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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo al n. 2877 del 2021 R.G.A.C.
TRA
nata a [...] l'[...] CF residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
IA IM RD nata a [...] il [...] CF C.F._2
residente a [...], in proprio e quale esercente la responsabilità
[...] genitoriale su nato a [...] il [...] CF , e Persona_1 CodiceFiscale_3 nata a [...] l'[...] CF rappresentata e Parte_2 C.F._4 difesa per procura in atti dall'Avv. Silvia Mucciante elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bracciano alla Via Odescalchi 12
-attori-
e
nata a [...] il 248.03.1952, C.F. , residente in CP_1 CodiceFiscale_5
Fiumicino (RM), Via Villacidro 45, ed elettivamente domiciliata in Roma Via di Val Tellina 87, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Massi, C.F. , dalla quale è CodiceFiscale_6 rappresentata e difesa come per procura in atti
– convenuta- nonchè
nato a [...] il [...], CF rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_7 difeso per procura in atti dall'Avv. Michela Leone elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Bracciano alla Via Odescalchi 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- C onvenuti –
e
contumace CP_3
- C onvenuto –
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI:
Con note depositate in data 24 febbraio 2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri RD IM (in Parte_1 proprio e n.q.) e convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_2 CP_1
, e esponendo quanto segue: CP_2 CP_3 Parte_3
1) in data 22 febbraio 1997 decedeva la sig.ra nata a [...] il 7 aprile Persona_2
1916;
2) a seguito del decesso si apriva la successione legittima in favore dei figli:
• , nato a [...] il [...] Parte_3
• , nato a [...] l'[...]; CP_4
• , nata a [...] il [...]; Parte_1
• , nato a [...] il [...]; Controparte_2
• , nata a [...] il [...]; CP_1
• , nato a [...] l'[...]; CP_3
3) gli eredi provvedevano a presentare, presso l'Ufficio del Registro di Roma, la denunzia di successione che veniva rubricata con il numero 45/17273 (all.1 fascicolo parte attrice);
4) al momento del decesso il compendio ereditario facente capo alla defunta, sig.ra Persona_2 era costituito dai seguenti beni immobili:
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• appartamento sito a Fiumicino, via Villacidro n.47, int. 1, piano primo, distinto al catasto urbano del Comune di Fiumicino al fg. 305, numero 115, sub 2, z.c. 7, cat. A/4, classe 4, vani 4,5, rendita 922.500, valore lire 32.300.000=
• locale sito in Fiumicino, via Villacidro n.47, P.T., distinto al Catasto urbano al fg. 305, numero
115, sub 3, z.c.7, cat. C/2, classe 3, mq 13, rendita 68.900, valore lire 2.500.000=
5) gli immobili su indicati appartenevano alla defunta in ragione dei 3/9 ed ai figli per la restante quota;
6) in data 11 agosto 2000 decedeva lasciando come eredi la moglie, CP_4 Parte_4 ed il figlio, ai quali veniva devoluta la quota di eredità di spettanza del
[...] Controparte_5 de cuius sui beni sopra menzionati;
7) in data 25 novembre 2004 decedeva la sig.ra lasciando, come erede, il suo Parte_4 unico figlio Controparte_5
8) il 28 aprile 2017 decedeva gli succedevano la moglie, sig.ra IM Controparte_5
RD ed i figli e Pt_2 Per_1
9) in conseguenza di tali successioni gli immobili indicati sub art. 4) risultavano essere di spettanza:
– di in ragione di 1/6; Controparte_2
– di in ragione di 1/6; Parte_1
– di in ragione di 1/6; Parte_3
– di in ragione di 1/6; CP_1
– di in ragione di 1/6; CP_3
– di RD IM in ragione di 1/18
– di in ragione di 1/18 Parte_2
– di RD IM, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore in ragione di 1/18; Persona_1
10) il compendio immobiliare costituito dai due immobili siti in Fiumicino, via Villacidro 47, risultava occupato dalla sig.ra la quale, nonostante l'invito rivoltole dagli altri CP_1 coeredi di procedere con lo scioglimento della comunione ereditaria non forniva alcun riscontro continuando ad occupare i beni in parola;
gli attori avevano chiesto – già con missiva del 25 novembre 2019 alla sig.ra il pagamento di euro 100,00= mensili per ciascuno CP_1 dovuto a titolo di indennità di occupazione sui beni caduti in comunione ereditaria;
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11) avviata la obbligatoria mediazione anche essa si concludeva con esito negativo attesa la mancata disponibilità di a reperire una soluzione conciliativa. CP_1
Sulla base di tali deduzioni gli attori formulavano le seguenti conclusioni ribadite nella memoria ex art.183, 6° comma n.1 c.p.c.:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, disattesa ogni contraria istanza:
• accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere la divisione giudiziale dei beni meglio indicati in premessa e precisamente del compendio immobiliare costituito da:
a) appartamento sito a Fiumicino, via Villacidro n.47, int. 1, piano primo, distinto al catasto urbano del
Comune di Fiumicino al fg. 305, numero 115, sub 2, z.c. 7, cat. A/4, classe 4, vani 4,5, rendita 922.500, valore lire 32.300.000=
b) locale sito in Fiumicino, via Villacidro n.47, P.T., distinto al Catasto urbano al fg. 305, numero 115, sub 3,
z.c.7, cat. C/2, classe 3, mq 13, rendita 68.900, valore lire 2.500.000= e, per l'effetto, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra le parti sui beni medesimi, con l'attribuzione, ai singoli partecipanti, della quota loro spettante secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale. Nell'ipotesi in cui dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ordinarne la vendita a terzi ai sensi dell'art. 788 c.p.c.(a mezzo professionista all'uopo incaricato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
• condannare la sig.ra a corrispondere, agli odierni attori, a far data dalla richiesta risalente al 25 CP_1 novembre 2019, la somma mensile di euro 100,00= a favore di ciascun coerede e nella percentuale di spettanza quale indennità di occupazione dei beni in parola;
somma da calcolarsi a far data dal 25 novembre 2019 e fino al momento della vendita e/o del rilascio degli immobili, tenuto conto del valore locatizio di mercato degli immobili stessi e/o nella diversa misura, maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia.
