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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2024, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2295/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAZZI Parte_1 C.F._1
LORENZA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI GIANNA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, domandava pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dal coniuge, col quale aveva contratto matrimonio in data 18 novembre 1995 e CP_1
Per_ dall'unione col quale erano nati i figli, , nel 1997, nel 1999, nel 2003 e , Per_1 Per_3 Per_4
nel 2008.
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
In data 22.11.2024, si costituiva in giudizio al solo fine di rappresentare che le parti CP_1 erano addivenute ad una soluzione conciliativa della presente vicenda. L'udienza fissata per la comparizione personale delle parti veniva, così, trasformata in modalità cartolare e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Non può, invece, prendersi atto della condizione congiunta per il tramite della quale le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della presente sentenza. E ciò in quanto la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla giacché, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass.,
16.10.1974, n. 2870, come richiamata da Cassazione civile sez. un., 25/03/2013, n.7381). La dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione, dunque, deve ritenersi improduttiva di effetti.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio il 18.11.1995 in Altopascio, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Altopascio, Anno 1995, Parte II, Serie A, n°21, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore (nato il [...]) sarà affidato con modalità condivisa ad entrambi i Per_4
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre. Il padre potrà frequentare il ragazzo secondo le seguenti modalità: ogni martedì dalle ore 15.00 e fino al giovedì mattina, tenuto conto che il minore non ha scuola il mercoledì. Il padre potrà stare con il figlio a week-end alternati dal venerdì sera e fino alla domenica alle ore 22.00. Ciascun genitore si farà carico, a turno, di prendere e riportare presso la residenza dell'altro Per_4
genitore. Durante il periodo estivo potrà stare con ciascun genitore per 15 giorni anche Per_4
non consecutivi;
ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno il proprio piano di ferie, per consentire una migliore organizzazione e gestione del ragazzo. Durante le vacanze natalizie il figlio permarrà per una settimana presso ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre e fino al 06 gennaio, settimane che saranno alternate di anno in anno presso l'uno o l'altro genitore. Anche le festività pasquali seguiranno il principio dell'alternanza;
3) Le autorizzazioni relative agli spostamenti significativi del figlio minore, fuori dal Comune di residenza, ove necessarie, saranno rilasciate in autonomia da ciascun genitore quando il figlio si troverà presso di lui, se riguardanti uscite scolastiche, didattiche o sportive;
in tal caso il genitore che rilascia l'autorizzazione sarà tenuto a comunicarla all'altro attraverso posta elettronica. Gli spostamenti e soggiorni fuori regione di , anche assieme ad un genitore, per gita culturale Per_4
o ricreativa, dovranno essere comunicati all'altro, ove possibile, con almeno 24 ore di anticipo dall'uno all'altro genitore. Tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti , anche ove questi Per_4
manifesti la volontà di trattenersi per un giorno in più con il padre o con la madre, o per tempi comunque diversi rispetto a quelli concordati, saranno oggetto di comunicazione tra i genitori per le vie brevi (messaggistica telefonica). In particolare, e relativamente agli spostamenti di
(da e verso la scuola e da e verso la sede di frequentazione dell'attività sportiva di ) Per_4 Per_4
e allo stato di salute dello stesso potranno essere oggetto di scambio di messaggistica whatsapp che, comunque, non dovrà mai costituire strumento di polemica legata alla vita passata e futura tra entrambi i coniugi e né vertere sulla vita degli altri tre figli;
4) Il sig. corrisponderà mensilmente un assegno pari ad Euro 900,00 (novecento) a CP_1
titolo di mantenimento della moglie sig.ra a far data dal momento in cui Parte_1 Pt_1
con il consenso di lascerà l'abitazione coniugale, tramite bonifico bancario,
[...] CP_1
sulle seguenti coordinate IBAN [...] del conto corrente intestato a entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ciascun mese;
somma soggetta a Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT. A decorrere dal 01.07.2027, (data di estinzione dei due finanziamenti per l'acquisto dell'auto, di cui al successivo punto 10, contratti dal marito, che questi continuerà a pagare fino ad estinzione) il sig. corrisponderà a titolo di CP_1
mantenimento della moglie, la somma mensile pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento), oltre rivalutazione ISTAT come per legge prevista;
5) Il sig. si impegna a versare alla moglie, il giorno immediatamente successivo alla CP_1
pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario di (coordinate bancarie di cui al punto 4), la somma di Euro Parte_1
3.000,00 (tremila) sempre a titolo di mantenimento per la stessa;
6) Il sig. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario in favore del CP_1
figlio , a far data dal momento in cui con il consenso di Per_4 Parte_1 CP_1 lascerà con il figlio l'abitazione coniugale, la somma mensile pari ad Euro 300,00 Per_4
(trecento), da versarsi sul conto corrente bancario della sig.ra entro e non oltre Parte_1
il giorno 10 (dieci) di ciascun mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la crescita del ragazzo, ponendo il 30%
a carico della madre, sig.ra spese previste dal Protocollo del CNF. Il Parte_1
mantenimento in favore del figlio da corrispondersi alla madre resterà immutato, Parte_1
e dovuto, anche qualora decidesse di andare a vivere prevalentemente presso il padre, o Per_4
si modificassero comunque le condizioni di collocamento di , di cui al presente accordo. Per_4
Le spese straordinarie dovranno intendersi così disciplinate in ossequio alle citate linee guida del
CNF: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici( parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) spese per la cura degli animali domestici del figlio ( salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
· Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
· Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente, senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
· Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
· Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
· organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spesse e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata al 50% dei genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.”
