antecedente la notifica del ricorso, deducendo, per il resto,
l'infondatezza delle domande proposte e concludendo per il rigetto delle medesime.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1041/2021 del 7 ottobre 2021, dopo avere istruito la causa mediante interrogatorio libero del ricorrente, prova per testi e produzioni documentali,
aveva accolto parzialmente le domande proposte da dichiarando la Parte_1
illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti dal 1
4 luglio 2001 al 31 agosto 2018, accertando l'avvenuto svolgimento in fatto, nel medesimo periodo, di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'amministrazione scolastica, con mansioni corrispondenti a quelle di Assistente Amministrativo, cat. B1, CCNL Scuola,
condannando il all'accantonamento in favore del ricorrente del TFR, e compensando nella CP_4
misura di 2/3 le spese di lite, con condanna delle amministrazioni convenute alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte.
In particolare, il primo giudice aveva accertato che il ricorrente aveva svolto dall'1 luglio 2001 al
31 agosto 2018 attività lavorativa presso l'ufficio di segreteria del a Parte_2
Cagliari, in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 81/2000, che l'assunzione di era stata disposta Pt_1
per lo svolgimento di ordinarie attività di segreteria, ossia mansioni di tipo prettamente amministrativo- contabile, finalizzate alla gestione dei vari procedimenti di pertinenza dell'Istituto ove egli era stato assegnato, che tale modus operandi si era protratto per circa 17
anni, che aveva prestato la sua attività lavorativa osservando le direttive del personale Pt_1
sovraordinato, registrando l'ingresso e l'uscita dal servizio ad orari prestabiliti, con le stesse modalità in uso per il personale subordinato e domandando previamente l'autorizzazione per eventuali assenze a vario titolo, e che aveva svolto compiti del tutto sovrapponibili a quelli virtualmente esigibili dal personale dipendente inquadrato come Assistente Amministrativo,
afferente all'area B profilo amministrativo, come da tabella A, CCNL Scuola.
Il rapporto di lavoro intercorso dall'1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 tra ed il Parte_1
, aveva, dunque, concluso sul punto il Tribunale, era, pertanto, affetto da nullità per CP_4
violazione di norma imperativa, siccome dissimulante un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo nel quale si era articolato.
Tale circostanza, aveva osservato il primo giudice, legittimava, dunque, il lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., a rivendicare il trattamento retributivo e la contribuzione previdenziale (ove non prescritta) per il periodo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione.
5 In ordine al quantum debeatur riconoscibile in favore del ricorrente, il Tribunale, dopo avere osservato che costituiva idoneo parametro di comparazione, in via equitativa, ex art. 36 Cost., il
CCNL del Personale del Comparto Scuola via via vigente nel corso del tempo, nella parte relativa al profilo professionale di assistente amministrativo, aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa delle parti convenute, dichiarando prescritte, quand'anche effettivamente fondate, le ragioni creditorie avanzate dal sino al 13 giugno 2013, ma Pt_1
aveva rigettato la domanda avente ad oggetto le differenze retributive residue, sostenendo che il relativo assunto del ricorrente fosse stato prospettato in modo piuttosto generico e, comunque,
non ancorato ad un prospetto contabile che desse conto della effettiva esistenza delle differenze pretese.
Il Tribunale, dopo avere effettuato, a titolo di esempio, i calcoli relativi agli anni 2003, 2005 e
2017, dai quali risultava l'assenza di differenze tra quanto percepito dal ricorrente e quanto il medesimo avrebbe percepito per 30 ore settimanali laddove fosse stato inquadrato come assistente amministrativo a tempo indeterminato, aveva, quindi, concluso, sul punto, affermando che non aveva dimostrato la sussistenza delle dedotte ragioni di credito, né per il periodo Pt_1
interessato dalla prescrizione estintiva, né per il periodo successivo, e che tale lacuna non risultava colmabile mediante l'affidamento di CTU contabile, la quale avrebbe avuto finalità
meramente esplorative o avrebbe dovuto supplire alle carenze evidenziate.