Si chiede che detto importo liquidato a favore degli odierni attori ed a carico della sig.ra sia CP_1 decurtato dalla quota-parte ereditaria di spettanza di quest'ultima e liquidato, direttamente, in favore delle odierne parti attrici in sede di progetto divisionale;
• Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio”
Si costituiva la sig.ra non opponendosi alla domanda di divisione ma contestando CP_1 che gli immobili oggetto di causa potessero essere oggetto di divisione ove fosse accertata la loro irregolarità urbanistica e sostenendo che, in considerazione dello stato gli immobili in oggetto che verserebbero in uno stato di assoluta fatiscenza, nessuna indennità di occupazione poteva essere chiesta
Si costituiva aderendo sostanzialmente alla domanda formulata da parte attrice. Controparte_2
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Alla prima udienza svoltasi il 26 gennaio 2022 questo Giudice, rilevato che e gli CP_3 eredi di non si erano costituiti, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° Controparte_6 comma c.p.c. invitando la parte più diligente a depositare la certificazione ipocatastale ovvero la certificazione notarile sostitutiva dalla quale risultasse l'atto di provenienza ultraventennale a favore del de cuius o dei suoi danti causa e l'eventuale presenza di iscrizioni ipotecarie.
Venivano disposte ed espletate le prove orali richieste dalla parte attrice e disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
Gli attori depositavano, il 12 giugno 2024, istanza con la quale chiedevano l'assegnazione del compendio ereditario motivando detta richiesta sia con la titolarità dei 2/6 del totale che con il valore affettivo dell'immobile
All'udienza del 12 giugno 2024 la difesa di faceva rilevare che, a seguito del CP_1 decesso di tutti gli eredi avevano rinunciato all'eredità. Parte_3
All'udienza del 4 dicembre 2024 la parte attrice deduceva l'inefficacia della rinuncia all'eredità di da parte di in quanto la stessa risaliva al 24 ottobre 2022 mentre Parte_3 CP_1 il decesso di era avvenuto il 5 febbraio 2021 e la sig.ra era nel Parte_3 CP_1 possesso dei beni ereditari e non aveva posto in essere quanto previsto dall'art. 485 c.c. con conseguente accettazione tacita dell'eredità.
Con provvedimento del 24 febbraio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Introduzione del giudizio e integrazione del contraddittorio
Preliminarmente deve esaminarsi la regolarità dell'integrazione del contraddittorio rispetto alla posizione dei chiamati all'eredità e degli eredi di Parte_3
La parte attrice ha dedotto che deve essere considerata, ai sensi dell'art. 485 c.c., CP_1 erede pura e semplice di in quanto era chiamata all'eredità di quest'ultimo ed Parte_3 era nel possesso dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario e non aveva provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c.
La parte convenuta ha dedotto che si tratta di una eccezione nuova sollevata tardivamente ed ha insistito a sua volta nell'eccezione di nullità / inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio agli eredi di con conseguente eccezione di nullità / Parte_3 inesistenza dell'intero procedimento, atteso che il processo non è stato validamente instaurato nei confronti degli eredi di Parte_3
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Principio generale è che il chiamato all'eredità è legittimato alla lite anche in caso di rinuncia all'eredità; infatti i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver ricevuto la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato l'introduzione del giudizio nei loro confronti.
Nel caso in esame si è costituito e nulla ha eccepito, si è costituita Controparte_2 CP_1
e nulla ha eccepito sul punto in comparsa di risposta e nella prima memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c., sollevando la contestazione circa la propria legittimazione passiva solo successivamente, non si è costituito. CP_3
Pertanto a seguito della mancata tempestiva contestazione da parte dei chiamati all'eredità convenuti nel giudizio deve ritenersi che gli stessi sono legittimati passivi nel giudizio.
Quanto alla deduzione svolta dalla convenuta nelle note depositate in data 27 CP_1 gennaio 2025 circa l'invalidità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi di pur dovendo ritenersi che la Parte_3 notifica della citazione, atto introduttivo del giudizio, deve essere fatta personalmente ed individualmente alla parte, con le regole e nei modi previsti dall'art. 137 e ss. c.p.c. e che la notificazione collettiva ed impersonale agli eredi è del tutto eccezionale cosicché ad essa si può fare ricorso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, e sempre a condizione che il processo sia stato validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta, deve però operarsi un coordinamento tra tali principi e quello affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza Cass. 18 giugno 2010 n. 14699 (cfr. sulla necessità di coordinamento di tali principi Cass. 15 aprile 2021 n.9946).
Nella sentenza delle Sezioni Unite, in motivazione si è affermato (pur con riferimento ad una ipotesi di impugnazione di una sentenza di primo grado notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi), rispetto alla citazione collettiva ed impersonale, considerata una
“facilitazione” per la parte, che tale facilitazione è giustificata logicamente dalla esigenza di evitare di effettuare lunghe e complesse indagini volte all'esatta individuazione degli eredi e che l'individuazione del luogo di notifica nell'ultimo domicilio del defunto - che coincide con il luogo di apertura della successione - fornisce adeguata assicurazione in ordine alla probabilità che gli eredi vengano a conoscenza dell'atto. La Corte di cassazione ha ritenuto non ravvisabile, in tal caso, alcuna delle ipotesi di nullità insanabile ma di un vizio della notifica che comporta la nullità con conseguente sanatoria della nullità a seguito della costituzione dell'erede della parte defunta.