Ancora:
- per le spese straordinarie che non superino i 100,00 Euro non è richiesto il previo consenso dell'altro genitore;
- le seguenti spese saranno sostenute al 50% tra i coniugi senza necessità di previo accordo:
o tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
o spese per materiale di corredo scolastico di inizio anno non griffati;
o gite scolastiche senza pernottamento;
o spese per tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; o spese per centri ricreativi estivi e gruppi estivi. In tal caso la partecipazione al centro estivo deve essere autorizzata solo se il genitore interessato ha ricevuto il consenso dall'altro ed a lui o
(a lei) abbia esposto le linee di programma almeno una settimana prima dall'inizio previsto:
- le spese relative a lezioni private (ripetizioni) potranno essere comprovate anche con documentazione informale
- per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro che potrà essere inoltrata anche a mezzo email, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
Nel rispetto dei reciproci diritti di permanenza con il figlio, i genitori potranno effettuare soggiorni o viaggi insieme al ragazzo. Se il viaggio verrà effettuato all'estero l'altro genitore dovrà essere preavvisato e informato circa durata, luogo e reperibilità. In particolare, il preavviso per un soggiorno all'estero deve essere segnalato all'altro coniuge almeno 30 giorni prima della prevista partenza. In ogni caso sarà onere di entrambi comunicare l'ultimo giorno di ogni mese, tramite mail, le rendicontazioni fiscali documentate per ogni singola spesa straordinaria sostenuta;
7) Il sig. si farà carico delle spese di trasporto in pullman per la scuola per il figlio CP_1
fino a giugno 2025 compreso. Con la ripresa della scuola, e quindi a decorrere dal Per_4
settembre 2025, tali spese saranno suddivise tra i genitori come previsto al punto 6), trattandosi di spese straordinarie;
8) Il figlio è titolare di un libretto bancario ed i genitori si obbligano espressamente a non Per_4
effettuare alcun prelievo fino al raggiungimento della capacità di agire del ragazzo;
a tal fine, al deposito del presente accordo la sig.ra che custodirà il suddetto libretto, renderà Parte_1
noto al sig. del saldo attivo del libretto;
CP_1
9) La casa già familiare di piena ed esclusiva proprietà del marito, sig. resterà nella CP_1
sua disponibilità e vi abiterà con la figlia maggiorenne (nata il [...]), laureata, che Per_3
ha già reperito una attività lavorativa, prossima pertanto a rendersi economicamente indipendente. Il sig. per quanto possa occorrere, provvederà in via esclusiva al CP_1
mantenimento della figlia maggiorenne La moglie, sig.ra si trasferirà Per_3 Parte_1
altrove a far data dal 5 dicembre 2024 con il consenso del marito. Le Parti hanno regolato con separata scrittura privata tutti i beni ed oggetti che la sig.ra potrà riprendere dalla Parte_1
casa che fu coniugale;
10) Il sig. trasferirà, senza ricevere alcun corrispettivo, la vettura T-Cross tg. GM801BD CP_1
a e per tale trasferimento, trattandosi di negozio di composizione della crisi Parte_1
coniugale, i coniugi dichiarano di volersi avvalere del beneficio dell'esenzione fiscale di cui all'art. 9 L. 1987/74. Il trasferimento avrà luogo entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, impegnandosi i coniugi a recarsi presso il competente PRA per l'espletamento di tutti i necessari adempimenti al fine di volturare la vettura, con spese di voltura a carico di La polizza assicurativa contratta per l'auto sarà CP_1
volturata in nome di A far data dalla sottoscrizione del presente atto (datato Parte_1
2.12.2024) la vettura sarà data in uso a Le spese di bollo e di assicurazione Parte_1 dell'auto saranno sostenute da dal momento del passaggio di proprietà in avanti;
Parte_1
11) Data la presenza di prole minore ciascuno dei genitori deve comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza ovvero di domicilio;
12) I genitori si impegnano a prestare il proprio consenso a rinnovare i documenti per il figlio minore
, anche con validità per l'espatrio. Per_4
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 6/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2295/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAZZI Parte_1 C.F._1
LORENZA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI GIANNA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, domandava pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dal coniuge, col quale aveva contratto matrimonio in data 18 novembre 1995 e CP_1
Per_ dall'unione col quale erano nati i figli, , nel 1997, nel 1999, nel 2003 e , Per_1 Per_3 Per_4
nel 2008.