Il primo giudice aveva, invece, accolto la domanda volta ad ottenere l'accantonamento del TFR,
la cui quantificazione aveva ritenuto “agevolmente effettuabile, dovendosi utilizzare come
riferimento per il corrispondente calcolo lo stipendio tabellare, comunque denominato,
maggiorato con la 13ma mensilità per la categoria B1, profilo Assistente Amministrativo, come
ricavabile dai diversi accordi collettivi ai quali la difesa ricorrente ha fatto riferimento e qui
recepiti dal Tribunale nei termini esposti”, importo da incrementarsi “con la maggior somma tra
interessi legali e rivalutazione monetaria” come per legge, “ma ciò solamente dalla data odierna
al saldo”.
6 Il Tribunale di Cagliari aveva, inoltre, disatteso la domanda relativa alla ricostruzione della posizione contributiva, posto che l'INPS non era stato convenuto in giudizio e che, in ogni caso,
la contribuzione in questione era in gran parte ormai prescritta, stante il decorso di oltre un quinquennio dalla scadenza del relativo obbligo, ferme restando, aveva osservato il primo giudice, le eventuali determinazioni dell'Istituto previdenziale in ordine al possibile utilizzo della contribuzione già corrisposta nel corso del rapporto di collaborazione, onde accreditarla, in via amministrativa, nella Gestione Dipendenti Pubblici.
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, il
Tribunale aveva, innanzitutto, richiamato i principi fissati in materia dalla Suprema Corte,
secondo i quali, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente,
che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183.
Inoltre, il primo giudice aveva affermato che i principi illustrati erano applicabili anche alla fattispecie in esame, concernente la reiterazione di (fittizi) contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei quali la parte aveva allegato l'illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine.
Peraltro, il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto la domanda in questione non accoglibile.
Infatti, aveva stabilito il primo giudice, “assume valore dirimente in senso ostativo al
riconoscimento del lamentato vulnus la stabilizzazione del ricorrente, intervenuta all'esito di un
apposito percorso selettivo previsto dall'art. 1 comma 619 della legge n. 205/2017 e disciplinato
con D.D.G. n. 209 del 28 febbraio 2018”.
Si era trattato, aveva argomentato al riguardo il Tribunale, di un concorso riservato, del quale il ricorrente risultava avere beneficiato a far data dal 2018 e che, come si desumeva anche dalle
7 premesse del citato decreto direttoriale, nel quale si dava atto che la procedura selettiva per titoli e colloquio poteva essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraevano da tempo e che avevano creato diffuse aspettative negli aventi diritto, era stato specificamente finalizzato a stabilizzare il personale
ATA che nel corso degli anni aveva intrattenuto rapporti di lavoro in forza di contratti di collaborazione via via riconosciuti come fittizi, e come tali illeciti, in sede giudiziaria.
Quindi, aveva concluso sul punto il giudice di prime cure, per effetto della Parte_1
indicata stabilizzazione, aveva conseguito l'utilità massima cui potesse aspirare, la quale, in coerenza con gli insegnamenti della Suprema Corte, doveva considerarsi idonea a ristorare,
mediante la costituzione di un rapporto di pubblico impiego all'esito di una procedura riservata piuttosto semplificata, il pregiudizio concretamente patito.
D'altra parte, aveva aggiunto il Tribunale di Cagliari, nel caso di specie, onde fondare la Pt_1
sua domanda risarcitoria non aveva allegato, né comprovato, l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, i quali, come affermato dalla
Suprema Corte, non si sarebbero, comunque, potuti identificare con quelli “da mancata
conversione e quindi da perdita del posto di lavoro”.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
Il nel frattempo Controparte_2 [...]