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Pertanto, nel caso inesame, la nullità deve ritenersi sanata con la costituzione di due degli eredi della parte convenuta che in tal modo hanno fornito adeguata prova in ordine alla conoscenza da parte loro dell'atto e ciò ha impedito quella lesione del diritto di difesa dei successori della parte deceduta che avrebbe comportato una nullità insanabile dell'atto.
3. La domanda di assegnazione
Le attrici nella memoria depositata in data 12 giugno 2024 hanno chiesto l'assegnazione del compendio immobiliare in oggetto essendo titolari della quota maggiore.
Analoga istanza è stata formulata dalla convenuta CP_1
Il convenuto pur non chiedendo l'assegnazione dell'immobile ha dichiarato di Controparte_2 non opporsi a che il bene venga assegnato alle attrici e si è invece opposta alla assegnazione dello stesso a CP_1
Non vi sono problemi in ordine alla tempestività delle istanze in quanto, secondo l'orientamento univoco della Corte di cassazione (cfr. da ultimo Cass. 8 settembre 2021 n. 24174): “Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello”.
L'art. 720 c.c. stabilisce che, se deve procedersi allo scioglimento della comunione su immobili non comodamente divisibili, i beni devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione del comproprietario avente diritto alla quota maggiore.
In materia deve farsi riferimento al principio, desumibile dall'art. 1114 c.c., secondo il quale la divisione in natura è possibile solo in caso di “comoda divisibilità della cosa comune” da rapportare al pregiudizio patrimoniale conseguente alla divisione di essa in diverse porzioni. La comoda divisibilità della cosa comune non sussiste quindi, qualora essa implichi una rilevante diminuzione di valore delle singole cose divise rispetto alla cosa comune, oppure se i costi necessari all'adattamento all'uso delle singole porzioni siano esagerati.
Nel caso in esame la divisione in natura dell' immobile è stata esclusa dalla CTU Ing. nella Per_3 sua relazione e sembra comunque una soluzione impraticabile alla luce dell'alto numero di condividenti.
L'articolo 720 c.c. stabilisce che: “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera
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sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto” .
Può, quindi, procedersi alla vendita dei beni ereditari solo se nessuno dei coeredi ne chiede l'assegnazione e quindi deve privilegiarsi la richiesta di assegnazione del bene rispetto alla ipotesi di vendita all'asta dello stesso.
Nel caso in esame sia le attrici che la convenuta hanno chiesto l'assegnazione dei CP_1 beni.
Deve accogliersi la richiesta delle attrici in quanto le stesse sono titolari di una quota di 1/3 della proprietà degli immobili che costituisce la quota maggiore e non alla convenuta è CP_1 certamente titolare della quota di 1/6 e solo ove fosse accertata l'accettazione tacita dell'eredità di dalla stessa contestata, raggiungerebbe a sua volta la quota di 1/3 della Parte_3 proprietà dell'immobile
Peraltro vi è stata l'espressa opposizione dell'assegnazione del bene a favore di da CP_1 parte di a sua volta titolare della quota di 1/6 mentre lo stesso non si è opposto Controparte_2 all'assegnazione alle attrici.
Pertanto deve assegnarsi a IM RD, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale su , e IB l'immobile: sito nel Comune di Persona_1 Pt_2
Roma Via Villacidro n. 47 - Località Passoscuro identificato al Catasto come segue: N.C.E.U.
Foglio 305 p.lla 115 Sub. 2 Zona cens 2 Categ. A/4 Classe 4 Consist. 4,5; Foglio 305 p.lla 115
Sub. 2 Zona cens 2 Categ. A/4 Classe 4 Consist. 4,5 Foglio 305 p.lla 115 Sub. 3 Zona cens 2
Categ. C/2 Classe 3 Consist. 13 mq.
Poiché il valore dell'immobile è stato determinato dal CTU in euro 60.000, le attrici sono tenute a versare a titolo di conguaglio
– a la somma di euro 10.000; Controparte_2
– agli eredi di IB la somma di euro 10.000; Parte_3
– a la somma di euro 10.000; CP_1
– a la somma di euro 10.000. CP_3
4. La domanda di pagamento dell'indennità di occupazione dell' immobile
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Le attrici ed il convenuto hanno formulato nei confronti di una Controparte_2 CP_1 domanda di pagamento dell'indennità di occupazione a partire dal 25 novembre 2019 dell'immobile oggetto di causa utilizzato esclusivamente da quest'ultima.
Con riferimento a tale domanda deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha ritenuto che: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”.
In generale, quindi, quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso.
In presenza di una situazione di comproprietà vi è il diritto di usare il fabbricato sicché deve affermarsi l'obbligo dei convenuti di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo e cosi il loro dovere di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del bene comune.
L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quindi, ciascun comproprietario può godere dell'immobile comune anche senza aver acquisito il previo consenso degli altri comproprietari, purché l'uso che egli ne faccia non precluda agli altri partecipanti il godimento dell'immobile.
L'uso che i comproprietari possono fare dell'immobile non deve essere necessariamente paritetico.
Ciò che rileva ai fini del rispetto dell'art. 1102 c.c. è, infatti, che le modalità di godimento riconosciute a ciascun comproprietario siano tali da consentirgli di soddisfare le sue esigenze.
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L'art. 1102 c.c. può, quindi, dirsi violato nei casi in cui l'uso di un immobile da parte di un comproprietario escluda totalmente il diritto dell'altro comproprietario di godere in qualche modo dell'immobile.
