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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 516/202 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc Il Giudice Letto l'art. 127 ter cpc;
lette le note scritte autorizzate;
rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, tutte le parti hanno provveduto a depositare le suddette note scritte;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Carmine Esposito
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 23.12.2024 nella causa n. 516/2020 avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” e vertente tra (C.F. ), col ministero/assistenza Parte_1 C.F._1 degli avv.ti BOTTI EZIO e CAFARO LUIGI, giusta procura a margine dell'atto introduttivo
- attore - e (C.F./P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , col ministero/assistenza dell'avv. CP_2
DI PAOLA ROSSELLA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione nonchè (C.F. /P.IVA ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , col ministero/assistenza dell'avv. CP_2
ROCCO MARIA FELICITA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- convenuti - All'udienza del 23.12.2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare comunque opportuno ripercorrere, per via di estrema sintesi, le domande proposte al fine di esporre le ragioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo: “….che essa esponente va creditrice della Società in persona del CP_1
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l.r.p.t., [P.IVA: - corrente in Vallo della Lucania, alla CP_2 P.IVA_1
Piazza Vittorio Emanuele, civ. 37\391 della complessiva somma di €. 82-116,46 (ottantaduemilacentosedici,46), per prestazioni lavorative siccome riconosciute e tutelate nella sentenza n. 530\2019 R. Sent. Tribunale di Vallo della Lucania, definitiva del procedimento giuslavoristico n. 996\2013 R.G., Tribunale di Vallo della Lucania…. che ottenuta detta giudiziale statuizione, immeditatamente esecutiva ope legis, munita della prescritta formula in data 18/11/2019, la odierna attrice attivava la necessaria e competente procedura esecutiva con risultati totalmente negativi per incapienza del patrimonio della esecutanda - che, infatti, dopo aver notificato l'atto di precetto in data CP_1
provvedeva a notificare atto di pignoramento presso terzi in data CP_4
02/12/2019 a tutti gli istituti di credito presenti sul territorio (cfr. allegato n. 2); - che si appurava la presenza di conti correnti bancari solo presso la Parte_2
, i quali recavano saldo negativo eccezion fatta per il n.
[...]
02/0L/t29046 dal quale la banca accantonava la somma disponibile pari a € 0,36 (!!!!) (cfr. dichiarazione ex art.547 c.p.c.- allegato n. 3); - che, successivamente, in sede di pignoramento mobiliare presso la sede della società, in data L410212020, l'ufficiale giudiziario così accertava, su dichiarazione del l.r.p.t. " . . . non CP_2 CP_5 possiede beni mobili, immobili o di altra natura. Non possiede nulla"(sic!) (cfr. verbale di pignoamento mobiliare - allegato n. 4); - che, invece e di contro, i successivi idonei ed opportuni accertamenti hanno permesso di constatare ed appurare la strumentale e procurata impotenza patrimoniale della debitrice, fabbricata post hoc et propter hoc, al deliberato e premeditato fine, appunto, di non adempiere e sottrarsi alla obbligazione scaturente dalla decisione giudiziale…. la causa viene introitata a sentenza in data 2A/O212O19 e, in pari data, all'esito della camera di conSIlio, la Dott.ssa , con ordinanza di nomina del CTU, Persona_1 comprensiva di ouesiti (che già fanno presagire l'esito della vertenza), rimetteva la causa sul Ruolo e fissava l'udienza del per il giuramento del CTU (cfr. ordinanza CP_6
Dott.ssa - allegato n.7). Magicamente, la iniziava l'attività Persona_1 CP_3 commerciale….”; conveniva in giudizio e al fine di CP_1 CP_3 ottenere: “…Dichiarare inefficaci nei confronti dell'esponente i predetti atti di disposizione e conferimento disposti da in favore di di cui in narrativa CP_1 CP_3
(compiutamente descritti negli allegati nn.9, 10, 11, 12, 13, 14,15 e 16), qui richiamati per relationem) 2. Condannare le convenute alla refusione delle spese, compensi ed onorari professionali, oltre IVA a CpA nella misura di legge.
3. Emettere ogni altro opportuno, necessario e consequenziale provvedimento a favore della parte attrice ed a carico delle convenute.
Costituitosi in giudizio, nel contestare in fatto e in CP_1 diritto la domanda attorea, chiedevano il rigetto della domanda.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e le parti depositavano note scritte.