, malgrado la regolare notificazione dell'atto d'appello e del decreto Controparte_1
di fissazione della prima udienza, non si è costituito nella presente fase del giudizio.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte “rigettare ogni contraria istanza e, in parziale riforma della impugnata
sentenza, accogliere le domande formulate da parte ricorrente che qui si ripropongono:
8 - Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze
retributive maturate nei limiti della dedotta prescrizione quinquennale dalla data del 26/06/2013
(data della notifica del ricorso introduttivo) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa
l'ultimo contratto co.co.co.) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto
la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della
scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1), comprese le 13a mensilità, gli
scatti di anzianità, il trattamento di fine rapporto, e ogni emolumento previsto dalla
contrattazione collettiva e per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_2
suo legale rapp.te p.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze
retributive, oltre rivalutazione e interessi legali sugli importi anzidetti, decorrenti dalle singole
scadenze retributive e sino al saldo effettivo.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver
reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e per l'effetto condannare il
[...]
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, Controparte_2
subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n.
165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore del ricorrente, da quantificarsi nella
misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti
amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o
minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.,
maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di CP_2
giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha formulato due motivi di appello.
1) INFONDATEZZA DELLA GRAVATA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART.
9 278 C.P.C. HA RIGETTATO LA DOMANDA DI CONDANNA CP_5 CP_6
AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE – OMESSA PRONUNCIA
SULLA DOMANDA VOLTA AL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI DI
ANZIANITA'
L'appellante ha, innanzitutto, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice,
in violazione dell'art. 278 c.p.c., aveva rigettato la domanda di condanna generica al pagamento delle differenze retributive da lui proposta, senza, tra l'altro, pronunciarsi sul diritto agli scatti di anzianità, di cui egli aveva domandato l'accertamento in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 allegata alla direttiva 199/70/CE.
Infatti, ha osservato l'appellante, l'art. 278 c.p.c. consente al giudice di pronunciare sentenza di condanna generica, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la quantificazione,
senza contare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è ben possibile per l'attore chiedere una pronuncia di condanna generica riservandosi la possibilità di avviare un autonomo giudizio per la quantificazione delle differenze retributive.
Secondo Cass. civ. n. 8576/2004, ha proseguito anche nel rito del lavoro è ammissibile Pt_1
una sentenza di condanna generica, in quanto anche in detto rito la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre, ex art. 414 c.p.c.,
autonomo giudizio per la liquidazione del quantum.
Ebbene, ha affermato l'appellante, nel presente giudizio, egli, come si desumeva dal tenore del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e dalle conclusioni nello stesso rassegnate, aveva inteso azionare una domanda di condanna generica al pagamento delle differenze retributive,
ritenendo ammissibile limitare ab origine nel rito del lavoro la domanda all'an debeatur,
secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, aveva precisato l'appellante, egli aveva correttamente richiesto “il pagamento
delle differenze retributive da determinarsi secondo quanto percepito e quanto invece avrebbe
10 dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di
assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del
t.f.r., degli scatti di anzianità e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente
amministrativo, ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente”.
Invece, il Tribunale, aveva lamentato l'appellante, per un verso, aveva omesso di pronunciarsi sul riconoscimento in suo favore della percezione degli scatti di anzianità e, per altro verso,
aveva ritenuto non sussistente il suo diritto alla percezione delle differenze retributive,
addebitandogli di non avere analiticamente dimostrato - attraverso la produzione di specifici conteggi - le sue ragioni creditizie rapportate all'impegno settimanale, pari, come detto a 30 ore settimanali.
Così facendo, ha evidenziato il giudice non si era limitato a pronunciarsi su una Pt_1
domanda di condanna generica, ma aveva affermato che, in assenza di conteggi specifici, non era stata provata alcuna ragione creditizia, circostanza che, peraltro, non era stata nemmeno oggetto di contraddittorio.