Occorre però precisare che il diritto di godimento viene leso non solo rendendo impossibile lo stesso uso da parte degli altri comproprietari, ma, più in generale, impedendo loro una qualsiasi altra forma di godimento del bene come potrebbe essere concederlo in locazione o venderlo.
Così, se il bene in comune, come nel caso in esame, è un'abitazione e uno o più comproprietari vi fissino la propria dimora, può ravvisarsi la lesione del diritto di godimento dell'altro comproprietario non solo se anche quest'ultimo avesse, a sua volta, avuto interesse a trasferirsi nell'immobile, ma anche nel caso in cui, pur non avendo intenzione di vivere nell'immobile comune, avrebbe avuto interesse a locarlo o a venderlo.
L'uso esclusivo è fonte di responsabilità solo se ingiustificato: gli altri comproprietari, cioè, non devono essere rimasti inerti né avere acconsentito in modo certo ed inequivoco all'uso esclusivo.
Deve quindi sussistere, non in astratto ma in concreto, un loro interesse all'esercizio del diritto di godimento. Questo significa che l'uso del bene comune da parte di un comproprietario di per sé non lede l'altro comproprietario che non voglia godere dell'immobile o non abbia necessità di goderne in pari misura.
Il comproprietario che si ritenga leso nel suo diritto di godimento dovrà quindi, non appena avrà avuto contezza della circostanza, contestare l'abuso da parte del comproprietario che goda interamente ed in via esclusiva dell'immobile.
Nel caso in esame le parti attrici ed il convenuto sostengono di aver richiesto in Controparte_2 data 25 novembre 2019 il pagamento di una indennità di occupazione del bene con missiva a firma dell'Avv. Re (cfr. allegato 6 all'atto di citazione) .
Non è contestato che l'appartamento oggetto di causa sia utilizzato in via esclusiva dalla convenuta CP_1
La difesa di quest'ultima contesta che la missiva prodotta dalla parte attrice, a firma del solo legale e non delle parti, senza alcun conferimento di mandato ai legali, sia idoneo alla “costituzione in mora” del comproprietario occupante.
L'eccezione è infondata in quanto non si contesta che l'atto sia pervenuto a e lo CP_1 stesso, ove lo vi volesse considerare un atto posto in essere da un soggetto privo di mandato formale, è idoneo a realizzare il suo effetto.
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La richiesta di utilizzazione del bene o di versamento dell'indennità di occupazione proveniente non dalla parte personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità non toglie all'atto la capacità di produrre effetti, atteso che la disposizione dell'art. 1392 cod. civ. - secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere - trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., per gli atti unilaterali negoziali, ma non per gli atti che, come quello in esame, hanno natura di mero atto giuridico non negoziale, che, una volta compiuto, produce i suoi effetti (cfr. Cass. 12/10/1998 n. 10090; Cass. 16 agosto
1993 n.8711).
Pertanto l'indennità di occupazione è dovuta a partire dal 25 novembre 2019.
La consulente tecnica ha determinato in euro 250,00 l'ammontare del canone mensile di occupazione in tale data.
è tenuta, quindi, al pagamento della somma di euro 41,67 mensili oltre interessi CP_1 legali a favore delle attrici dal 25 novembre 2019 alla data di consegna dell'immobile ed al pagamento della somma di euro 20,84 oltre interessi legali a favore di dal 25 Controparte_2 novembre 2019 alla data di consegna dell'immobile.
5. Spese
Alla luce della controvertibilità delle questioni di diritto esaminate, del contenuto degli atti di parte e della decisione del giudizio per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte attrice si ritiene opportuna la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia non definitivamente pronunciando nelle cause civili iscritte al ruolo al n. 2877 del 2021 ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) dispone lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare costituito da:
a) appartamento sito a Fiumicino, via Villacidro n.47, int. 1, piano primo, distinto al catasto urbano del Comune di Fiumicino al fg. 305, numero 115, sub 2, z.c. 7, cat. A/4, classe 4, vani 4,5, rendita 922.500, valore lire 32.300.000=
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b) locale sito in Fiumicino, via Villacidro n.47, P.T., distinto al Catasto urbano al fg. 305, numero
115, sub 3, z.c.7, cat. C/2, classe 3, mq 13, rendita 68.900, valore lire 2.500.000 ed assegna a IM RD, e l'immobile Parte_1 Persona_1 Parte_2 sito nel Comune di Roma Via Villacidro n. 47 - Località Passoscuro identificato al Catasto come segue: N.C.E.U. Foglio 305 p.lla 115 Sub. 2 Zona cens 2 Categ. A/4 Classe 4 Consist. 4,5; Foglio
305 p.lla 115 Sub. 2 Zona cens 2 Categ. A/4 Classe 4 Consist. 4,5 Foglio 305 p.lla 115 Sub. 3
Zona cens 2 Categ. C/2 Classe 3 Consist. 13 mq.
2) dispone che IM RD, e versino a Parte_1 Persona_1 Parte_2 titolo di conguaglio a la somma di euro 10.000, agli eredi di la Controparte_2 Parte_3 somma di euro 10.000, a la somma di euro 10.000; a la somma di CP_1 CP_3 euro 10.000;
3) in caso di mancato pagamento del conguaglio entro il termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza ordina l'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile oggetto di causa;
4) condanna al pagamento della somma di euro 41,67 mensili oltre interessi legali a CP_1 favore delle attrici dal 25 novembre 2019 alla data di consegna dell'immobile ed al pagamento della somma di euro 20,84 oltre interessi legali a favore di dal 25 novembre 2019 Controparte_2 alla data di consegna dell'immobile;
5) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 26 maggio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo al n. 2877 del 2021 R.G.A.C.