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Occorre premettere che nel corso del presente giudizio la Sentenza nr. 530/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania Sez. Lavoro (per l'importo complessivamente liquidato in sentenza di Euro 62.525,18 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e relativi interessi legali e rivalutazione monetaria), su cui essenzialmente si fonda la domanda attorea, è stata parzialmente riformata con la sentenza della Corte d'Appello di Salerno – Sezione Lavoro – n. 418/2023 che ha condannato la al pagamento in favore della CP_1 Pt_1
“dell'importo complessivo lordo di €. 32.942,22 a titolo di differenza paga di cui
€. 7.001,49 per trattamento di fine rapporto oltre accessori come per legge dalla data di maturazione dei crediti e fino all'integrale soddisfo”. La convenuta ha affermato di aver ottemperato al sentenza del CP_7 giudice di appello, pagando, mediante bonifico, a parte attrice la somma di euro 23.053,13; ritiene infatti che: “….L'azione revocatoria promossa dalla SI.ra ex art. 2901 c.c., è attualmente destituita di interesse ex art. 100 c.p.c. essendo Pt_1 la stessa stata pienamente soddisfatta nel proprio diritto di credito per l'importo di Euro 32.942,22 esattamente pari al centesimo a quanto stabilito dalla Corte di Appello di Salerno- sezione lavoro nella sentenza n. 418/2023 già acquisita agli atti di questo giudizio…. Il pagamento in favore della SI.ra , si ribadisce, all'esatto centesimo per quanto Pt_1 statuito dalla Corte di Appello di Salerno, è avvenuto mediante adempimento spontaneo da parte della e consta dei seguenti versamenti: a) Euro 23.035,13 per CP_1 differenze paga e TFR corrisposti mediante bonifico bancario (doc. 2); b) Euro 2.330,38 conguaglio per differenze paga e TFR corrisposti mediante bonifico bancario (doc. 3); c) Euro 7.576,71 corrisposti a titolo di ritenute gravanti ex lege sul sostituto d'imposta
[...]
mediante Mod F24 (doc. 4) e corrispondenti esattamente agli importi CP_1 indicati nel Cedolino paga della (doc. 5). 4.-La somma algebrica dei richiamati Pt_1 versamenti (23.035,13+2.330,38+7.576,71) restituisce esattamente l'importo di Euro 32.942,22….”. Ha pertanto concluso chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Parte attrice ha così controdetto: “….La ha corrisposto alla la CP_1 Pt_1 minor somma di € 23.035,13, adducendo – in spegio a quanto palesemente ordinato dalla Corte - di essere obbligata al pagamento delle somme al netto delle ritenute fiscali e/o contributive. Innanzitutto la non ha pagato gli accessori di legge – pur essendone CP_1 condannata – dalla data di maturazione dei crediti e fino all'integrale soddisfo…. Di poi la materia del contendere è tutt'altro “cessata” in quanto la SI.ra ha interposto ricorso Pt_1 per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello per cui pende giudizio innanzi alla Suprema Corte, Sezione Lavoro, iscritto al n. RG 9416/2024. Ancora ed infine, sulla insussistente questione del “lordo” o “netto” sollevata dalla al fine di pagare CP_1 impunemente la minor somma possibile, si rileva quanto appresso. È principio ormai consolidato che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze
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retributive debbano essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore (cfr. Cass. n. 19790/2011, Cass. n. 3525/2013, Cass. n. 21010/2013). Ugualmente, sempre la Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 23071 del 2021 ha ribadito l'illegittimità della trattenuta a carico del dipendente motivando che “ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (cfr. Cass. n. 18897/2019; Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass.n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011). Con l'ordinanza n. 16668 del 04.08.2020, la Cassazione afferma che la condanna del datore di lavoro a pagare le differenze retributive include sempre gli oneri contributivi anche se non richiesti dall'interessato, tanto che tutte le somme devono essere liquidate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Nella specie, con la predetta sentenza 28/09/2011 n. 19790, la Suprema Corte ha deciso