Se ciò, infatti, fosse avvenuto, ha affermato l'appellante, egli avrebbe dimostrato la sussistenza dei crediti derivanti dall'accertamento della natura subordinata del rapporto, in quanto,
prendendo in considerazione i CCNL di riferimento, autonomamente conoscibili dal giudice stante la loro natura pubblicistica, dagli stessi emergeva che la retribuzione dell'assistente amministrativo è composta dalle voci Retribuzione base, 13° mensilità, Indennità Vacanza
contrattuale e Compenso individuale accessorio e che tale retribuzione, computata per il periodo esente da prescrizione, e con l'aggiunta degli scatti di anzianità dal 2013 al 2018 e rapportata a
30 ore settimanali, risultava superiore a quella da lui effettivamente percepita nel medesimo periodo, come da appositi prospetti inseriti nell'atto di appello.
Sempre allo stesso fine, ha aggiunto l'appellante, occorreva chiarire che, sebbene nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa fosse stato indicato un compenso annuo lordo pari ad €
19.634,00 per il 2013 e pari ad € 19.828,56 per gli anni 2014 e 2015 nonché pari ad € Euro
11 19.642,02 per gli anni 2017 e 2018, egli, come emergeva dai cedolini paga, aveva materialmente percepito, per i citati anni, la retribuzione mensile lorda di € 1.260,00, la quale, moltiplicata per
12 mensilità, ammontava ad € 15.120,00 annui.
Egli, ha, infine, dedotto l'appellante sul punto, non era, peraltro, onerato del deposito di specifici conteggi, posto che si era limitato a chiedere, genericamente, le differenze retributive maturate,
che il giudice aveva disconosciuto sulla base di una non corretta applicazione della retribuzione dell'assistente ammnistrativo, nonché sulla base di una non corretta applicazione delle somme effettivamente da lui percepite.
***
Il motivo di appello è fondato.
Ritiene il Collegio che, in realtà, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la domanda di condanna dallo stesso proposta con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio per ottenere le differenze retributive derivanti dall'avvenuto riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con il appellato dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 CP_2
non fosse una domanda di condanna generica, quanto piuttosto una domanda di condanna specifica avente ad oggetto crediti, non determinati, ma determinabili.
infatti, sin dal deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio Parte_1
aveva fornito tutti gli elementi necessari alla concreta quantificazione della somma richiesta,
quali il periodo di svolgimento dell'attività di lavoro, le caratteristiche che consentivano di ricondurre quest'ultima alla tipologia del lavoro subordinato, le mansioni svolte, l'orario di lavoro seguito, il CCNL da utilizzarsi per il calcolo del dovuto, l'inquadramento spettantegli e le somme percepite durante il periodo medesimo a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguenza che, benché la somma denaro richiesta non fosse stata indicata nel suo preciso ammontare, la stessa risultava, comunque, determinabile attraverso mere operazioni di calcolo aritmetico da effettuarsi sulla base degli elementi forniti con il ricorso.
Se è vero, quindi, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che gravava sul ricorrente
12 l'onere di allegare e comprovare gli elementi necessari alla determinazione del quantum
debeatur, posto che a fronte di una domanda di condanna specifica “il giudice non può, in
assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa
richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta,
limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche
in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso
contrario” (così Cass. 9952/2022, nello stesso senso, tra le tante, Cass. 15686/2005, Cass.
4051/2011, Cass. 9404/2011, Cass. 8581/2022), è anche vero che l'attuale appellante, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, aveva assolto il predetto onere, tanto è vero che lo stesso giudice, il quale aveva in atti i cedolini paga dai quali risultavano le somme erogate dal all'attuale appellante nella vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e CP_2
continuativa, aveva accertato l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018, l'avvenuto svolgimento da parte di per Pt_1
trenta ore settimanali, di mansioni corrispondenti a quelle di assistente ammnistrativo,
inquadrabili nella cat. B1 del CCNL Scuola ed era stato in grado di accertare “agevolmente”,
come dallo stesso precisato, la quantificazione del trattamento di fine rapporto, utilizzando
“come riferimento per il corrispondente calcolo”, come risulta precisato nella sentenza impugnata “lo stipendio tabellare, comunque denominato, maggiorato con la 13ma mensilità per
la categoria B1, profilo Assistente Amministrativo, come ricavabile dai diversi accordi collettivi
ai quali la difesa ricorrente ha fatto riferimento e qui recepiti dal Tribunale nei termini esposti”.