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
In data 22.11.2024, si costituiva in giudizio al solo fine di rappresentare che le parti CP_1 erano addivenute ad una soluzione conciliativa della presente vicenda. L'udienza fissata per la comparizione personale delle parti veniva, così, trasformata in modalità cartolare e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Non può, invece, prendersi atto della condizione congiunta per il tramite della quale le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della presente sentenza. E ciò in quanto la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla giacché, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass.,
16.10.1974, n. 2870, come richiamata da Cassazione civile sez. un., 25/03/2013, n.7381). La dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione, dunque, deve ritenersi improduttiva di effetti.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio il 18.11.1995 in Altopascio, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Altopascio, Anno 1995, Parte II, Serie A, n°21, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore (nato il [...]) sarà affidato con modalità condivisa ad entrambi i Per_4
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre. Il padre potrà frequentare il ragazzo secondo le seguenti modalità: ogni martedì dalle ore 15.00 e fino al giovedì mattina, tenuto conto che il minore non ha scuola il mercoledì. Il padre potrà stare con il figlio a week-end alternati dal venerdì sera e fino alla domenica alle ore 22.00. Ciascun genitore si farà carico, a turno, di prendere e riportare presso la residenza dell'altro Per_4
genitore. Durante il periodo estivo potrà stare con ciascun genitore per 15 giorni anche Per_4
non consecutivi;
ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno il proprio piano di ferie, per consentire una migliore organizzazione e gestione del ragazzo. Durante le vacanze natalizie il figlio permarrà per una settimana presso ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre e fino al 06 gennaio, settimane che saranno alternate di anno in anno presso l'uno o l'altro genitore. Anche le festività pasquali seguiranno il principio dell'alternanza;
3) Le autorizzazioni relative agli spostamenti significativi del figlio minore, fuori dal Comune di residenza, ove necessarie, saranno rilasciate in autonomia da ciascun genitore quando il figlio si troverà presso di lui, se riguardanti uscite scolastiche, didattiche o sportive;
in tal caso il genitore che rilascia l'autorizzazione sarà tenuto a comunicarla all'altro attraverso posta elettronica. Gli spostamenti e soggiorni fuori regione di , anche assieme ad un genitore, per gita culturale Per_4
o ricreativa, dovranno essere comunicati all'altro, ove possibile, con almeno 24 ore di anticipo dall'uno all'altro genitore. Tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti , anche ove questi Per_4
manifesti la volontà di trattenersi per un giorno in più con il padre o con la madre, o per tempi comunque diversi rispetto a quelli concordati, saranno oggetto di comunicazione tra i genitori per le vie brevi (messaggistica telefonica). In particolare, e relativamente agli spostamenti di
(da e verso la scuola e da e verso la sede di frequentazione dell'attività sportiva di ) Per_4 Per_4
e allo stato di salute dello stesso potranno essere oggetto di scambio di messaggistica whatsapp che, comunque, non dovrà mai costituire strumento di polemica legata alla vita passata e futura tra entrambi i coniugi e né vertere sulla vita degli altri tre figli;
4) Il sig. corrisponderà mensilmente un assegno pari ad Euro 900,00 (novecento) a CP_1
titolo di mantenimento della moglie sig.ra a far data dal momento in cui Parte_1 Pt_1
con il consenso di lascerà l'abitazione coniugale, tramite bonifico bancario,
[...] CP_1
sulle seguenti coordinate IBAN [...] del conto corrente intestato a entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ciascun mese;
somma soggetta a Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT. A decorrere dal 01.07.2027, (data di estinzione dei due finanziamenti per l'acquisto dell'auto, di cui al successivo punto 10, contratti dal marito, che questi continuerà a pagare fino ad estinzione) il sig. corrisponderà a titolo di CP_1
mantenimento della moglie, la somma mensile pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento), oltre rivalutazione ISTAT come per legge prevista;
5) Il sig. si impegna a versare alla moglie, il giorno immediatamente successivo alla CP_1
pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario di (coordinate bancarie di cui al punto 4), la somma di Euro Parte_1
3.000,00 (tremila) sempre a titolo di mantenimento per la stessa;
6) Il sig. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario in favore del CP_1
figlio , a far data dal momento in cui con il consenso di Per_4 Parte_1 CP_1 lascerà con il figlio l'abitazione coniugale, la somma mensile pari ad Euro 300,00 Per_4
(trecento), da versarsi sul conto corrente bancario della sig.ra entro e non oltre Parte_1
il giorno 10 (dieci) di ciascun mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la crescita del ragazzo, ponendo il 30%
a carico della madre, sig.ra spese previste dal Protocollo del CNF. Il Parte_1
mantenimento in favore del figlio da corrispondersi alla madre resterà immutato, Parte_1
e dovuto, anche qualora decidesse di andare a vivere prevalentemente presso il padre, o Per_4
si modificassero comunque le condizioni di collocamento di , di cui al presente accordo. Per_4
Le spese straordinarie dovranno intendersi così disciplinate in ossequio alle citate linee guida del
CNF: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici( parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) spese per la cura degli animali domestici del figlio ( salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
· Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
· Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente, senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
· Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
· Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
· organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spesse e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata al 50% dei genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.”