TRA
nata a [...] l'[...] CF residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
IA IM RD nata a [...] il [...] CF C.F._2
residente a [...], in proprio e quale esercente la responsabilità
[...] genitoriale su nato a [...] il [...] CF , e Persona_1 CodiceFiscale_3 nata a [...] l'[...] CF rappresentata e Parte_2 C.F._4 difesa per procura in atti dall'Avv. Silvia Mucciante elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bracciano alla Via Odescalchi 12
-attori-
e
nata a [...] il 248.03.1952, C.F. , residente in CP_1 CodiceFiscale_5
Fiumicino (RM), Via Villacidro 45, ed elettivamente domiciliata in Roma Via di Val Tellina 87, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Massi, C.F. , dalla quale è CodiceFiscale_6 rappresentata e difesa come per procura in atti
– convenuta- nonchè
nato a [...] il [...], CF rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_7 difeso per procura in atti dall'Avv. Michela Leone elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Bracciano alla Via Odescalchi 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- C onvenuti –
e
contumace CP_3
- C onvenuto –
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI:
Con note depositate in data 24 febbraio 2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri RD IM (in Parte_1 proprio e n.q.) e convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_2 CP_1
, e esponendo quanto segue: CP_2 CP_3 Parte_3
1) in data 22 febbraio 1997 decedeva la sig.ra nata a [...] il 7 aprile Persona_2
1916;
2) a seguito del decesso si apriva la successione legittima in favore dei figli:
• , nato a [...] il [...] Parte_3
• , nato a [...] l'[...]; CP_4
• , nata a [...] il [...]; Parte_1
• , nato a [...] il [...]; Controparte_2
• , nata a [...] il [...]; CP_1
• , nato a [...] l'[...]; CP_3
3) gli eredi provvedevano a presentare, presso l'Ufficio del Registro di Roma, la denunzia di successione che veniva rubricata con il numero 45/17273 (all.1 fascicolo parte attrice);
4) al momento del decesso il compendio ereditario facente capo alla defunta, sig.ra Persona_2 era costituito dai seguenti beni immobili:
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• appartamento sito a Fiumicino, via Villacidro n.47, int. 1, piano primo, distinto al catasto urbano del Comune di Fiumicino al fg. 305, numero 115, sub 2, z.c. 7, cat. A/4, classe 4, vani 4,5, rendita 922.500, valore lire 32.300.000=
• locale sito in Fiumicino, via Villacidro n.47, P.T., distinto al Catasto urbano al fg. 305, numero
115, sub 3, z.c.7, cat. C/2, classe 3, mq 13, rendita 68.900, valore lire 2.500.000=
5) gli immobili su indicati appartenevano alla defunta in ragione dei 3/9 ed ai figli per la restante quota;
6) in data 11 agosto 2000 decedeva lasciando come eredi la moglie, CP_4 Parte_4 ed il figlio, ai quali veniva devoluta la quota di eredità di spettanza del
[...] Controparte_5 de cuius sui beni sopra menzionati;
7) in data 25 novembre 2004 decedeva la sig.ra lasciando, come erede, il suo Parte_4 unico figlio Controparte_5
8) il 28 aprile 2017 decedeva gli succedevano la moglie, sig.ra IM Controparte_5
RD ed i figli e Pt_2 Per_1
9) in conseguenza di tali successioni gli immobili indicati sub art. 4) risultavano essere di spettanza:
– di in ragione di 1/6; Controparte_2
– di in ragione di 1/6; Parte_1
– di in ragione di 1/6; Parte_3
– di in ragione di 1/6; CP_1
– di in ragione di 1/6; CP_3
– di RD IM in ragione di 1/18
– di in ragione di 1/18 Parte_2
– di RD IM, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore in ragione di 1/18; Persona_1
10) il compendio immobiliare costituito dai due immobili siti in Fiumicino, via Villacidro 47, risultava occupato dalla sig.ra la quale, nonostante l'invito rivoltole dagli altri CP_1 coeredi di procedere con lo scioglimento della comunione ereditaria non forniva alcun riscontro continuando ad occupare i beni in parola;
gli attori avevano chiesto – già con missiva del 25 novembre 2019 alla sig.ra il pagamento di euro 100,00= mensili per ciascuno CP_1 dovuto a titolo di indennità di occupazione sui beni caduti in comunione ereditaria;
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11) avviata la obbligatoria mediazione anche essa si concludeva con esito negativo attesa la mancata disponibilità di a reperire una soluzione conciliativa. CP_1
Sulla base di tali deduzioni gli attori formulavano le seguenti conclusioni ribadite nella memoria ex art.183, 6° comma n.1 c.p.c.:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, disattesa ogni contraria istanza:
• accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere la divisione giudiziale dei beni meglio indicati in premessa e precisamente del compendio immobiliare costituito da:
a) appartamento sito a Fiumicino, via Villacidro n.47, int. 1, piano primo, distinto al catasto urbano del
Comune di Fiumicino al fg. 305, numero 115, sub 2, z.c. 7, cat. A/4, classe 4, vani 4,5, rendita 922.500, valore lire 32.300.000=
b) locale sito in Fiumicino, via Villacidro n.47, P.T., distinto al Catasto urbano al fg. 305, numero 115, sub 3,
z.c.7, cat. C/2, classe 3, mq 13, rendita 68.900, valore lire 2.500.000= e, per l'effetto, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra le parti sui beni medesimi, con l'attribuzione, ai singoli partecipanti, della quota loro spettante secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale. Nell'ipotesi in cui dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ordinarne la vendita a terzi ai sensi dell'art. 788 c.p.c.(a mezzo professionista all'uopo incaricato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
• condannare la sig.ra a corrispondere, agli odierni attori, a far data dalla richiesta risalente al 25 CP_1 novembre 2019, la somma mensile di euro 100,00= a favore di ciascun coerede e nella percentuale di spettanza quale indennità di occupazione dei beni in parola;
somma da calcolarsi a far data dal 25 novembre 2019 e fino al momento della vendita e/o del rilascio degli immobili, tenuto conto del valore locatizio di mercato degli immobili stessi e/o nella diversa misura, maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia.