Il primo giudice, quindi, anche al solo fine di accertare l'esistenza di una qualche differenza di retribuzione tra il trattamento dovuto all'attuale appellante e il trattamento dallo stesso percepito,
posto che anche la sentenza di condanna al pagamento di una somma denaro non è generica qualora la somma, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa (tra le altre, Cass. 4653/2002, Cass. 4051/2011), avrebbe dovuto effettuare i
13 necessari calcoli, ammettendo una CTU contabile, la quale, per le ragioni indicate, non sarebbe stata esplorativa, ovvero invitando le parti, in contraddittorio, a depositare un conteggio dettagliato basato sugli indicati elementi presenti in atti.
Si tratta di attività che, nella fattispecie, è stata omessa in primo grado e che è stata, comunque,
spontaneamente eseguita dall'appellante in questa fase del giudizio, mediante elaborazione,
nell'atto di appello, di un conteggio relativo agli anni di servizio di non (interamente) Pt_1
interessati dalla prescrizione, il quale tiene correttamente conto di tutti gli elementi sopra evidenziati già accertati dal Tribunale e che dimostra come sussistano, effettivamente, per gli anni in questione, delle differenze retributive che l'appellante ha diritto di percepire.
Nel computo del dovuto, come richiesto dall'attuale appellante fin dal deposito del ricorso introduttivo, deve tenersi necessariamente conto dell'anzianità maturata, a fini economici,
dall'appellante medesimo, nell'intero periodo di lavoro precario accertato dal Tribunale,
considerato che, come è ormai noto, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere, al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine,
l'anzianità di servizio maturata, ai fini della attribuzione al personale stesso della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, con eventuale disapplicazione delle disposizioni degli stessi c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurino la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass. 7
novembre 2016, n. 22558 e tutte le successive conformi).
Sulla base, quindi, di tutte le motivazioni svolte, in parziale riforma della sentenza impugnata, il deve essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle differenze retributive lorde dallo stesso maturate nel periodo dal 26 giugno
2013 al 31 agosto 2018, calcolate sottraendo, dalla retribuzione lorda che sarebbe spettata, nel periodo indicato, ad un assistente amministrativo inquadrato nella categoria B1 del CCNL
14 Scuola con orario di lavoro di 30 ore settimanali e anzianità di servizio dal 1 luglio 2001, le somme lorde percepite dall'appellante nel medesimo periodo in virtù dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il medesimo, come risultanti dai CP_2
prospetti paga in atti, oltre, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti, la maggior somma tra interessi e rivalutazione, da calcolarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.m. n.
352 del 10 settembre 1998, sulle somme dovute al netto delle ritenute di legge (si veda, per tutte,
di recente, Cass. 5744/2024).
2) INFONDATEZZA DELLA GRAVATA SENTENZA PER ERRATA
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28
GIUGNO 1999, N. 1999/70/CE E DELL'ALLEGATO ACCORDO QUADRO CES,
UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CLAUSOLA 5,
DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 165/2001.
L'appellante ha, inoltre, lamentato che il primo giudice avesse ritenuto insussistente il diritto al risarcimento del danno da lui vantato ai sensi della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001.
La Suprema Corte, infatti, ha osservato l'appellante, con la sentenza n. 10951 del 2018 ha statuito che “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a
successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il
lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione
del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti
richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti
necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea”.
Nel caso di specie, dunque, nel quale egli aveva specificamente allegato l'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, la cui durata si era protratta per oltre 36 mesi, doveva ritenersi
15 integrata la fattispecie di “abuso”, inteso quale fonte di danno presunto risarcibile.