che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali. Secondo la Suprema Corte, in particolare ha ricordato che, in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi previdenziali nei limiti previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore. Infatti l'art. 19 della L. 218/1952, che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto al caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano unitamente ai contributi ad essa riferibili. Medesimo discorso vale per le ritenute fiscali. Il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire. Infatti il lavoratore vedrà assoggettate le predette spettanze a tassazione, secondo il criterio di cassa e non di competenza, soltanto una volta che le avrà percepite. Ne consegue che, allorchè il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore per quelle previdenziali, mentre per quanto riguarda quelle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere le relative imposte. Pertanto è corretto che al lavoratore venga versato l'importo spettante delle differenze retributive al lordo delle ritenute sia previdenziali che fiscali. E quindi, una volta cessato il rapporto di lavoro (come nel nostro caso) il datore di lavoro cessa di essere sostituto d'imposta del lavoratore e dovrà versare quanto accertato dal Giudice al lordo! Sarà il lavoratore, una volta ricevute le somme al lordo, per il principio di cassa a dover pagare le tasse
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ed i contributi autonomamente. "... (Cass. n. 19790 del 28/09/2011; Cass. n. 3525 del 13/02/2013; Trib. di Benevento, Sentenza n. 1237/2023 del 04-12-2023). Quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto (v. Cass. sent. n.18044/15 del 14.09.2015, conformi Cass. n. 19790 del 2011; Cass. 21010 e 3525 del 2013; Cass. 25956/2017, Cass n. 21010/2013; Cass. n. 9795/2020; Cass. n. 9800/2020; Cass. n. 18897/2019; Cass. Sez. L, n. 18044 del 14/09/2015; Cass. n. 8017/2019; Trib. di Roma, Sentenza n. 1325/2024 del 02-02-2024; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21010 del 13/09/2013…”. La convenuta ha altresì precisato: “….il pagamento effettuato con CP_7 bonifico eseguito in data 13/10/2023 in favore di da parte di Parte_1 CP_2 nella qualità di legale rappresentante della per quanto dovuto
[...] CP_1
a titolo di differenze retributive, come rideterminato dal Giudice di 2° grado, tra l'altro agli atti non v'è traccia di un' impugnativa in Cassazione, fa sì che da parte attrice ovvero da d i f e t t i o r a m a i u n i n t e r e s s e a d a g i r e e / o a l p r o s Parte_1
i e g u o d e l l a l i t e . A fronte, quindi, dell'avvenuto pagamento ad opera della
[...]
, come è chiaramente emerso nel corso dell'intera istruttoria, ricorrono, senza CP_1 dubbio alcuno, tutti gli estremi per una d e c l a r a t o r i a d i c e s s a z i o n e d e l l a m a t e r i a d e l c o n t e n d e r e . Va precisato, infine, che gli atti dispositivi intercorsi tra la la , per i quali la invoca la loro inefficacia, CP_3 CP_1 Pt_1 sono a titolo oneroso come è dimostrato, appunto, dal bonifico bancario del 28/11/2019 (Cfr. doc. nr. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta – fascicolo telematico deposito del 18/12/2020)….. L'azione revocatoria promossa dalla SI.ra ex art. 2901 Pt_1
c.c., è attualmente destituita di interesse ex art. 100 c.p.c. essendo la stessa stata pienamente soddisfatta nel proprio diritto di credito per l'importo di Euro 32.942,22 esattamente pari al centesimo a quanto stabilito dalla Corte di Appello di Salerno-sezione lavoro nella sentenza n. 418/2023 già acquisita agli atti di questo giudizio e che quivi nuovamente si deposita (doc. 1); 2.- Detta sentenza ha sostituito la sentenza di primo grado emessa dall'allora giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella ed in base alla quale la si dichiarava Pt_1 creditrice della dell'importo di Euro 62.525,18 e per il quale è stata CP_1 promossa la presente azione revocatoria, pretesa ad oggi non più esistente;
3.- Il pagamento in favore della SI.ra , si ribadisce, all'esatto centesimo per quanto statuito dalla Pt_1
Corte di Appello di Salerno, è avvenuto mediante adempimento spontaneo da parte della
[...]