Si chiede che detto importo liquidato a favore degli odierni attori ed a carico della sig.ra sia CP_1 decurtato dalla quota-parte ereditaria di spettanza di quest'ultima e liquidato, direttamente, in favore delle odierne parti attrici in sede di progetto divisionale;
• Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio”
Si costituiva la sig.ra non opponendosi alla domanda di divisione ma contestando CP_1 che gli immobili oggetto di causa potessero essere oggetto di divisione ove fosse accertata la loro irregolarità urbanistica e sostenendo che, in considerazione dello stato gli immobili in oggetto che verserebbero in uno stato di assoluta fatiscenza, nessuna indennità di occupazione poteva essere chiesta
Si costituiva aderendo sostanzialmente alla domanda formulata da parte attrice. Controparte_2
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Alla prima udienza svoltasi il 26 gennaio 2022 questo Giudice, rilevato che e gli CP_3 eredi di non si erano costituiti, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° Controparte_6 comma c.p.c. invitando la parte più diligente a depositare la certificazione ipocatastale ovvero la certificazione notarile sostitutiva dalla quale risultasse l'atto di provenienza ultraventennale a favore del de cuius o dei suoi danti causa e l'eventuale presenza di iscrizioni ipotecarie.
Venivano disposte ed espletate le prove orali richieste dalla parte attrice e disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
Gli attori depositavano, il 12 giugno 2024, istanza con la quale chiedevano l'assegnazione del compendio ereditario motivando detta richiesta sia con la titolarità dei 2/6 del totale che con il valore affettivo dell'immobile
All'udienza del 12 giugno 2024 la difesa di faceva rilevare che, a seguito del CP_1 decesso di tutti gli eredi avevano rinunciato all'eredità. Parte_3
All'udienza del 4 dicembre 2024 la parte attrice deduceva l'inefficacia della rinuncia all'eredità di da parte di in quanto la stessa risaliva al 24 ottobre 2022 mentre Parte_3 CP_1 il decesso di era avvenuto il 5 febbraio 2021 e la sig.ra era nel Parte_3 CP_1 possesso dei beni ereditari e non aveva posto in essere quanto previsto dall'art. 485 c.c. con conseguente accettazione tacita dell'eredità.
Con provvedimento del 24 febbraio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Introduzione del giudizio e integrazione del contraddittorio
Preliminarmente deve esaminarsi la regolarità dell'integrazione del contraddittorio rispetto alla posizione dei chiamati all'eredità e degli eredi di Parte_3
La parte attrice ha dedotto che deve essere considerata, ai sensi dell'art. 485 c.c., CP_1 erede pura e semplice di in quanto era chiamata all'eredità di quest'ultimo ed Parte_3 era nel possesso dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario e non aveva provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c.
La parte convenuta ha dedotto che si tratta di una eccezione nuova sollevata tardivamente ed ha insistito a sua volta nell'eccezione di nullità / inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio agli eredi di con conseguente eccezione di nullità / Parte_3 inesistenza dell'intero procedimento, atteso che il processo non è stato validamente instaurato nei confronti degli eredi di Parte_3
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Principio generale è che il chiamato all'eredità è legittimato alla lite anche in caso di rinuncia all'eredità; infatti i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver ricevuto la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato l'introduzione del giudizio nei loro confronti.
Nel caso in esame si è costituito e nulla ha eccepito, si è costituita Controparte_2 CP_1
e nulla ha eccepito sul punto in comparsa di risposta e nella prima memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c., sollevando la contestazione circa la propria legittimazione passiva solo successivamente, non si è costituito. CP_3
Pertanto a seguito della mancata tempestiva contestazione da parte dei chiamati all'eredità convenuti nel giudizio deve ritenersi che gli stessi sono legittimati passivi nel giudizio.
Quanto alla deduzione svolta dalla convenuta nelle note depositate in data 27 CP_1 gennaio 2025 circa l'invalidità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi di pur dovendo ritenersi che la Parte_3 notifica della citazione, atto introduttivo del giudizio, deve essere fatta personalmente ed individualmente alla parte, con le regole e nei modi previsti dall'art. 137 e ss. c.p.c. e che la notificazione collettiva ed impersonale agli eredi è del tutto eccezionale cosicché ad essa si può fare ricorso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, e sempre a condizione che il processo sia stato validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta, deve però operarsi un coordinamento tra tali principi e quello affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza Cass. 18 giugno 2010 n. 14699 (cfr. sulla necessità di coordinamento di tali principi Cass. 15 aprile 2021 n.9946).
Nella sentenza delle Sezioni Unite, in motivazione si è affermato (pur con riferimento ad una ipotesi di impugnazione di una sentenza di primo grado notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi), rispetto alla citazione collettiva ed impersonale, considerata una
“facilitazione” per la parte, che tale facilitazione è giustificata logicamente dalla esigenza di evitare di effettuare lunghe e complesse indagini volte all'esatta individuazione degli eredi e che l'individuazione del luogo di notifica nell'ultimo domicilio del defunto - che coincide con il luogo di apertura della successione - fornisce adeguata assicurazione in ordine alla probabilità che gli eredi vengano a conoscenza dell'atto. La Corte di cassazione ha ritenuto non ravvisabile, in tal caso, alcuna delle ipotesi di nullità insanabile ma di un vizio della notifica che comporta la nullità con conseguente sanatoria della nullità a seguito della costituzione dell'erede della parte defunta.