In merito alla quantificazione di tale danno, ha aggiunto la Suprema Corte di Cassazione Pt_1
ha, d'altra parte, definitivamente chiarito che “In materia di pubblico impiego privatizzato,
nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art.
36, comma 5, d.lg. n. 165/2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela
affermato dalla Corte di giustizia Ue (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre
va escluso, siccome incongruo, il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può
farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quale
danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come « danno comunitario »,
determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto,
senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente
pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il
secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (Cass. Sez. Un. 15 marzo 2016, n.
5072).
Il Tribunale, invece, ha lamentato aveva ingiustamente affermato che la sua assunzione a Pt_1
tempo indeterminato aveva costituito una misura proporzionata a sanare l'illecito ed aveva,
pertanto, escluso che egli avesse diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario tracciato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla stabilizzazione alla quale il Tribunale aveva fatto riferimento, l'appellante ha,
quindi, osservato che, nel solco tracciato dal legislatore al fine di superare il fenomeno nel precariato nella P.A. attraverso l'emanazione del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, dell'art. 17 della legge (delega) 7 agosto 2015 n. 124 e del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, con la legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) era stato disposto, nell'art. 1, c. 619, l'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge, era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali
16 ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
Il citato comma 619, ha aggiunto l'appellante, aveva poi disposto che “Le immissioni in ruolo dei
vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico
di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo
1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione
dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di
una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e
stabili”.
Con successivo Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018, ha proseguito l'appellante, il CP_4
aveva, dunque, indetto la procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi del citato art. 1,
commi 619-621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L'art. 1 del bando, ha evidenziato aveva precisato che “In attuazione di quanto previsto Pt_1
dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori
saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori
saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale
l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018”.
Egli, dunque, ha proseguito l'appellante, attraverso le suddette procedure, basate su titoli e colloquio, paradossalmente più selettive di quelle previste dal T.U. Scuola per l'assunzione del personale ATA, era stato assunto, dopo oltre 15 anni di precariato, con un rapporto a tempo
17 indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario e assumendo, comunque, le funzioni di assistente amministrativo, a fronte dei 17 anni di precariato continuo, solo dal 1 settembre 2018 al 31
agosto 2019, in quanto a decorrere dal 1 settembre 2019 era stato posto in quiescenza per sopraggiunti limiti di età, avendo raggiunto l'età pensionabile pari a 67 anni.
Si era, dunque, trattato, ha sostenuto di una immissione in ruolo che non poteva Pt_1
costituire una “misura satisfattiva” tale da escludere il diritto al risarcimento.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato l'appellante, ha, sul punto, stabilito che,
“nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, devono essere qualificate misure
proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l'abuso
ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, la stabilizzazione prevista
nella l. n. 107 del 2015 per il personale docente, attraverso il piano straordinario destinato alla
copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo, sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e
ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l'art. 1, comma 109, della l. n. 107 del
2015, nonché l'immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso l'operare
dei pregressi strumenti selettivi concorsuali” (Cass. n. 22552/2016).
La Suprema Corte, ha proseguito l'appellante, ha, altresì, affermato che, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, ciò che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso “percorsi riservati” a detto personale
18 (Cass 17 luglio 2020, n. 15353), e ha anche chiarito che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una "stretta correlazione" fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n.
7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di “causa-
effetto” tra abuso ed assunzione, perché sussista il quale non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata "agevolata" dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata
"determinata" da quest'ultima (Cass. 15353/2020).
Detto rapporto diretto ed immediato, ha, quindi, osservato l'appellante, sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine o,
comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive) ovvero, come affermato dal giudice europeo, allorché la trasformazione del rapporto non sia né incerta, né
imprevedibile, né aleatoria, mentre, come precisato da tale ultimo giudice, la circostanza che l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisca ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi partecipare a tali procedimenti, non può
dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato, trattandosi di procedimenti organizzati indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, il cui esito è incerto e ai quali possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso.