e consta dei seguenti versamenti….La somma algebrica dei richiamati versamenti CP_1
(23.035,13+2.330,38+7.576,71) restituisce esattamente l'importo di Euro 32.942,22,
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ovvero il credito riconosciuto alla all'esito del giudizio di secondo grado definito Pt_1 con la sentenza che qui ci involge. Il tutto al netto delle spese legali e della competenze del CTU, parimenti integralmente corrisposte per quanto statuito in sentenza (doc. 6 e doc. 7). 5.- Priva di fondamento giuridico rimane, pertanto, ogni richiesta della volta ad Pt_1 ottenere il pagamento “al lordo” di quanto statuito in sentenza in quanto responsabile del versamento delle ritenute all'ERARIO e della parte contributiva, per espressa previsione di legge, è e rimane il sostituto d'imposta ) il quale DEVE effettuare i CP_1 dovuti versamenti nell'interesse e per conto del soggetto sostituito ( ) direttamente Pt_1 verso l'Erario e l' Tanto in ragione dell'art. 23, secondo comma, lettera d), del decreto CP_8 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che, si ricorda a noi stessi, prevede espressamente che i sostituti d'imposta operano la ritenuta sulla parte imponibile del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, con i criteri indicati nell'articolo 19 dello stesso TUIR. L'art. 17, co. 1 lett a) citato stabilisce che“1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 c.c.; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c. nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
(…)”. Pertanto la
è e resta sostituto d'imposta relativamente a tutte le spettanze di fine CP_1 rapporto o comunque ad esso riconducibili e conseguentemente, il bonifico che va fatto al dipendente cessato (al pari di quello che avviene mensilmente in costanza di rapporto) è al netto delle ritenute di legge che, appunto, il datore trattiene alla fonte e versa all'erario…..”. L'altra convenuta ha concluso: “…il pagamento effettuato con CP_3 bonifico eseguito in data 13/10/2023 in favore di da parte di Parte_1 CP_2 nella qualità di legale rappresentante della per quanto dovuto
[...] CP_1
a titolo di differenze retributive, come rideterminato dal Giudice di 2° grado, tra l'altro agli atti non v'è traccia di un' impugnativa in Cassazione, fa sì che da parte attrice ovvero da d i f e t t i o r a m a i u n i n t e r e s s e a d a g i r e e / o a l p r o s Parte_1
i e g u o d e l l a l i t e . A fronte, quindi, dell'avvenuto pagamento ad opera della
[...]
, come è chiaramente emerso nel corso dell'intera istruttoria, ricorrono, senza CP_1 dubbio alcuno, tutti gli estremi per una d e c l a r a t o r i a d i c e s s a z i o n e d e l l a m a t e r i a d e l c o n t e n d e r e . Va precisato, infine, che gli atti dispositivi intercorsi tra la la , per i quali la invoca la loro inefficacia, CP_3 CP_1 Pt_1 sono a titolo oneroso come è dimostrato, appunto, dal bonifico bancario del 28/11/2019 (Cfr.
7 Tribunale di Vallo della Lucania n. 516/202 R.G. Affari Civili Contenziosi
doc. nr. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta – fascicolo telematico deposito del 18/12/2020)….”. Tanto precisato la domanda è parzialmente fondata, in quanto ritiene questa A.G. che la convenuta non ha dato esecuzione alla sentenza CP_7 della Corte di Appello sopra citata, nel cui dispositivo, si ribadisce, si statuisce la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo lordo di €. 32.942,22 a titolo di differenza paga di cui €. 7.001,49 per trattamento di fine rapporto oltre accessori come per legge dalla data di maturazione dei crediti e fino all'integrale soddisfo;
la ritenuta d'acconto che la convenuta ha deciso di effettuare è frutto di un'interpretazione della normativa che, come correttamente affermato da parte attrice, non si condivide. In conclusione le società convenute devono essere condannate in solido al pagamento a favore di della somma di euro 7.576,71 (pari alla Parte_1 differenza di euro 32.942,22 ed euro 25.365,51), oltre accessori come per legge dalla data di maturazione dei crediti e fino all'integrale soddisfo. Ogni altra questione è assorbita. Sulle spese le spese del giudizio, liquidate nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di respinta ogni altra istanza deduzione ed CP_1 CP_3 rovv accoglie parzialmente la domanda come proposta e per l'effetto: condanna e in solido, al pagamento a CP_1 CP_3 favore di , della somma di euro 7.576,71, oltre accessori Parte_1 come per azione dei crediti e fino all'integrale soddisfo;
e in solido, alla rifusione in favore di CP_1 CP_3 del presente giudizio, liquidate Parte_1 complessivamente in € 2.500,00 per spese vive e per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi. Vallo della Lucania, 2.1.2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito
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