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Pertanto, nel caso inesame, la nullità deve ritenersi sanata con la costituzione di due degli eredi della parte convenuta che in tal modo hanno fornito adeguata prova in ordine alla conoscenza da parte loro dell'atto e ciò ha impedito quella lesione del diritto di difesa dei successori della parte deceduta che avrebbe comportato una nullità insanabile dell'atto.
3. La domanda di assegnazione
Le attrici nella memoria depositata in data 12 giugno 2024 hanno chiesto l'assegnazione del compendio immobiliare in oggetto essendo titolari della quota maggiore.
Analoga istanza è stata formulata dalla convenuta CP_1
Il convenuto pur non chiedendo l'assegnazione dell'immobile ha dichiarato di Controparte_2 non opporsi a che il bene venga assegnato alle attrici e si è invece opposta alla assegnazione dello stesso a CP_1
Non vi sono problemi in ordine alla tempestività delle istanze in quanto, secondo l'orientamento univoco della Corte di cassazione (cfr. da ultimo Cass. 8 settembre 2021 n. 24174): “Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello”.
L'art. 720 c.c. stabilisce che, se deve procedersi allo scioglimento della comunione su immobili non comodamente divisibili, i beni devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione del comproprietario avente diritto alla quota maggiore.
In materia deve farsi riferimento al principio, desumibile dall'art. 1114 c.c., secondo il quale la divisione in natura è possibile solo in caso di “comoda divisibilità della cosa comune” da rapportare al pregiudizio patrimoniale conseguente alla divisione di essa in diverse porzioni. La comoda divisibilità della cosa comune non sussiste quindi, qualora essa implichi una rilevante diminuzione di valore delle singole cose divise rispetto alla cosa comune, oppure se i costi necessari all'adattamento all'uso delle singole porzioni siano esagerati.
Nel caso in esame la divisione in natura dell' immobile è stata esclusa dalla CTU Ing. nella Per_3 sua relazione e sembra comunque una soluzione impraticabile alla luce dell'alto numero di condividenti.
L'articolo 720 c.c. stabilisce che: “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera
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sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto” .
Può, quindi, procedersi alla vendita dei beni ereditari solo se nessuno dei coeredi ne chiede l'assegnazione e quindi deve privilegiarsi la richiesta di assegnazione del bene rispetto alla ipotesi di vendita all'asta dello stesso.
Nel caso in esame sia le attrici che la convenuta hanno chiesto l'assegnazione dei CP_1 beni.
Deve accogliersi la richiesta delle attrici in quanto le stesse sono titolari di una quota di 1/3 della proprietà degli immobili che costituisce la quota maggiore e non alla convenuta è CP_1 certamente titolare della quota di 1/6 e solo ove fosse accertata l'accettazione tacita dell'eredità di dalla stessa contestata, raggiungerebbe a sua volta la quota di 1/3 della Parte_3 proprietà dell'immobile
Peraltro vi è stata l'espressa opposizione dell'assegnazione del bene a favore di da CP_1 parte di a sua volta titolare della quota di 1/6 mentre lo stesso non si è opposto Controparte_2 all'assegnazione alle attrici.
Pertanto deve assegnarsi a IM RD, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale su , e IB l'immobile: sito nel Comune di Persona_1 Pt_2
Roma Via Villacidro n. 47 - Località Passoscuro identificato al Catasto come segue: N.C.E.U.
Foglio 305 p.lla 115 Sub. 2 Zona cens 2 Categ. A/4 Classe 4 Consist. 4,5; Foglio 305 p.lla 115
Sub. 2 Zona cens 2 Categ. A/4 Classe 4 Consist. 4,5 Foglio 305 p.lla 115 Sub. 3 Zona cens 2
Categ. C/2 Classe 3 Consist. 13 mq.
Poiché il valore dell'immobile è stato determinato dal CTU in euro 60.000, le attrici sono tenute a versare a titolo di conguaglio
– a la somma di euro 10.000; Controparte_2
– agli eredi di IB la somma di euro 10.000; Parte_3
– a la somma di euro 10.000; CP_1
– a la somma di euro 10.000. CP_3
4. La domanda di pagamento dell'indennità di occupazione dell' immobile
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Le attrici ed il convenuto hanno formulato nei confronti di una Controparte_2 CP_1 domanda di pagamento dell'indennità di occupazione a partire dal 25 novembre 2019 dell'immobile oggetto di causa utilizzato esclusivamente da quest'ultima.
Con riferimento a tale domanda deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha ritenuto che: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”.
In generale, quindi, quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso.
In presenza di una situazione di comproprietà vi è il diritto di usare il fabbricato sicché deve affermarsi l'obbligo dei convenuti di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo e cosi il loro dovere di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del bene comune.
L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quindi, ciascun comproprietario può godere dell'immobile comune anche senza aver acquisito il previo consenso degli altri comproprietari, purché l'uso che egli ne faccia non precluda agli altri partecipanti il godimento dell'immobile.
L'uso che i comproprietari possono fare dell'immobile non deve essere necessariamente paritetico.
Ciò che rileva ai fini del rispetto dell'art. 1102 c.c. è, infatti, che le modalità di godimento riconosciute a ciascun comproprietario siano tali da consentirgli di soddisfare le sue esigenze.
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L'art. 1102 c.c. può, quindi, dirsi violato nei casi in cui l'uso di un immobile da parte di un comproprietario escluda totalmente il diritto dell'altro comproprietario di godere in qualche modo dell'immobile.