Il mero fatto, quindi, ha evidenziato l'appellante, che il concorso sia riservato, in tutto o in parte,
ai lavoratori precari, rende semplicemente l'abuso, come anche affermato dal Supremo Collegio
19 (Cass. 14815/2021), un mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, priva di valenza riparatoria.
Alla luce dei detti principi, ha, quindi, concluso sul punto il suo diritto risarcimento del Pt_1
danno ex art. 36 T.U.P.I. non poteva essere escluso, considerato che la sua immissione in ruolo era avvenuta in forza di una procedura concorsuale che non si era posta in relazione di causa-
effetto con l'abusiva reiterazione dei contratti a termine accertata, che gli era stata offerta una mera chance di assunzione, in quanto aveva dovuto sottoporsi ad una procedura concorsuale per titoli e colloqui il cui esito non era scontato, e che, comunque, il legislatore aveva indetto la procedura selettiva cui lui aveva partecipato al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, pur riservandola al personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
Ciò premesso, l'appellante ha, quindi, insistito perché, in riforma della sentenza impugnata, fosse riconosciuto in suo favore, in applicazione dell'art. 32, comma 5, legge 183/2010, un risarcimento pari alla misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
trattandosi di misura proporzionata, oltre che alle dimensioni aziendali, agli esiti pregiudizievoli della precarizzazione del rapporto oggetto di causa, protrattosi per quasi un ventennio in assenza di ragioni obiettive atte a giustificare il ricorso ai co.co.co, tipologia che tra l'altro aveva celato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, il cui termine di durata era stato reiterato per ben oltre 36 mesi.
***
Il motivo di appello è infondato.
Il Tribunale di Cagliari, pur avendo riconosciuto in astratto che, nella fattispecie, Parte_1
avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 36 D.lgs. 165/2001, in
[...]
presenza dell'accertata abusiva e illegittima reiterazione di fittizi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (su cui Cass. 10951/2018), aveva, peraltro, rigettato la domanda dallo
20 stesso proposta ritenendo che la stabilizzazione del medesimo, “intervenuta all'esito di un
apposito percorso selettivo previsto dall'art. 1 comma 619 della legge n. 205/2017 e disciplinato
con D.D.G. n. 209 del 28 febbraio 2018”, avesse costituito “un ristoro effettivo, proporzionato e
sufficientemente energico”.
La Corte ritiene di condividere le conclusioni cui il primo giudice era giunto.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio del 2018), all'art. 1, commi 619-621 aveva previsto che “ al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il
[...]
indice entro il 28 febbraio 2018, una procedura Controparte_2
selettiva per titoli e colloqui, per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico
2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi
dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di
compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” e aveva, altresì, stabilito che “i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una
maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a
decorrere dal 2019”.
L'art.1, comma 738, legge 145/2018, benché l'appellante non ne avesse beneficiato in quanto collocato in quiescenza, aveva poi previsto che: “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è
autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli
assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1,
commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Nella fattispecie è pacifico che l'appellante fosse stato immesso in ruolo con decorrenza 1°
settembre 2018 per avere partecipato alla predetta procedura selettiva, la quale era stata indetta dal con Decreto direttoriale del 28 febbraio 2018. CP_4
Come emerge, peraltro, dalle stesse difese della parte appellante (si veda, pag. 39 in alto, in cui la disposizione contenuta nell'art. 1, c. 619, legge 205/2017 sopra riportata è espressamente
21 presentata come inserita “nel solco tracciato dal legislatore al fine di superare il fenomeno del
precariato”), la procedura selettiva di cui trattasi era stata espressamente finalizzata all'immissione in ruolo del personale precario che, come l'appellante, era stato assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal ai sensi dei decreti CP_4
attuativi dell'art. 8 della legge 124/1999 per lo svolgimento di compiti e funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
Si era, cioè, trattato di una procedura concorsuale indetta proprio per la stabilizzazione dei soli lavoratori sopra indicati, rispetto alla quale, quindi, la natura precaria del rapporto aveva rivestito efficacia causale determinante, integrando una condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto.
