Articolo 1000 del Codice civile
Articolo 999Articolo 1001
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19 aprile 1942
Art. 1000.

(Riscossione di capitali).

Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto, e' necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non e' opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.

Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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