Occorre però precisare che il diritto di godimento viene leso non solo rendendo impossibile lo stesso uso da parte degli altri comproprietari, ma, più in generale, impedendo loro una qualsiasi altra forma di godimento del bene come potrebbe essere concederlo in locazione o venderlo.
Così, se il bene in comune, come nel caso in esame, è un'abitazione e uno o più comproprietari vi fissino la propria dimora, può ravvisarsi la lesione del diritto di godimento dell'altro comproprietario non solo se anche quest'ultimo avesse, a sua volta, avuto interesse a trasferirsi nell'immobile, ma anche nel caso in cui, pur non avendo intenzione di vivere nell'immobile comune, avrebbe avuto interesse a locarlo o a venderlo.
L'uso esclusivo è fonte di responsabilità solo se ingiustificato: gli altri comproprietari, cioè, non devono essere rimasti inerti né avere acconsentito in modo certo ed inequivoco all'uso esclusivo.
Deve quindi sussistere, non in astratto ma in concreto, un loro interesse all'esercizio del diritto di godimento. Questo significa che l'uso del bene comune da parte di un comproprietario di per sé non lede l'altro comproprietario che non voglia godere dell'immobile o non abbia necessità di goderne in pari misura.
Il comproprietario che si ritenga leso nel suo diritto di godimento dovrà quindi, non appena avrà avuto contezza della circostanza, contestare l'abuso da parte del comproprietario che goda interamente ed in via esclusiva dell'immobile.
Nel caso in esame le parti attrici ed il convenuto sostengono di aver richiesto in Controparte_2 data 25 novembre 2019 il pagamento di una indennità di occupazione del bene con missiva a firma dell'Avv. Re (cfr. allegato 6 all'atto di citazione) .
Non è contestato che l'appartamento oggetto di causa sia utilizzato in via esclusiva dalla convenuta CP_1
La difesa di quest'ultima contesta che la missiva prodotta dalla parte attrice, a firma del solo legale e non delle parti, senza alcun conferimento di mandato ai legali, sia idoneo alla “costituzione in mora” del comproprietario occupante.
L'eccezione è infondata in quanto non si contesta che l'atto sia pervenuto a e lo CP_1 stesso, ove lo vi volesse considerare un atto posto in essere da un soggetto privo di mandato formale, è idoneo a realizzare il suo effetto.
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La richiesta di utilizzazione del bene o di versamento dell'indennità di occupazione proveniente non dalla parte personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità non toglie all'atto la capacità di produrre effetti, atteso che la disposizione dell'art. 1392 cod. civ. - secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere - trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., per gli atti unilaterali negoziali, ma non per gli atti che, come quello in esame, hanno natura di mero atto giuridico non negoziale, che, una volta compiuto, produce i suoi effetti (cfr. Cass. 12/10/1998 n. 10090; Cass. 16 agosto
1993 n.8711).
Pertanto l'indennità di occupazione è dovuta a partire dal 25 novembre 2019.
La consulente tecnica ha determinato in euro 250,00 l'ammontare del canone mensile di occupazione in tale data.
è tenuta, quindi, al pagamento della somma di euro 41,67 mensili oltre interessi CP_1 legali a favore delle attrici dal 25 novembre 2019 alla data di consegna dell'immobile ed al pagamento della somma di euro 20,84 oltre interessi legali a favore di dal 25 Controparte_2 novembre 2019 alla data di consegna dell'immobile.
5. Spese
Alla luce della controvertibilità delle questioni di diritto esaminate, del contenuto degli atti di parte e della decisione del giudizio per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte attrice si ritiene opportuna la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia non definitivamente pronunciando nelle cause civili iscritte al ruolo al n. 2877 del 2021 ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) dispone lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare costituito da:
a) appartamento sito a Fiumicino, via Villacidro n.47, int. 1, piano primo, distinto al catasto urbano del Comune di Fiumicino al fg. 305, numero 115, sub 2, z.c. 7, cat. A/4, classe 4, vani 4,5, rendita 922.500, valore lire 32.300.000=
11 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
b) locale sito in Fiumicino, via Villacidro n.47, P.T., distinto al Catasto urbano al fg. 305, numero
115, sub 3, z.c.7, cat. C/2, classe 3, mq 13, rendita 68.900, valore lire 2.500.000 ed assegna a IM RD, e l'immobile Parte_1 Persona_1 Parte_2 sito nel Comune di Roma Via Villacidro n. 47 - Località Passoscuro identificato al Catasto come segue: N.C.E.U. Foglio 305 p.lla 115 Sub. 2 Zona cens 2 Categ. A/4 Classe 4 Consist. 4,5; Foglio
305 p.lla 115 Sub. 2 Zona cens 2 Categ. A/4 Classe 4 Consist. 4,5 Foglio 305 p.lla 115 Sub. 3
Zona cens 2 Categ. C/2 Classe 3 Consist. 13 mq.
2) dispone che IM RD, e versino a Parte_1 Persona_1 Parte_2 titolo di conguaglio a la somma di euro 10.000, agli eredi di la Controparte_2 Parte_3 somma di euro 10.000, a la somma di euro 10.000; a la somma di CP_1 CP_3 euro 10.000;
3) in caso di mancato pagamento del conguaglio entro il termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza ordina l'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile oggetto di causa;
4) condanna al pagamento della somma di euro 41,67 mensili oltre interessi legali a CP_1 favore delle attrici dal 25 novembre 2019 alla data di consegna dell'immobile ed al pagamento della somma di euro 20,84 oltre interessi legali a favore di dal 25 novembre 2019 Controparte_2 alla data di consegna dell'immobile;
5) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 26 maggio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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