Come risulta dalla sentenza impugnata, inoltre, il Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018
aveva previsto che la procedura selettiva si articolasse per titoli e colloquio e che potesse “essere
ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a
sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli
aventi diritto”.
Tale espressione, la quale conferma la specifica finalizzazione della procedura in discussione alla stabilizzazione del personale precario, rende evidente la natura attenuata della selezione,
certamente finalizzata, nella sostanza, nel solco tracciato dalle previsioni del d.lgs. 75/2017, a valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale e, quindi, le conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi cui gli stessi erano già da anni assegnati, attraverso una verifica assai blanda che garantisse, in misura minima, il rispetto dei principi enunciati dall'art. 97 Cost.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, si era, quindi, trattato di una procedura riservata assai semplificata, la quale “non aveva neanche posto limitazioni numeriche quanto al novero
dei beneficiari della stabilizzazione, atteso che l'art. 1 del predetto D.D.G. ha previsto quale
unico vincolo gli stanziamenti di bilancio ed il numero di posti nell'organico di diritto già
22 accantonati a tal fine”, quindi, presumibilmente corrispondenti al numero dei candidati, “tant'è
che nessuno di costoro risulta esser stato escluso dalla relativa graduatoria”.
Una procedura che, quindi, aveva assicurato all'appellante, già ex ante, la ragionevole certezza della stabilizzazione e che, pertanto, risultava direttamente correlata ai precedenti rapporti a termine con un nesso consequenziale.
Sussistono, quindi, nella fattispecie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale richiamata dall'appellante per ritenere che l'immissione in ruolo in discussione avesse costituito una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso, visto che essa era provenuta dal medesimo ente pubblico datore di lavoro e si era realizzata in stretta correlazione con l'abuso, in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso e attraverso un percorso riservato al detto personale, idoneo ad offrire già ex ante al lavoratore interessato una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive) e nella quale la trasformazione del rapporto non era stata né incerta, né imprevedibile, né aleatoria.
Poiché, quindi, come già statuito dal Tribunale, deve escludersi che abbia Parte_1
diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, il motivo di appello in esame deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere, sul punto,
confermata.
***
In considerazione del complessivo andamento della lite, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura della metà, mentre per la parte restante seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M.
147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase, con esclusione, per il presente grado, di quella istruttoria non svoltasi (scaglione di valore da €. 26.000,01 a 52.000,00 per il primo grado e da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 per la presente fase, tabella relativa alle cause di lavoro per il primo grado e tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello per la presente fase),
23 devono essere poste a carico del appellato e distratte in favore dei difensori antistatari CP_2
dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, che per il resto conferma, condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore dell'appellante, delle differenze retributive lorde dallo stesso maturate nel periodo dal 26 giugno 2013 al 31 agosto 2018, calcolate sottraendo, dalla retribuzione lorda che sarebbe spettata, nel periodo indicato, ad un assistente amministrativo inquadrato nella categoria
B1 del CCNL Scuola con orario di lavoro di 30 ore settimanali e anzianità di servizio dal 1 luglio
2001, le somme lorde percepite dall'appellante nel medesimo periodo in virtù dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il medesimo, come risultanti dai CP_2
prospetti paga in atti, oltre, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti, la maggior somma tra interessi e rivalutazione, da calcolarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.m.
n. 352 del 10 settembre 1998, sulle somme dovute al netto delle ritenute di legge;
dichiara compensate tra le parti nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna il appellato al rimborso, in favore dell'appellante, della parte restante, che CP_2
liquida, per il primo grado, in €.4.628,50 e, per la presente fase, in €. 1.983,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari dell'appellante.
Cagliari, 17 luglio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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