Ancora:
- per le spese straordinarie che non superino i 100,00 Euro non è richiesto il previo consenso dell'altro genitore;
- le seguenti spese saranno sostenute al 50% tra i coniugi senza necessità di previo accordo:
o tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
o spese per materiale di corredo scolastico di inizio anno non griffati;
o gite scolastiche senza pernottamento;
o spese per tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; o spese per centri ricreativi estivi e gruppi estivi. In tal caso la partecipazione al centro estivo deve essere autorizzata solo se il genitore interessato ha ricevuto il consenso dall'altro ed a lui o
(a lei) abbia esposto le linee di programma almeno una settimana prima dall'inizio previsto:
- le spese relative a lezioni private (ripetizioni) potranno essere comprovate anche con documentazione informale
- per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro che potrà essere inoltrata anche a mezzo email, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
Nel rispetto dei reciproci diritti di permanenza con il figlio, i genitori potranno effettuare soggiorni o viaggi insieme al ragazzo. Se il viaggio verrà effettuato all'estero l'altro genitore dovrà essere preavvisato e informato circa durata, luogo e reperibilità. In particolare, il preavviso per un soggiorno all'estero deve essere segnalato all'altro coniuge almeno 30 giorni prima della prevista partenza. In ogni caso sarà onere di entrambi comunicare l'ultimo giorno di ogni mese, tramite mail, le rendicontazioni fiscali documentate per ogni singola spesa straordinaria sostenuta;
7) Il sig. si farà carico delle spese di trasporto in pullman per la scuola per il figlio CP_1
fino a giugno 2025 compreso. Con la ripresa della scuola, e quindi a decorrere dal Per_4
settembre 2025, tali spese saranno suddivise tra i genitori come previsto al punto 6), trattandosi di spese straordinarie;
8) Il figlio è titolare di un libretto bancario ed i genitori si obbligano espressamente a non Per_4
effettuare alcun prelievo fino al raggiungimento della capacità di agire del ragazzo;
a tal fine, al deposito del presente accordo la sig.ra che custodirà il suddetto libretto, renderà Parte_1
noto al sig. del saldo attivo del libretto;
CP_1
9) La casa già familiare di piena ed esclusiva proprietà del marito, sig. resterà nella CP_1
sua disponibilità e vi abiterà con la figlia maggiorenne (nata il [...]), laureata, che Per_3
ha già reperito una attività lavorativa, prossima pertanto a rendersi economicamente indipendente. Il sig. per quanto possa occorrere, provvederà in via esclusiva al CP_1
mantenimento della figlia maggiorenne La moglie, sig.ra si trasferirà Per_3 Parte_1
altrove a far data dal 5 dicembre 2024 con il consenso del marito. Le Parti hanno regolato con separata scrittura privata tutti i beni ed oggetti che la sig.ra potrà riprendere dalla Parte_1
casa che fu coniugale;
10) Il sig. trasferirà, senza ricevere alcun corrispettivo, la vettura T-Cross tg. GM801BD CP_1
a e per tale trasferimento, trattandosi di negozio di composizione della crisi Parte_1
coniugale, i coniugi dichiarano di volersi avvalere del beneficio dell'esenzione fiscale di cui all'art. 9 L. 1987/74. Il trasferimento avrà luogo entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, impegnandosi i coniugi a recarsi presso il competente PRA per l'espletamento di tutti i necessari adempimenti al fine di volturare la vettura, con spese di voltura a carico di La polizza assicurativa contratta per l'auto sarà CP_1
volturata in nome di A far data dalla sottoscrizione del presente atto (datato Parte_1
2.12.2024) la vettura sarà data in uso a Le spese di bollo e di assicurazione Parte_1 dell'auto saranno sostenute da dal momento del passaggio di proprietà in avanti;
Parte_1
11) Data la presenza di prole minore ciascuno dei genitori deve comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza ovvero di domicilio;
12) I genitori si impegnano a prestare il proprio consenso a rinnovare i documenti per il figlio minore
, anche con validità per l'espatrio. Per_4
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 6/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina